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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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- 1. Caso risolto dallo studio Iannicelli in un processo per malasanitàIannicelli · https://www.studioiannicelli.it/ · 27 dicembre 2025
Caso risolto dallo studio Iannicelli: analisi del caso e sua risoluzione Caso risolto dallo studio Iannicelli in un processo per malasanità avvenuto in una struttura sanitaria tenuta a risarcire il paziente per oltre € 580.000 La sentenza del caso vinto dallo studio Iannicelli: La Corte d'Appello di Napoli – VIII Sezione Civile, con la Sentenza n. 6026/2025 del 10/10/2025, ha definitivamente confermato la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera per un grave caso di malasanità, condannandola al pagamento di oltre € 587.844,76, oltre interessi e spese di tutti i gradi del giudizio. La decisione giunge al termine di un complesso iter processuale, nato da una condotta medica colposa e giunto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6026 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa SS d'RE Presidente dott. PE CI Consigliere rel. dott.ssa Maria Regina Elefante Consigliere ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.2674/2022 R.G., avente a oggetto appello avverso la sentenza n.1599/2022 emessa il 22.5.2021 dal Tribunale di Napoli tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gloria Parte_1 C.F._1
D'Auria in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado
(domicilio digitale: Email_1 appellante
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Liguori in virtù CP_1 C.F._2 di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello (domicilio digitale:
Email_2 appellata nonché
(p.i.: ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
e , nella qualità di impresa designata ex art.286 D.lgs. 209/2005 per la
[...] Controparte_4 liquidazione dei danni posti a carico della Consap s.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Piezzi in virtù di procura generale alle liti conferita per atto pubblico rogato il 18.12.2014 (domicilio digitale:
Email_3 appellata nonché (c.f.: ), (c.f.: ) e CP_5 C.F._3 CP_6 C.F._4 CP_7
(c.f.: ), tutti domiciliati ex art.330 comma 1 cpc presso il difensore
[...] C.F._5 costituito nel giudizio di primo grado Avv. Anna Liguori appellati contumaci nonché
(p.i.: ) in persona del procuratore dott. Controparte_8 P.IVA_2 CP_9 domiciliata ex art.330 comma 1 cpc presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado Avv.
LU RB appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, accoglimento del gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiarare l'esclusiva responsabilità della signora proprietaria dell'auto Ford Fiesta CP_1 targata AP198GY, nella produzione del sinistro per cui è causa;
2) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata da e, per l'effetto, Parte_1 condannare div. F.G.V.S., la signora o tra loro chi di ragione, al Controparte_2 CP_1 risarcimento del danno a cose, quantificato, con perizia di stima per differenza agli atti del fascicolo di parte in € 6.000,00 (valore ante sinistro €. 4.200,00; valore relitto € 200,00; differenza €.
4.000,00, cui vanno aggiunti € 2.000,00 per spese di trasferimento proprietà veicolo similare, spese di ricerca sul mercato dell'usato di veicolo similare, mancato guadagno per indisponibilità del veicolo adibito a trasporto di pesce), oltre € 1.975,07 per le lesioni personali subite dal a Parte_1 seguito dell'evento per cui è causa, come quantificate dal CTU medico legale (DBP 1,50%; ITT gg.
6; ITP al 50% gg. 15; ITP al 25% gg. 15), aggiungendo € 28,91 di spese mediche anticipate per pagamento ticket sanitari, non riportate dal CTU ma allegate agli atti di causa fin dalla costituzione in giudizio del convenuto in riconvenzionale, per complessivi € 7.975,07 (danno a cose e lesioni personali), o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo;
3) porre le spese di CTU medica (anticipate dal e tecnica (anticipate per il 50% dal Parte_1
a carico della convenuta div. FGVS;
Parte_1 Controparte_2
4) condannare div. FGVS, la signora o tra loro chi di ragione alla Controparte_2 CP_1 rifusione delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione alla procuratrice antistataria.
Solo in via gradata, qualora l'On.le Corte adita ritenesse non del tutto esente da colpa il comportamento del per la velocità di poco eccedente il limite di 50 Km/h, prima che lo Parte_1 stesso (che percorreva regolarmente la sua corsia di marcia, tenendo la destra rigorosa in strada a doppia corsia di marcia con striscia di mezzeria continua) avvedutosi del pericolo improvviso, iniziasse la manovra di frenata, nonché per non aver sottoposto il veicolo a revisione, quantificare nella misura minima del 10% il grado di colpa di quest'ultimo.
In via istruttoria, disporre un accertamento dello stato dei luoghi, teatro del sinistro in parola, attraverso indagini da affidare ad un consulente tecnico.
Per l'appellata , rigetto del gravame perché improcedibile, inammissibile, improponibile e CP_1 comunque non fondato in fatto e in diritto e non provato, con condanna alle spese del doppio grado del giudizio di esso appellante con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la compagnia assicuratrice, rigetto dell'appello siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.6.2022 , attore in via riconvenzionale Parte_1 rimasto integralmente soccombente in prime cure, impugnava tempestivamente la sentenza, indicata in epigrafe, di reiezione dell'azione di condanna in solido di proprietaria CP_1 dell'autoveicolo investitore targato AP198GY, privo di copertura assicurativa del rischio della responsabilità civile derivante dalla sua circolazione, e la compagnia rappresentante del Fondo di garanzia per le vittime della strada al risarcimento dei danni a cose e alla persona da lui sofferti, nella qualità di proprietario e conducente del furgone targato FIM26206, a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 1.4.2009.
Con unico motivo di gravame denunciava l'errata valutazione delle prove documentali e orali acquisite al giudizio, idonee a dimostrare la responsabilità esclusiva per la produzione dell'evento del guidatore del mezzo antagonista deceduto a seguito dello scontro, il quale ne aveva perso il controllo a causa di un guasto meccanico invadendo la corsia di marcia opposta, in quel frangente percorsa dal furgone attoreo, come attestato dai rilievi effettuati dalla Polizia giudiziaria nell'immediatezza dell'accaduto, riferito dai testimoni escussi e confermato dalle relazioni peritali elaborate tanto nel procedimento penale promosso nei propri confronti che nella causa civile.
Contestava quindi la valutazione, effettuata dal Giudice di prime cure su basi del tutto inconsistenti e palesemente contrastanti con i dati di riscontro disponibili, che lo aveva indotto a individuare la causa unica della collisione nella condotta illecita tenuta dal conducente del furgone, censurata per l'eccessiva velocità tenuta nell'imminenza dell'urto, per lo stato avanzato di usura degli pneumatici e per il carico trasportato a bordo del proprio mezzo, di peso superiore a quello massimo consentito, in mancanza di elementi sufficienti per giustificare i relativi addebiti, rilevando inoltre che nella decisione resa non era stata presa in alcuna considerazione la condotta gravemente illecita imputabile alla controparte, cui era stata attribuita in sede penale dibattimentale rilevanza causale prevalente. Invocava pertanto la condanna della proprietaria della vettura danneggiante e del garante istituzionale al ristoro di tutti i danni sofferti.
Nella contumacia degli eredi del conducente dell'automobile della convenuta e dell'assicuratore del mezzo attoreo, estranei alla causa connessa scindibile instaurata in grado di appello inter alios, si costituiva in giudizio sostenendo che il primo Giudice aveva correttamente ricostruito CP_1 le modalità di accadimento del sinistro nell'esercizio dei poteri di apprezzamento autonomo dei fatti sottoposti alla sua cognizione, dai quali erano emersi gli estremi delle diverse contravvenzioni ascritte all'appellante e le circostanze in grado di escludere qualsiasi corresponsabilità per l'episodio plurilesivo occorso del conducente della vettura, sbandata per effetto di un imprevedibile cedimento meccanico.
Invocava così il rigetto dell'appello. eccepiva invece l'inammissibilità in rito del gravame, del quale chiedeva Controparte_2 comunque, in via subordinata, il rigetto nel merito asserendo che le prove acquisite imponevano di imputare allo stesso istante la responsabilità esclusiva per la produzione dell'evento.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si osserva che l'impugnazione soddisfa il requisito assertivo prescritto dall'art 342 cpc.
Infatti l'appellante, con deduzioni difensive sufficientemente dettagliate, ha individuato chiaramente e sottoposto a rilievi critici specificamente articolati le ragioni poste a sostegno della pronuncia contestata, della quale ha sollecitato la riforma adducendo argomenti circostanziati in grado di giustificare una ricostruzione e valutazione dei fatti controversi diverse da quelle operate dal Giudice
a quo.
Nel merito l'appello risulta parzialmente fondato e pertanto merita un accoglimento limitato, atteso che l'accertamento incidentale della responsabilità esclusiva dell'istante per la verificazione del sinistro non trova alcun conforto affidabile nelle risultanze istruttorie acquisite, delle quali l'appellante ha protestato l'improprio apprezzamento in chiave sistematica e comparativa tradottosi nella enunciazione di motivazioni inconsistenti, lacunose, incoerenti e incentrate su presupposti contraddetti dal materiale probatorio disponibile.
Al riguardo occorre immediatamente rilevare come al punto D) della citazione introduttiva delle domande risarcitorie proposte in via principale in primo grado nei confronti dell'odierno appellante,
i coeredi e familiari dello sventurato conducente dell'auto targata AP198GY, tra i quali figura anche la sua proprietaria convenuta ex adverso in riconvenzionale per rispondere dell'illecito ascrittole ex art.2054 comma 3 cc, hanno affermato che il loro congiunto, nell'imminenza dell'urto, “perdeva il controllo della vettura per un cedimento meccanico…spostandosi nell'opposta corsia di marcia” occupata dal veicolo antagonista, il cui guidatore, avvedutosi dell'invasione repentina della propria semicarreggiata, effettuò una manovra diversiva di frenata vanificata dalla velocità elevata impressa al mezzo e dalle condizioni usurate degli pneumatici.
Tali dichiarazioni, di portata confessoria perché spontaneamente rilasciate contra se ex art.229 cpc nell'atto processuale sottoscritto dalla parte mediante apposizione della propria firma alla procura speciale ad litem trascritta a margine (Cass.23809/2023), pongono in tutta evidenza la derivazione dello scontro dal comportamento colposo tenuto dal defunto guidatore dell'automobile della convenuta, reo di avere contravvenuto alla norma di disciplina della circolazione veicolare dettata dall'art.143 comma 1 C.d.S. per avere ingombrato la sede viaria destinata alla marcia degli utenti motorizzati nella direzione opposta.
In proposito è appena il caso di segnalare l'assoluta irrilevanza della dipendenza dello spostamento laterale del mezzo, sottratto al governo del suo manovratore, sulla fascia carrabile attigua interdetta in via assoluta al suo transito, da un'avaria improvvisa di un componente dell'apparato di trasmissione, la quale, essendo comunque riconducibile a un vizio di costruzione o a un difetto di manutenzione del mezzo, non esime il titolare del diritto dominicale dal farsi carico delle conseguenze del sinistro conseguito al guasto secondo quanto stabilito dall'art.2054 comma 4 cc.
Tuttavia l'illecito ammesso dalla sua stessa responsabile -confermato ad abundatiam anche dai rilievi svolti nell'immediatezza dei fatti dagli operatori della Polizia municipale, assistiti da fede probatoria privilegiata ex art.2700 cc in ordine alle circostanze riscontrate de visu et auditu ex propriis sensibus dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni istituzionali loro devolute- non può assurgere al rango di fattore esclusivo generatore dell'incidente.
Invero, sul piano generale, l'emersione della colpa di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro, indipendentemente dalla sua gravità (Cass.29927/2024), non dispensa il Giudice dal verificare il comportamento della controparte (così, per tutte, Cass.33483/2024, Cass.21024/2024,
Cass.20768/2024, Cass.18982/2024 e Cass.2005/2023), sulla quale ricade l'onere di fornire la prova liberatoria positiva di avere fatto tutto il possibile per evitare la collisione, acquisibile anche in via indiretta laddove le sue stesse modalità di verificazione ne rivelino l'inevitabilità (Cass.26775/2025
e Cass.29927/2024) attraverso l'accertamento della correlazione eziologica, esclusiva o assorbente, tra l'evento dannoso e la condotta dell'altro conducente (Cass.19115/2020 e Cass.13672/2019).
Tale indagine doverosa, da condursi in base ai dati disponibili per verificare l'irreprensibilità o l'irrilevanza causale dell'atteggiamento tenuto dalla vittima del delictum, va infatti compiuta in tutti i casi, anche in quelli in cui l'incidente sia stato provocato dalla circolazione contromano di uno dei veicoli venuti a reciproco contatto (Cass.36519/2022, Cass.12882/2013, Cass.343/1996 e
Cass.1663/1994). Ebbene la tesi dell'appellante, secondo la quale la natura stessa e l'intrinseca gravità della violazione perpetrata ex adverso assumerebbero valenza determinante nel processo generatore dell'evento, è smentita dalle prove documentali assunte in giudizio, delle quali il Giudice di prime cure ha fornito una singolare interpretazione frammentaria e selettiva.
In particolare, sono stati completamente trascurati i più incisivi elementi univoci illustrati nella consulenza tecnica di ufficio cinematica redatta in questo giudizio, il cui particolareggiato contenuto rappresentativo, pur formalmente richiamato a più riprese a sostegno della pronuncia, è stato poi sostanzialmente svilito dall'affermata non condivisibilità di “diverse conclusioni”, neppure indicate, ricorrendo a una formula generica del tutto priva dell'indispensabile esposizione analitica delle concrete ragioni giustificative del dissenso espresso rispetto alle valutazioni ragionate e documentate formulate dall'ausiliario (Cass.22388/2025, Cass.29632/2022 e Cass.16075/2022).
Sono stati inoltre travisati la portata dispositiva e l'impianto motivazionale della sentenza penale, poi riformata in peius in grado di appello, di condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione dell'appellante, dichiarato colpevole a titolo concorsuale del delitto di omicidio colposo stradale con provvedimento valorizzabile quale prova precostituita atipica liberamente valutabile nel giudizio civile, ancorché non assistita dall'autorità di cosa giudicata (Cass. 9957/2025), unitamente alla perizia tecnica stilata su richiesta del Pubblico Ministero nella fase investigativa del procedimento accusatorio, anch'essa utilizzabile in questa sede contenziosa (Cass.30298/2023).
Infatti la ricognizione e il riesame dei risultati esaurienti e concordanti delle approfondite operazioni specialistiche demandate ai consulenti tecnici nominati in ambito civile e penale, delle quali dunque non occorre disporre la rinnovazione (Cass.18560/2024), rivelano come nell'imminenza dello scontro entrambi i veicoli delle parti, in marcia in direzioni contrarie su un tronco stradale di conformazione lievemente curvilineo a visuale libera, suddiviso in due corsie attigue separate da una linea continua, stessero viaggiando a una velocità sicuramente superiore al limite massimo di 50 km/h, peraltro non commisurata alle stato di manutenzione non ottimale dei mezzi, ambedue di immatricolazione remota, con pregressa percorrenza chilometrica cospicua e sprovvisti del certificato di revisione periodica obbligatoria, in violazione delle prescrizioni specifiche imposte dagli artt.141 e 80 C.d.S..
Inoltre il furgone dell'appellante, il cui stato di degrado anche esteriore è emerso dall'ossidazione degli sportelli del vano posteriore e delle relative cerniere, è risultato equipaggiato negli assi anteriore e posteriore con pneumatici di marca diversa in condizioni di usura differenziate, definite rispettivamente mediocri e pessime, la cui insufficiente aderenza al piano carrabile asciutto e privo di anomalie o dissesti, osservato durante l'ispezione dei luoghi segnato in superficie dalle tracce parallele del brusco rallentamento dell'andatura impresse sulla pavimentazione per una lunghezza di oltre m.10, ha certamente compromesso l'efficacia della manovra di frenata effettuata in emergenza dal suo conducente nel tentativo di scongiurare l'impatto contro l'ostacolo comparso nella sua visuale frontale.
Al riguardo è appena il caso di segnalare che ognuna delle contravvenzioni segnalate, consumate per omissione, ha assunto anche nella sua considerazione isolata, secondo il criterio della causalità alternativa lecita, un'apprezzabile rilevanza causale nella vicenda, in quanto l'ipotetico montaggio, sul furgone virtualmente in marcia a un'andatura contenuta entro il valore massimo consentito e rispondente alla sua concreta carente situazione di cura, censurabile ai sensi dell'art.79 C.d.S., di pneumatici efficienti, ne avrebbe ridotto sensibilmente il rischio di scarrocciamento sul rivestimento stradale, il quale invece è stato accresciuto dall'avanzamento a velocità relativamente eccessiva, dal repentino blocco della rotazione delle ruote gommate e dal conseguente scivolamento incontrollato della sagoma del mezzo sul manto carrabile che ne ha impedito l'arresto più celere in uno spazio più ristretto.
Non sussistono quindi i presupposti per ritenere che il creditore abbia dato prova del proprio comportamento inappuntabile o dell'obiettiva impossibilità di evitare il sinistro, del quale è invece emersa la dipendenza concorrente, ricavata da significativi indizi di significato congruente, dal suo fatto colposo munito di efficacia eziologica di significativa intensità, caratterizzato dall'avere imprudentemente condotto il proprio veicolo, sfornito delle dotazioni necessarie per garantirne la circolazione in sicurezza, a una velocità non adattata alle circostanze concrete del suo utilizzo.
Così l'eventuale rispetto delle norme cautelari trasgredite dall'istante, tra le quali assume particolare importanza quella che gli imponeva, ex art.141 comma 2 C.d.S., di conservare il pieno controllo del veicolo per poterlo fermare tempestivamente dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, ne avrebbe incrementato le possibilità di intraprendere con successo -o almeno con più lievi esiti- un'iniziativa diversiva di arresto o di aggiramento del mezzo antagonista, comparso in tempo utile nella sua visuale frontale, immessosi nella semicarreggiata destinata al transito nella direzione opposta.
Tuttavia, nel quadro storico appena delineato, all'illecito ascrivibile alla parte appellata, di entità più grave, va attribuita efficacia eziologica prevalente che si stima nella proporzione del 75%.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, occorre dichiarare la corresponsabilità diversificata delle parti, nelle rispettive misure di un quarto e tre quarti, per la produzione dell'incidente, alla quale consegue la condanna solidale di e del garante istituzionale, tenuto a farsi carico delle CP_1 conseguenze del sinistro provocato da un veicolo privo di assicurazione, al ristoro dei danni personali e patrimoniali, nella stessa quota appena determinata, sofferti da , al quale non può Parte_2 essere addebitato, con ragionevole grado di probabilità, un non dimostrato sovraccarico del proprio furgone con merci di peso superiore alla capacità massima di trasporto. Per quanto concerne invece il quantum debeatur, si prende atto che il consulente tecnico di ufficio medico legale ha valutato nell'1,5% -riconoscibile soltanto nella consistenza inferiore dell'1%, indicata in via sostanzialmente alternativa dall'ausiliario, per l'inconfigurabilità sul piano scientifico di valori intermedi di punto e per la necessità di adattare il risarcimento ai pregiudizi effettivamente sofferti dalla vittima- il danno biologico patito per lesione di origine traumatica al rachide cervicale dall'istante, la cui inabilità temporanea assoluta si è protratta per 6 giorni ed è poi proseguita, con incidenza parziale progressivamente decrescente al 50% e al 25%, per i successivi 30 giorni.
Constatato che l'infortunato non ha prospettato l'insorgenza di peculiari riflessi pregiudizievoli soggettivi, ulteriori rispetto a quelli tipici statisticamente ricorrenti derivanti dalla lievissima patologia diagnosticata, astrattamente in grado di giustificare una valutazione personalizzata della deminutio inferta al diritto alla salute, in applicazione dei canoni standardizzati stabiliti per relationem dall'art.139 D.lgs.209/2005 al momento della sua quantificazione (Cass.19229/2022), aggiornati dal
DM 18.7.2025, l'importo lordo dovuto all'appellante per la causale in questione ammonta a complessivi € 1.797,70, di cui € 828,52 per danno biologico (€ 963,40 ridotti secondo il coefficiente anagrafico di 0,86 riferito all'età del creditore, il quale all'epoca dell'incidente aveva già compiuto
37 anni), € 337,08 per 6 giorni di ITT (€ 56,18 pro die), € 421,35 per 15 giorni di ITP al 50% (€ 28,09 su base unitaria) ed € 210,75 per 15 giorni di ITP al 25% (€ 14,05 al giorno).
La somma da corrispondersi all'istante per il titolo in discorso, risultante dalla riduzione del 25% dell'importo suddetto, è quindi pari a € 1.348,28, la quale, avendo a oggetto un credito di valore liquidato per equivalente all'attualità, andrà maggiorata della rivalutazione monetaria ragguagliata alle variazioni periodiche degli indici generali dei prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrate dall'Istat e degli interessi legali compensativi computati sulla sorta capitale nominale netta progressivamente rivalutata con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi invalidanti fino al saldo.
Va poi disposto il rimborso in favore del paziente di € 21,68, pari ai tre quarti dei costi di interventi sanitari sostenuti per € 28,91, oltre interessi legali maturati dalla data del più recente dei versamenti al soddisfo.
In ordine ai danni materiali riportati dal furgone dell'istante, originariamente immatricolato nell'anno
1992 e dotato di vano di carico isotermico, si osserva che la perizia di parte evocata come fonte di orientamento della decisione sul quantum debeatur, benché richiamata nell'atto di citazione in appello come documento elencato al n.5 del volume II della produzione di primo grado, non risulta essere stata depositata dall'istante nel giudizio di impugnazione, in quanto la copia dell'intero fascicolo di parte del processo di primo grado è contenuta in un unico file, denominato “copia produzione”, al cui interno si rinviene soltanto, tra gli altri, il foliario degli atti allegati in formato cartaceo in data 1.3.2013 alla memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc, ivi compreso l'elaborato de quo.
Visto dunque che le anomalie osservate durante l'ispezione effettuata dal consulente tecnico di ufficio sul furgone incidentato, rinvenuto privo del paraurti anteriore, completamente distaccatosi dal suo alloggiamento, e profondamente deformato nel setto anteriore a causa dell'impatto con il veicolo antagonista che ha provocato la rottura del radiatore, del vetro parabrezza e di entrambi i gruppi anteriori di proiettori luminosi, il costo presumibile degli interventi di riparazione necessari per ripristinarne l'integrità estetica e la funzionalità devono reputarsi di gran lunga superiori al suo valore commerciale, determinabile in € 3.000,00 alla luce del suo stato di manutenzione, come tali non risarcibili in forma specifica ex art.2058 comma 2 cc per la loro eccessiva onerosità.
Quantificate poi in via equitativa in € 400,00 le spese di immatricolazione di un analogo mezzo sostitutivo di analoghe caratteristiche di potenza (Kw 40) e portata (Kg 455), le uniche desumibili dal certificato di proprietà depositato in copia unitamente a una riproduzione totalmente illeggibile della carta di circolazione, i cui dati non possono essere ricavati neppure per approssimazione, la posta in esame deve essere liquidata € 3.400,00, di cui € 2.550,00, corrispondenti al 75% della prestazione risarcitoria, da porsi a carico dell'appellata corresponsabile dell'evento e del garante istituzionale, essendo il rapporto obbligatorio in discorso, sorto in data 1.4.2009, sottoposto ratione temporis al regime di integrale indennizzabilità dei danni a cose sancito dall'art.283 comma 2 D.lgs.209/2005 nella formulazione modificata dall'art.1 D.lgs.198/2007.
