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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/10/2025, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8502 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 8502 / 2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; nata Parte_1 Persona_1 in Argentina il 27.8.2007; nato in Argentina il [...] in [...] e in Parte_2 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato Persona_2 in Argentina l'8.5.2020; nata in [...] il [...], rappresentati e difesi Parte_3 dall'Avv. Federico Spuntarelli
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza e la sommarietà della cognizione della causa de qua: riconoscere e dichiarare, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di legge, il possesso, sin dalla nascita, della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti in forza delle circostanze documentate ed esposte nella narrativa del presente atto, da intendersi richiamate nelle presenti conclusioni, e, per
l'effetto, ordinarsi al e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa e Controparte_1 consolare di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
14.5.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare loro lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a [...] Persona_3
(CN), come da certificato di nascita (cfr. doc. 1).
, emigrato in Argentina, in data 30.7.1895 contraeva matrimonio con la Persona_3 sig.ra (cfr. doc. 3) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data Persona_4
8.8.1907 il loro figlio (cfr. doc. 5). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava Persona_5 cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “SI CERTIFICA: che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale figurano tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiorenni di sedici anni e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non si trova registrato fino alla data il signor o Per_3 Pt_1 [...]
o Spiritu o nato il 20.09.1867 in ITALIA – Cuneo – Barge. Per_3 Per_6 Per_7
DECEDUTO.” (cfr. doc. 2)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 21.5.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 29.9.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Inoltre, con riferimento al minore ricorrente , nato in [...] l'[...], il Persona_2
Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Per completezza espositiva, si dà atto della circostanza che la sig.ra Parte_4
e il sig. hanno agito nel pieno rispetto della propria responsabilità genitoriale Controparte_2 sulla figlia, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civ. sent. n. 743/2012). Sul punto si rileva che la ricorrente è divenuta maggiorenne in corso Persona_1 di causa. Tuttavia, la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera
- tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_5 conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_6 contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata. I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_3
(cfr. doc. 1) e in data 30.7.1895 ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_4
(cfr. doc. 3);
[...]
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_3 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 2);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_3 Persona_4 nasceva in Argentina in data 8.8.1907 il sig. (cfr. doc. 5); Persona_5
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 12.3.1938 tra il sig. e la Persona_5 sig.ra (cfr. doc. 6) nasceva in Argentina in data 30.1.1944 il sig. Persona_8 Persona_9
(cfr. doc. 8);
[...]
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 22.3.1967 tra il sig. Persona_9
e la sig.ra (cfr. doc. 9) nascevano in Argentina in data 22.4.1969 la Persona_10 sig.ra (cfr. doc. 11) e in data 22.9.1977 il sig. Parte_1 [...]
(cfr. doc. 13), odierni ricorrenti;
Parte_2
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 5.3.1999 tra la sig.ra Parte_4
e il sig. (cfr. doc. 12) nascevano in Argentina in data
[...] Persona_11
16.7.2000 la sig.ra (cfr. doc. 15) e in data 27.8.2007 la sig.ra Parte_3 Per_1
(cfr. doc. 16), odierne ricorrenti;
[...]
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 22.9.2017 tra il sig. Parte_2
e la sig.ra (cfr. doc. 14) nasceva in Argentina in data 8.5.2020 il minore Parte_7
(cfr. doc. 17), odierno ricorrente. Persona_2
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano
è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata in [...] il [...]; nata in [...] il [...]; Persona_1
nato in [...] il [...]; nato in Parte_2 Persona_2
Argentina l'8.5.2020; nata in [...] il [...], il diritto al Parte_3 riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 1° ottobre 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 8502 / 2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; nata Parte_1 Persona_1 in Argentina il 27.8.2007; nato in Argentina il [...] in [...] e in Parte_2 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato Persona_2 in Argentina l'8.5.2020; nata in [...] il [...], rappresentati e difesi Parte_3 dall'Avv. Federico Spuntarelli
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza e la sommarietà della cognizione della causa de qua: riconoscere e dichiarare, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di legge, il possesso, sin dalla nascita, della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti in forza delle circostanze documentate ed esposte nella narrativa del presente atto, da intendersi richiamate nelle presenti conclusioni, e, per
l'effetto, ordinarsi al e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa e Controparte_1 consolare di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
14.5.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare loro lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a [...] Persona_3
(CN), come da certificato di nascita (cfr. doc. 1).
, emigrato in Argentina, in data 30.7.1895 contraeva matrimonio con la Persona_3 sig.ra (cfr. doc. 3) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data Persona_4
8.8.1907 il loro figlio (cfr. doc. 5). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava Persona_5 cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “SI CERTIFICA: che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale figurano tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiorenni di sedici anni e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non si trova registrato fino alla data il signor o Per_3 Pt_1 [...]
o Spiritu o nato il 20.09.1867 in ITALIA – Cuneo – Barge. Per_3 Per_6 Per_7
DECEDUTO.” (cfr. doc. 2)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 21.5.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 29.9.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Inoltre, con riferimento al minore ricorrente , nato in [...] l'[...], il Persona_2
Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Per completezza espositiva, si dà atto della circostanza che la sig.ra Parte_4
e il sig. hanno agito nel pieno rispetto della propria responsabilità genitoriale Controparte_2 sulla figlia, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civ. sent. n. 743/2012). Sul punto si rileva che la ricorrente è divenuta maggiorenne in corso Persona_1 di causa. Tuttavia, la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera
- tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_5 conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_6 contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata. I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_3
(cfr. doc. 1) e in data 30.7.1895 ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_4
(cfr. doc. 3);
[...]
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_3 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 2);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_3 Persona_4 nasceva in Argentina in data 8.8.1907 il sig. (cfr. doc. 5); Persona_5
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 12.3.1938 tra il sig. e la Persona_5 sig.ra (cfr. doc. 6) nasceva in Argentina in data 30.1.1944 il sig. Persona_8 Persona_9
(cfr. doc. 8);
[...]
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 22.3.1967 tra il sig. Persona_9
e la sig.ra (cfr. doc. 9) nascevano in Argentina in data 22.4.1969 la Persona_10 sig.ra (cfr. doc. 11) e in data 22.9.1977 il sig. Parte_1 [...]
(cfr. doc. 13), odierni ricorrenti;
Parte_2
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 5.3.1999 tra la sig.ra Parte_4
e il sig. (cfr. doc. 12) nascevano in Argentina in data
[...] Persona_11
16.7.2000 la sig.ra (cfr. doc. 15) e in data 27.8.2007 la sig.ra Parte_3 Per_1
(cfr. doc. 16), odierne ricorrenti;
[...]
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 22.9.2017 tra il sig. Parte_2
e la sig.ra (cfr. doc. 14) nasceva in Argentina in data 8.5.2020 il minore Parte_7
(cfr. doc. 17), odierno ricorrente. Persona_2
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano
è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata in [...] il [...]; nata in [...] il [...]; Persona_1
nato in [...] il [...]; nato in Parte_2 Persona_2
Argentina l'8.5.2020; nata in [...] il [...], il diritto al Parte_3 riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 1° ottobre 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria