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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
1657 /2024 R.G.
All'udienza del 08/04/2025 alle ore 10.16, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. Cristina Sciuto in sostituzione dell'Avv. SALMERI ANTONINO per parte attrice Parte_1
[...]
l'Avv. Bartolo Murana in sostituzione dell'Avv. ROMEO CHRISTIAN per parte convenuta CP_1
[...]
entrambi i procuratori chiedono di essere autorizzati a discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Sciuto conclude e discute chiedendo l'accoglimento delle domande avanzate nell'atto introduttivo e nella comparsa conclusionale e contesta tutto quanto avversariamente dedotto e richiesto.
L'Avv. Murana insiste nel rigetto integrale delle domande avversarie riportandosi a quanto dedotto e documentato nei propri scritti difensivi, da ultimo nelle note conclusive.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.25, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1657/2024 R.G.
OGGETTO: responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.- erronea iscrizione di ipoteca giudiziale vertente tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_2 C.F._2 [...]
C.F. , nata a [...] [...], rappresentati e difesi Parte_3 C.F._3
dall'Avv. Antonino Salmeri, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Marsala, in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso introduttivo del giudizio,
-attori-
E con sede sociale e Direzione Generale in Milano, codice fiscale, partita IVA e Controparte_1
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi in P.IVA_1
persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito
Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 - Racc. 8822), rappresentata e Persona_1
difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo,
Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918), Persona_2
-convenuto-
Conclusioni delle parti: Attore: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., della convenuta (già per i danni cagionati ai ricorrenti dall'erronea Controparte_1 Controparte_2
iscrizione dell'ipoteca giudiziale, iscritta, in data 29/08/2006, presso l'Ufficio Provinciale di Trapani per la somma di € 455.000,00 (n. reg. gen. 26684 e n. reg. part. 8040), sul bene immobile sito nel Comune di
Marsala, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 324, particella 832, subalterno
1, e sui Terreni censiti nel Catasto Terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 324, particelle 832
e 834, di proprietà dei ricorrenti;
per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 1.200,00 esborsata per la cancellazione ipotecaria;
condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 1.811,51 a titolo di interessi legali maturati sulla somma di € 116.000,00 (caparra) dalla stipula del preliminare di vendita (25.7.2023) fino alla stipula del contratto definitivo (23.10.2023); condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei ricorrenti, a causa dall'erronea iscrizione ipotecaria, quantificato in via equitativa in € 20.000,00, e/o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
vinte le spese.
Convenuto: Voglia il Tribunale rigettare in quanto, infondata, la domanda di controparte;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti lamentano la colposa condotta posta in essere dall'istituto di credito convenuto, per avere questi proceduto ad iscrizione ipoteca giudiziale sull'immobile adibito a civile abitazione, sito nel Comune di Marsala, Contrada Berbaro-Rina, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 324, particella 832, subalterno 1, nonché sui terreni siti nel Comune di
Marsala, Contrada Berbaro-Rina, censiti nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa 324, particelle 832 e 834, per un credito vantato nei confronti di tale , dante causa del Persona_3
loro dante causa. Nello specifico deducono di aver acquistato i beni con rogito del 23/12/1991, Rep. n. 13298, Racc. n.
4370, a rogito del Dott. , Notaio in Marsala, registrato in Marsala il 13/01/1992, mentre Persona_4
l'iscrizione ipotecaria sarebbe avvenuta, contro tale in data 29/08/2006 (Reg. Persona_3
gen. 26684 e n. Reg. Part. 8040).
Avvedutisi della formalità pregiudizievole solo in sede di stipula di preliminare di vendita, quali promittenti venditori, e sollecitato l'istituto a provvedere alla cancellazione, erano stato costretti a sostenere i costi di cancellazione.
Inoltre, la caparra versata dai promittenti acquirenti sarebbe rimasta accantonata senza possibilità di riscossione sino alla cancellazione della formalità, con conseguente ulteriore nocumento.
Lamentato infine che il prezzo pattuito per la compravendita avrebbe subito l'influenza negativa data dalla presenza della formalità pregiudizievole, così come l'ammontare della caparra, chiedono il risarcimento del danno derivante dalla indisponibilità della caparra e dalla conseguente sua mancata fruttuosità e produzione di interessi, pari ad € 1.811,51, oltre al rimborso delle spese di cancellazione, ammontanti ad € 1.200,00 ed al danno non patrimoniale, equitativamente quantificato in € 20.000,00.
L' convenuto, eccepita preliminarmente la mancata proposizione di precipua domanda in CP_3
relazione alla sostenuta incidenza dell'iscrizione ipotecaria sul prezzo pattuito e sulla percentuale della caparra, ne ha contestato comunque la fondatezza in mancanza di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge.
Ha altresì contestato la sussistenza del lamentato danno non patrimoniale, mancando conseguentemente i presupposti per la sua risarcibilità, nonché l'infondatezza e carenza probatoria anche in relazione alle ulteriori pretese afferenti sia agli interessi sulla caparra confirmatoria, contestati anche nel loro ammontare, che alle spese sostenute per la cancellazione della formalità.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
****** Le domande articolate dagli attori sono parzialmente fondate, limitatamente alla domanda di rimborso delle spese sostenute per la cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole.
In base al disposto dell'art. 2828 c.c., affinché l'ipoteca su di un bene possa essere validamente e legittimamente iscritta, è necessario che il bene sia di proprietà del debitore, per cui è nulla l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale su beni immobili, già di proprietà del debitore, ma da lui venduti anteriormente all'iscrizione, e non può produrre effetti neppure se sia stata accolta la domanda revocatoria, proposta ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dal creditore, per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita (Corte di Cassazione, sentenza n. 9774 del 16/09/1995).
Dunque, incontrovertibile e, peraltro, non contestata, è la dedotta erroneità dell'iscrizione ipotecaria sui beni meglio individuati nell'atto introduttivo del giudizio.
Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo risulta poi provato l'assenso dell'Istituto di credito alla cancellazione della formalità pregiudizievole a cura e spese delle controparti.
Orbene, i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sono ormai concordi nel riconoscere la risarcibilità dei danni derivanti da un'iscrizione ipotecaria illegittima.
In particolare, si sostiene che l'iscrizione ipotecaria illegittima, poiché effettuata al di fuori dei casi previsti dalla legge, configura un fatto illecito risarcibile secondo le regole di cui all'art. 2043 c.c..
Ciò premesso, occorre tuttavia precisare che, in siffatti casi, il danno patrimoniale e non patrimoniale che sia derivato dall'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere effettivamente allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento.
Con riguardo ai danni patrimoniali, grava sui ricorrenti l'onere di dimostrare di aver subito un pregiudizio effettivo e concreto, non sussistente in re ipsa per la mera esistenza dell'ipoteca.
In altri termini, l' convenuto non può essere chiamato a rispondere del danno eventualmente CP_3
causato sulla base del solo dato oggettivo dell'illegittimità della condotta posta in essere, essendo necessaria, a tal fine, sulla base dei principi che regolano il sistema della responsabilità civile, quale strumento risarcitorio di pregiudizi effettivamente patiti, la prova certa di tali pregiudizi. Dunque, quando sia "accertata la illegittimità dell'iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva", ricorre un "danno-evento" (o meglio, un evento di danno), il quale "non risulta automaticamente eliminato, perché, se è vero che, dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato,
è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finché dura la presenza dell'iscrizione ipotecaria, sussiste [...] una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l'ipoteca non ha più effettività".
Tuttavia, premessa la configurabilità del danno evento derivante dalla errata iscrizione, occorre pur sempre valutare se in concreto si sono prodotti danni - conseguenza, evenienza ipotizzabile "tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perché il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene)", quanto nell'ipotesi in cui "il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle «utilitates» che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero", si verifica
"una diminuzione del prezzo", ovvero il conseguimento di "un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio" (così Cass. Sez. 3, sent. 2 novembre 2010, n. 22267).
Nel caso di specie, perciò, la condanna di al risarcimento dei danni non può discendere Controparte_1
dal mero accertamento dell'errore nell'identificazione della proprietà dell'immobile oggetto di ipoteca, ma occorre la prova delle conseguenze pregiudizievoli che tale errore ha determinato nel patrimonio del soggetto danneggiato in termini di perdita economica subita e mancato guadagno.
Ebbene, agli atti non vi è prova alcuna della sostenuta riduzione del prezzo inizialmente pattuito, così come non vi è prova alcuna della riduzione percentuale della caparra.
La produzione di una relazione di stima di parte non è infatti idonea a dimostrare che tale potenziale valore abbia trovato riscontro nel mercato immobiliare e, in potenziali acquirenti.
Né vi è prova alcuna che nelle trattative inizialmente intavolate tra i ricorrenti ed i loro aventi causa, il prezzo pattuito fosse stato maggiore rispetto a quello indicato nel preliminare di vendita. Va pertanto esclusa, conformemente al più generale orientamento giurisprudenziale, la possibilità di configurare il cd. danno "in re ipsa", giusta il disposto dell'art. 1223 cod. civ. e la "tipicità" dei cd. "danni punitivi".
Quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Va perciò accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, documentato nell'importo di €
1.200,00 a titolo di spese di cancellazione della formalità illegittima, non potendosi invece accogliere le ulteriori domande risarcitorie, sia patrimoniali che non patrimoniali, del tutto sfornire di supporto probatorio, sia in relazione alla loro sussistenza ( non vi è prova infatti che l'accantonamento della caparra sia stato diretta conseguenza dell'iscrizione ipotecaria) che al loro ammontare.
Più specificatamente, in relazione al danno non patrimoniale, la sua deduzione e quantificazione avviene ritenendolo in “re ipsa”, contrariamente a quanto sin qui motivato.
Concludendo, in parziale accoglimento delle domande avanzate, si condanna la al Controparte_1
pagamento in favore dei ricorrenti, dell'importo di € 1.200,00, con rigetto delle ulteriori domande.
Le spese vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate tenuto conto della sola domanda accolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1657 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., della convenuta (già Controparte_1 [...]
per i danni cagionati ai ricorrenti dall'erronea iscrizione dell'ipoteca giudiziale, iscritta, in Controparte_2
data 29/08/2006, presso l'Ufficio Provinciale di Trapani per la somma di € 455.000,00 (n. reg. gen. 26684
e n. reg. part. 8040), sul bene immobile sito nel Comune di Marsala, censito al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio di mappa 324, particella 832, subalterno 1, e sui Terreni censiti nel Catasto Terreni del
Comune di Marsala al foglio di mappa 324, particelle 832 e 834, di proprietà dei ricorrenti;
per l'effetto condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 1.200,00 esborsata per la cancellazione ipotecaria;
rigetta le ulteriori domande risarcitorie poiché sfornite di supporto probatorio;
condanna a rifondere ai ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.200,00 per compensi di Controparte_1
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, oltre esborsi pari ad € 264,00;
Così deciso in Marsala in data 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
SEZIONE CIVILE
1657 /2024 R.G.
All'udienza del 08/04/2025 alle ore 10.16, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. Cristina Sciuto in sostituzione dell'Avv. SALMERI ANTONINO per parte attrice Parte_1
[...]
l'Avv. Bartolo Murana in sostituzione dell'Avv. ROMEO CHRISTIAN per parte convenuta CP_1
[...]
entrambi i procuratori chiedono di essere autorizzati a discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Sciuto conclude e discute chiedendo l'accoglimento delle domande avanzate nell'atto introduttivo e nella comparsa conclusionale e contesta tutto quanto avversariamente dedotto e richiesto.
L'Avv. Murana insiste nel rigetto integrale delle domande avversarie riportandosi a quanto dedotto e documentato nei propri scritti difensivi, da ultimo nelle note conclusive.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.25, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1657/2024 R.G.
OGGETTO: responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.- erronea iscrizione di ipoteca giudiziale vertente tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_2 C.F._2 [...]
C.F. , nata a [...] [...], rappresentati e difesi Parte_3 C.F._3
dall'Avv. Antonino Salmeri, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Marsala, in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso introduttivo del giudizio,
-attori-
E con sede sociale e Direzione Generale in Milano, codice fiscale, partita IVA e Controparte_1
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi in P.IVA_1
persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito
Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 - Racc. 8822), rappresentata e Persona_1
difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo,
Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918), Persona_2
-convenuto-
Conclusioni delle parti: Attore: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., della convenuta (già per i danni cagionati ai ricorrenti dall'erronea Controparte_1 Controparte_2
iscrizione dell'ipoteca giudiziale, iscritta, in data 29/08/2006, presso l'Ufficio Provinciale di Trapani per la somma di € 455.000,00 (n. reg. gen. 26684 e n. reg. part. 8040), sul bene immobile sito nel Comune di
Marsala, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 324, particella 832, subalterno
1, e sui Terreni censiti nel Catasto Terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 324, particelle 832
e 834, di proprietà dei ricorrenti;
per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 1.200,00 esborsata per la cancellazione ipotecaria;
condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 1.811,51 a titolo di interessi legali maturati sulla somma di € 116.000,00 (caparra) dalla stipula del preliminare di vendita (25.7.2023) fino alla stipula del contratto definitivo (23.10.2023); condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei ricorrenti, a causa dall'erronea iscrizione ipotecaria, quantificato in via equitativa in € 20.000,00, e/o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
vinte le spese.
Convenuto: Voglia il Tribunale rigettare in quanto, infondata, la domanda di controparte;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti lamentano la colposa condotta posta in essere dall'istituto di credito convenuto, per avere questi proceduto ad iscrizione ipoteca giudiziale sull'immobile adibito a civile abitazione, sito nel Comune di Marsala, Contrada Berbaro-Rina, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 324, particella 832, subalterno 1, nonché sui terreni siti nel Comune di
Marsala, Contrada Berbaro-Rina, censiti nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa 324, particelle 832 e 834, per un credito vantato nei confronti di tale , dante causa del Persona_3
loro dante causa. Nello specifico deducono di aver acquistato i beni con rogito del 23/12/1991, Rep. n. 13298, Racc. n.
4370, a rogito del Dott. , Notaio in Marsala, registrato in Marsala il 13/01/1992, mentre Persona_4
l'iscrizione ipotecaria sarebbe avvenuta, contro tale in data 29/08/2006 (Reg. Persona_3
gen. 26684 e n. Reg. Part. 8040).
Avvedutisi della formalità pregiudizievole solo in sede di stipula di preliminare di vendita, quali promittenti venditori, e sollecitato l'istituto a provvedere alla cancellazione, erano stato costretti a sostenere i costi di cancellazione.
Inoltre, la caparra versata dai promittenti acquirenti sarebbe rimasta accantonata senza possibilità di riscossione sino alla cancellazione della formalità, con conseguente ulteriore nocumento.
Lamentato infine che il prezzo pattuito per la compravendita avrebbe subito l'influenza negativa data dalla presenza della formalità pregiudizievole, così come l'ammontare della caparra, chiedono il risarcimento del danno derivante dalla indisponibilità della caparra e dalla conseguente sua mancata fruttuosità e produzione di interessi, pari ad € 1.811,51, oltre al rimborso delle spese di cancellazione, ammontanti ad € 1.200,00 ed al danno non patrimoniale, equitativamente quantificato in € 20.000,00.
L' convenuto, eccepita preliminarmente la mancata proposizione di precipua domanda in CP_3
relazione alla sostenuta incidenza dell'iscrizione ipotecaria sul prezzo pattuito e sulla percentuale della caparra, ne ha contestato comunque la fondatezza in mancanza di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge.
Ha altresì contestato la sussistenza del lamentato danno non patrimoniale, mancando conseguentemente i presupposti per la sua risarcibilità, nonché l'infondatezza e carenza probatoria anche in relazione alle ulteriori pretese afferenti sia agli interessi sulla caparra confirmatoria, contestati anche nel loro ammontare, che alle spese sostenute per la cancellazione della formalità.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
****** Le domande articolate dagli attori sono parzialmente fondate, limitatamente alla domanda di rimborso delle spese sostenute per la cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole.
In base al disposto dell'art. 2828 c.c., affinché l'ipoteca su di un bene possa essere validamente e legittimamente iscritta, è necessario che il bene sia di proprietà del debitore, per cui è nulla l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale su beni immobili, già di proprietà del debitore, ma da lui venduti anteriormente all'iscrizione, e non può produrre effetti neppure se sia stata accolta la domanda revocatoria, proposta ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dal creditore, per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita (Corte di Cassazione, sentenza n. 9774 del 16/09/1995).
Dunque, incontrovertibile e, peraltro, non contestata, è la dedotta erroneità dell'iscrizione ipotecaria sui beni meglio individuati nell'atto introduttivo del giudizio.
Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo risulta poi provato l'assenso dell'Istituto di credito alla cancellazione della formalità pregiudizievole a cura e spese delle controparti.
Orbene, i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sono ormai concordi nel riconoscere la risarcibilità dei danni derivanti da un'iscrizione ipotecaria illegittima.
In particolare, si sostiene che l'iscrizione ipotecaria illegittima, poiché effettuata al di fuori dei casi previsti dalla legge, configura un fatto illecito risarcibile secondo le regole di cui all'art. 2043 c.c..
Ciò premesso, occorre tuttavia precisare che, in siffatti casi, il danno patrimoniale e non patrimoniale che sia derivato dall'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere effettivamente allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento.
Con riguardo ai danni patrimoniali, grava sui ricorrenti l'onere di dimostrare di aver subito un pregiudizio effettivo e concreto, non sussistente in re ipsa per la mera esistenza dell'ipoteca.
In altri termini, l' convenuto non può essere chiamato a rispondere del danno eventualmente CP_3
causato sulla base del solo dato oggettivo dell'illegittimità della condotta posta in essere, essendo necessaria, a tal fine, sulla base dei principi che regolano il sistema della responsabilità civile, quale strumento risarcitorio di pregiudizi effettivamente patiti, la prova certa di tali pregiudizi. Dunque, quando sia "accertata la illegittimità dell'iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva", ricorre un "danno-evento" (o meglio, un evento di danno), il quale "non risulta automaticamente eliminato, perché, se è vero che, dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato,
è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finché dura la presenza dell'iscrizione ipotecaria, sussiste [...] una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l'ipoteca non ha più effettività".
Tuttavia, premessa la configurabilità del danno evento derivante dalla errata iscrizione, occorre pur sempre valutare se in concreto si sono prodotti danni - conseguenza, evenienza ipotizzabile "tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perché il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene)", quanto nell'ipotesi in cui "il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle «utilitates» che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero", si verifica
"una diminuzione del prezzo", ovvero il conseguimento di "un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio" (così Cass. Sez. 3, sent. 2 novembre 2010, n. 22267).
Nel caso di specie, perciò, la condanna di al risarcimento dei danni non può discendere Controparte_1
dal mero accertamento dell'errore nell'identificazione della proprietà dell'immobile oggetto di ipoteca, ma occorre la prova delle conseguenze pregiudizievoli che tale errore ha determinato nel patrimonio del soggetto danneggiato in termini di perdita economica subita e mancato guadagno.
Ebbene, agli atti non vi è prova alcuna della sostenuta riduzione del prezzo inizialmente pattuito, così come non vi è prova alcuna della riduzione percentuale della caparra.
La produzione di una relazione di stima di parte non è infatti idonea a dimostrare che tale potenziale valore abbia trovato riscontro nel mercato immobiliare e, in potenziali acquirenti.
Né vi è prova alcuna che nelle trattative inizialmente intavolate tra i ricorrenti ed i loro aventi causa, il prezzo pattuito fosse stato maggiore rispetto a quello indicato nel preliminare di vendita. Va pertanto esclusa, conformemente al più generale orientamento giurisprudenziale, la possibilità di configurare il cd. danno "in re ipsa", giusta il disposto dell'art. 1223 cod. civ. e la "tipicità" dei cd. "danni punitivi".
Quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Va perciò accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, documentato nell'importo di €
1.200,00 a titolo di spese di cancellazione della formalità illegittima, non potendosi invece accogliere le ulteriori domande risarcitorie, sia patrimoniali che non patrimoniali, del tutto sfornire di supporto probatorio, sia in relazione alla loro sussistenza ( non vi è prova infatti che l'accantonamento della caparra sia stato diretta conseguenza dell'iscrizione ipotecaria) che al loro ammontare.
Più specificatamente, in relazione al danno non patrimoniale, la sua deduzione e quantificazione avviene ritenendolo in “re ipsa”, contrariamente a quanto sin qui motivato.
Concludendo, in parziale accoglimento delle domande avanzate, si condanna la al Controparte_1
pagamento in favore dei ricorrenti, dell'importo di € 1.200,00, con rigetto delle ulteriori domande.
Le spese vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate tenuto conto della sola domanda accolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1657 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., della convenuta (già Controparte_1 [...]
per i danni cagionati ai ricorrenti dall'erronea iscrizione dell'ipoteca giudiziale, iscritta, in Controparte_2
data 29/08/2006, presso l'Ufficio Provinciale di Trapani per la somma di € 455.000,00 (n. reg. gen. 26684
e n. reg. part. 8040), sul bene immobile sito nel Comune di Marsala, censito al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio di mappa 324, particella 832, subalterno 1, e sui Terreni censiti nel Catasto Terreni del
Comune di Marsala al foglio di mappa 324, particelle 832 e 834, di proprietà dei ricorrenti;
per l'effetto condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 1.200,00 esborsata per la cancellazione ipotecaria;
rigetta le ulteriori domande risarcitorie poiché sfornite di supporto probatorio;
condanna a rifondere ai ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.200,00 per compensi di Controparte_1
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, oltre esborsi pari ad € 264,00;
Così deciso in Marsala in data 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.