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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/12/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 9002/2022 tra le parti:
ATTORE cf , cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
, cf C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, cf , cf
[...] C.F._4 Parte_5
C.F._5
- difesa: avv. BONO GINETTA, cf C.F._6
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
cf CP_1 C.F._7
- difesa: avv. FRIGOTTO GIUSEPPE, cf C.F._8
- domicilio: presso il difensore
, cf Controparte_2 P.IVA_1
- difesa: avv. PASETTO LEONARDO, cf C.F._9
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: MO
Decisa a Verona sulle seguenti conclusioni: Parte attrice in sede di atto di citazione e memoria 183 VI cpc n. 1:
-accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 11 ottobre 2019 in San NI(VR) alla via Don G. Ambrosini n. 73, a seguito del quale il sig. perdeva Parte_6 la vita, fatto meglio descritto in narrativa, si è verificato per fatto e colpa esclusiva della signora;
CP_1
Conseguentemente e per l'effetto,
-condannare la signora quale conducente e proprietaria dell'autovettura CP_1
CitroenC2 tg. DD514AX e la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, quale compagnia tenuta alla rca, in forza di polizza
8120130000144789,in solido tra loro, al risarcimento, in favore degli esponenti, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali -diretti ed indiretti, a qualsiasi titolo subiti e subendi, conseguiti all'evento descritto in narrativa, nella misura che il giudice vorrà quantificare incorso di giudizio in seguito all'espletanda istruttoria, oltre a rivalutazione ed interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme, da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo determinato dal giudice.
-Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi –ex art.93cpc –in favore dell'avvocato Ginetta Bono che dichiara sin d'ora di avere anticipato le prime e non riscosso i restanti.
-Con condanna dei convenuti al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ex art. 96 comma 3 c.p.c.a motivo della mancata adesione al procedimento di negoziazione assistita, come previsto dalla legge n. 162/2014;
Parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni:
-accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 11 ottobre 2019 in San NI (VR) alla via Don G. Ambrosini n. 73, a seguito del quale il sig. perdeva Parte_6 la vita, fatto meglio descritto in narrativa, si è verificato per fatto e colpa esclusiva della signora;
conseguentemente e per l'effetto, CP_1
-condannare la signora , quale conducente e proprietaria dell'autovettura Citroen CP_1
C2 tg. DD514AX e la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, quale compagnia tenuta alla rca, in forza di polizza 8120130000144789, in solido tra loro, al risarcimento, in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali - diretti ed indiretti, a qualsiasi titolo subiti e subendi, conseguiti all'evento descritto in narrativa, per la complessiva somma di euro 2.603.216 (tenuto conto dell'aggiornamento della Tabella di Milano integrata a punti -edizione 2024) a cui dovrà aggiungersi l'importo da liquidarsi ai figli a titolo di danno patrimoniale per la morte del padre, (tenuto conto delle tabelle di attualizzazione del danno p. futuro) e/o nella diversa complessiva somma, che sarà comunque ritenuta di giustizia, all'esito dell'espletata istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme, da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo determinato di giustizia;
in via subordinata:
-accertato e dichiarato, anche in esito all'espletata istruttoria, che la signora ha CP_1 concorso ex art. 1227 c.c. all'evento lesivo (morte di ), stabilire in Parte_6 che misura percentuale e, conseguentemente, condannare la signora e la CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra Controparte_2 loro, al risarcimento in favore degli attori, di tutti i danni a qualsiasi titolo subiti, nella misura percentuale di riconoscimento del concorso che riterrà congrua,
-Con vittoria di spese e compensi di lite.
Convenuto In via pregiudiziale: dichiararsi la nullità dell'atto di citazione CP_1 introduttivo.
Nel merito: respingersi ogni domanda degli attori perché infondata in fatto ed in diritto.
Convenuto : Nel merito: respingersi ogni domanda Controparte_2 degli attori perché infondata in fatto e diritto.
In ogni caso: condannarsi gli attori alle spese e compensi di patrocinio oltre al rimborso forfettario e ad ogni accessorio fiscale.
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore la sig.ra Parte_2 Parte_7
il sig. e il sig. hanno citato in giudizio la
[...] Parte_4 Parte_5 sig.ra e al fine di sentir accertare che il sinistro CP_1 Controparte_2 occorso in data 11 ottobre 2019 in SanNI(VR) alla via Don G.Ambrosini n. 73, a seguito del quale il sig. aveva perso la vita, si era verificato per fatto e Parte_6 colpa esclusiva della signora e, per l'effetto, sentir condannare quest'ultima, CP_1 quale conducente e proprietaria dell'autovettura CitroenC2 tg. DD514AX e
[...]
, quale compagnia tenuta alla rca, in forza di polizza 8120130000144789, in Controparte_2 solido tra loro, al risarcimento, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura che il giudice avrebbe quantificato in corso di giudizio in seguito all'espletanda istruttoria, oltre a rivalutazione ed interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme, da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo determinato dal giudice.
