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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Rg. n. 108/2019
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 27/06/2025 ore 13.30
E' comparso, nell'interesse di parte attrice, l'Avv. Michela Porcu, anche in sostituzione dell'Avv. Mezzetti, il quale si richiama alle note conclusionali depositate in atti e insiste per l'accoglimento della domanda.
E' pure comparso l'Avv. Francesco Dessanti, nell'interesse della
il quale insiste nelle osservazioni di cui alla memoria CP_1 conclusionale e nelle conclusioni in atti.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.55 decide la causa come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 108/2019 pendente tra
( ), rapp.to e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
STEFANIA MEZZETTI e MICHELA PORCU giusta procura in atti ed elett.te dom.to in PISA VIA GIUSTI 10
CONTRO
( ), elett.te dom.ta in SASSARI VIA CAVOUR 57 Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO DESSANTI che la rappresenta e difende giusta procura in atti
*****************
OGGETTO:
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni relativi alle lesioni asseritamente subite nel bagno dell'appartamento sito nel complesso del
Residence “Il Mirto”, in Palau (SS) Loc. Cala Capra.
Asseriva l'attore che, mentre si apprestava ad uscire dal box e stava ancora tenendo in mano la maniglia dell'anta scorrevole di cristallo del box medesimo per farla scorrere ed aprirla completamente per uscire, questa cadeva frantumandosi in mille pezzi.
Affermava, altresì, che la rottura del cristallo provocava plurime ferite alle mani ed ai piedi dell'attore, che veniva prontamente trasportato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di La Maddalena, ove veniva suturato e gli venivano prescritti 8 giorni di riposo, con il divieto di bagnare le zone suturate. Asseriva, di non aver potuto godere, dunque, del periodo di vacanza a causa delle ferite a mani e piedi.
Affermava, infine, che ritornato a Pisa si sottoponeva ad altri esami diagnostici, con i quali aveva potuto accertare la presenza di inevocabilità dei potenziali sensitivi sul nervo radiale al polso e danno neurogeno sul muscolo estensore del pollice;
che, in conseguenza dell'occorso, gli residuavano postumi invalidanti determinati in 5% per invalidità permanente, nonché la sussistenza di un'invalidità temporanea relativa al 75% di 8 giorni, di una invalidità temporanea relativa al 50% di 12 giorni e di una invalidità temporanea relativa al 25% di 10 giorni.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della Società CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.
[...]
ex art. 2051 c.c., a risarcire tutti i danni morali e materiali, patrimoniali ed extrapatrimoniali, biologici, permanenti, esistenziali, ecc, nessuno escluso e/o eccettuato, dal predetto Sig. patiti e patiendi, danni da quantificarsi Parte_1
nella somma di € 14.193,35 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o di legge, in base alle risultanze processuali, ciò oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal giorno dell'evento sino al saldo, con vittoria di spese e competenze di lite.
La convenuta si costituiva in giudizio, negando l'esistenza di qualunque nesso eziologico tra i danni lamentati dall'attrice e la proprietà della convenuta e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica, all'udienza del 27/06/2025 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termine per note e discussione orale.
******
La domanda è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
Deve considerarsi innanzitutto che l'attrice ha prospettato in citazione la sussistenza di una responsabilità della proprietaria del residence ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Si rileva come per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cassazione civile, sez. IlI, 25 luglio 2008, n. 20427 e successive conformi), la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra il bene che ha causato il danno e colui che ha l'effettivo potere su di esso (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che il bene, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
Pertanto, grava sull'attore l'onere di offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode
(Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Tale fattore esterno può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente del danneggiato: se questo comportamento è stato eccezionale o straordinario (come nel caso in cui vi sia stato un uso improprio della cosa), esso esclude totalmente il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno (caso fortuito del danneggiato); se, invece, è stato tale da concorrere soltanto nella causazione dell'evento e, perciò, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in custodia e il danno, può anche integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227, co. 1, cod. civ.
Orbene, nella fattispecie, all'esito dell'istruttoria, ha trovato conferma la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore.
Dalle testimonianze assunte in sede di prova delegata, in particolare la moglie dell'attore, la figlia e suo marito, è emerso, infatti, che quest'ultimo, ha subito i lamentati danni mentre usciva dalla doccia in conseguenza della rottura del cristallo che fungeva da chiusura della medesima, con conseguenti numerose ferite dell'attore alle mani ed ai piedi. I testimoni, invero, hanno confermato le circostanze indicate dall'attore nei capi di prova.
Alla luce di tali risultanze appare provato il nesso di causalità tra la caduta e lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
La convenuta per sottrarsi alla propria responsabilità avrebbe dovuto provare, e non lo ha fatto, che la causa del sinistro fosse dovuta a caso fortuito e/o per responsabilità di terzi o dello stesso danneggiato. E' noto che il caso fortuito è il fatto estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass. n.
2062/2004).
Né ha fornito alcuna prova in ordine al fatto, meramente ipotizzato, che l'attore abbia tenuto una condotta imprudente nel maneggiare la porta del box doccia, per cui è da escludere che il caso fortuito possa nella specie configurarsi come fatto dello stesso danneggiato.
Pertanto, dovendosi ritenere provato il nesso causale fra le condizioni dei luoghi e l'evento lesivo, conseguentemente va accertata e dichiarata la responsabilità della società nella determinazione del danno di cui è CP_1
causa ex art. 2051 c.c.
Passando alla quantificazione del danno, si evidenzia che l'attore ha chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non patrimoniale patiti a seguito dell'infortunio. La quantificazione e liquidazione del danno subito da Parte_1
non può prescindere dal richiamo ai principi in tema di danno non patrimoniale affermati a seguito di annoso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Pacifica la funzione eminentemente riparatoria della responsabilità civile ed il principio di integralità del risarcimento, in relazione al danno biologico, va evidenziato quanto segue.
L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., così come proposta dalle sentenze del 2003 è stata confermata nel novembre 2008 dalle
Sezioni Unite, (ribadita successivamente da un orientamento ormai consolidato) le quali - affermando i principi per cui la lesione deve riguardare un interesse di rilievo costituzionale;
l'offesa deve essere grave, nel senso che deve superare una soglia minima di tollerabilità - hanno ricondotto in un'unica categoria omnicomprensiva di danno non patrimoniale personalizzato, la tradizionale ripartizione del danno biologico, del danno esistenziale e del danno morale, destinata a ricomprenderli, consentendo il loro utilizzo solo a fini descrittivi.
Le Sezioni Unite, dunque, ragionando in termini di prospettiva volta al riconoscimento del danno effettivamente subito, in quanto lesivo di diritti inviolabili tutelati dall'ordinamento, hanno inibito richieste pretestuose, speculative e duplicatorie.
La nozione di danno non patrimoniale, quale danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più come danno morale soggettivo, deve intendersi, dunque, come categoria omnicomprensiva che racchiude ogni tipo di pregiudizio all'integrità dell'individuo in tutti i suoi aspetti dinamico-relazionali, sia che venga allegato come danno fisico alla salute (art. 32 Cost.), che come danno da peggioramento della qualità della vita, lesione del diritto alla serenità e tranquillità familiare (art. 2, 29 e 30 Cost.), alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza e in generale lesione dei diritti inviolabili della persona, così come garantiti dagli artt. 2 e 3 Cost.
Tale orientamento richiede, quindi, un più rigoroso onere allegatorio e probatorio, ossia una precisa individuazione dei danni subiti. Sebbene, dopo la sentenza delle sezioni unite del 2008, cui si è uniformata la prevalente giurisprudenza di legittimità (v., ex multis, Cass. n. 24864/2010; 11950/2013), il riferimento alle diverse tipologie di danno (biologico, morale, esistenziale, ecc.) risponde ad esigenze descrittive e non comporta il riconoscimento di distinte categorie di danno non patrimoniale, che è e rimane un unicum, il carattere omnicomprensivo dello stesso non può, però, compromettere il principio dell'integralità del risarcimento medesimo, per cui le varie categorie indicate, pur non costituendo alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, danni autonomamente risarcibili, rappresentano singole voci di pregiudizio non patrimoniale.
Ad ogni buon conto, il danno allegato deve essere dimostrato - non potendosi riconoscere in re ipsa - in modo che emerga il contesto su cui si è innestato e gli effetti pratici che si sono riversati sulla sfera privata del danneggiato, anche ai fini di una personalizzazione dello stesso.
Sulla base di tali principi si procederà alla liquidazione equitativa dello specifico danno non patrimoniale subito dall'attrice ex artt. 2056 e 1226 c.c. con diretta applicazione dei criteri di liquidazione contenuti nelle tabelle di
Milano, prevalentemente utilizzate.
Tanto premesso, si precisa che in merito al danno biologico subito dall'attore occorre fare riferimento alle risultanze della CTU medico legale espletata in corso di causa.
Dalla documentazione sanitaria versata in atti è emerso che l'attore, a seguito del sinistro oggetto del presente giudizio, ha riportato "Parestesie al pollice destro da circa 4 mesi, iniziato in seguito a lesione da taglio alla radice del
I dito. VDC nervo radiale. Radiale dx sensitivo: registrando la risposta antidromica dal I dito per stimolo al polso non si evocano potenziali sensitivi. EMG muscolo estensore breve del pollice a dx: a riposo rari potenziali di fibrillazione, durante contrazione volontaria PUM con aumentata polifasia: durante contrazione massimale tracciato di subinterferenza. Conclusione: reperto a destra di inevocabilità dei potenziali sensitivi sul nervo radiale al polso e danno neurogeno sul muscolo estensore del pollice". Inoltre, nell'elaborato peritale - ritenuta la connessione causale tra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro - il CTU dott. ha Persona_1
valutato che le lesioni hanno comportato per l'attore “la sussistenza di un periodo pari a 8 (otto) giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%, 15
(quindici) giorni di danno biologico temporaneo al 50% ed ulteriore periodo di 10
(dieci) giorni di danno biologico temporaneo parziale al 25%.”
Il CTU conclude, pertanto, “ritenendo le risultanze obiettivate ormai stabilizzate e non più suscettibili di evoluzione migliorativa, si può asserire che tale complesso menomativo concretizza decremento della preesistente integrità fisica del sig. pertanto espressivo di invalidità permanente, Parte_1
quantificabile, in ambito di responsabilità civile (con specifico riferimento al cosiddetto danno biologico secondo elaborato dalla ) nella misura CP_2 CP_3
del 4 % (quattro percento). Sono da considerarsi congrue e pertanto da ammettersi al risarcimento le spese mediche sostenute dal sig. precedentemente Parte_1
elencate alla voce “documentazione relativa alle spese”. Pertanto l'importo complessivo delle spese sanitarie da riconoscersi è quantificabile in € 469,45
(euro quattrocentosessantanove euro/45)”.
Il Giudicante non ha motivo di discostarsi dalle valutazioni espresse dal
CTU, sorrette da argomentazioni logiche e congrue e da specifica competenza tecnica.
Si ritiene, dunque, di dover liquidare la somma di € 3.815,00 a titolo di danno biologico permanente, pari alla somma indicata dalle tabelle di Milano per le micropermanenti in relazione all'età dell'attore (67 anni) al momento del sinistro. Per quanto attiene l'invalidità temporanea assoluta e parziale si stima congruo liquidare il danno nella misura di € 1.960,00. Alle somme sopra indicate dovranno poi aggiungersi € 469,45 a titolo di spese mediche documentate per un totale di € 6.245,00.
L'attore chiede, infine, un ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro oggetto del presente giudizio, consistito nel danno “da vacanza rovinata”. Tale voce di danno, intesa come disagio psicofisico, conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, a seguito dell'inadempimento del fornitore dei relativi servizi, può essere provata essenzialmente con presunzioni, attraverso la prova dell'inadempimento, atteso che gli stati psichici interiori del turista non possono formare oggetto di prova diretta, ma sono comunque desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica (Cass. Civ., Sez. III, 11/05/2012, n. 7256).
Pertanto, la raggiunta prova dell'inadempimento dell'operatore turistico esaurisce in sé anche la prova del verificarsi del danno, che secondo la Suprema
Corte è risarcibile in virtù del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e artt. 2 e
32 Cost.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento deve allegare solo l'inesattezza dell'adempimento, mentre é a carico del debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.
Come affermato dalla Cassazione, la legislazione di settore concernente i
"pacchetti turistici", emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, nell'ambito dell'obiettivo dell'avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea, come interpretata dalla Corte di
Giustizia CE, ha reso rilevante l'interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale.
Il Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE,), prevede espressamente (art. 47) il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
In particolare, si prevede che, qualora l'inadempimento "non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", danno riconosciuto peraltro dalla copiosa giurisprudenza di merito (per tutte Tribunale di Milano, sentenza 844/2023,
Tribunale di Ravenna, sentenza 238/2023)
Nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria espletata risultano provati i su richiamati presupposti, per cui è possibile provvedere alla liquidazione del predetto danno, quello relativo al rimborso delle spese occorse per la vacanza nella misura di € 1.300,00 e quello non patrimoniale, equitativamente determinato in € 2.000,00.
La deve quindi essere condannata a corrispondere – a titolo di CP_4
risarcimento per l'illecito de quo – la somma complessiva di € 9.545,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
in particolare sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale - liquidata con riferimento all'epoca del fatto - sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
mentre sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, liquidata ai valori attuali, spettano i soli interessi dal giorno del sinistro, calcolati sulla sorte capitale svalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat fino alla data del deposito della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Il costo della C.T.U. viene posto definitivamente a carico della convenuta, con conseguente obbligo per la medesima di restituire l'eventuale importo già versato dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la responsabilità per il sinistro oggetto di causa della , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
- per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento dei danni tutti in favore di che si quantificano in complessivi € 9.545,00, oltre spese di Parte_2
CTU, rivalutazione monetaria e interessi come in espositiva;
- condanna altresì la convenuta al ristoro delle spese del giudizio che si liquidano in € 5.077,00, oltre 15% per spese generali, le spese vive e gli accessori di legge.
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della società convenuta, condannando, quindi, la medesima a rimborsare all'attrice quanto eventualmente da questa già versato in via provvisoria.
Tempio Pausania, 27/06/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 27/06/2025 ore 13.30
E' comparso, nell'interesse di parte attrice, l'Avv. Michela Porcu, anche in sostituzione dell'Avv. Mezzetti, il quale si richiama alle note conclusionali depositate in atti e insiste per l'accoglimento della domanda.
E' pure comparso l'Avv. Francesco Dessanti, nell'interesse della
il quale insiste nelle osservazioni di cui alla memoria CP_1 conclusionale e nelle conclusioni in atti.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.55 decide la causa come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 108/2019 pendente tra
( ), rapp.to e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
STEFANIA MEZZETTI e MICHELA PORCU giusta procura in atti ed elett.te dom.to in PISA VIA GIUSTI 10
CONTRO
( ), elett.te dom.ta in SASSARI VIA CAVOUR 57 Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO DESSANTI che la rappresenta e difende giusta procura in atti
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OGGETTO:
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni relativi alle lesioni asseritamente subite nel bagno dell'appartamento sito nel complesso del
Residence “Il Mirto”, in Palau (SS) Loc. Cala Capra.
Asseriva l'attore che, mentre si apprestava ad uscire dal box e stava ancora tenendo in mano la maniglia dell'anta scorrevole di cristallo del box medesimo per farla scorrere ed aprirla completamente per uscire, questa cadeva frantumandosi in mille pezzi.
Affermava, altresì, che la rottura del cristallo provocava plurime ferite alle mani ed ai piedi dell'attore, che veniva prontamente trasportato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di La Maddalena, ove veniva suturato e gli venivano prescritti 8 giorni di riposo, con il divieto di bagnare le zone suturate. Asseriva, di non aver potuto godere, dunque, del periodo di vacanza a causa delle ferite a mani e piedi.
Affermava, infine, che ritornato a Pisa si sottoponeva ad altri esami diagnostici, con i quali aveva potuto accertare la presenza di inevocabilità dei potenziali sensitivi sul nervo radiale al polso e danno neurogeno sul muscolo estensore del pollice;
che, in conseguenza dell'occorso, gli residuavano postumi invalidanti determinati in 5% per invalidità permanente, nonché la sussistenza di un'invalidità temporanea relativa al 75% di 8 giorni, di una invalidità temporanea relativa al 50% di 12 giorni e di una invalidità temporanea relativa al 25% di 10 giorni.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della Società CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.
[...]
ex art. 2051 c.c., a risarcire tutti i danni morali e materiali, patrimoniali ed extrapatrimoniali, biologici, permanenti, esistenziali, ecc, nessuno escluso e/o eccettuato, dal predetto Sig. patiti e patiendi, danni da quantificarsi Parte_1
nella somma di € 14.193,35 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o di legge, in base alle risultanze processuali, ciò oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal giorno dell'evento sino al saldo, con vittoria di spese e competenze di lite.
La convenuta si costituiva in giudizio, negando l'esistenza di qualunque nesso eziologico tra i danni lamentati dall'attrice e la proprietà della convenuta e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica, all'udienza del 27/06/2025 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termine per note e discussione orale.
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La domanda è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
Deve considerarsi innanzitutto che l'attrice ha prospettato in citazione la sussistenza di una responsabilità della proprietaria del residence ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Si rileva come per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cassazione civile, sez. IlI, 25 luglio 2008, n. 20427 e successive conformi), la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra il bene che ha causato il danno e colui che ha l'effettivo potere su di esso (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che il bene, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
Pertanto, grava sull'attore l'onere di offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode
(Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Tale fattore esterno può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente del danneggiato: se questo comportamento è stato eccezionale o straordinario (come nel caso in cui vi sia stato un uso improprio della cosa), esso esclude totalmente il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno (caso fortuito del danneggiato); se, invece, è stato tale da concorrere soltanto nella causazione dell'evento e, perciò, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in custodia e il danno, può anche integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227, co. 1, cod. civ.
Orbene, nella fattispecie, all'esito dell'istruttoria, ha trovato conferma la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore.
Dalle testimonianze assunte in sede di prova delegata, in particolare la moglie dell'attore, la figlia e suo marito, è emerso, infatti, che quest'ultimo, ha subito i lamentati danni mentre usciva dalla doccia in conseguenza della rottura del cristallo che fungeva da chiusura della medesima, con conseguenti numerose ferite dell'attore alle mani ed ai piedi. I testimoni, invero, hanno confermato le circostanze indicate dall'attore nei capi di prova.
Alla luce di tali risultanze appare provato il nesso di causalità tra la caduta e lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
La convenuta per sottrarsi alla propria responsabilità avrebbe dovuto provare, e non lo ha fatto, che la causa del sinistro fosse dovuta a caso fortuito e/o per responsabilità di terzi o dello stesso danneggiato. E' noto che il caso fortuito è il fatto estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass. n.
2062/2004).
Né ha fornito alcuna prova in ordine al fatto, meramente ipotizzato, che l'attore abbia tenuto una condotta imprudente nel maneggiare la porta del box doccia, per cui è da escludere che il caso fortuito possa nella specie configurarsi come fatto dello stesso danneggiato.
Pertanto, dovendosi ritenere provato il nesso causale fra le condizioni dei luoghi e l'evento lesivo, conseguentemente va accertata e dichiarata la responsabilità della società nella determinazione del danno di cui è CP_1
causa ex art. 2051 c.c.
Passando alla quantificazione del danno, si evidenzia che l'attore ha chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non patrimoniale patiti a seguito dell'infortunio. La quantificazione e liquidazione del danno subito da Parte_1
non può prescindere dal richiamo ai principi in tema di danno non patrimoniale affermati a seguito di annoso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Pacifica la funzione eminentemente riparatoria della responsabilità civile ed il principio di integralità del risarcimento, in relazione al danno biologico, va evidenziato quanto segue.
L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., così come proposta dalle sentenze del 2003 è stata confermata nel novembre 2008 dalle
Sezioni Unite, (ribadita successivamente da un orientamento ormai consolidato) le quali - affermando i principi per cui la lesione deve riguardare un interesse di rilievo costituzionale;
l'offesa deve essere grave, nel senso che deve superare una soglia minima di tollerabilità - hanno ricondotto in un'unica categoria omnicomprensiva di danno non patrimoniale personalizzato, la tradizionale ripartizione del danno biologico, del danno esistenziale e del danno morale, destinata a ricomprenderli, consentendo il loro utilizzo solo a fini descrittivi.
Le Sezioni Unite, dunque, ragionando in termini di prospettiva volta al riconoscimento del danno effettivamente subito, in quanto lesivo di diritti inviolabili tutelati dall'ordinamento, hanno inibito richieste pretestuose, speculative e duplicatorie.
La nozione di danno non patrimoniale, quale danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più come danno morale soggettivo, deve intendersi, dunque, come categoria omnicomprensiva che racchiude ogni tipo di pregiudizio all'integrità dell'individuo in tutti i suoi aspetti dinamico-relazionali, sia che venga allegato come danno fisico alla salute (art. 32 Cost.), che come danno da peggioramento della qualità della vita, lesione del diritto alla serenità e tranquillità familiare (art. 2, 29 e 30 Cost.), alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza e in generale lesione dei diritti inviolabili della persona, così come garantiti dagli artt. 2 e 3 Cost.
Tale orientamento richiede, quindi, un più rigoroso onere allegatorio e probatorio, ossia una precisa individuazione dei danni subiti. Sebbene, dopo la sentenza delle sezioni unite del 2008, cui si è uniformata la prevalente giurisprudenza di legittimità (v., ex multis, Cass. n. 24864/2010; 11950/2013), il riferimento alle diverse tipologie di danno (biologico, morale, esistenziale, ecc.) risponde ad esigenze descrittive e non comporta il riconoscimento di distinte categorie di danno non patrimoniale, che è e rimane un unicum, il carattere omnicomprensivo dello stesso non può, però, compromettere il principio dell'integralità del risarcimento medesimo, per cui le varie categorie indicate, pur non costituendo alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, danni autonomamente risarcibili, rappresentano singole voci di pregiudizio non patrimoniale.
Ad ogni buon conto, il danno allegato deve essere dimostrato - non potendosi riconoscere in re ipsa - in modo che emerga il contesto su cui si è innestato e gli effetti pratici che si sono riversati sulla sfera privata del danneggiato, anche ai fini di una personalizzazione dello stesso.
Sulla base di tali principi si procederà alla liquidazione equitativa dello specifico danno non patrimoniale subito dall'attrice ex artt. 2056 e 1226 c.c. con diretta applicazione dei criteri di liquidazione contenuti nelle tabelle di
Milano, prevalentemente utilizzate.
Tanto premesso, si precisa che in merito al danno biologico subito dall'attore occorre fare riferimento alle risultanze della CTU medico legale espletata in corso di causa.
Dalla documentazione sanitaria versata in atti è emerso che l'attore, a seguito del sinistro oggetto del presente giudizio, ha riportato "Parestesie al pollice destro da circa 4 mesi, iniziato in seguito a lesione da taglio alla radice del
I dito. VDC nervo radiale. Radiale dx sensitivo: registrando la risposta antidromica dal I dito per stimolo al polso non si evocano potenziali sensitivi. EMG muscolo estensore breve del pollice a dx: a riposo rari potenziali di fibrillazione, durante contrazione volontaria PUM con aumentata polifasia: durante contrazione massimale tracciato di subinterferenza. Conclusione: reperto a destra di inevocabilità dei potenziali sensitivi sul nervo radiale al polso e danno neurogeno sul muscolo estensore del pollice". Inoltre, nell'elaborato peritale - ritenuta la connessione causale tra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro - il CTU dott. ha Persona_1
valutato che le lesioni hanno comportato per l'attore “la sussistenza di un periodo pari a 8 (otto) giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%, 15
(quindici) giorni di danno biologico temporaneo al 50% ed ulteriore periodo di 10
(dieci) giorni di danno biologico temporaneo parziale al 25%.”
Il CTU conclude, pertanto, “ritenendo le risultanze obiettivate ormai stabilizzate e non più suscettibili di evoluzione migliorativa, si può asserire che tale complesso menomativo concretizza decremento della preesistente integrità fisica del sig. pertanto espressivo di invalidità permanente, Parte_1
quantificabile, in ambito di responsabilità civile (con specifico riferimento al cosiddetto danno biologico secondo elaborato dalla ) nella misura CP_2 CP_3
del 4 % (quattro percento). Sono da considerarsi congrue e pertanto da ammettersi al risarcimento le spese mediche sostenute dal sig. precedentemente Parte_1
elencate alla voce “documentazione relativa alle spese”. Pertanto l'importo complessivo delle spese sanitarie da riconoscersi è quantificabile in € 469,45
(euro quattrocentosessantanove euro/45)”.
Il Giudicante non ha motivo di discostarsi dalle valutazioni espresse dal
CTU, sorrette da argomentazioni logiche e congrue e da specifica competenza tecnica.
Si ritiene, dunque, di dover liquidare la somma di € 3.815,00 a titolo di danno biologico permanente, pari alla somma indicata dalle tabelle di Milano per le micropermanenti in relazione all'età dell'attore (67 anni) al momento del sinistro. Per quanto attiene l'invalidità temporanea assoluta e parziale si stima congruo liquidare il danno nella misura di € 1.960,00. Alle somme sopra indicate dovranno poi aggiungersi € 469,45 a titolo di spese mediche documentate per un totale di € 6.245,00.
L'attore chiede, infine, un ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro oggetto del presente giudizio, consistito nel danno “da vacanza rovinata”. Tale voce di danno, intesa come disagio psicofisico, conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, a seguito dell'inadempimento del fornitore dei relativi servizi, può essere provata essenzialmente con presunzioni, attraverso la prova dell'inadempimento, atteso che gli stati psichici interiori del turista non possono formare oggetto di prova diretta, ma sono comunque desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica (Cass. Civ., Sez. III, 11/05/2012, n. 7256).
Pertanto, la raggiunta prova dell'inadempimento dell'operatore turistico esaurisce in sé anche la prova del verificarsi del danno, che secondo la Suprema
Corte è risarcibile in virtù del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e artt. 2 e
32 Cost.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento deve allegare solo l'inesattezza dell'adempimento, mentre é a carico del debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.
Come affermato dalla Cassazione, la legislazione di settore concernente i
"pacchetti turistici", emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, nell'ambito dell'obiettivo dell'avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea, come interpretata dalla Corte di
Giustizia CE, ha reso rilevante l'interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale.
Il Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE,), prevede espressamente (art. 47) il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
In particolare, si prevede che, qualora l'inadempimento "non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", danno riconosciuto peraltro dalla copiosa giurisprudenza di merito (per tutte Tribunale di Milano, sentenza 844/2023,
Tribunale di Ravenna, sentenza 238/2023)
Nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria espletata risultano provati i su richiamati presupposti, per cui è possibile provvedere alla liquidazione del predetto danno, quello relativo al rimborso delle spese occorse per la vacanza nella misura di € 1.300,00 e quello non patrimoniale, equitativamente determinato in € 2.000,00.
La deve quindi essere condannata a corrispondere – a titolo di CP_4
risarcimento per l'illecito de quo – la somma complessiva di € 9.545,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
in particolare sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale - liquidata con riferimento all'epoca del fatto - sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
mentre sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, liquidata ai valori attuali, spettano i soli interessi dal giorno del sinistro, calcolati sulla sorte capitale svalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat fino alla data del deposito della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Il costo della C.T.U. viene posto definitivamente a carico della convenuta, con conseguente obbligo per la medesima di restituire l'eventuale importo già versato dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la responsabilità per il sinistro oggetto di causa della , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
- per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento dei danni tutti in favore di che si quantificano in complessivi € 9.545,00, oltre spese di Parte_2
CTU, rivalutazione monetaria e interessi come in espositiva;
- condanna altresì la convenuta al ristoro delle spese del giudizio che si liquidano in € 5.077,00, oltre 15% per spese generali, le spese vive e gli accessori di legge.
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della società convenuta, condannando, quindi, la medesima a rimborsare all'attrice quanto eventualmente da questa già versato in via provvisoria.
Tempio Pausania, 27/06/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona