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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/10/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7770/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7770/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
- CON ADS AVV. SORGATO SIMONE, con l'avv. Parte_1
BATTIATI RD, come da mandato in atti;
e
, con l'avv. TICOZZI MARCO, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
1.09.2025 per l'udienza del 16.09.2025 (rinviata al 7.10.2025):
“ confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo e quindi che voglia pronunciare sentenza di divorzio dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti congiuntamente chiedono che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Padova il 05.03.2011 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Padova al n. 30 pt. I vol. 01 anno 2011 e ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Non sussiste alcuna casa coniugale, in quanto il marito ricorrente è ricoverato presso istituto
Altavita IRA in Padova alla Via Beato Pellegrino n. 192 e la sig.ra risiede in immobile di sua CP_1 proprietà: i coniugi, in tal senso, si dichiarano reciprocamente autosufficienti.
3. Assegno di divorzio - A parziale modifica di quanto disposto da codesto Ufficio con la sentenza n.
106/2022 le parti chiedono congiuntamente di porre a carico di Sig. l'obbligo di Parte_1
versare alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento, quale assegno divorzile, CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di Euro 100,00 (cento) con decorrenza dall'emissione della sentenza di divorzio: tale importo mensile sarà soggetto a rivalutazione ex indici ISTAT, con prima rivalutazione mese di luglio 2026. Di conseguenza, per volontà manifestamente espressa dalle parti mediante la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, è da intendersi superata e priva di effetto la precedente disposizione resa in sede di separazione (sent. 106/2022), con conseguente obbligo della sig.ra di comunicare ad INPS la cessazione dell'obbligo di pagamento diretto CP_1
dell'assegno di mantenimento di cui all'Ordinanza del Tribunale di Padova in data 09.06.2020 nel procedimento di separazione RG 6856/2018.
4. Con riferimento alla rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione, le parti ricorrenti si danno reciprocamente atto che il sig. ha versato in un'unica Pt_1 soluzione, entro 10 giorni dal deposito del ricorso congiunto - la somma di Euro 428,47 a titolo di liquidazione dei diritti vantati dalla sig.ra in relazione alla rivalutazione ISTAT dell'assegno di CP_1
mantenimento (quello precedentemente stabilito in sede di separazione) per il periodo dal
01.01.2023 all'attualità tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra il CP_1
cui IBAN è [...]; in particolare, le parti reciprocamente si riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo - a saldo stralcio e transazione in un'unica soluzione vita natural durante - di ogni aggiornamento ISTAT del trattamento di mantenimento precedentemente accordato (con sentenza n. 106/2022) da codesto Ufficio in favore della sig.ra
, e che il pagamento è effettuato a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, di CP_1 CP_1
comunque connessa con le vicende esitate con la sentenza di separazione n. 106/2022.
[...]
5.Le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza.
6.Spese legali compensate.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...] e Parte_1 CP_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio civile il
[...]
05/03/2011 in Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 30, Parte I, Vol. 01.
Dalla loro unione non sono nati figli. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 16.05.2019; la sentenza di separazione è stata pubblicata il 19.01.2022 e passata in giudicato il 20.07.2022.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 05/03/2011 in Padova (PD) e trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio dello stesso Comune, al n. 30, Parte I, Vol. 01, anno 2011;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 7/10/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7770/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
- CON ADS AVV. SORGATO SIMONE, con l'avv. Parte_1
BATTIATI RD, come da mandato in atti;
e
, con l'avv. TICOZZI MARCO, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
1.09.2025 per l'udienza del 16.09.2025 (rinviata al 7.10.2025):
“ confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo e quindi che voglia pronunciare sentenza di divorzio dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti congiuntamente chiedono che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Padova il 05.03.2011 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Padova al n. 30 pt. I vol. 01 anno 2011 e ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Non sussiste alcuna casa coniugale, in quanto il marito ricorrente è ricoverato presso istituto
Altavita IRA in Padova alla Via Beato Pellegrino n. 192 e la sig.ra risiede in immobile di sua CP_1 proprietà: i coniugi, in tal senso, si dichiarano reciprocamente autosufficienti.
3. Assegno di divorzio - A parziale modifica di quanto disposto da codesto Ufficio con la sentenza n.
106/2022 le parti chiedono congiuntamente di porre a carico di Sig. l'obbligo di Parte_1
versare alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento, quale assegno divorzile, CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di Euro 100,00 (cento) con decorrenza dall'emissione della sentenza di divorzio: tale importo mensile sarà soggetto a rivalutazione ex indici ISTAT, con prima rivalutazione mese di luglio 2026. Di conseguenza, per volontà manifestamente espressa dalle parti mediante la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, è da intendersi superata e priva di effetto la precedente disposizione resa in sede di separazione (sent. 106/2022), con conseguente obbligo della sig.ra di comunicare ad INPS la cessazione dell'obbligo di pagamento diretto CP_1
dell'assegno di mantenimento di cui all'Ordinanza del Tribunale di Padova in data 09.06.2020 nel procedimento di separazione RG 6856/2018.
4. Con riferimento alla rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione, le parti ricorrenti si danno reciprocamente atto che il sig. ha versato in un'unica Pt_1 soluzione, entro 10 giorni dal deposito del ricorso congiunto - la somma di Euro 428,47 a titolo di liquidazione dei diritti vantati dalla sig.ra in relazione alla rivalutazione ISTAT dell'assegno di CP_1
mantenimento (quello precedentemente stabilito in sede di separazione) per il periodo dal
01.01.2023 all'attualità tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra il CP_1
cui IBAN è [...]; in particolare, le parti reciprocamente si riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo - a saldo stralcio e transazione in un'unica soluzione vita natural durante - di ogni aggiornamento ISTAT del trattamento di mantenimento precedentemente accordato (con sentenza n. 106/2022) da codesto Ufficio in favore della sig.ra
, e che il pagamento è effettuato a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, di CP_1 CP_1
comunque connessa con le vicende esitate con la sentenza di separazione n. 106/2022.
[...]
5.Le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza.
6.Spese legali compensate.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...] e Parte_1 CP_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio civile il
[...]
05/03/2011 in Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 30, Parte I, Vol. 01.
Dalla loro unione non sono nati figli. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 16.05.2019; la sentenza di separazione è stata pubblicata il 19.01.2022 e passata in giudicato il 20.07.2022.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 05/03/2011 in Padova (PD) e trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio dello stesso Comune, al n. 30, Parte I, Vol. 01, anno 2011;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 7/10/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti