Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 108 dello statuto delle Nazioni Unite.
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 108 dello statuto delle Nazioni Unite.