Viceversa va integralmente disattesa la pretesa accessoria di ristoro dei pregiudizi patrimoniali da lucro cessante sofferti dall'appellante per non avere potuto disporre del furgone destinato al trasporto di prodotti ittici di cui avrebbe illo tempore fatto commercio, non essendo stati neppure adombrati sul piano dell'allegazione, né tanto meno provati, i fatti in grado di dare conto di una contrazione degli introiti, del resto percepiti nell'esercizio di un'attività imprenditoriale o artigianale mai dichiarata, da compensarsi secondo il metodo equitativo previsto dall'art.1226 cc, la cui applicazione postula la l'allegazione e la dimostrazione, secondo i canoni probatori ordinari sanciti dall'art.2697 comma 1 cc, dei fatti costitutivi di un diritto di credito di determinazione concreta obiettivamente impossibile o complessa, da accertarsi tuttavia in termini effettivi in ordine all'an debeatur (per tutte,
Cass.27921/2025, Cass.21697/2025 e Cass.9834/2024, nonché Cass.21322/2025 in tema di mancato guadagno).
Pertanto gli appellati devono essere condannati in solido al pagamento di € 3.929,96 oltre accessori.
Le spese del doppio grado di giudizio, visto l'esito complessivo della lite (per tutte, Cass.16526/2024,
Cass.3308/2024 e Cass.33206/2022) conclusasi con la dichiarazione, in riforma della sentenza impugnata, della corresponsabilità attenuata dell'istante per la verificazione dell'incidente e con la conseguente attribuzione in suo favore di una somma inferiore rispetto a quella reclamata, vanno compensate ex art.92 comma 2 cpc nella misura di un quarto, mentre la restante quota deve essere addebitata agli appellati in via solidale paritaria, in ragione della coincidenza dei rispettivi interessi,
e viene liquidata come da dispositivo in base alla nota specifica integrata alla comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, e di ufficio per il grado di appello, in mancanza del prospetto riepilogativo di cui all'art.75 disp. att. cpc.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.1599/2022 emessa il 15.2.2022 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) in riforma della decisione impugnata, dichiara la corresponsabilità di e Parte_1
nelle rispettive proporzioni del 25% e del 75%, per la verificazione dell'incidente CP_1 stradale dedotto in giudizio;
2) condanna in via solidale paritaria e quale impresa deputata ex CP_1 Controparte_2 art.286 Dlgs 209/2005 ad adempiere le obbligazioni poste a carico della Consap s.p.a., gerente del
Fondo di garanzia per le vittime della strada, al pagamento in favore di di € Parte_1
3.929,96, oltre:
i) interessi al saggio legale sulla somma di € 1.348,28 progressivamente devalutata dalla data di pubblicazione della sentenza di appello al 6.5.2009, da maggiorarsi poi nell'ammontare conglobato degli interessi legali maturati dalla data successiva a quella di pubblicazione della pronuncia di appello al saldo;
ii) interessi legali su € 21,68 dal 28.4.2009 al saldo;
iii) interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale annualmente rivalutato di € 2.560,00 dall'1.4.2009 al saldo;
3) rigetta nel resto l'impugnazione;
4) condanna in via solidale paritaria e nella qualità indicata al capo CP_1 Controparte_2
n.2 del dispositivo, al rimborso in favore di dei tre quarti delle spese di lite che Parte_1 liquida per la parte da corrispondere in complessivi € 9.609,19, di cui € 4.347,94 per il giudizio di primo grado (€ 177,75 per esborsi, € 3.626,25 per compensi ed € 543,94 per spese generali) ed €
5.261,25 per il giudizio di appello, per il quale non risulta versato il contributo unificato (€ 4.575,00 per compensi ed € 686,25 per spese generali), il tutto oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione a beneficio della procuratrice Avv. Gloria D'Auria che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
5) pone definitivamente gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle consulenze tecniche di ufficio cinematica e medico legale per 1/4 a carico di e per i restanti 3/4, in solido, a Parte_1 carico di e nella qualità indicata al capo n.2 del dispositivo. CP_1 Controparte_2
Così deciso il 20.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
PE CI SS d'RE