TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 11522/2024 RGL, promosso da
Pt_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché
l'avv. Silvia Ragusa in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere . L'avv. Sollena insiste nella condanna alle spese. L'avv. Ragusa chiede la compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11522 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SOLLENA GASPARE Pt_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_3
complessivamente in euro 1.800,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. OI- CP_3
002060978 e n. OI-002057084 Si costituiva il convenuto, comunicando di avere provveduto al loro annullamento in autotutela, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_3
spese di lite in ragione della tardività del provvedimento di annullamento, la resistente la compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l'annullamento è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano CP_1
come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 11522/2024 RGL, promosso da
Pt_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché
l'avv. Silvia Ragusa in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere . L'avv. Sollena insiste nella condanna alle spese. L'avv. Ragusa chiede la compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11522 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SOLLENA GASPARE Pt_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_3
complessivamente in euro 1.800,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. OI- CP_3
002060978 e n. OI-002057084 Si costituiva il convenuto, comunicando di avere provveduto al loro annullamento in autotutela, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_3
spese di lite in ragione della tardività del provvedimento di annullamento, la resistente la compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l'annullamento è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano CP_1
come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio