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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7193 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4101/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 04/02/2025 da ato in PERÙ il 29/07/1986 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 57 20161 MILANO ITALIA con l'Avv. MARUA ELENA PAGANI e MARCO ESPOSITO ATTORE e
nata in [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 57 20161 MILANO ITALIA con l'Avv. CHIARA QUERCI e ALESSANDRA FUMAGALLI CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 24.2.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE PRECISAZIONE CONGIUNTE DELLE CONLUSIONI a) dichiarare la separazione personale tra il signor e la signora Parte_1 [...]
e ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda Sentenza a Parte_2 margine dell'atto di matrimonio;
b) disporre l'affidamento delle figlie minori e Persona_1 [...] ad entrambi i genitori e la prevalente collocazione delle medesime presso il Persona_2 padre, nella attuale abitazione coniugale, sita in Milano (MI) Via Comasina 57, ove le minori hanno già la residenza;
c) assegnare la casa coniugale, sita in Milano (MI), Via Comasina 57, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Milano al Foglio 14 - mappale 139 - subalterno 7 – Via Comasina
n. 57 – piano 4-5 – z.c. 3, cat. A/4 – classe 4 – superficie catastale mq. 73 – vani 5,5 – scala
A – int. 7 – Rendita Catastale Euro 610,71 in uso esclusivo al signor Parte_1 che l'abiterà con le minori e che acquisterà la quota parte della proprietà del detto immobile dalla moglie, che gliene farà vendita, divenendone proprietario esclusivo;
d) la sig.ra che lascerà la casa coniugale libera da sé e dalle Controparte_1 proprie cose entro il termine essenziale ed improrogabile del 30/09/2025, trasferendosi altrove, terrà con sé entrambe le figlie con le seguenti modalità:
− fino alla data del 30/09/2025 compreso, per tre giorni infrasettimanali su accordo delle parti dalle ore 17.30 alle ore 21.00 precisando che la frequentazione delle figlie con la madre, nei giorni infrasettimanali, avverrà presso la casa coniugale;
− a weekend alternati dalle ore 11.00 alle ore 21,30 di sabato e di domenica, (prelevandole la mattina dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole);
− successivamente, a far data dal 01/10/2025 e fino al 31/12/2025 compresi, la signora inizierà a tenere le minori, durante la settimana, per due Controparte_1 giorni infrasettimanali nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna ed un solo giorno infrasettimanale, il mercoledì, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna tenendo le minori con sé, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 (prelevandole dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole);
− a weekend alternati dalle ore 11.00 alle ore 21,30 di sabato e di domenica, (prelevandole la mattina dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole);
− successivamente ancora a far data dal 01/01/2026 in avanti, la madre terrà le minori presso la propria abitazione (da poco reperita) e ciò a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, prelevando le minori dalla casa coniugale ed ivi riportandole oppure, durante il periodo scolastico, riportandole direttamente a scuola, e infrasettimanalmente per due giorni nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna ed un solo giorno infrasettimanale, il mercoledì, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna tenendo le minori con sé, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 (prelevandole dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole);
− nel periodo delle festività natalizie, le minori trascorreranno con un genitore alternativamente il periodo dal 23.12 alle ore 16.00 al 30.12 alle ore 16.00 e con l'altro genitore dal 30.12. alle 16.00 al 06.01 alle ore 16.00. L'anno successivo viceversa. Quanto alle festività pasquali, le minori trascorreranno alternativamente con un genitore la domenica di Pasqua ed il lunedì di Pasqua fino alle ore 20.30 e con l'altro genitore il lunedì dalle 20.30 sino al mercoledì alle 18.00 e l'anno successivo viceversa;
