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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/12/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. OM EI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2307 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PROVANTINI MARA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Vico dei Tintori n.22 presso lo studio dell'avvocato Mara
Provantini del foro di Terni,
PARTE OPPONENTE
CONTRO
CF e PI in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
[già “ ], Controparte_2 Controparte_3
P.IVA_ con sede legale in Lussemburgo, 30 Boulevard Royal B.P. 215, L-2012, registrata al n. B del “Register of Trade and Commerce” del Lussemburgo rappresentata e difesa dall'Avv.
MA PO (C.F. pec: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata nel suo studio in Crema, Via Mazzini, 95, in virtù di procura allegata a norma dell'art. 83 comma 3 c.p.c..
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 dicembre 2025 le parti hanno concluso come risulta dall'ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. qui richiamata e trascritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione a precetto ex artt. 615, comma 1 c.p.c. citava in Parte_1 giudizio la rassegnando – per i motivi ivi esposti, qui richiamati e Controparte_1 trascritti – le seguenti conclusioni:
- 1 - “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni adito, accogliere la domanda e, per i motivi sopra indicati, per l'effetto, contrariis rejectis:
- IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, essendo sussistenti i richiesti presupposti;
- revocare il d.i. n. 528/2010 emesso dal Tribunale di Terni, non essendovi statuizione su assenza di clausole abusive, vessatorie o comunque pregiudizievoli per l'odierno opponente;
- IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare la carenza di legittimazione ad agire in capo all'odierna opposta;
dichiarare la prescrizione del diritto di credito preteso dall'odierna opposta;
- NEL MERITO: dichiarare che l'opponente nulla deve alla società opposta in forza del titolo inopinatamente oggi azionato, in quanto il supposto credito è inesistente e/o estinto per le ragioni dedotte in narrativa o comunque lo è parzialmente (in particolare in merito agli interessi) o sono errati i calcoli per eccesso e conseguentemente dichiarare l'inefficacia/annullamento del precetto notificato come sopra indicato e pedissequo decreto ingiuntivo da cui origina, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”.
In particolare, l'opponente deduceva:
1) la prescrizione del diritto di credito (e degli interessi moratori richiesti);
2) il difetto di legittimazione attiva della e per essa, in Controparte_2 qualità di mandataria, di Controparte_1
3) l'assenza di prova del credito precettato e, comunque, la mancata valutazione dei contratti “a monte” per quanto riguarda la presenza di clausole abusive, vessatorie e comunque pregiudizievoli.
Con memoria depositata in data 7/12/2023, si costituiva la Controparte_1 quale mandataria della nell'ambito del sub-procedimento Controparte_2 cautelare instaurato da parte opponente ex art. 615, comma 1 c.p.c.
Con ordinanza del 12 dicembre 2023 il precedente giudice assegnatario accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Con successiva comparsa depositata in data 8/2/2024, si costituiva nel giudizio principale la assegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- accertare e dichiarare la legittimazione attiva di e per essa, Controparte_2 in qualità di mandataria, di Controparte_1
- 2 - - accertare e dichiarare il diritto di nella sua qualità di mandataria di Controparte_1
a procedere in executivis;
Controparte_2
- respingere l'opposizione proposta dal sig. in quanto destituita di ogni fondamento Parte_1 per tutti i motivi esposti nel presente atto, che si hanno qui per richiamati;
- respingere, in ogni caso, qualsivoglia domanda formulata da parte opponente, per i motivi esposti in narrativa e da intendersi qui per ritrascritti;
in via subordinata procedere se del caso alla determinazione della somma effettivamente dovuta dal sig. Pt_1
ad e, per l'effetto, confermare la validità del precetto notificato a
[...] Controparte_1 quest'ultimo in data 24.10.2023 limitatamente a tale somma;
in via istruttoria: con riserva di meglio argomentare, dedurre e provare anche alla luce delle avverse difese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, sentenza ed inerenti tutte.”.
In merito al motivo sub. n. 1, parte opposta deduceva la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 143 c.p.c., avvenuto in data 30/9/2010 (cfr. doc. 3 e 4, fasc. opposta)
e, comunque, l'inammissibilità di ogni questione afferente alla nullità della notificazione del titolo esecutivo atteso che tale questione avrebbe, in caso, legittimato parte opponente a proporre un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., i cui termini risultano ormai decorsi.
Per quanto riguarda poi la comunicazione del 22/9/2020, la stessa deve qualificarsi come atto interruttivo della prescrizione in quanto ricevuto dalla moglie dell'opponente, presso il suo luogo di residenza dell'epoca (cfr. doc. 5 e 6).
Anche il diritto di credito afferente agli interessi richiesti non risulta prescritto atteso che la parte opposta si è limitata a chiedere gli interessi maturati dal 22/9/2015, ossia da cinque anni prima della data di ricezione della suddetta comunicazione del 22/9/2020.
In merito al motivo sub. 2, parte opposta ha depositato la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dalla Finre S.p.a. in Liquidazione (già Financial Recovery S.p.a.) – soggetto giuridico che ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo in questione – e la CP_3
– mandante dell'odierna Controparte_3 parte opposta – nonché il suddetto contratto di cessione del 19 giugno 2018, recante
- 3 - all'allegato 1, l'elenco dei crediti ceduti con il nominativo di quello per cui è causa (n. partica
591), nonché la documentazione afferente al cambio di denominazione delle società coinvolte nell'operazione di cartolarizzazione (cfr. doc. 11, 12 e 13).
Non venivano fornite prove in merito alla legittimazione attiva della Financial Recovery
S.p.a. in quanto questione coperta dal giudicato, essendo ormai il decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo.
In merito al motivo sub. 3, oltre a contestare la genericità delle doglianze avversarie, la parte opposta depositava la documentazione contrattuale posta alla base del decreto ingiuntivo, nonché la visura storica della ditta individuale della parte opponente (cfr. doc. 14 e
15).
2. Ciò posto si osservi quanto di seguito.
Con il motivo sub. n. 1, parte opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito deducendo: - che tale diritto risalirebbe agli anni 2002/2003; - di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 528/2010 (Rg. 1633/2010 del Tribunale di Terni), che controparte sostiene essersi perfezionata in data 30/9/2010; - di non aver ricevuto nemmeno la successiva comunicazione che controparte asserisce sia stata ricevuta da parte opponente in data
22/9/2020.
Secondo la parte opposta, invece, la notifica dei predetti atti – decreto ingiuntivo e comunicazione – si sarebbe perfezionata rispettivamente in data 30/9/2010 e in data
22/9/2020, per cui il credito non sarebbe prescritto.
A ciò parte opposta ha aggiunto che la questione della nullità della notifica del decreto ingiuntivo non risulta essere stata mai sollevata da parte opponente per cui la stessa sarebbe inammissibile e la pronuncia del giudice sarebbe ultra petita.
Ciò posto, ritiene lo scrivente che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente sia fondata.
Invero, secondo la ricostruzione di parte opponente, la notifica del decreto ingiuntivo e della comunicazione di cui al doc. 5 di parte opposta rilevano in questa sede solo per valutare se il diritto di credito di parte opposta possa considerarsi prescritto.
In sostanza, la regolarità o meno della notifica del titolo esecutivo - decreto ingiuntivo n. 528/2010 – assume rilevanza non tanto per poter riqualificare la presente opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. – opposizione peraltro inammissibile in quanto proposta oltre il termine previsto dall'art. 650, comma 3 c.p.c. – ma per valutare se la parte
- 4 - creditrice abbia o meno interrotto il termine di prescrizione.
Per quanto riguarda il dies a quo di inizio del termine di decorrenza (di dieci anni) di prescrizione la parte opponente, seppur in via generica, la individua negli anni 2002-2003.
Pertanto, in assenza di maggiori specificazioni, il dies a quo può essere individuato, al più tardi, nella data del 31/12/2003 e ciò in assenza di allegazione da parte dell'opposta in merito alla data di chiusura dei conti correnti oggetto del monitorio ovvero in merito alla data di ricezione delle lettere di costituzione in mora ed alla decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto di finanziamento.
Occorre quindi verificare se il creditore abbia o meno notificato alla parte opponente un atto idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione entro il 31/12/2013.
Ebbene, l'unico atto idoneo a tal fine è proprio il decreto ingiuntivo n. 528/2010, la cui notifica, secondo la parte opposta, sarebbe avvenuta in data 30/9/2010.
Quindi, la notifica del decreto ingiuntivo rileva solo ai fini dell'interruzione della prescrizione ovvero ai sensi dell'art. 2943, n. 3 c.c., quale atto di costituzione in mora, come atto giuridico recettizio, cui si applica l'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. n. 9303/2012 secondo cui “La spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario l'abbia conosciuto. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 cod. civ., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando l'agente postale, ancorché errando, l'abbia rispedito al mittente, dichiarando essere il destinatario sconosciuto”).
Nel caso di specie, deve ritenersi che le modalità di notificazione eseguite per la notifica del decreto ingiuntivo non possono far ritenere che il suddetto atto interruttivo sia pervenuto a conoscenza della parte opponente atteso che, dalla relata di notifica allegata in atti, si evince che l'ufficiale giudiziario non ha compiuto effettive ricerche del nel luogo di ultima Pt_1 residenza nota attesa la mera indicazione “vane le ricerche sul posto” senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute (cfr. fasc. opposta;
cfr. Cass. n. 40467/2021) e poi ha depositato il plico presso la Casa comunale di Terni.
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato, con assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi previsti dal
DM n. 55/224 attesa la semplicità delle questioni trattate, con esclusione della liquidazione
- 5 - della fase istruttoria in quanto non espletata (scaglione da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00).
P.Q.M.
1. ACCERTA che il credito vantato dalla parte opposta è estinto per prescrizione e, per l'effetto, accoglie l'opposizione;
2. DA la parte opposta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opponente che liquida in complessivi euro 2.848,00 (euro 1.698,50 per il merito + euro
1.149,50 per la fase cautelare) per compenso, oltre il 15% per spese, oltre IVA e CPA se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Terni il 5 dicembre 2025
Il Giudice
OM EI
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. OM EI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2307 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PROVANTINI MARA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Vico dei Tintori n.22 presso lo studio dell'avvocato Mara
Provantini del foro di Terni,
PARTE OPPONENTE
CONTRO
CF e PI in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
[già “ ], Controparte_2 Controparte_3
P.IVA_ con sede legale in Lussemburgo, 30 Boulevard Royal B.P. 215, L-2012, registrata al n. B del “Register of Trade and Commerce” del Lussemburgo rappresentata e difesa dall'Avv.
MA PO (C.F. pec: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata nel suo studio in Crema, Via Mazzini, 95, in virtù di procura allegata a norma dell'art. 83 comma 3 c.p.c..
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 dicembre 2025 le parti hanno concluso come risulta dall'ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. qui richiamata e trascritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione a precetto ex artt. 615, comma 1 c.p.c. citava in Parte_1 giudizio la rassegnando – per i motivi ivi esposti, qui richiamati e Controparte_1 trascritti – le seguenti conclusioni:
- 1 - “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni adito, accogliere la domanda e, per i motivi sopra indicati, per l'effetto, contrariis rejectis:
- IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, essendo sussistenti i richiesti presupposti;
- revocare il d.i. n. 528/2010 emesso dal Tribunale di Terni, non essendovi statuizione su assenza di clausole abusive, vessatorie o comunque pregiudizievoli per l'odierno opponente;
- IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare la carenza di legittimazione ad agire in capo all'odierna opposta;
dichiarare la prescrizione del diritto di credito preteso dall'odierna opposta;
- NEL MERITO: dichiarare che l'opponente nulla deve alla società opposta in forza del titolo inopinatamente oggi azionato, in quanto il supposto credito è inesistente e/o estinto per le ragioni dedotte in narrativa o comunque lo è parzialmente (in particolare in merito agli interessi) o sono errati i calcoli per eccesso e conseguentemente dichiarare l'inefficacia/annullamento del precetto notificato come sopra indicato e pedissequo decreto ingiuntivo da cui origina, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”.
In particolare, l'opponente deduceva:
1) la prescrizione del diritto di credito (e degli interessi moratori richiesti);
2) il difetto di legittimazione attiva della e per essa, in Controparte_2 qualità di mandataria, di Controparte_1
3) l'assenza di prova del credito precettato e, comunque, la mancata valutazione dei contratti “a monte” per quanto riguarda la presenza di clausole abusive, vessatorie e comunque pregiudizievoli.
Con memoria depositata in data 7/12/2023, si costituiva la Controparte_1 quale mandataria della nell'ambito del sub-procedimento Controparte_2 cautelare instaurato da parte opponente ex art. 615, comma 1 c.p.c.
Con ordinanza del 12 dicembre 2023 il precedente giudice assegnatario accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Con successiva comparsa depositata in data 8/2/2024, si costituiva nel giudizio principale la assegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- accertare e dichiarare la legittimazione attiva di e per essa, Controparte_2 in qualità di mandataria, di Controparte_1
- 2 - - accertare e dichiarare il diritto di nella sua qualità di mandataria di Controparte_1
a procedere in executivis;
Controparte_2
- respingere l'opposizione proposta dal sig. in quanto destituita di ogni fondamento Parte_1 per tutti i motivi esposti nel presente atto, che si hanno qui per richiamati;
- respingere, in ogni caso, qualsivoglia domanda formulata da parte opponente, per i motivi esposti in narrativa e da intendersi qui per ritrascritti;
in via subordinata procedere se del caso alla determinazione della somma effettivamente dovuta dal sig. Pt_1
ad e, per l'effetto, confermare la validità del precetto notificato a
[...] Controparte_1 quest'ultimo in data 24.10.2023 limitatamente a tale somma;
in via istruttoria: con riserva di meglio argomentare, dedurre e provare anche alla luce delle avverse difese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, sentenza ed inerenti tutte.”.
In merito al motivo sub. n. 1, parte opposta deduceva la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 143 c.p.c., avvenuto in data 30/9/2010 (cfr. doc. 3 e 4, fasc. opposta)
e, comunque, l'inammissibilità di ogni questione afferente alla nullità della notificazione del titolo esecutivo atteso che tale questione avrebbe, in caso, legittimato parte opponente a proporre un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., i cui termini risultano ormai decorsi.
Per quanto riguarda poi la comunicazione del 22/9/2020, la stessa deve qualificarsi come atto interruttivo della prescrizione in quanto ricevuto dalla moglie dell'opponente, presso il suo luogo di residenza dell'epoca (cfr. doc. 5 e 6).
Anche il diritto di credito afferente agli interessi richiesti non risulta prescritto atteso che la parte opposta si è limitata a chiedere gli interessi maturati dal 22/9/2015, ossia da cinque anni prima della data di ricezione della suddetta comunicazione del 22/9/2020.
In merito al motivo sub. 2, parte opposta ha depositato la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dalla Finre S.p.a. in Liquidazione (già Financial Recovery S.p.a.) – soggetto giuridico che ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo in questione – e la CP_3
– mandante dell'odierna Controparte_3 parte opposta – nonché il suddetto contratto di cessione del 19 giugno 2018, recante
- 3 - all'allegato 1, l'elenco dei crediti ceduti con il nominativo di quello per cui è causa (n. partica
591), nonché la documentazione afferente al cambio di denominazione delle società coinvolte nell'operazione di cartolarizzazione (cfr. doc. 11, 12 e 13).
Non venivano fornite prove in merito alla legittimazione attiva della Financial Recovery
S.p.a. in quanto questione coperta dal giudicato, essendo ormai il decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo.
In merito al motivo sub. 3, oltre a contestare la genericità delle doglianze avversarie, la parte opposta depositava la documentazione contrattuale posta alla base del decreto ingiuntivo, nonché la visura storica della ditta individuale della parte opponente (cfr. doc. 14 e
15).
2. Ciò posto si osservi quanto di seguito.
Con il motivo sub. n. 1, parte opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito deducendo: - che tale diritto risalirebbe agli anni 2002/2003; - di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 528/2010 (Rg. 1633/2010 del Tribunale di Terni), che controparte sostiene essersi perfezionata in data 30/9/2010; - di non aver ricevuto nemmeno la successiva comunicazione che controparte asserisce sia stata ricevuta da parte opponente in data
22/9/2020.
Secondo la parte opposta, invece, la notifica dei predetti atti – decreto ingiuntivo e comunicazione – si sarebbe perfezionata rispettivamente in data 30/9/2010 e in data
22/9/2020, per cui il credito non sarebbe prescritto.
A ciò parte opposta ha aggiunto che la questione della nullità della notifica del decreto ingiuntivo non risulta essere stata mai sollevata da parte opponente per cui la stessa sarebbe inammissibile e la pronuncia del giudice sarebbe ultra petita.
Ciò posto, ritiene lo scrivente che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente sia fondata.
Invero, secondo la ricostruzione di parte opponente, la notifica del decreto ingiuntivo e della comunicazione di cui al doc. 5 di parte opposta rilevano in questa sede solo per valutare se il diritto di credito di parte opposta possa considerarsi prescritto.
In sostanza, la regolarità o meno della notifica del titolo esecutivo - decreto ingiuntivo n. 528/2010 – assume rilevanza non tanto per poter riqualificare la presente opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. – opposizione peraltro inammissibile in quanto proposta oltre il termine previsto dall'art. 650, comma 3 c.p.c. – ma per valutare se la parte
- 4 - creditrice abbia o meno interrotto il termine di prescrizione.
Per quanto riguarda il dies a quo di inizio del termine di decorrenza (di dieci anni) di prescrizione la parte opponente, seppur in via generica, la individua negli anni 2002-2003.
Pertanto, in assenza di maggiori specificazioni, il dies a quo può essere individuato, al più tardi, nella data del 31/12/2003 e ciò in assenza di allegazione da parte dell'opposta in merito alla data di chiusura dei conti correnti oggetto del monitorio ovvero in merito alla data di ricezione delle lettere di costituzione in mora ed alla decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto di finanziamento.
Occorre quindi verificare se il creditore abbia o meno notificato alla parte opponente un atto idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione entro il 31/12/2013.
Ebbene, l'unico atto idoneo a tal fine è proprio il decreto ingiuntivo n. 528/2010, la cui notifica, secondo la parte opposta, sarebbe avvenuta in data 30/9/2010.
Quindi, la notifica del decreto ingiuntivo rileva solo ai fini dell'interruzione della prescrizione ovvero ai sensi dell'art. 2943, n. 3 c.c., quale atto di costituzione in mora, come atto giuridico recettizio, cui si applica l'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. n. 9303/2012 secondo cui “La spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario l'abbia conosciuto. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 cod. civ., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando l'agente postale, ancorché errando, l'abbia rispedito al mittente, dichiarando essere il destinatario sconosciuto”).
Nel caso di specie, deve ritenersi che le modalità di notificazione eseguite per la notifica del decreto ingiuntivo non possono far ritenere che il suddetto atto interruttivo sia pervenuto a conoscenza della parte opponente atteso che, dalla relata di notifica allegata in atti, si evince che l'ufficiale giudiziario non ha compiuto effettive ricerche del nel luogo di ultima Pt_1 residenza nota attesa la mera indicazione “vane le ricerche sul posto” senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute (cfr. fasc. opposta;
cfr. Cass. n. 40467/2021) e poi ha depositato il plico presso la Casa comunale di Terni.
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato, con assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi previsti dal
DM n. 55/224 attesa la semplicità delle questioni trattate, con esclusione della liquidazione
- 5 - della fase istruttoria in quanto non espletata (scaglione da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00).
P.Q.M.
1. ACCERTA che il credito vantato dalla parte opposta è estinto per prescrizione e, per l'effetto, accoglie l'opposizione;
2. DA la parte opposta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opponente che liquida in complessivi euro 2.848,00 (euro 1.698,50 per il merito + euro
1.149,50 per la fase cautelare) per compenso, oltre il 15% per spese, oltre IVA e CPA se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Terni il 5 dicembre 2025
Il Giudice
OM EI
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