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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5643/2019 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Parte_1
Trematore, come da procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: altre controversie in materia di previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/05/2019 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere titolare di pensione diretta cat. IO n. 15042795, con decorrenza 01/07/1989, liquidata nella gestione dei lavoratori dipendenti, vantando una contribuzione, effettiva e figurativa, regolarmente accreditata ante pagina 1 di 6 pensionamento per il periodo 26/03/1968-30/06/1989 e post pensionamento per il periodo CP_ 01/07/1989-23/12/1995; che previa istanza amministrativa, l' provvedeva alla riliquidazione della prestazione con decorrenza 01/10/2010 per concessione del supplemento con metodo retributivo in gestione OBG, sulla base di n.96 settimane di anzianità contributiva fino al 31/12/1992 e per 13 settimane per i contributi successivi al 31.12.1992; che l'Ente era incorso in errore in sede di liquidazione del supplemento, atteso che, quanto all'anzianità contributiva successiva al pensionamento e sino al 31.12.1992, risultavano accreditate 112 settimane, invece di 96, con conseguente importo mensile perequabile di euro 38,27 in luogo di quello pari a euro 32,80, liquidato in precedenza dall' , con decorrenza dal 01/10/2010, oltre interessi legali. CP_1
Tanto premesso in fatto e in diritto, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla riliquidazione del concesso supplemento contributivo per i contributi post pensionamento e sino al 31/12/1992 su pensione cat. IO n. 15042795 ai sensi dell'art. 7 della l. n.
155/1981, per ulteriori 16 settimane e dunque per complessive 112 settimane, a partire dall' 01/10/2010; CP_
- per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall' 01/10/2010, della differenza mensile perequabile di €.5,47, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto effettivamente erogato a titolo di supplemento per i contributi post pensionamento sino al 31.12/1992, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite. CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 10.9.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892; da ultimo, Corte di Appello di Bari, Sez. lav., sentenza n. 2315/2022, secondo cui
“Vi sono, infine, fattispecie – tra cui rientra necessariamente l'azione diretta alla riliquidazione di un trattamento pensionistico già riconosciuto – in cui la necessità della previa istanza amministrativa non si concilia con le peculiari caratteristiche del conflitto di interessi tra le parti. L'avvento dell'art. 38, lett. d), punto 1, D.L. n. 98/11, convertito in L.
n. 111/11, ha infatti cambiato lo scenario normativo, in particolare, sul versante di una specifica istanza amministrativa, avente come oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico, e della relativa procedura ante causam, che non sono necessari, siccome non compatibili con la configurazione della nuova norma, in punto di decorrenza del termine ablatorio.
Invero, nell'ipotesi di riliquidazione di un trattamento pensionistico già riconosciuto, il privato non chiede una prestazione nuova, ma piuttosto la sua corretta liquidazione;
sicché, in tal caso, non si ravvisa più alcuna esigenza riconducibile alla pagina 2 di 6 funzione di filtro affidata dall'art. 7, L. n. 533/73 alla richiesta amministrativa anteriore al giudizio”; più di recente, cfr. Corte d'Appello di Bari, Sez. lav., 6.3.2023, n. 294). CP_ 3. Deve essere altresì disattesa l'eccezione di decadenza, così come sollevata dall' condividendosi i più recenti arresti della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, in base ai quali: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 123); “Con l'art. 38 del DL 98/2011 è stato aggiunto all'art. 47 DPR 639/70 il seguente comma: Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. La preliminare questione oggetto del presente giudizio, concernente l'.interpretazione della predetta normativa, che ha introdotto una nuova decadenza nei termini sopra indicati, è stata recentemente risolta, dopo pronunce di diverso segno anche nella stessa giurisprudenza di legittimità, dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 17430 del 17 giugno 2021, ai cui principi il Collegio ritiene di aderire in ossequio alla funzione nomofilattica della S.C. e che possono essere così sintetizzati: il nuovo termine di decadenza introdotto dal legislatore del 2011, decorrente dal riconoscimento parziale, trova applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'.entrata in vigore della legge introduttiva del nuovo termine;
detta decadenza si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Corte appello
Roma, sez. II, 11/11/2021, n. 3999); “si rendono doverose le seguenti considerazioni circa l'effetto della decadenza nella materia delle pensioni, effetto che, come di qui a breve si avrà modo di dire, non comporta l'applicazione totalmente estintiva del diritto del titolare del trattamento, poiché verrebbe a determinarsi una inammissibile frizione con l'imprescrittibilità del diritto a pensione. Ed invero, dapprima il Collegio reputa doveroso rammentare di essersi già pronunciato al riguardo e reitera perciò in questa sede le osservazioni compiute nella sentenza n 2429 del 19.12.2019 (est.
