Articolo 3 della Legge 10 gennaio 2004, n. 23
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3 febbraio 2004
Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 15.790 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004