Versione
8 marzo 1977
8 marzo 1977
Art. 1.
I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS.
Apostoli Pietro e Paolo.
A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unita' nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.
Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.
I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS.
Apostoli Pietro e Paolo.
A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unita' nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.
Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.
Commentari • 11
- 1. Festività 6 gennaio 2024 in busta paga: Epifania con una giornata pagata in piùAntonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 26 gennaio 2024 · 15.717275
[…] Il giorno dell'Epifania, in realtà, è stata una festività soppressa dall'art. 1, della Legge n. 54 del 1977, ma poi è stata ripristinata, quale festività religiosa, cn l'art. 1 del D.P.R. n. 792 del 1985. […]
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Giurisprudenza • 78
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/07/2018, n. 36789Provvedimento: […] Ed invero, la questione della scadenza del termine per impugnare nel giorno di sabato è stata già affrontata e risolta in modo uniforme dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, precisandosi che in materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni ché scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli menzionati dagli artt. 1 e 2 legge n. 260 del 1949, come modificati dall'art. 1 legge n. 54 del 1977 e dall'art. 1 del D.P.R. n. 792 del 1985 precisandosi che il sabato non è giorno festivo, non essendo applicabile, in via analogica, la disposizione dell'art. 155 cod. proc. civ. (cfr. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- sabato non giorno festivo·
- art. 172 cod. proc. pen.·
- sospensione feriale termini·
- termine per impugnare·
- notifica sentenza contumaciale·
- proroga termine·
- art. 155 cod. proc. civ.·
- remissione in termini