Presidente dott Gentile), riportando di seguito il passo di interesse: <<bisogna muovere dall'art. 6, 1° comma, d.l.
103/91, convertito il l. 166/91, che ha trasformato la decadenza da una sanzione di tipo soltanto procedimentale (Cass.
23.1.1989, n. 376; Cass., sez. un., 21.6.1990) a una misura, ben più punitiva, che estingue il diritto e rende inammissibile l'azione: sancito tale forte inasprimento, la norma ha precisato, in modo congruo, che la perdita concerne esclusivamente i <
di sicuro quella aggiuntiva, riferendosi ai trattamenti erogati in rate mensili, si attaglia essenzialmente alle pensioni. L'interpretazione e la sistemazione più complete e coerenti di tale combinato disposto conducono alla conclusione che l'eventuale maturazione della decadenza, sia nel caso di proposizione che in quello di mancata proposizione del ricorso amministrativo, comporta l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato, né, a fortiori, ai ratei successivi Cass. 30.10.2003, n. 16372 (oggetto: pensione di anzianità), dice di un'ipotesi di decadenza <<non (...) unitaria, bensì mobile per ciascun rateo>>. Il criterio è stato confermato da Cass. 21.3.2005, n. 6018 (oggetto: integrazione al minimo di una pensione cat. SO), Cass. 14.2.2008, n. 3761 (oggetto: assegno ordinario di invalidità) e
Cass. 9.6.2014, n. 12878 (oggetto: integrazione al minimo di una pensione di reversibilità). La sanzione cancellatoria, se avesse incidenza su tutti i ratei anteriori al giudizio, peccherebbe di eccessivo rigore in danno del pensionato che abbia trascurato di coltivare la sua richiesta, disattesa dall'ente gestore, ancorchè a lungo: un assistibile di sicuro incurante (o mal difeso) ma pur sempre bisognoso di un reddito di sostentamento. Per tale incauto avente diritto, al contrario, la decadenza mobile appresta una decurtazione economica congrua ma non troppo punitiva. Nel conflitto fra il principio sovraordinato che rende insopprimibile il diritto a pensione (intangibile nell'an: Corte cost. 26.2.2010, n. 71; “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile”: Corte cost. 22.7.1999, n. 345; “situazione finale … attinente alla sopravvivenza della persona”: Corte cost. 15.7.1985, n. 203) e l'applicazione della decadenza, legittima ma con effetto soltanto su singole mensilità del trattamento (per questo l'art. 6 d.l. 103/91 ha “espressamente stabilito che la decadenza ivi prevista determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi" e non “dello stesso diritto a pensione”, “costituzionalmente garantito”: Corte cost. 246/92), il punto di equilibrio non è appannaggio della pronuncia impugnata. Conclusivamente, si deve escludere che la maturazione della decadenza possa pregiudicare per sempre il diritto dell'assicurato di ricevere, almeno da una certa data, la pensione in sé
(nei casi di prestazione negata dall'ente gestore in sede amministrativa) ovvero la pensione nell'ammontare esatto siccome conforme a legge (nell'ipotesi di erogazione del trattamento in misura mensile inferiore al dovuto, che può anche dipendere da un mero errore di calcolo), trattandosi di posizioni soggettive non definitivamente comprimibili, a scanso di una palese violazione dei richiamati principi costituzionali>>. Si ribadisce pertanto il convincimento già formatosi in Corte per il quale il punto di equilibrio tra l'insopprimibilità costituzionalmente garantita del diritto a pensione e l'applicazione dell'istituto della decadenza va rinvenuto nella c.d. 'decadenza mobile', in ossequio alla quale, quindi, per il caso di prestazioni rateali,
l'effetto della decadenza non è la perdita dell'intero diritto alla pensione, ma solo la perdita dei singoli ratei maturati anteriormente al decorso del termine computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, senza alcuna compromissione di quelli maturati successivamente” (Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav. n. 2031/2021).
3.1. Nel caso di specie, è pacifico che la pensione cat. IO n. 15042795, intestata alla odierna parte ricorrente, sia stata liquidata con decorrenza 1.7.1989.
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Considerato che
il ricorso giudiziario è stato depositato il 29.05.2019, la decadenza non è stata utilmente impedita.
Né, d'altro canto, può attribuirsi rilievo, al fine di consentire uno spostamento in avanti della decorrenza CP_ del termine decadenziale, alla circostanza che – in data 1.10.2010 – l' abbia riliquidato il trattamento pensionistico di cui si discute.
Difatti, la decadenza sia evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, dovendo altresì presumersi
– in assenza di specifiche risultanze di segno contrario – che gli elementi in forza dei quali individuare eventuali errori di calcolo nella determinazione del rateo pensionistico fossero nella disponibilità della parte ricorrente già a partire dalla liquidazione originaria della prestazione.
Restano, tuttavia, salvi, in aderenza ai principi sopra riportati, gli ultimi tre anni decorrenti a ritroso dal deposito del predetto libello introduttivo della lite, ossia il periodo 29.05.2016-29.05.2019, col che risulta pure assorbita la residua eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
4. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
L' ha accreditato: 17 settimane per l'anno 1989, a fronte delle 10 azionate;
20 settimane per l'anno CP_1
1990, a fronte delle 33 azionate (20+13); 33 settimane nell'anno 1991, a fronte delle 43 azionate. Risulta invece coincidente, nei calcoli di entrambe le parti, il computo di 26 settimane per l'anno 1992. E' significativo che, per questa annualità, l' abbia correttamente conteggiato la contribuzione CP_1 figurativa per disoccupazione agricola, ma tanto non è avvenuto per gli altri anni, sebbene la stessa risulti dall'ECOCERT allegato al fascicolo di parte ricorrente (all. 5).
In proposito giova rammentare che anche la contribuzione accreditata successivamente alla decorrenza dell'assegno ordinario d'invalidità (tale è la prestazione di cui si discute) dà luogo ad un supplemento di pensione, da liquidarsi secondo le regole ordinarie di cui all'art. 7 L. n. 155 del 1981, posto che anche l'assegno ordinario di invalidità, seppur con le proprie peculiarità, rientra a tutti gli effetti nel novero delle prestazioni pensionistiche.
La possibilità di richiedere il supplemento è prevista, poi, dall'art. 1, comma 9, L. n. 222/84, ai sensi del quale “I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155”
(cfr. Tribunale di Foggia, sentenza n. 1069/2021 del 10.3.2021, est. dott. Caputo).
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, in assenza di significative contestazioni dell dovendosi CP_1 dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione del concesso supplemento retributivo per i contributi post pensionamento e sino al 31.12.1992 su pensione I.N.P.S. cat. IO n. 15042795 ai sensi dell'art. 7 della l.n. 155/1981, per ulteriori 16 settimane e dunque per complessive 112 settimane, a partire dall'01.10.2010
e condannare l'Ente al pagamento, in favore del predetto, della somma mensile perequabile di euro 5,47, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato a titolo di pagina 5 di 6 supplemento per i contributi post pensionamento sino al 31.12.1992, con decorrenza dal 29.05.2016, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
5. Le spese di lite tengono conto del valore complessivo del decisum, così determinato: € 5,47 di differenza mensile perequabile moltiplicata per 13 mensilità, per un totale di € 71,11, importo moltiplicato per tre, pari agli anni compresi nel periodo dal 29.05.2016 sino al 29.05.2019, per un totale complessivo di € CP_ 213,33 e seguono la soccombenza dell' nei limiti di quanto previsto dall'articolo 152 disp. att. c.p.c., quarto inciso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 5643/2019, proposto da Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e
[...] CP_1 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del concesso supplemento retributivo per i contributi post pensionamento e sino al 31.12.1992 su pensione I.N.P.S. cat. IO n. 15042795 ai sensi dell'art. 7 della l.n. 155/1981, per ulteriori 16 settimane e dunque per complessive 112 settimane, a partire dall'01.10.2010; CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma mensile perequabile di euro 5,47, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato a titolo di supplemento per i contributi post pensionamento sino al 31.12.1992, con decorrenza dal 29.05.2016, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 213,33, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti L. Mancaniello e S.
Trematore, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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