In particolare, l'attrice ha dedotto che:
- l'11 ottobre 2019, alle ore 16.10 circa, il sig. stava percorrendo Parte_6
a bordo del velocipede “Ghesini” di proprietà, via Don G. Ambrosini del centro abitato del Comune di San NI(VR), con direzione di marcia verso la SR11;
- nello stesso frangente la signora percorreva la medesima via alla guida CP_1 della propria autovettura Citroen C2 tg.DD514AX, procedendo con direzione di marcia opposta a quella del sig. , ovvero in direzione centro di Parte_6
San NI (VR), provenendo dalla SR11;
- approssimativamente all'altezza del civico 73di via Don G. Ambrosini, si verificava uno scontro frontale tra i mezzi e, in seguito alla collisione, l'auto trascinava il corpo e la bicicletta del sig. proseguendo il percorso nella corsia Parte_6 destinata al senso opposto di marcia e qui li proiettava sul lato opposto della carreggiata;
- l'autovettura della raggiungeva lo stato di quiete in prossimità del CP_1 margine sinistro della carreggiata;
- il sig. aveva accesso al Pronto Soccorso alle ore 17.06 con Parte_6 codice rosso (soggetto con condizione di emergenza –con compromissione delle funzioni vitali) con diagnosi di “politrauma;
- veniva sottoposto ad una serie di esami strumentali e ricoverato presso il reparto di anestesia e rianimazione con prognosi riservata;
- il sig. decedeva alle ore11.17 di lunedì 14 ottobre 2019, a causa Parte_6 di “trauma cranico, shock emorragico, emorragìa cerebrale, arresto cardiaco, insufficienza respiratoria”
- si era aperto un procedimento penale, nell'ambito del quale venivano depositate una relazione del PM, una della p.o. e una dell'imputata;
- il GIP disponeva integrazione delle indagini;
- il 06 febbraio 2020 avevano inviato una raccomandata alla signora ed CP_1 alla Compagnia di assicurazioni per Rca, al fine di ottenere il risarcimento dei danni;
- la richiesta non sortiva nessun effetto;
- veniva radicato il procedimento di negoziazione assistita, cui Controparte_2 rifiutava di aderire, mentre la sig.ra non rispondeva al relativo invito.
[...] CP_1
Ciò premesso, in punto quantificazione danni, parte attrice ha dedotto che:
- il sig. si era trasferito in Italia nel 1989 con permesso di Parte_6 soggiorno per motivi di lavoro;
- la moglie, arrivata in Italia all'età di circa 22 anni, insieme con il primo figlio in seguito al ricongiungimento familiare, si era dedicata sempre e solo alla famiglia e non aveva mai prestato lavoro;
- al momento del decesso, il sig. , svolgeva attività di operaio Parte_6 presso la Pedrollo Spa di San NI (VR) con contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito annuo di circa 26.899,00;
- , nato il [...], all'epoca del sinistro aveva 26 anni e non Parte_5 lavorava;
- nato il [...], all'epoca del sinistro di anni 21, diplomato da Parte_4 poco presso un Istituto Tecnico professionale e non si era ancora inserito nel mondo del lavoro;
- nata il [...], all'epoca del sinistro di anni15 frequentava un Parte_7
Istituto professionale di specializzazione nel settore socio -sanitario;
- nato il [...], aveva anni 9 all'epoca del sinistro. Parte_2
Ciò premesso, parte attrice ha chiesto la refusione dei danni iure proprio, iure hereditario
(danno biologico terminale, danno catastrofale) e danni patrimoniali, essendo il defunto,
l'unico sostegno economico della famiglia. Parte attrice ha, infine, chiesto la condanna delle convenute, ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c. per il rifiuto alla negoziazione assistita.
Si è costituita la sig.ra eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione introduttivo (posto che gli attorni non avevano determinato il petitum e neppure le modalità per determinarlo) e, nel merito, il rigetto di ogni domanda.
In particolare, la convenuta ha evidenziato che:
- aveva percorso Via Ambrosini ad una velocità consona allo stato dei luoghi;
- dal senso opposto di marcia era sopraggiunto il ciclista dopo essere stato superato da alcuni veicoli, l'ultimo dei quali un furgonato di colore bianco;
- una volta superato dal furgone bianco, il ciclista aveva tagliato quasi perpendicolarmente la sede stradale “nascosto” alla vista di dal CP_1 furgonato.
- sbucato da dietro il furgone e oltrepassata la linea di mezzeria, il ciclista aveva proseguito l'attraversamento della mezzeria opposta (quella percorsa dall'auto di
) e impattato contro la parte anteriore destra dell'auto stessa;
CP_1
- non aveva avuto il tempo psicotecnico di accorgersi del ciclista e aveva tentato di evitarlo con una manovra di sterzata a sinistra;
- le analisi tossicologiche effettuate sul ciclista nell'immediatezza dell'incidente erano risultate positive per quanto riguarda ai tetracannabinoidi.
Si è costituita (d'ora in poi ), eccependo, in via Controparte_2 CP_2 preliminare di rito, la nullità della citazione introduttiva e, nel merito, chiedendo il rigetto di ogni domanda degli attori perché infondata in fatto e diritto.
In particolare, ha detto che: CP_2
- il ciclista aveva fatto una inconsulta manovra di attraversamento della sede stradale tagliando la strada alla convenuta;
- era sbucato da dietro il mezzo che lo precedeva;
- l'impatto era avvenuto all'interno della corsia della vettura la cui conducente aveva tentato vanamente, di evitare il ciclista;
- le analisi tossicologiche effettuate nell'immediatezza dell'occorso, sul sig. Parte_6 erano risultate positive per quanto riguardava i tetracannabinoidi.
[...]
Con ordinanza del 29/5/23, il giudice ha ritenuto che le allegazioni di cui all'atto introduttivo consentissero una determinazione, quanto meno per relationem, del quantum richiesto, tanto con riferimento al danno non patrimoniale che a quello patrimoniale. Ha, quindi, concesso i termini 183 VI cpc.
Parte attrice, in memoria 183 Vi cpc n. 1 ha depositato ulteriore documentazione, dalla quale sarebbe emerso che in realtà il sig. non fosse positivo ai cannabinoidi Parte_6
o comunque a sostanze psicotrope.
La causa è stata istruita per testi.
E' stata, altresì, disposta TU cinematica con successiva integrazione per chiarimenti.
All'udienza del 18/9/25, i procuratori delle parti hanno discusso la causa e il giudice, previa concessione dei termini 190 cpc in chiave ridotta, ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalle convenute e, successivamente formalmente rinunciata solo da . Controparte_2
Ed, infatti, come ha già evidenziato il giudice nell'ordinanza del 29/5/2023, le allegazioni svolte da parte attrice consentono una determinazione, quanto meno per relationem del quantum richiesto, in relazione ai vari danni di cui si è chiesto il risarcimento.
2. Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione e in tale limite va, quindi, accolta.
Come noto, l'art. 2054 II c.c. prevede una presunzione di responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente.
La norma ha, tuttavia, carattere sussidiario, operando solo quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso.
Va evidenziato che la giurisprudenza ha delineato un orientamento genericamente restrittivo in ordine alla citata norma affermando che, per escludere l'applicazione della presunzione di corresponsabilità, il danneggiato coinvolto in uno scontro tra veicoli deve provare non solo che il conducente dell'auto investitrice sia in colpa, ma altresì che egli si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr.Cass. Civ. Sezione III, 18631/15; Cass. Civ. 3543/13; Cass. Civ.
Sezione III, 4639/2002).
Quindi, la “prova liberatoria” di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro.
2.1 Ora, detta prova non risulta efficacemente svolta da parte attrice, posto che dalla dinamica dell'incidente, per come ricostruita sulla base degli elementi documentali raccolti in giudizio
(verbale del sinistro stradale redatto dalla Polizia Locale Comune di San NI, la TU dinamica e le prove testimoniali escusse), è emerso quanto segue.
Il rapporto di incidente stradale ha evidenziato che la conducente dell'automobile (veicolo A) percorreva via Don G. Ambrosini proveniente dalla SR 11 (località Villanova), con direzione di marcia verso il sottopasso ferroviario, quando giunta in prossimità del civico numero 73 della stessa via Ambrosini, si scontrava – nonostante il tentativo della conducente di spostarsi verso sinistra per evitare l'impatto – con il conducente del veicolo B (velocipede), il quale proveniente dal senso opposto di marcia e preceduto da alcuni veicoli, all'improvviso cambiava la sua traiettoria portandosi perpendicolarmente sulla corsia di marcia percorsa dal veicolo A. Gli agenti proseguono, evidenziando che le dichiarazioni rilasciate da una testimone oculare nonché la presenza di due fascette di plastica che tenevano fissato il cestino portaoggetti posizionato nella parte anteriore del velocipede rinvenute all'altezza del civico
73, confermerebbero che il conducente del veicolo B si trovasse nella corsia di marcia percorsa dal veicolo A, al momento della collisione.
Gli agenti hanno concluso ritenendo, pertanto, che il conducente del veicolo B mentre si trovava a condurre il velocipede avesse violato quanto disposto dall'articolo 154 comma 1 e 8 del codice della strada.
Il rapporto della polizia stradale ha trovato conferma nelle sommarie informazioni testimoniali rilasciate dalla signora al momento del sinistro. Quest'ultima ha, Parte_8 infatti, dichiarato che al momento del sinistro aveva percorso via Ambrosini, proveniente dal sottopasso ferroviario con direzione di marcia verso la SR 11, quando giunta in corrispondenza dello stop di fronte all'ex zuccherificio, ha notato un'autovettura di colore scuro che, proveniente dalla SR 11 entrava in via Ambrosini con direzione verso il sottopasso ferroviario e, guardando dallo specchietto retrovisore, ha visto il velocipede che si trovava sul lato destro della carreggiata portarsi improvvisamente sul lato sinistro. La signora ha, Pt_8 inoltre, dichiarato che la tua autovettura al fine di evitare l'impatto con il velocipede si era spostata verso sinistra. Tali dichiarazioni sono state, poi, confermate dalla sig.ra Pt_8 chiamata quale teste nel presente procedimento, all'udienza del 29 febbraio 2024. Sul punto, del resto, la teste non può ritenersi inattendibile, tenuto conto che le Pt_8 lamentate incongruenze rispetto a quanto dichiarato dalla teste nell'imminenza del fatto, trovano giustificazione nel lasso di tempo intercorso rispetto al sinistro.
Inoltre, l'osservazione per cui la non avrebbe potuto vedere il sinistro dalla posizione Pt_8 in cui si trovava, è altamente valutativa e non supportata.
2.2 Ad ogni modo, anche la TU svolta in corso di causa, a firma dell'ing. Persona_1
(con la quale concordano anche le perizie di parte, fatta salva quella della parte attrice) conferma la descritta dinamica del sinistro.
In particolare, la TU ha evidenziato la correttezza della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli agenti di PG intervenuti sul posto, con l'unica correzione per cui l'urto non sarebbe avvenuto perpendicolarmente tra i due mezzi, bensì con un certo angolo di inclinazione tra le loro direttrici.
Il TU ha, quindi, confermato che il ciclista ha invaso la corsia di marcia dell'autovettura, oltrepassando la linea di mezzeria della carreggiata stradale, con conseguente invasione della corsia opposta al momento della collisione.
Né d'altra parte, è possibile giungere ad una diversa allocazione delle responsabilità in discorso, valorizzando la ricostruzione dell'incidente svolta dai periti di parte attrice (geom.
e ing. , a mente della quale l'urto sarebbe in realtà avvenuto con entrambi i Per_2 Per_3 veicoli a cavallo della striscia di mezzeria, diretti verso la propria sinistra.