altri Ponti e Vacanze alternati, come da calendario, sempre fatti salvi diversi e migliori accordi;
− quanto, infine, alle vacanze estive, la madre potrà tenerle con sé 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto da concordare con il padre entro il 31.05 di ogni anno, salvo ogni diverso miglior accordo. I genitori comunicheranno il luogo in cui porteranno le minori e consentiranno quotidianamente le comunicazioni telefoniche all'altro genitore;
e) la signora corrisponderà al signor Controparte_1 Parte_1 un assegno a titolo di concorso nel mantenimento della prole pari ad € 450,00=, quattrocentocinquanta/00, mensili (€ 225,00=, per ciascuna delle figlie) entro il giorno 15 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla data di emissione della sentenza;
e) le spese straordinarie nell'interesse delle figlie minori come da Protocollo d'Intesa adottato dal
Tribunale di Milano ultimo del 12/6/2025 saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% e ciascun genitore continuerà a chiedere in via autonoma la corresponsione del 50% dell'assegno unico;
f) ai fini della chiusura tra le parti degli assetti separativi, la casa coniugale, sita in Milano, Via
Comasina 57, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al Foglio 14 - mappale 139
- subalterno 7 – Via Comasina n. 57 – piano 4-5 – z.c. 3, cat. A/4 – classe 4 – superficie catastale mq. 73 – vani 5,5 – scala A – int. 7 – Rendita Catastale Euro 610,71 attualmente in comproprietà tra i coniugi nella ragione del 50% pro indiviso, diverrà di esclusiva proprietà del sig. a tal fine la sig.ra si Parte_1 Controparte_1 impegna a vendere al sig. che si impegna ad acquistare, la propria Parte_1 quota di proprietà dell'ex immobile coniugale, come sopra identificato catastalmente, e pari al 50% pro indiviso del detto immobile, alla somma di € 10.000,00 (diconsi diecimila) oltre che attraverso l'accollo in va esclusiva in capo al sig. del residuo del Parte_1 mutuo afferente l'immobile (e ciò a far data dalla rata del presente mese di settembre 2025 compresa) ed acceso presso INTESA SANPAOLO S.p.A., cointestato tra le parti, N.
8ML1003015806 del 21.06.2017.
La somma è comprensiva anche dei beni mobili ed arredi già presenti nell'immobile adibito a ex casa coniugale, e che, pertanto, resteranno al sig. e sui quali la Parte_1 signora dichiara di nulla avere a pretendere. La Controparte_1 corresponsione della somma di 10.000,00 euro avverrà con 20 rate mensili di importo pari ad
€ 450,00 cadauna e le ultime due di importo pari ad € 500,00 cadauna, la cui prima con scadenza al 25 del presente mese di settembre 2025 e le successive al 25 di ogni mese a venire fino al pagamento della intera somma.
Il rogito si stipulerà entro e non oltre il 31 gennaio 2026, ferma l'emissione della sentenza prima di tale data, presso Notaio a scelta e a spese del sig. quale Parte_1 acquirente. Le parti beneficeranno della esenzione alla imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di legge;
− spese del giudizio compensate;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 09/11/2012(anno 2012 atto n. 1763 reg. 01 parte I serie);
Dal matrimonio sono nate e in data 1.02.2015 Persona_1 Persona_2
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/02/2025 a chiesto a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la separazione, l'affidamento condiviso delle figlie minori , il collocamento delle stesse presso di se con regolamentazione delle frequentazioni con la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale e la determinazione in € 500 dell'assegno che la convenuta doveva ritenersi obbligata a corrispondergli a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano.
, ritualmente costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 aderito alla domanda di separazione avanzata dal ricorrente, ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento preferenziale delle stese presso il padre e assegnazione al medesimo della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita in proprio favore e la determinazione in
€ 200,00 mensili dell'assegno che la medesima deve ritenersi obbligata a versare quale contributo per il mantenimento delle minori oltre al 50% delle spese straordinarie alle medesime riferibili come da linee guida del Tribunale di Milano. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 17.7.2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati Successivamente in data 17.9.2025 le parti depositavano istanza con la quale dichiaravano di aver raggiunto di aver raggiunto un accordo. Il Giudice Delegato all'udienza del 18.9.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla competenza e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi in cui è adita l'autorità giurisdizionale Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto le figlie minori risiedono abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e sulle ulteriori domande Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni congiunte dalle medesime sottoscritte rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di e Persona_1 Per_2
Gli accordi raggiunti dalle parti, possono quindi nella presente sede essere ratificati e fatti proprio dal Collegio Sulle spese di lite. Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 4101 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno celebrato matrimonio a MILANO il Controparte_1
09/11/2012 , atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO all'anno 2012 , R 01, atto n. 1763, parte I, S;
2. Affida le minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con prevalente collocazione delle medesime presso il padre, nella attuale abitazione coniugale, sita in Milano (MI) Via Comasina 57, ove le minori hanno già la residenza;
3. Assegna la casa coniugale, sita in Milano (MI), Via Comasina 57, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al Foglio 14 - mappale 139 - subalterno 7 – Via Comasina n. 57 – piano
4-5 – z.c. 3, cat. A/4 – classe 4 – superficie catastale mq. 73 – vani 5,5 – scala A – int. 7 – Rendita Catastale Euro 610,71 in uso esclusivo al signor che l'abiterà Parte_1 con le minori e che acquisterà la quota parte della proprietà del detto immobile dalla moglie, che gliene farà vendita, divenendone proprietario esclusivo;
4. Prende atto che : la sig.ra che lascerà la casa coniugale Controparte_1 libera da sé e dalle proprie cose entro il termine essenziale ed improrogabile del 30/09/2025, trasferendosi altrove:
5. La madre terrà con sé entrambe le figlie con le seguenti modalità: fino alla data del 30/09/2025 compreso, per tre giorni infrasettimanali su accordo delle parti dalle ore 17.30 alle ore 21.00 precisando che la frequentazione delle figlie con la madre, nei giorni infrasettimanali, avverrà presso la casa coniugale;
a weekend alternati dalle ore 11.00 alle ore 21,30 di sabato e di domenica, (prelevandole la mattina dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole); successivamente, a far data dal 01/10/2025 e fino al 31/12/2025 compresi, la signora inizierà a tenere le minori, durante la settimana, per due Controparte_1 giorni infrasettimanali nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna ed un solo giorno infrasettimanale, il mercoledì, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna tenendo le minori con sé, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 (prelevandole dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole); a weekend alternati dalle ore 11.00 alle ore 21,30 di sabato e di domenica, (prelevandole la mattina dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole); successivamente ancora a far data dal 01/01/2026 in avanti, la madre terrà le minori presso la propria abitazione (da poco reperita) e ciò a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, prelevando le minori dalla casa coniugale ed ivi riportandole oppure, durante il periodo scolastico, riportandole direttamente a scuola, e infrasettimanalmente per due giorni nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna ed un solo giorno infrasettimanale, il mercoledì, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna tenendo le minori con sé, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 (prelevandole dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole); nel periodo delle festività natalizie, le minori trascorreranno con un genitore alternativamente il periodo dal 23.12 alle ore 16.00 al 30.12 alle ore 16.00 e con l'altro genitore dal 30.12. alle 16.00 al 06.01 alle ore 16.00. L'anno successivo viceversa. Quanto alle festività pasquali, le minori trascorreranno alternativamente con un genitore la domenica di Pasqua ed il lunedì di Pasqua fino alle ore 20.30 e con l'altro genitore il lunedì dalle 20.30 sino al mercoledì alle 18.00 e l'anno successivo viceversa;
