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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1711/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Presidente e Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
PATANE MARIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5352/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583122497212209950737 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede temrine per esaminare e controdedurre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l' intimazione di pagamento N°202583122497212209950737 del 26.02.2025 notificata con raccomandata n° CAD 2502383000033 e avviso di giacenza in data 23.07.2025 con cui l'agente della riscossione ingiunge il pagamento per conto del Comune di Catania l'importo a titolo di IMU relativamente ad immobili siti nel territorio comunale per l'anno 2018 pari ad euro 15.873,00 comprese sanzioni ed interessi.
Eccepisce che il presunto avviso di accertamento n°32680 del 30.05.2023 per la IMU anno 2018, cui fa riferimento documentale l'ingiunzione di pagamento impugnata, avrebbe dovuto essere notificato per accertare le maggiori poste debitorie dovute in base ad omesse od infedeli dichiarazioni con il rispettivo aggravio di sanzioni ex articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 472, entro il 31.12.2023 ma così non è stato in quanto nessuna regolare notifica del medesimo avviso ha raggiunto il ricorrente nei termini di legge anche se l'intimazione riporta una presunta data di notifica avvenuta in data 15.03.2024 .
Deposita memorie.
Resistente_1 spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'avviso di accertamento n. 32680/2023, è stato regolarmente notificato al ricorrente in data 15/03/2024 (All.
4.1, copia avviso IMU 2018, All. 4.2, copia Ric/Rit racc. notifica avviso IMU 2018) depositato presso la casa comunale con successivo invio del CAD (All.
4.3 copia Ric/Rit racc. notifica CAD), notifica che poi si è perfezionata per compiuta giacenza;
avviso che non è mai stato impugnato nei termini di legge.
Per effetto delle proroghe Covid tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione
(8 marzo-31 maggio 2020). Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'articolo 1, co. 161, legge
296/2006 devono essere aggiunti 85 giorni. Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019, i nuovi termini risulteranno fissati al 26 marzo 2021 e così via. Per quanto sopra esposto il termine decadenziale, comprensivo della proroga da normativa COVID, per la notifica degli avvisi di accertamento d'Ufficio IMU anno 2018 era il 26/03/2024.
Con riguardo alla notifica dell'avviso di accertamento per cui si scrive, è agli atti che già alla data del
23/03/2024 (quindi nei termini prorogati per la notifica degli avvisi IMU 2018) l'agente notificatore documentava il deposito del plico presso l'ufficio postale stante l'irreperibilità del destinatario o di altra persona idonea a ricevere l'atto. La notifica si perfezionava in capo al contribuente dalla successiva data di ritiro del plico.
Dalla consegna del plico all'agente notificatore, la notifica “si considera fatta nella data della spedizione”, quindi assolutamente tempestiva e legittima la notifica, per l'Ente, in data 20/03/2024 ed irrilevante, con specifico riguardo all'avviso IMU 2018 il mancato ritiro del plico da parte del contribuente oltre i termini decadenziali di legge.
Nelle memorie il ricorrente evidenzia che alla data della notifica l'operatore postale Nominativo_1 POST S.R. L non rientrava tra gli operatori postali abilitati dal MISE alla notifica degli Atti di riscossione dei tributi degli enti locali ovvero titolari di licenza speciale individuale di tipo A2 (notifica atti giudiziari e contravvenzioni in ambito regionale).
Tuttavia Società_1 ha operato come messo notificatore straordinario per il Comune di Catania che è una figura autorizzata dal sindaco o dai dirigenti comunali per svolgere, temporaneamente e limitatamente al territorio di competenza, la notifica di atti, tributi e avvisi, agendo in qualità di pubblico ufficiale.
L'eccezione è pertanto infondata e il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€1000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 23.2.2026
Il Presidente relatore
IA M. AS
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Presidente e Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
PATANE MARIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5352/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583122497212209950737 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede temrine per esaminare e controdedurre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l' intimazione di pagamento N°202583122497212209950737 del 26.02.2025 notificata con raccomandata n° CAD 2502383000033 e avviso di giacenza in data 23.07.2025 con cui l'agente della riscossione ingiunge il pagamento per conto del Comune di Catania l'importo a titolo di IMU relativamente ad immobili siti nel territorio comunale per l'anno 2018 pari ad euro 15.873,00 comprese sanzioni ed interessi.
Eccepisce che il presunto avviso di accertamento n°32680 del 30.05.2023 per la IMU anno 2018, cui fa riferimento documentale l'ingiunzione di pagamento impugnata, avrebbe dovuto essere notificato per accertare le maggiori poste debitorie dovute in base ad omesse od infedeli dichiarazioni con il rispettivo aggravio di sanzioni ex articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 472, entro il 31.12.2023 ma così non è stato in quanto nessuna regolare notifica del medesimo avviso ha raggiunto il ricorrente nei termini di legge anche se l'intimazione riporta una presunta data di notifica avvenuta in data 15.03.2024 .
Deposita memorie.
Resistente_1 spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'avviso di accertamento n. 32680/2023, è stato regolarmente notificato al ricorrente in data 15/03/2024 (All.
4.1, copia avviso IMU 2018, All. 4.2, copia Ric/Rit racc. notifica avviso IMU 2018) depositato presso la casa comunale con successivo invio del CAD (All.
4.3 copia Ric/Rit racc. notifica CAD), notifica che poi si è perfezionata per compiuta giacenza;
avviso che non è mai stato impugnato nei termini di legge.
Per effetto delle proroghe Covid tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione
(8 marzo-31 maggio 2020). Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'articolo 1, co. 161, legge
296/2006 devono essere aggiunti 85 giorni. Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019, i nuovi termini risulteranno fissati al 26 marzo 2021 e così via. Per quanto sopra esposto il termine decadenziale, comprensivo della proroga da normativa COVID, per la notifica degli avvisi di accertamento d'Ufficio IMU anno 2018 era il 26/03/2024.
Con riguardo alla notifica dell'avviso di accertamento per cui si scrive, è agli atti che già alla data del
23/03/2024 (quindi nei termini prorogati per la notifica degli avvisi IMU 2018) l'agente notificatore documentava il deposito del plico presso l'ufficio postale stante l'irreperibilità del destinatario o di altra persona idonea a ricevere l'atto. La notifica si perfezionava in capo al contribuente dalla successiva data di ritiro del plico.
Dalla consegna del plico all'agente notificatore, la notifica “si considera fatta nella data della spedizione”, quindi assolutamente tempestiva e legittima la notifica, per l'Ente, in data 20/03/2024 ed irrilevante, con specifico riguardo all'avviso IMU 2018 il mancato ritiro del plico da parte del contribuente oltre i termini decadenziali di legge.
Nelle memorie il ricorrente evidenzia che alla data della notifica l'operatore postale Nominativo_1 POST S.R. L non rientrava tra gli operatori postali abilitati dal MISE alla notifica degli Atti di riscossione dei tributi degli enti locali ovvero titolari di licenza speciale individuale di tipo A2 (notifica atti giudiziari e contravvenzioni in ambito regionale).
Tuttavia Società_1 ha operato come messo notificatore straordinario per il Comune di Catania che è una figura autorizzata dal sindaco o dai dirigenti comunali per svolgere, temporaneamente e limitatamente al territorio di competenza, la notifica di atti, tributi e avvisi, agendo in qualità di pubblico ufficiale.
L'eccezione è pertanto infondata e il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€1000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 23.2.2026
Il Presidente relatore
IA M. AS