In particolare, i consulenti di parte attrice arrivano a tale conclusione sostenendo che: “non esiste legame alcuno fra la posizione sulla carreggiata delle fascette in plastica ed il punto
d'urto, ed in particolare non ha alcun senso ipotizzare che l'urto sia da localizzare al centro della corsia di marcia dell'autovettura perché in quel punto sono caduti due pezzi di plastica: dopo l'impatto il velocipede ha ruotato e si è appoggiato sul fronte dell'autovettura, e sicuramente il cestino è stato sollecitato in questa fase. Le due fascette, quindi, hanno seguito il velocipede nella rotazione e, dopo il distacco, sono state proiettate a distanza…” e che, del resto, “Il ciclista era intenzionato a portarsi sulla Strada Regionale n. 11 per dirigersi verso
Verona, al fine di raggiungere un esercizio commerciale che si trova alla destra della carreggiata ad una distanza di circa 1 km dall'immissione da Via Don Ambrosini sulla Strada
Regionale stessa. Per raggiungere la sua destinazione il ciclista non aveva storie alternative se non la Strada Regionale, dopo essersi immesso verso Verona. La manovra imposta ai veicoli dalla segnaletica orizzontale prevede l'immissione con svolta a destra verso Vicenza e la percorrenza fino alla successiva rotatoria che consente l'inversione di marcia verso Verona: in tutto 250 m in più sulla Strada Regionale, in parte da percorrere su una rotatoria comunque pericolosa. E' perciò ragionevole ipotizzare che il ciclista fosse intenzionato ad immettersi sulla strada regionale all'altezza dell'intersezione con via don
Ambrosini….
Conseguentemente è del tutto ragionevole che, dopo essere stato sorpassato dall'autovettura della teste e dall'ignoto veicolo bianco, si sia spostato a sinistra Pt_8 Parte_6 portandosi in mezzeria. E', invece, del tutto inverosimile l'ipotesi che il ciclista abbia deciso di deviare la sua traiettoria a sinistra tagliando la strada all'autovettura peraltro puntando contro il muretto della proprietà privata poco oltre il margine sinistro della carreggiata”.
Ora, quanto alla posizione delle fascette, come punto di riferimento per tracciare il luogo di impatto tra i mezzi, le altre relazioni in atti (ovvero quella del PM a firma del dott. Per_4
depositata il 24/6/2020, quella del perito della sig.ra a firma del dott. Ing.
[...] CP_1
e la consulenza cinematica espletata in seno al procedimento penale n.9695/19 Persona_5
R.G.N.R. dall'ing. e depositata il 10/03/2024) convergono tutte con la tesi Persona_6 ricostruttiva del TU ing. In particolare: Per_1
- la perizia svolta dal PM, depositata il 24/6/2020 a firma del dott. , Persona_4 ha evidenziato che la Polizia Municipale, intervenuta sul luogo dell'incidente, non ha individuato alcuna traccia onde risalire all'esatto punto d'urto con certezza e, tuttavia, si deve far riferimento ai seguenti elementi “1) Nella semicarreggiata percorsa dall'autovettura (nella direzione Strada Regionale - sottopasso ferrovie) sono stati rinvenuti due frammenti distaccatasi dell'ancoraggio del cestino del velocipede… ciò fa ritenere quantomeno verosimile che l'autovettura percorresse la propria semicarreggiata e solo in seguito alla manovra di emergenza si è poi portata contromano. In effetti se l'autovettura si fosse erroneamente portata contromano prima del punto d'urto, risulterebbe estremamente improbabile la proiezione dei frammenti del cestino verso destra in quanto il cestino ha subito, viceversa, una proiezione verso sinistra raggiungendo la posizione di stasi indicata in planimetria con la lettera I. … Ciò conferma che al momento dell'urto l'autovettura doveva essere parzialmente inclinata verso sinistra, il tutto confermato anche dalla posizione di stasi sia del corpo dei ciclista che del velocipede.”; - la relazione del perito di parte della sig.ra a firma del dott. ing. CP_1 Persona_5 dell'11/3/22, conclude sul punto sostenendo che “La posizione di impatto in carreggiata è valutabile in funzione delle traiettorie di arrivo all'urto dei due mobili, nonché delle posizioni di quiete raggiunta al termine dell'evento; inoltre, nel caso in esame, caratteristica risulta la posizione di rinvenimento delle “fascette ferma cestino” del velocipede…. collocate dall'interno della corsia di pertinenza dell'autovettura spostate verso margine destro della carreggiata. Significativo il rinvenimento delle fascette del velocipede all'interno della corsia dell'autovettura, circostanza che testimonia la modalità di primo contatto e l'orientamento dell'autovettura; infatti, affinché la fascetta possa aver raggiunto la posizione di quiete elevata dall'autorità, nella prima parte dell'impatto l'autovettura doveva necessariamente avere il proprio frontale allineato alla corsia, tanto da sospingere davanti la fascetta. Dopo questa prima fase l'autovettura è andata verso sinistra caricando corpo e velocipede e trovando quiete sull'opposta corsia.”;
- la consulenza cinematica espletata in seno al procedimento penale n. 9695/19
R.G.N.R. dall'ing. e depositata il 10/03/2024 così conclude “La Persona_6 circoscrizione dell'area d'urto è favorita dalla presenza di fascette plastiche e staccatasi dal velocipede al momento della collisione e rilevate sulla corsia di pertinenza dell'autovettura” e, con particolare riferimento a quanto dedotto dai
CCTTPP di parte attrice sul punto d'urto che viene da questi ultimi spostato sulla linea di mezzeria, evidenzia che “Lo schema proposto dai CCTTPP appare dunque assai poco verosimile: vi si rappresenta il ciclista ancora sulla propria corsia, pur in centro carreggiata, allineato all'asse stradale. Esso non costituiva un pericolo imminente: avrebbe potuto fermarsi o continuare la marcia in dirittura anche perché non vi erano strade laterali da imboccare. Appare dunque marcatamente improbabile una deviazione (peraltro eseguita in un lasso di tempo inferiore a quello psicotecnico di reazione) della vettura in rotta di collisione con il ciclista”.
2.3 Ciò posto, la dinamica del sinistro risulta piuttosto ben delineata, nel senso descritto dal
TU ed è chiaro come la condotta del velocipede attragga in misura preponderante la responsabilità dell'occorso, posto che il sig. si è spostato dalla propria Parte_6 carreggiata a quella opposta, in maniera repentina, senza verificare il sopraggiungere di autovetture provenienti in senso contrario. Tra l'altro non ha alcun rilievo l'ipotesi ricostruttiva di parte attrice, che vorrebbe giustificare la presenza del sig. sul margine sinistro della propria carreggiata, al Parte_6 fine di poter svolgere un percorso funzionale al raggiungimento di un esercizio commerciale, indicando una serie di ulteriori patenti violazioni del codice della strada, che lungi dall'escludere un comportamento contrario alla normativa non solo del Codice della Strada, ma anche di semplice prudenza, finiscono con l'aggravare la responsabilità del de cuius (basti pensare che il velocipede non può circolare al margine sinistro della carreggiata e tanto meno avrebbe potuto svolgere il percorso indicato da parte attrice, di attraversamento perpendicolare di una strada regionale).
Inoltre, tale tesi non spiega perché la sig.ra avrebbe dovuto sterzare a sinistra, CP_1 investendo il ciclista che – a dire di parte attrice – stava percorrendo in senso longitudinale la propria carreggiata, sia pure a fianco del margine sinistro.
2.4. Ciò posto, occorre ora verificare se la sig.ra possa avere una qualche responsabilità CP_1 nella causazione del sinistro.
Tenuto conto che dalla TU svolta in corso di causa non è emersa alcuna responsabilità né dell'impatto in sé (che è risultato inevitabile secondo la TU nonché secondo tutte le perizie di parte) né della sterzata a sinistra (che è stata ritenuta una manovra di emergenza giustificata), occorre ora valutare se la sig.ra stesse procedendo ad una velocità CP_1 superiore (sia pure di poco) al limite previsto per quel tratto di strada, che era fissato in 30 km/h e se tale violazione della regola codicistica (e più in generale di quella prudenziale per cui il conducente di un veicolo deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi in considerazione delle condizioni della strada e del traffico) sia stata causa del sinistro mortale, sia pure in termini concorsuali.
Ora, proprio sulla velocità del mezzo condotto dalla sig.ra (che è appunto la base di CP_1 partenza per articolare la valutazione del concorso di causa) la TU e le perizie in atti, risultano in parte divergenti.
Basta qui pensare che la perizia svolta in corso di causa, ha evidenziato che la conducente dell'autovettura stesse viaggiando ad una velocità di circa 43 km/h in fase pre urto e di 40 km/h in fase post urto e, quindi, contravvenendo alla prescrizione del limite di velocità vigente portato di strada a posto a 30 km/h.
Il dott. ing. incaricato dai legali della sig.ra sebbene abbia concluso Persona_5 CP_1 comunque sostenendo che la condotta della conducente il veicolo non sia da porre in nesso di causa con la determinazione dell'incidente, ha comunque evidenziato che l'autovettura viaggiava con una velocità di arrivo all'urto dell'ordine di 40 km/h. In tal senso, le due perizie sono congruenti.
Il geometra e l'ing. su incarico della parte attrice hanno, invece, Per_2 Persona_7 concluso che la velocità iniziale dell'autovettura fosse di 58 km/h, ridotta a 51 km/h in uscita dall'urto.
Tale conclusione è stata, tuttavia, efficacemente contrastata dal TU ing. nella Per_1 nota integrativa dallo stesso depositata (pagina 12), a mente della quale il perito ha evidenziato come una velocità d'urto superiore ai circa 40 km/h avrebbe comportato il cedimento del tubo obliquo della bicicletta, rottura che invece non si è verificata. Ulteriore elemento valorizzato dal TU ai fini della individuazione della velocità dell'autovettura al momento dell'urto nei limiti dei 40 km/h, risiede nel rapporto di incidente stradale della
Polizia Locale, che riporta il rilievo della posizione di due fascette ferma cestino posizionate sulla corsia di marcia dell'autovettura a valle del civico 73 di via Ambrosini. Tale rinvenimento troverebbe, infatti, giustificazione solo ove la ricostruzione cinematica concludesse per una velocità dell'autovettura di 40 km/h.
Del resto, si è già ampiamente osservato, come le contestazioni svolte dai periti di parte attrice in merito alla effettività del luogo di rinvenimento di tali fascette risultino esplorative e non supportate.
La perizia svolta dal PM, depositata il 24/6/2020 a firma del dott. Persona_4 evidenzia, invece, che l'autovettura condotta dalla sig.ra stesse procedendo ad una CP_1 velocità di circa 31 km/h e, quindi, nel rispetto del limite di velocità insito nei luoghi di causa.
La consulenza cinematica espletata in seno al procedimento penale n. 9695/19 R.G.N.R. dall'ing. depositata il 10/03/2024 ha, sul punto, osservato che “La signora Persona_6 era in marcia lungo via don Ambrosini a velocità in linea o di poco superiore al limite CP_1 massimo (30 km/h) vigente quando è giunta a collisione con il velocipede condotto dal sig.
[...]
Tale andatura NON appare tuttavia in nesso causale con il verificarsi del sinistro Pt_6 giacché le distanze spazio - temporali, con cui si è sviluppata la turbativa costituita dal ciclista in attraversamento della carreggiata, sono state tali da non consentire alla conducente di porre in essere un'efficace manovra diversiva. Del resto è stato verificato che se anche avesse mantenuto un'andatura in linea con il limite massimo vigente, tale circostanza non sarebbe valsa scongiurare il conflitto”. In particolare, il perito rileva una velocità della sig.ra di circa 30 – 35 km/h (pagina 31). Inoltre, tale perizia, prende CP_1 specifica posizione sulla velocità della vettura, indicata dai periti di parte attrice, deducendo che “l'impatto del capo del ciclista contro il parabrezza, alla velocità calcolata dai TP (ndr
TP di parte attrice) si sarebbe verosimilmente posizionata ad una maggiore altezza da terra”, e che “La conducente avrebbe dovuto eseguire una frenata di emergenza e, in concomitanza, una decisa sterzata verso sinistra e correzione a destra: il tutto nel breve spazio di arresto di circa 14 - 15 m, pur tuttavia senza lasciar traccia di aderenza gommosa e mantenendosi con grande perizia e lucidità all'interno della carreggiata”. Infine, il perito del
PM evidenzia l'incongruenza della velocità indicata dai periti di parte attrice, deducendo che
“Per contro, il ciclista sarebbe stato scaraventato ad una distanza di 24 m …, al contrario lo stesso è stato ritrovato appena oltre l'autovettura”.
Ciò posto, risulta chiaro che solo la perizia di parte attrice, ravvisa una velocità dell'autovettura condotta dalla sig.ra di molto superiore al limite di legge vigente in CP_1 quel tratto di strada, dovendosi tutte le altre perizie, ritenere congruenti, sia pure con le dovute differenziazioni (soprattutto per quelle disposte in ambito penale) rispetto alla TU svolta.
Del resto, per ricondurre ad unità le perizie svolte in sede penale rispetto alla TU (e alla perizia di parte della sig.ra , basta qui osservare che l'accertamento del nesso causale Per_5 in materia di responsabilità penale, si basa sulla regola della prova
“oltre il ragionevole dubbio” (ché del resto ciò che viene in esame è la responsabilità penale dell'imputato e, quindi, la sua libertà personale), mentre in materia di responsabilità civile, vige la regola del 'più probabile che non' (che risulta funzionale alla logica compensativa risarcitoria, cui è orientato il giudizio civile).
E, pertanto, le perizie svolte in sede penale (che, comunque, non attestano una velocità inferiore ai 30 km/h, ma piuttosto superiore a tale valore sebbene di poco), sono volte principalmente a valutare la sussistenza di una responsabilità penale della sig.ra e, CP_1 quindi, sono incentrate a valutare se l'urto si sarebbe verificato o meno, in conseguenza della velocità della sig.ra CP_1
Tenuto conto che è risultato pacifico l'assunto per cui, anche procedendo a 30 km/h, l'urto si sarebbe verificato lo stesso, correttamente le perizie penali – senza ulteriormente indugiare, come ha invece fatto il TU sulla velocità effettiva dell'autovettura – hanno concluso che sebbene la sig.ra viaggiasse ad una velocità di poco superiore ai 30 km/h, non vi CP_1 sarebbero stati i presupposti per muovere l'accusa penale. L'ordinanza di archiviazione del GIP congruamente conclude, quindi, nel senso che “…stante
l'impossibilità di giungere ad una ricostruzione oggettiva e certa della dinamica dell'incidente, con riguardo all'esatto punto di collisione ed alle rispettive velocità dei mezzi coinvolti, un eventuale dibattimento non potrebbe che concludersi con una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 530 comma 2 c.p.p.”.
Ciò posto, trattandosi invece in questa sede di dover invece accertare, secondo il diverso parametro del “più probabile che non”, la responsabilità civile della sig.ra in relazione CP_1 all'incidente occorso, l'accertamento tecnico è andato oltre rispetto a quelli svolti in sede penale e si è incentrato proprio sulla rilevazione della velocità dell'autovettura condotta dalla convenuta, in quanto elemento centrale di questo giudizio, ai fini della riparametrazione del concorso di colpa.
In particolare, il TU di causa, ing. ha evidenziato come “se l'autovettura fosse Per_1 stata animata da una velocità di 30 km/h, nel tempo di 1 secondo sarebbe giunta sul punto
d'urto (2,78/8,33) = 0,33 secondi dopo;
in questo lasso di tempo (0,33s) il ciclista avrebbe percorso 1 m in più lungo la sua traiettoria. … l'urto si sarebbe realizzato ugualmente ma con modalità di impatto diverse e ragionevolmente con conseguenze diverse.” (cfr. pagine 27
e 28 della relazione).
Nella successiva integrazione alla perizia (pagina 3), il TU ha dedotto che “La velocità che animava l'autovettura di circa 40 km/h, a parere dello scrivente, è stata determinante nella causazione delle conseguenze per il ciclista” e che ove l'autovettura avesse tenuto una velocità di 30 km/h, l'incidente sarebbe stato, comunque, inevitabile ma, per il corpo del ciclista, diverse sarebbero state le componenti vettoriali che avrebbero determinato il suo volo post impatto. In particolare, il ciclista avrebbe potuto percorrere 1 m in più lungo la propria traiettoria prima dell'impatto e, quindi, il suo corpo sarebbe stato proiettato verso il ciglio stradale destro. In tale ipotesi di dinamica del volo del ciclista, la nuca non avrebbe impattato con il bordo superiore del parabrezza riportando le gravi lesioni specificate nel referto
(gravissimo trauma cranico con fratture multiple e disassate della teca, del basicranio e dell'occipite).
Il TU ha, quindi, richiamato degli studi, a tenore dei quali, in caso di urto tra autovettura e velocipede, per una velocità di impatto pari a 30 km/h la mortalità è pari al circa il 10%, per una velocità di impatto pari a 40 km/h la mortalità è di circa il 40%, mentre per una velocità di impatto pari a 50 km/h, la percentuale di mortalità è di circa l'80%. Peraltro, il CU ha richiamato l'osservatorio europeo per la sicurezza stradale dal quale emerge che la zona del corpo maggiormente colpita per il ciclista è la testa e, nel caso che ci occupa, il ciclista peraltro non calzava un casco.
Ciò posto, non è chi non veda come la violazione del Codice della Strada commessa dalla sig.ra per quanto lieve (posto che procedeva ad una velocità non particolarmente CP_1 elevata) debba essere messa in relazione con l'evento morte, posto che ha aumentato del 30% la possibilità di verificazione del decesso.
Si tratta a ben vedere di una percentuale che non può essere inquadrata nella mera chance eventistica, assurgendo invece a regola di condotta causale.
Ciò posto, resta comunque fermo che il sinistro debba essere ricondotto alla prevalente responsabilità del sig. in capo al quale deve essere ascritta la Parte_6 responsabilità del sinistro nella misura dell'80% e, pertanto, in chiave concorsuale il sinistro può essere qui addebitato alla sig.ra solo nei ristretti limiti del 20%. CP_1
3. Venendo ora al risarcimento del danno, parte attrice chiede il danno iure hereditario, iure proprio e il danno patrimoniale, si osserva quanto segue.
3.1 Con riguardo al danno iure hereditario, parte attrice chiede il risarcimento del danno tanatologico e del danno terminale.
Come la Corte, anche a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermare, per la configurabilità del c.d. danno tanatologico indicato in termini di danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26772; Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26773), subito dalla vittima per la sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo il criterio dell'intensità della sofferenza provata a prescindere dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima (v. Cass.,
20/8/2015, n. 16993; Cass., 8/4/2010, n. 8360; Cass., 23/2/2005, n. 3766; Cass., 1/12/2003, n.
18305; Cass., 19/10/2007, n. 21976; Cass., 24/5/2001, n. 7075; Cass., 6/10/1994, n. 8177;
Cass., 14/6/1965, n. 1203; Cass. 4783/2001).
Per converso, in ipotesi di morte cagionata dalla lesione, allorquando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un "apprezzabile lasso di tempo" è, invero, risarcibile il danno biologico terminale (v. Cass., 28/8/2007, n. 18163), e "per il tempo di permanenza in vita" (v. Cass.,
16/5/2003, n. 7632) il diritto di credito al relativo risarcimento, essendo quindi trasmissibile iure hereditatis (v. Cass., 23/2/2004, n. 3549; Cass., 1/2/2003, n. 18305; Cass., 16/6/2003, in 9620; Cass., 14/3/2003, n. 3728; Cass. 4783/2001; Cass. 1131/99; Cass.
10271/95).
Diversamente dal danno morale terminale, il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che, anche se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità (v. Cass.,
23/2/2004, n. 3549) in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato, ma apprezzabile lasso di tempo (v. Cass., 23/2/2005, n. 3766), si è ravvisato come "sempre esistente", per effetto della "percezione", anche "non cosciente", della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima, nella fase terminale della sua vita (v. Cass., 28/8/2007, n.
18163).
Il primo tipo di pregiudizio, nel caso di specie, va escluso, in quanto non vi è prova circa la lucidità della vittima e, quindi, della percezione dell'imminenza della morte.
Quanto al secondo tipo di pregiudizio, è documentale che il sig. sia Parte_6 deceduto il 14/10/19 alle ore 11:17 e quindi dopo tre giorni dal sinistro.
La liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta.
Ciò premesso, posto che il sig. aveva 57 anni al momento del sinistro Parte_6 si stima equo liquidare (per l'inabilità temporanea al 100%) il valore base di € 115,00 che moltiplicato per 3 gg dà un valore di euro 345,00.
3.2 Venendo ora al danno iure proprio, si deve osservare che l'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 cost.
Esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione" (ex plurimis, Cass. 12124/2003).
Detta posta di danno copre un'area di pregiudizio che si pone al di là del crudo dolore che la morte in sè di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi essa nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra prossimi congiunti, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr. Cass. 101074/11).
Ognuno dei familiari superstiti ha, quindi, diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.
Sviluppando tali indicazioni, in mancanza di precipue disposizioni normative sul punto, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che possano presuntivamente considerarsi come legittimati ad agire i genitori, i fratelli e le sorelle, ovvero tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza (Cass.
4253/12 e 9231/13);
Passando, quindi, a trattare della liquidazione del danno, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da 'perdita del congiunto'.
Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano nella versione più recente del 2024 fanno riferimento ai seguenti parametri, che trovano fondamento in massime di esperienza:
- l'età del defunto, sul presupposto che quanto più sia avanzata, tanto meno intenso sarà il dolore per la perdita, perché quest'ultimo sarebbe stato comunque provato in un futuro prossimo;
- l'età del superstite che domanda il risarcimento, sul presupposto che, secondo l'id quod plerumque accidit, persone mature fanno fronte alle emozioni con maggior compostezza e forza rispetto ai ragazzi;
- la convivenza col defunto, sul presupposto che la perdita della persona cara produce una maggiore sofferenza in considerazione dell'inevitabile mutamento dello stile di vita del superstite;
- la composizione del nucleo familiare, sul presupposto che la vicinanza di persone care nei momenti di dolore è un valido aiuto al superamento del lutto e che, per contro, la solitudine aggrava la sofferenza;
- le modalità di commissione dell'illecito, sul presupposto che quanto più queste siano state efferate, drammatiche o addirittura tragiche, tanto più acuto sarà il dolore provato dai familiari della vittima.
Nel caso di specie va considerato:
a) che la vittima è deceduta all'età di 57 anni;
b) che gli attori avevano, al tempo del suo decesso, l'età di 48 (madre), 26 anni il primo figlio ( ), 21 anni il secondo figlio ( , Parte_5 Parte_4
15 anni la terza figlia e 9 anni il quarto figlio ( ; Parte_7 Parte_2
c) che gli stessi godevano di una relazione stretta con la vittima.
Ciò posto, secondo le Tabelle invocate, risultano risarcibili le seguenti poste, a titolo di danno da perdita parentale:
- euro 340.701,40 per la moglie;
- euro 329.152,20 per il figlio;
Parte_5
- euro 329.152,20 per il figlio Parte_4
- euro 334.926,80 per la figlia Parte_7
- euro 340.701,40 per il figlio Parte_2
Il totale dovuto ammonta a euro 1.674.634,00, cui va aggiunta la somma di euro 345,00 e quindi euro 1.674.979,00.
Da tale somma, occorre decurtare il valore corrispondente al concorso di colpa gravante sul sig. e pari all'80%, ottenendosi l'importo di euro 334.995,80. Parte_6
Sulle somme tutte indicate, previa devalutazione alla data del sinistro (ottobre 2019), andranno corrisposti l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva. Ciò posto, l'importo come sopra determinato, devalutato alla data del sinistro ammonta a euro
282.458,52, che rivalutato con interessi ad oggi, dà un risultato di euro € 370.098,19.
Su tale importo, trattandosi di debito di valuta, dovranno computarsi gli interessi legali ex lege.
3.3 Per quanto attiene, infine, al danno patrimoniale da lucro cessante, occorre osservare che il TU ha dichiarato di non potersi esprimere in merito alle esatte conseguenze fisiche che il sig. avrebbe ritratto, ove l'autovettura condotta dalla sig.ra Parte_6 CP_1 avesse urtato il velocipede alla velocità di 30 km/h e, quindi, nulla si può dedurre in ordine al fatto che il danneggiato (poi deceduto) sarebbe stato in grado di recarsi a lavoro e continuare la propria attività lavorativa.
Del resto, una integrazione peritale mediante indagine medico legale è risultata preclusa in questo caso, non solo per il fatto che il TU dinamico relazionale non ha individuato le modalità con cui il corpo del sig. avrebbe impattato al suolo Parte_6
(limitandosi a dire che la nuca non avrebbe impattato con il bordo superiore del parabrezza, ma lasciando aperta la possibilità di un urto con il ciglio stradale destro e, quindi, con conseguente esploratività di ulteriore approfondimento in chiave medico legale), ma anche perché la stessa parte attrice, all'esito del deposito della perizia in discorso, si è limitata a chiedere (verbale del 17/10/24) un accertamento della compatibilità dell'evento morte con la diversa dinamica prospettata dal ctu in caso di velocità a 30 km /h.
In altre parole, la domanda di parte attrice era rivolta a valutare se il sig. Parte_6 fosse ugualmente morto e non se quest'ultimo fosse risultato in grado di continuare
[...] la propria attività lavorativa.
Posto che la prova dei danni incombe sul danneggiato, non è dato esprimersi su tale posta di pregiudizio.
Del resto, se l'urto si fosse verificato con una velocità di percorrenza dell'auto di 30 km/h e il sig. fosse risultato comunque inabile al lavoro, alcuna Parte_6 corresponsabilità sarebbe imputabile alla sig.ra CP_1
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico delle convenute, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa (secondo quanto effettivamente riconosciuto di spettanza), parametro medio, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese vanno liquidate con distrazione a favore del procuratore di parte attorea.
Sono dovute le spese esenti per euro 545,00 (contributo unificato e marca da bollo).
Le spese della TU devono, invece, porsi definitivamente a carico delle parti in causa e, nei soli rapporti interni, nella misura dell'80% in capo alla parte attrice e per il residuo a carico solidale delle convenute.
Parte attrice ha, infine, chiesto la condanna delle convenute, ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c. per il rifiuto alla negoziazione assistita e, tuttavia, alcuna liquidazione può essere qui svolta, attesa la peculiare complessità della fattispecie.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA che il sinistro di causa si è verificato per fatto e colpa di Parte_6 nella misura dell'80% e per il residuo 20% per fatto e colpa della signora
[...] CP_1
[...]
CONDANNA la signora e , in persona del legale CP_1 CP_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali, che liquida in complessivi euro € 370.098,19, oltre interessi legali ex lege ex art. 1284 I c.c. dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
CONDANNA la signora e , in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidandole nella somma di euro 22.457,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA nonché spese esenti per euro 545,00, disponendosi la distrazione a favore del legale di parte attrice;
Pone definitivamente a carico delle parti le spese di TU, da suddividersi nei rapporti interni nella misura dell'80% per quanto attiene alla parte attrice e al residuo, in via solidale, sulla signora , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore.
Verona, 13/12/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello