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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1097/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4784/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19495/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001SC00000022700003 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7608/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli ricorre in appello contro la signora Resistente_1
affinchè venga riformata la sentenza n. 19495/01/24 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, depositata il 31/12/2024 illegittimamnte resa per falsa ed errata applicazione di legge.
Con un avviso di liquidazione l'Ufficio di Nola notificava l'importo dovuto per la registrazione della sentenza civile del Tribunale di Nola n. 227 del 2024 importo determinato sulla base del trasferimento del terreno a seguito di pagamento di prezzo contenuto nella decisione. Con ricorso notificato a mezzo pec la ricorrente si opponeva alla pretesa e con varie argomentazioni ne chiedeva l'annullamento. Con la sentenza che si impugna la Corte di primo grado sezione 1 di Napoli accoglieva il ricorso sulla considerazione che, non essendosi verificato il trasferimento del bene ed il pagamento del prezzo,
l'imposta per la registrazione non poteva essere calcolata in modo proporzionale ma fisso. L'Ufficio ne richiede la riforma per i seguenti motivi:
-L'art. 23 comma 3 del T.U. Legge di Registro 131/1986 stabilisce che non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
Pertanto l'Ufficio ritiene che la sentenza liquidata con l'avviso in oggetto decida per l'effettivo trasferimento dell'immobile oggetto di contesa e deve essere quindi considerata atto traslativo di diritti reali e tassata secondo il principio della proporzionalità quindi con imposte di registro, ipotecarie e catastali calcolate in percentuale del valore assegnato all'immobile stesso. Controparte ritiene invece di applicare l'imposta fissa ritenendo l'atto soggetto a condizione sospensiva trasferendo l'imposta proporzionale all'atto definitivo che dovrebbe essere stipulato al momento dell'avverarsi della condizione. Si costituisce la signora Resistente_1 quale parte opponente che fa presente che con atto di citazione del 27/02/2018 il sig. Nominativo_1 conveniva in giudizio la parte appellante insieme ad altri affinchè il Tribunale dichiarasse i signori Nominativo_2 ed altri tenuti all'adempimento del contratto preliminare stipulato in data 19/12/2010 in favore dell'attore della piena proprietà dell'immobile sito in Cicciano al Indirizzo_1. Si costituivano i signori Nominativo_2 i quali accettavano l'offerta seppure nutrendo forti perplessità sull'effettivo pagamento della somma pattuita. La sentenza disponeva il trasferimento della proprietà previa dimostrazione del pagamento del residuo prezzo che non veniva corrisposto e di conseguenza la proprietà non veniva trasferita. Pertanto non avendo provato il trasferimento della proprietà l'Ufficio non ha diritto a pretendere l'imposta proporzionale ma solo quella in misura fissa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di accogliere il presente appello e di riformare la sentenza di primo grado. Viene rigettata la tesi dell'imposta fissa rinviando al futuro indeterminato il pagamento dell'imposta proporzionale in quanto la parte interessata o tutte le parti concordemente potrebbero non addivenire mai all'applicazione della condizione e trovare utile e conveniente non far mai risultare tale avveramento per evitare il pagamento delle imposte di trasferimento immobiliare. L'art. 37 del T.U. Legge di registro 131/1986 inerente la tassazione degli atti giudiziari prevede espressamente che tutti gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili sono soggette all'imposta salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. L'art. 23 comma 3 del T.U. Legge di Registro 131/1986 stabilisce poi che non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore. Quanto poi alle altre eccezioni prodotte la Corte ribadisce la natura solidaristica dell'obbligazione tributaria che rende lecita la notifica del provvedimento ad uno solo dei coobligati senza rendere affatto nulla o illegittima la pretesa. Le spese dell'odierno giudizio vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese del grado compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4784/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19495/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001SC00000022700003 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7608/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli ricorre in appello contro la signora Resistente_1
affinchè venga riformata la sentenza n. 19495/01/24 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, depositata il 31/12/2024 illegittimamnte resa per falsa ed errata applicazione di legge.
Con un avviso di liquidazione l'Ufficio di Nola notificava l'importo dovuto per la registrazione della sentenza civile del Tribunale di Nola n. 227 del 2024 importo determinato sulla base del trasferimento del terreno a seguito di pagamento di prezzo contenuto nella decisione. Con ricorso notificato a mezzo pec la ricorrente si opponeva alla pretesa e con varie argomentazioni ne chiedeva l'annullamento. Con la sentenza che si impugna la Corte di primo grado sezione 1 di Napoli accoglieva il ricorso sulla considerazione che, non essendosi verificato il trasferimento del bene ed il pagamento del prezzo,
l'imposta per la registrazione non poteva essere calcolata in modo proporzionale ma fisso. L'Ufficio ne richiede la riforma per i seguenti motivi:
-L'art. 23 comma 3 del T.U. Legge di Registro 131/1986 stabilisce che non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
Pertanto l'Ufficio ritiene che la sentenza liquidata con l'avviso in oggetto decida per l'effettivo trasferimento dell'immobile oggetto di contesa e deve essere quindi considerata atto traslativo di diritti reali e tassata secondo il principio della proporzionalità quindi con imposte di registro, ipotecarie e catastali calcolate in percentuale del valore assegnato all'immobile stesso. Controparte ritiene invece di applicare l'imposta fissa ritenendo l'atto soggetto a condizione sospensiva trasferendo l'imposta proporzionale all'atto definitivo che dovrebbe essere stipulato al momento dell'avverarsi della condizione. Si costituisce la signora Resistente_1 quale parte opponente che fa presente che con atto di citazione del 27/02/2018 il sig. Nominativo_1 conveniva in giudizio la parte appellante insieme ad altri affinchè il Tribunale dichiarasse i signori Nominativo_2 ed altri tenuti all'adempimento del contratto preliminare stipulato in data 19/12/2010 in favore dell'attore della piena proprietà dell'immobile sito in Cicciano al Indirizzo_1. Si costituivano i signori Nominativo_2 i quali accettavano l'offerta seppure nutrendo forti perplessità sull'effettivo pagamento della somma pattuita. La sentenza disponeva il trasferimento della proprietà previa dimostrazione del pagamento del residuo prezzo che non veniva corrisposto e di conseguenza la proprietà non veniva trasferita. Pertanto non avendo provato il trasferimento della proprietà l'Ufficio non ha diritto a pretendere l'imposta proporzionale ma solo quella in misura fissa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di accogliere il presente appello e di riformare la sentenza di primo grado. Viene rigettata la tesi dell'imposta fissa rinviando al futuro indeterminato il pagamento dell'imposta proporzionale in quanto la parte interessata o tutte le parti concordemente potrebbero non addivenire mai all'applicazione della condizione e trovare utile e conveniente non far mai risultare tale avveramento per evitare il pagamento delle imposte di trasferimento immobiliare. L'art. 37 del T.U. Legge di registro 131/1986 inerente la tassazione degli atti giudiziari prevede espressamente che tutti gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili sono soggette all'imposta salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. L'art. 23 comma 3 del T.U. Legge di Registro 131/1986 stabilisce poi che non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore. Quanto poi alle altre eccezioni prodotte la Corte ribadisce la natura solidaristica dell'obbligazione tributaria che rende lecita la notifica del provvedimento ad uno solo dei coobligati senza rendere affatto nulla o illegittima la pretesa. Le spese dell'odierno giudizio vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese del grado compensate.