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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9284 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 26152/24
TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI DISCUSSIONE DEL 16.10.2025
È presente quale procuratore di sé stesso, che discute oralmente la causa, Parte_1 chiedendo l'accoglimento dell'appello. Il Giudice all'esito della discussione letto l'art. 429 c.p.c; decide la causa mediante lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 20433/19 decisa all'udienza del 16.10.2025 vertente TRA (C.F. ), quale procuratore di se stesso, elett.te Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: OPPOSIZIONE avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81
Pt_2 proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e Parte_1 ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. M_IT PR_NAUTG 00065307 emessa dalla Prefettura di Napoli in data 15/02/2023, notificata in data 10.05.2023, con cui veniva ingiunto all'attore il pagamento della somma € 57,50 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 comma 1 F) e comma 15, atteso che in data 22/02/2022 l'autovettura di sua proprietà, tg. FV023VW, sostava senza esporre il titolo di pagamento in Napoli alla via Francesco Caracciolo 11 Si era costituita la che ne chiedeva il rigetto. Controparte_2
Con la sentenza n. 11492/2024 pubblicata in data 03.05.2024, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, in quanto l'ordinanza di ingiunzione era priva di motivazione, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “In ordine al regime delle spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia, il giudicante ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, ad eccezione del contributo unificato che si liquida nella misura di € 43,00.”. Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Non si è costituita Controparte_1
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la contumacia del Controparte_1
ritualmente citato e non costituitosi.
[...]
L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 03.05.2024 , per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al
“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione perché è priva di motivazione, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., il Controparte_1 deve essere condannata a rifondere a le spese di lite
[...] Parte_1 relative al primo grado, riconoscendo all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 11492/2024 pubblicata in data 03.05.2024 dal Giudice di Pace di Napoli e condanna il Controparte_1
a rimborsare a le spese di lite del
[...] Parte_1 primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna il Controparte_1
a rimborsare a le spese di lite del presente grado di giudizio,
[...] Parte_1 liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Napoli il 16.10.2025. Il Giudice Francesco Pastore