altri Ponti e Vacanze alternati, come da calendario, sempre fatti salvi diversi e migliori accordi; vacanze estive: la madre potrà tenerle con sé 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto da concordare con il padre entro il 31.05 di ogni anno, salvo ogni diverso miglior accordo. I genitori comunicheranno il luogo in cui porteranno le minori e consentiranno quotidianamente le comunicazioni telefoniche all'altro genitore;
6. la signora corrisponderà al signor Controparte_1 Parte_1 un assegno a titolo di concorso nel mantenimento della prole pari ad € 450,00=, quattrocentocinquanta/00, mensili (€ 225,00=, per ciascuna delle figlie) entro il giorno 15 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla data di emissione della sentenza;
7. le spese straordinarie nell'interesse delle figlie minori come da Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Milano ultimo del 12/6/2025 saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e ciascun genitore continuerà a chiedere in via autonoma la corresponsione del 50% dell'assegno unico;
8. Prende atto che : ai fini della chiusura tra le parti degli assetti separativi, la casa coniugale, sita in Milano, Via Comasina 57, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al Foglio 14 - mappale 139 - subalterno 7 – Via Comasina n. 57 – piano 4-5 – z.c. 3, cat. A/4 – classe 4
– superficie catastale mq. 73 – vani 5,5 – scala A – int. 7 – Rendita Catastale Euro 610,71 attualmente in comproprietà tra i coniugi nella ragione del 50% pro indiviso, diverrà di esclusiva proprietà del sig. a tal fine la sig.ra Parte_1 Controparte_1
i impegna a vendere al sig. che si impegna ad acquistare,
[...] Parte_1 la propria quota di proprietà dell'ex immobile coniugale, come sopra identificato catastalmente, e pari al 50% pro indiviso del detto immobile, alla somma di € 10.000,00 (diconsi diecimila) oltre che attraverso l'accollo in va esclusiva in capo al sig. Parte_1 el residuo del mutuo afferente l'immobile (e ciò a far data dalla rata del presente
[...] mese di settembre 2025 compresa) ed acceso presso INTESA SANPAOLO S.p.A., cointestato tra le parti, N. 8ML1003015806 del 21.06.2017. La somma è comprensiva anche dei beni mobili ed arredi già presenti nell'immobile adibito a ex casa coniugale, e che, pertanto, resteranno al sig. e sui quali la Parte_1 signora dichiara di nulla avere a pretendere. La Controparte_1 corresponsione della somma di 10.000,00 euro avverrà con 20 rate mensili di importo pari ad
€ 450,00 cadauna e le ultime due di importo pari ad € 500,00 cadauna, la cui prima con scadenza al 25 del presente mese di settembre 2025 e le successive al 25 di ogni mese a venire fino al pagamento della intera somma. Il rogito si stipulerà entro e non oltre il 31 gennaio 2026, ferma l'emissione della sentenza prima di tale data, presso Notaio a scelta e a spese del sig. quale Parte_1 acquirente. Le parti beneficeranno della esenzione alla imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di legge;
9. Compensa tra le parti le spese di lite Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 04/02/2025 da ato in PERÙ il 29/07/1986 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 57 20161 MILANO ITALIA con l'Avv. MARUA ELENA PAGANI e MARCO ESPOSITO ATTORE e
nata in [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 57 20161 MILANO ITALIA con l'Avv. CHIARA QUERCI e ALESSANDRA FUMAGALLI CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 24.2.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE PRECISAZIONE CONGIUNTE DELLE CONLUSIONI a) dichiarare la separazione personale tra il signor e la signora Parte_1 [...]
e ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda Sentenza a Parte_2 margine dell'atto di matrimonio;
b) disporre l'affidamento delle figlie minori e Persona_1 [...] ad entrambi i genitori e la prevalente collocazione delle medesime presso il Persona_2 padre, nella attuale abitazione coniugale, sita in Milano (MI) Via Comasina 57, ove le minori hanno già la residenza;
c) assegnare la casa coniugale, sita in Milano (MI), Via Comasina 57, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Milano al Foglio 14 - mappale 139 - subalterno 7 – Via Comasina
n. 57 – piano 4-5 – z.c. 3, cat. A/4 – classe 4 – superficie catastale mq. 73 – vani 5,5 – scala
A – int. 7 – Rendita Catastale Euro 610,71 in uso esclusivo al signor Parte_1 che l'abiterà con le minori e che acquisterà la quota parte della proprietà del detto immobile dalla moglie, che gliene farà vendita, divenendone proprietario esclusivo;
d) la sig.ra che lascerà la casa coniugale libera da sé e dalle Controparte_1 proprie cose entro il termine essenziale ed improrogabile del 30/09/2025, trasferendosi altrove, terrà con sé entrambe le figlie con le seguenti modalità:
− fino alla data del 30/09/2025 compreso, per tre giorni infrasettimanali su accordo delle parti dalle ore 17.30 alle ore 21.00 precisando che la frequentazione delle figlie con la madre, nei giorni infrasettimanali, avverrà presso la casa coniugale;
− a weekend alternati dalle ore 11.00 alle ore 21,30 di sabato e di domenica, (prelevandole la mattina dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole);
− successivamente, a far data dal 01/10/2025 e fino al 31/12/2025 compresi, la signora inizierà a tenere le minori, durante la settimana, per due Controparte_1 giorni infrasettimanali nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna ed un solo giorno infrasettimanale, il mercoledì, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna tenendo le minori con sé, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 (prelevandole dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole);
− a weekend alternati dalle ore 11.00 alle ore 21,30 di sabato e di domenica, (prelevandole la mattina dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole);
− successivamente ancora a far data dal 01/01/2026 in avanti, la madre terrà le minori presso la propria abitazione (da poco reperita) e ciò a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, prelevando le minori dalla casa coniugale ed ivi riportandole oppure, durante il periodo scolastico, riportandole direttamente a scuola, e infrasettimanalmente per due giorni nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna ed un solo giorno infrasettimanale, il mercoledì, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna tenendo le minori con sé, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 (prelevandole dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole);
− nel periodo delle festività natalizie, le minori trascorreranno con un genitore alternativamente il periodo dal 23.12 alle ore 16.00 al 30.12 alle ore 16.00 e con l'altro genitore dal 30.12. alle 16.00 al 06.01 alle ore 16.00. L'anno successivo viceversa. Quanto alle festività pasquali, le minori trascorreranno alternativamente con un genitore la domenica di Pasqua ed il lunedì di Pasqua fino alle ore 20.30 e con l'altro genitore il lunedì dalle 20.30 sino al mercoledì alle 18.00 e l'anno successivo viceversa;
altri Ponti e Vacanze alternati, come da calendario, sempre fatti salvi diversi e migliori accordi;
− quanto, infine, alle vacanze estive, la madre potrà tenerle con sé 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto da concordare con il padre entro il 31.05 di ogni anno, salvo ogni diverso miglior accordo. I genitori comunicheranno il luogo in cui porteranno le minori e consentiranno quotidianamente le comunicazioni telefoniche all'altro genitore;
e) la signora corrisponderà al signor Controparte_1 Parte_1 un assegno a titolo di concorso nel mantenimento della prole pari ad € 450,00=, quattrocentocinquanta/00, mensili (€ 225,00=, per ciascuna delle figlie) entro il giorno 15 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla data di emissione della sentenza;
e) le spese straordinarie nell'interesse delle figlie minori come da Protocollo d'Intesa adottato dal
Tribunale di Milano ultimo del 12/6/2025 saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% e ciascun genitore continuerà a chiedere in via autonoma la corresponsione del 50% dell'assegno unico;
f) ai fini della chiusura tra le parti degli assetti separativi, la casa coniugale, sita in Milano, Via
Comasina 57, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al Foglio 14 - mappale 139
- subalterno 7 – Via Comasina n. 57 – piano 4-5 – z.c. 3, cat. A/4 – classe 4 – superficie catastale mq. 73 – vani 5,5 – scala A – int. 7 – Rendita Catastale Euro 610,71 attualmente in comproprietà tra i coniugi nella ragione del 50% pro indiviso, diverrà di esclusiva proprietà del sig. a tal fine la sig.ra si Parte_1 Controparte_1 impegna a vendere al sig. che si impegna ad acquistare, la propria Parte_1 quota di proprietà dell'ex immobile coniugale, come sopra identificato catastalmente, e pari al 50% pro indiviso del detto immobile, alla somma di € 10.000,00 (diconsi diecimila) oltre che attraverso l'accollo in va esclusiva in capo al sig. del residuo del Parte_1 mutuo afferente l'immobile (e ciò a far data dalla rata del presente mese di settembre 2025 compresa) ed acceso presso INTESA SANPAOLO S.p.A., cointestato tra le parti, N.
8ML1003015806 del 21.06.2017.
La somma è comprensiva anche dei beni mobili ed arredi già presenti nell'immobile adibito a ex casa coniugale, e che, pertanto, resteranno al sig. e sui quali la Parte_1 signora dichiara di nulla avere a pretendere. La Controparte_1 corresponsione della somma di 10.000,00 euro avverrà con 20 rate mensili di importo pari ad
€ 450,00 cadauna e le ultime due di importo pari ad € 500,00 cadauna, la cui prima con scadenza al 25 del presente mese di settembre 2025 e le successive al 25 di ogni mese a venire fino al pagamento della intera somma.
Il rogito si stipulerà entro e non oltre il 31 gennaio 2026, ferma l'emissione della sentenza prima di tale data, presso Notaio a scelta e a spese del sig. quale Parte_1 acquirente. Le parti beneficeranno della esenzione alla imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di legge;
− spese del giudizio compensate;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 09/11/2012(anno 2012 atto n. 1763 reg. 01 parte I serie);
Dal matrimonio sono nate e in data 1.02.2015 Persona_1 Persona_2
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/02/2025 a chiesto a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la separazione, l'affidamento condiviso delle figlie minori , il collocamento delle stesse presso di se con regolamentazione delle frequentazioni con la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale e la determinazione in € 500 dell'assegno che la convenuta doveva ritenersi obbligata a corrispondergli a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano.
, ritualmente costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 aderito alla domanda di separazione avanzata dal ricorrente, ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento preferenziale delle stese presso il padre e assegnazione al medesimo della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita in proprio favore e la determinazione in
€ 200,00 mensili dell'assegno che la medesima deve ritenersi obbligata a versare quale contributo per il mantenimento delle minori oltre al 50% delle spese straordinarie alle medesime riferibili come da linee guida del Tribunale di Milano. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 17.7.2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati Successivamente in data 17.9.2025 le parti depositavano istanza con la quale dichiaravano di aver raggiunto di aver raggiunto un accordo. Il Giudice Delegato all'udienza del 18.9.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla competenza e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi in cui è adita l'autorità giurisdizionale Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto le figlie minori risiedono abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e sulle ulteriori domande Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni congiunte dalle medesime sottoscritte rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di e Persona_1 Per_2
Gli accordi raggiunti dalle parti, possono quindi nella presente sede essere ratificati e fatti proprio dal Collegio Sulle spese di lite. Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 4101 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno celebrato matrimonio a MILANO il Controparte_1
09/11/2012 , atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO all'anno 2012 , R 01, atto n. 1763, parte I, S;
2. Affida le minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con prevalente collocazione delle medesime presso il padre, nella attuale abitazione coniugale, sita in Milano (MI) Via Comasina 57, ove le minori hanno già la residenza;
3. Assegna la casa coniugale, sita in Milano (MI), Via Comasina 57, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al Foglio 14 - mappale 139 - subalterno 7 – Via Comasina n. 57 – piano
4-5 – z.c. 3, cat. A/4 – classe 4 – superficie catastale mq. 73 – vani 5,5 – scala A – int. 7 – Rendita Catastale Euro 610,71 in uso esclusivo al signor che l'abiterà Parte_1 con le minori e che acquisterà la quota parte della proprietà del detto immobile dalla moglie, che gliene farà vendita, divenendone proprietario esclusivo;
4. Prende atto che : la sig.ra che lascerà la casa coniugale Controparte_1 libera da sé e dalle proprie cose entro il termine essenziale ed improrogabile del 30/09/2025, trasferendosi altrove:
5. La madre terrà con sé entrambe le figlie con le seguenti modalità: fino alla data del 30/09/2025 compreso, per tre giorni infrasettimanali su accordo delle parti dalle ore 17.30 alle ore 21.00 precisando che la frequentazione delle figlie con la madre, nei giorni infrasettimanali, avverrà presso la casa coniugale;
a weekend alternati dalle ore 11.00 alle ore 21,30 di sabato e di domenica, (prelevandole la mattina dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole); successivamente, a far data dal 01/10/2025 e fino al 31/12/2025 compresi, la signora inizierà a tenere le minori, durante la settimana, per due Controparte_1 giorni infrasettimanali nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna ed un solo giorno infrasettimanale, il mercoledì, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna tenendo le minori con sé, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 (prelevandole dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole); a weekend alternati dalle ore 11.00 alle ore 21,30 di sabato e di domenica, (prelevandole la mattina dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole); successivamente ancora a far data dal 01/01/2026 in avanti, la madre terrà le minori presso la propria abitazione (da poco reperita) e ciò a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, prelevando le minori dalla casa coniugale ed ivi riportandole oppure, durante il periodo scolastico, riportandole direttamente a scuola, e infrasettimanalmente per due giorni nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna ed un solo giorno infrasettimanale, il mercoledì, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna tenendo le minori con sé, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 (prelevandole dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandole); nel periodo delle festività natalizie, le minori trascorreranno con un genitore alternativamente il periodo dal 23.12 alle ore 16.00 al 30.12 alle ore 16.00 e con l'altro genitore dal 30.12. alle 16.00 al 06.01 alle ore 16.00. L'anno successivo viceversa. Quanto alle festività pasquali, le minori trascorreranno alternativamente con un genitore la domenica di Pasqua ed il lunedì di Pasqua fino alle ore 20.30 e con l'altro genitore il lunedì dalle 20.30 sino al mercoledì alle 18.00 e l'anno successivo viceversa;
altri Ponti e Vacanze alternati, come da calendario, sempre fatti salvi diversi e migliori accordi; vacanze estive: la madre potrà tenerle con sé 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto da concordare con il padre entro il 31.05 di ogni anno, salvo ogni diverso miglior accordo. I genitori comunicheranno il luogo in cui porteranno le minori e consentiranno quotidianamente le comunicazioni telefoniche all'altro genitore;
6. la signora corrisponderà al signor Controparte_1 Parte_1 un assegno a titolo di concorso nel mantenimento della prole pari ad € 450,00=, quattrocentocinquanta/00, mensili (€ 225,00=, per ciascuna delle figlie) entro il giorno 15 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla data di emissione della sentenza;
7. le spese straordinarie nell'interesse delle figlie minori come da Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Milano ultimo del 12/6/2025 saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e ciascun genitore continuerà a chiedere in via autonoma la corresponsione del 50% dell'assegno unico;
8. Prende atto che : ai fini della chiusura tra le parti degli assetti separativi, la casa coniugale, sita in Milano, Via Comasina 57, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al Foglio 14 - mappale 139 - subalterno 7 – Via Comasina n. 57 – piano 4-5 – z.c. 3, cat. A/4 – classe 4
– superficie catastale mq. 73 – vani 5,5 – scala A – int. 7 – Rendita Catastale Euro 610,71 attualmente in comproprietà tra i coniugi nella ragione del 50% pro indiviso, diverrà di esclusiva proprietà del sig. a tal fine la sig.ra Parte_1 Controparte_1
i impegna a vendere al sig. che si impegna ad acquistare,
[...] Parte_1 la propria quota di proprietà dell'ex immobile coniugale, come sopra identificato catastalmente, e pari al 50% pro indiviso del detto immobile, alla somma di € 10.000,00 (diconsi diecimila) oltre che attraverso l'accollo in va esclusiva in capo al sig. Parte_1 el residuo del mutuo afferente l'immobile (e ciò a far data dalla rata del presente
[...] mese di settembre 2025 compresa) ed acceso presso INTESA SANPAOLO S.p.A., cointestato tra le parti, N. 8ML1003015806 del 21.06.2017. La somma è comprensiva anche dei beni mobili ed arredi già presenti nell'immobile adibito a ex casa coniugale, e che, pertanto, resteranno al sig. e sui quali la Parte_1 signora dichiara di nulla avere a pretendere. La Controparte_1 corresponsione della somma di 10.000,00 euro avverrà con 20 rate mensili di importo pari ad
€ 450,00 cadauna e le ultime due di importo pari ad € 500,00 cadauna, la cui prima con scadenza al 25 del presente mese di settembre 2025 e le successive al 25 di ogni mese a venire fino al pagamento della intera somma. Il rogito si stipulerà entro e non oltre il 31 gennaio 2026, ferma l'emissione della sentenza prima di tale data, presso Notaio a scelta e a spese del sig. quale Parte_1 acquirente. Le parti beneficeranno della esenzione alla imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di legge;
9. Compensa tra le parti le spese di lite Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai