TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1703/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott. Pietro Carè - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1703/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 12 dicembre 2025, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
AR (PD), alla Via Straelle n.36,
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
CA (CZ) alla Via Trento, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Celia (C.F.: ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in CA alla via Santamaria n° 70, giusta procura in atti,
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 27 ottobre 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in data 1° aprile 1984, a CA (CZ), (iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 1984 al n. 1, parte II, Serie A,), e che dalla loro unione nascevano due figli, e oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati a chiedere congiuntamente la separazione personale, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. I coniugi vivranno separatamente e si porteranno rispetto;
2. La sig.ra continuerà a vivere nella sua dimora posta a CA alla via Trento Parte_2
n.15;
3. Il sig. continuerà a vivere nell'attuale residenza posta in Padova alla via Straelle Parte_1
AR;
4. Le parti concordemente stabiliscono che il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Pt_2
la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento”.
[...]
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 12 dicembre 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di CA, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 Parte_2
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in CA (CZ), il 1° aprile 1984, (iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1984, n. 1, parte II, serie A), autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott. Pietro Carè - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1703/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 12 dicembre 2025, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
AR (PD), alla Via Straelle n.36,
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
CA (CZ) alla Via Trento, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Celia (C.F.: ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in CA alla via Santamaria n° 70, giusta procura in atti,
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 27 ottobre 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in data 1° aprile 1984, a CA (CZ), (iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 1984 al n. 1, parte II, Serie A,), e che dalla loro unione nascevano due figli, e oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati a chiedere congiuntamente la separazione personale, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. I coniugi vivranno separatamente e si porteranno rispetto;
2. La sig.ra continuerà a vivere nella sua dimora posta a CA alla via Trento Parte_2
n.15;
3. Il sig. continuerà a vivere nell'attuale residenza posta in Padova alla via Straelle Parte_1
AR;
4. Le parti concordemente stabiliscono che il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Pt_2
la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento”.
[...]
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 12 dicembre 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di CA, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 Parte_2
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in CA (CZ), il 1° aprile 1984, (iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1984, n. 1, parte II, serie A), autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo