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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/10/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 237 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Avv. (c.f. P.IVA ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 il 30.06.1969 e residente a [...](Sa), in proprio e quale erede dell'avvocato Giovanni Cunto, rap- presentata e difesa da sé stessa, nonché dall'avv. Gaetano Manzione, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Sapri (Sa) alla via Kennedy
n. 123,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi resi- Controparte_1 C.F._2 dente alla via Diana n. 3,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pagamento compensi professionali.
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 7.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente, in proprio e quale unica erede dell'avvocato
Giovanni Cunto, deceduto il 30.05.2016, ha esposto di avere ricevuto mandato professionale, con- giuntamente e disgiuntamente all'avvocato Giovanni Cunto, da nei seguenti giudi- Controparte_1 zi: 1) ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dinanzi all'ex Tribunale di Sala
Consilina, iscritto al n. 558/2013 R.G., conclusosi con sentenza n. 62/2021 del 21.07.2021 resa dal
Tribunale di Lagonegro con esito favorevole rispetto alle richieste formulate in giudizio dal;
CP_1
2) opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi dinanzi all'ex Tribunale di Sala Consilina - Sede
Distaccata di Sapri - nell'ambito del procedimento iscritto al n. 91000073/2013 R.G., definito con
1
sentenza n. 67/2018 del 15 – 17.05.2018 del Tribunale di Lagonegro;
che per l'attività professionale svolta nell'interesse del proprio assistito, in entrambi i procedimenti, ha maturato un credito di euro
9.189,26, al netto degli acconti ricevuti, a titolo di competenze, comprensivo di spese forfettarie,
Cassa e IVA, come da note spese dell'11.11.2021, inviate a mezzo raccomandata A/R del
15.11.2021 a e ricevuta il 23.11.2021; che, in particolare, per il procedimento rela- Controparte_1 tivo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio la nota spese è stata redatta applicando il
D.M. n. 55/2014 e precisamente i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), ciò in considerazione del lavoro professionale svolto e dell'esito totalmente sa- tisfattorio per il essendo state accolte integralmente le sue istanze;
che la nota spese è riepi- CP_1 logativa dell'opera professionale esercitata sia nella fase “presidenziale” e sia in quella successiva;
che è stata garantita l'assistenza professionale alle seguenti udienze del 17/07/2013, del 3/10/2013, del 5/12/2013, del 28/01/2014, del 13/05/2014, del 7/10/2014, del 18/11/2014, del 16/12/2014; del
5/05/2015; del 21/10/2015; del 8/03/2016; del 4/10/2016; del 29/05/2017; del 2/10/2017; del
26/04/2018; del 12/11/2018 e del 25/03/2019, oltre alla redazione del ricorso introduttivo, comparsa conclusionale e note di repliche;
che anche in relazione al giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi la nota spese è stata redatta applicando il D.M. n. 55/2014 secondo i valori mini- mi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e, sebbene l'esito del giudizio non sia stato favorevole per il nonostante l'attività professionale di assoluto valore, è stata ga- CP_1 rantita l'assistenza alle seguenti udienze del 19/07/2013; del 17/01/2014, del 04/07/2014, del
13/05/2015, del 22/09/2016, del 09/03/2017, del 25/05/2017, del 25/01/2018; che anche per tale procedimento sono stati redatti, oltre al ricorso introduttivo, la memoria ex art. 183 comma VI, III termine c.p.c., la comparsa conclusionale e le note di replica, oltre alla prova testimoniale espletata all'udienza del 13/05/2015; che nonostante l'invio delle notule e la richiesta di pagamento, il resi- stente non ha effettuato il saldo delle competenze per l'attività professionale.
Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accogliere la domanda ed accertare e liquidare, in favore dell'avvocato ed a carico di come so- Parte_1 Controparte_1 pra identificato, la somma di EURO 9.189,26 (Novemilacentottantanove/26) ovvero la diversa somma dovuta, per l'attività professionale svolta nei procedimenti indicati in premessa, oltre inte- ressi e rivalutazione. 2) Per l'effetto, condannare al pagamento, in favore Controparte_1 dell'avvocato , della somma di EURO 9.189,26 (Novemilacentottantanove/26), Parte_1 già detratto l'acconto ricevuto ed indicato nelle parcelle, ovvero della diversa somma dovuta per
l'attività professionale svolta nei procedimenti indicati in premessa. Il tutto maggiorato di interessi
e rivalutazione, fino all'effettivo soddisfo. 3) Condannare controparte al pagamento di spese e competenze del presente giudizio oltre IVA, cpa e spese generali come per legge”.
2
Con provvedimento del 9.10.2024, reso all'esito dell'udienza dell'1.10.2024, sostituita con il depo- sito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_1
La causa è stata istruita essenzialmente con prove documentali.
All'udienza del 7.10.2025, sulle conclusioni della sola parte ricorrente, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note difensive fino a trenta giorni prima.
2. Giova innanzitutto premettere che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre sul soggetto che si afferma titolare del diritto stesso. Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professio- nali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista medesimo (cfr. Cass. Civ. n. 24568/2013).
Ancora, deve essere evidenziato che “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'inca- rico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché della entità delle prestazioni svolte” (Cassazio- ne civile n. 9314 dell'8.04.2024).
3. Tanto premesso, il Tribunale ritiene la domanda fondata.
È documentalmente provato che effettivamente l'avvocato , unitamente Parte_1 all'avvocato Giovanni Cunto, ha espletato attività professionale in favore di sia Controparte_1 nel giudizio per la cessazione degli affetti civili del matrimonio iscritto al n. 558/2013 R.G. innanzi all'ex Tribunale di Sala Consilina, conclusosi con sentenza n. 62/2021 resa dal Tribunale di Lago- negro il 21.07.2021, sia nel procedimento iscritto al n. 91000073/2013 R.G., innanzi all'ex Tribu- nale di Sala Consilina – Sezione Distaccata di Sapri -, di opposizione all'esecuzione e agli atti ese- cutivi, definito con sentenza n. 67 del 17.05.2018 del Tribunale di Lagonegro (all.ti nn. 3d e 4e prod. parte ricorrente).
In particolare, con riguardo al procedimento per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio la ricorrente ha offerto in produzione gli atti e i verbali di causa e cioè il ricorso intro- duttivo con procura in calce al medesimo depositato il 12.06.2013 innanzi all'ex Tribunale di Sala
Consilina, la comparsa conclusionale e la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., oltre ai verbali di udienza dai quali si evince l'attività espletata (all.ti nn. 3a, 3b, 3c e 3e prod. fasc. parte ricorrente).
Parimenti, con riferimento al procedimento iscritto al n. 91000073/2013 R.G. la ricorrente ha depo- sitato l'atto di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposto in favore del contro CP_1
depositato il 10.06.2013, unitamente al mandato alla lite in calce, la Controparte_2 memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 4.04.2014, la comparsa conclusione e la memoria di repli- ca ex art. 190 c.p.c., oltre ai verbali di udienza (all.ti nn. 4a, 4b, 4c e 4d prod. fasc. parte ricorrente).
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Al contempo, l'avv. Cunto ha depositato la lettera a.r. dell'11.11.2021, inviata a , Controparte_1 con la quale ha richiesto il pagamento dei compensi professionali maturati pari a euro 9.189,26, già al netto degli acconti versati, allegando altresì per ciascun procedimento (n. 558/2013 R.G. e n.
91000073/2013 R.G.), la parcella professionale dettagliata per ogni fase del giudizio (all. n. 5 prod. fasc. parte ricorrente).
Tanto è sufficiente a ritenere che la ricorrente abbia assolto all'onere della prova in quanto l'esame della documentazione versata in atti ha consentito di accertare l'attività concretamente svolta dal professionista nel corso di entrambi i procedimenti giudiziali. A tal proposito, infatti, la Suprema
Corte con la recentissima pronuncia n. 27534 del 15.10.2025 ha affermato il principio secondo cui
“Il giudice è tenuto a esaminare i documenti versati in atti dall'avvocato che chiede l'onorario”.
Deve, altresì, osservarsi che, ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e, in ogni caso, di mancata determinazione consen- suale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applica- zione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
A tale riguardo va evidenziato che le prestazioni professionali della ricorrente sono state definite, per il procedimento di cessazione degli effetti civili, con sentenza n. 62 del 21.07.2021 mentre, per quello esecutivo, con sentenza n. 67 del 17.05.2018, entrambe rese dal Tribunale di Lagonegro e, quindi, nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M. n. 55 del 2014 e sue modificazioni, cui occorre pertanto rifarsi per stabilire il dovuto.
Ciò precisato, nel caso di specie, per quanto concerne il giudizio n. 558/2013 R.G. relativo alla ces- sazione degli effetti civili devono ritenersi assolutamente congrui i compensi richiesti dal professio- nista ai valori medi compresi nello scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile
(complessità bassa), tenuto conto dell'attività svolta e delle fasi nelle quali si è esaurita l'attività di- fensiva e cioè con la liquidazione della fase studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, per l'importo complessivo di euro 7.697,20, accessori inclusi e detratta già la somma di euro
1.000,00 percepita a titolo di acconto.
Altrettanto, può dirsi per il compenso maturato nel procedimento esecutivo n. 91000073/2013
R.G.E. poiché la ricorrente ha applicato i valori minimi dello scaglione tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 e, quindi, in relazione alla fase studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, per l'importo complessivo di euro 1.492,06, accessori inclusi e detratta già la somma di euro 300,00 percepita a titolo di acconto.
Va comunque evidenziato che la scelta difensiva di , rimasto contumace, impedisce Controparte_1 di valutare eventuali elementi ulteriori per una diversa ricostruzione della vicenda.
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In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, deve essere riconosciuto alla ricorrente un compenso professionale nella misura richiesta, per entrambi i giudizi (n. 558/2013 R.G. e n. 91000073/2013
R.G.), pari a complessivi euro 9.189,26. Su tale somma sono, altresì, dovuti gli interessi legali de- correnti dalla domanda e fino al soddisfo, con esclusione della rivalutazione monetaria venendo in rilievo un debito di valuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al DM n. 55/14, come aggiorna- to con le modifiche apportate dal D.M. n. 37 dell'8.03.2018 n. 37, tenuto conto del valore della cau- sa e dell'attività effettivamente espletata, ai valori minimi in considerazione della natura non com- plessa delle questioni affrontate e della natura documentale del giudizio, esclusa la fase istruttoria in concreto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezio- ne, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. della somma di euro 9.189,26, oltre interessi legali dalla do- Parte_1 manda e sino al soddisfo a titolo di competenze maturate per l'attività professionale pre- stata in favore del resistente;
2) condanna al pagamento in favore della ricorrente dei compensi di lite Controparte_1 che liquida in complessivi euro 1.964,00 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compensi, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Lagonegro in data 17.10.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale
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