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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5925 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa LV Di AT – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 5643 del ruolo generale dell'anno
2020
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 P.IVA_1
CO RU
- appellante in riassunzione
(C.F. , rappresentato Parte_2 C.F._1
e difeso dall'Avvocato Bruno Galati
- appellato in riassunzione
e
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 264 dell'anno 2015 a seguito del giudizio di rinvio disposto dall'ordinanza n.
17987 dell'anno 2020 della Corte di Cassazione. conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante riassumeva la causa a seguito di ordinanza di rinvio della Cassazione n. 668/20.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_2
conveniva in giudizio la per sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_1
conclusioni: “…ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento del convenuto in opposizione, conseguentemente dichiarare inefficace
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare inoltre l'effettivo dare ed avere tra le parti, a seguito dell'espletamento della fase istruttoria…”
Instaurato il contraddittorio, l'opposta contestava l'avvenuto Parte_1
pagamento dei crediti azionati e chiedeva la reiezione dell'opposizione.
Veniva svolta attività istruttoria e disposta ctu contabile per accertare lo stato dei rapporti di dare e avere tra il e la la sussistenza Parte_2 Parte_1
e l'entità del credito della società.
Il Consulente escludeva la riferibilità di otto ricevute rilasciate dalla società ingiungente per complessivi € 15.257,24 ad incassi già contabilizzati dalla medesima. Riteneva, poi, duplicato dalla nota debito 436/11 un credito di €
7.500,00 e assumeva non essere stata emessa la fattura 1414/10 a fronte di forniture ma di “consegne”.
Il Giudice di prime cure con la sentenza n. 264/2015 accoglieva l'opposizione affermando che dall'elaborato contabile depositato dal Consulente non risultava alcun credito della società, ma anzi risultava un credito dell'opponente nei confronti dell'opposta; pertanto, revocava il decreto ingiuntivo opposto.
La impugnava tale decisione con atto di citazione dinanzi alla Parte_1
Corte di Appello di Roma, che con sentenza n. 734/2019 rigettava l'appello confermando la decisione del Tribunale.
A seguito di ricorso per cassazione avverso la detta sentenza, la Suprema
Corte, con ordinanza n. 668/2020, in accoglimento di tutti i motivi del ricorso, annullava la sentenza della Corte territoriale perché “la sentenza impugnata adotta una motivazione assolutamente stereotipa… senza in alcun modo motivare sulle contestazioni specifiche, mosse con i motivi di appello …”, cosicché, per l'effetto, veniva annullata l'impugnata sentenza di secondo grado, con rinvio del giudizio davanti alla Corte di Appello di Roma.
In particolare, con il primo motivo di ricorso l'appellante affermava che la sentenza fosse nulla per difetto di motivazione.
Lamentava che “la Corte d'Appello ha sicuramente errato nel motivare il rigetto del gravame in ragione delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, dal momento che erano stati rappresentati sia in primo grado che in sede di appello, tutti gli elementi necessari ad evidenziare non solo la riferibilità delle fatture cui era stato imputato l'assegno n. 3012197355.11 al rapporto di somministrazione intercorrente tra la soc. e il ma anche la contabilizzazione Pt_1 Parte_2
dello stesso in entrata con conseguente legittimità della emissione della nota debito a seguito del mancato pagamento del titolo… Quanto argomentato dalla
Corte di merito costituisce, solo, una motivazione apparente poiché il Giudice
d'appello, pur facendo riferimento all'elaborato tecnico depositato dal CTU per sostenere la propria decisione, non illustra minimamente sulla base di quali elementi concreti abbia sviluppato la propria elaborazione logico – giuridica per addivenire alle conclusioni che l'hanno indotto a respingere il gravame”. Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 112
c.p.c. sulla base della circostanza per cui “… l'appellante, dopo aver contestato la corretta individuazione da parte del CTU della causale delle prestazioni, in forza delle quali era stata emessa la fattura … aveva evidenziato l'errore di tale individuazione … nonostante la sentenza di primo grado fosse stata impugnata specificamente anche sotto tale profilo, la Corte di merito non ha preso in considerazione le argomentazioni svolte dall'appellante, né, tantomeno, si è pronunciata su tale specifico punto… Ne consegue la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché, individuati i profili di gravame nell'atto di appello, il Giudice, in forza della norma sopra richiamata, doveva pronunciarsi su tutte le questioni allo stesso sottoposte”.
Con il terzo e ultimo rilievo il ricorrente lamentava l'illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione della norma di cui all'art. 345 c.p.c. così argomentando: “La necessità di accertare la sussistenza di un rapporto obbligatorio derivante da un contratto di noleggio di un furgone (alias locazione mobiliare), pertanto, è derivata non già da una impostazione difensiva della società opposta, bensì, da un'eccezione sollevata dall'opponente al fine di incrementare l'ammontare delle somme dallo stesso versate alla da Parte_1
imputarsi in pagamento delle fatture emesse per le forniture alimentari con conseguente riduzione dell'importo di cui alla opposta ingiunzione… La sentenza, sul punto, pertanto, dovrà essere dichiarata illegittima per violazione o falsa applicazione della norma sopra richiamata, non avendo mai l'odierna ricorrente formulato alcuna domanda o eccezione in relazione alla sussistenza del contratto di noleggio ovvero di locazione di beni mobili. Invero, la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi sulla qualificazione del rapporto posto in essere dalle parti circa l'utilizzo da parte del del furgone messo a Parte_2
disposizione dello stesso da parte della sulla base delle prove Parte_1
testimoniali assunte in primo grado comunque sufficienti ed idonee a confermare la sussistenza di un rapporto contrattuale che non prevede, ai fini della propria validità, la forma scritta.”.
La Corte di Cassazione riteneva fondati i primi due motivi ritenendo la sentenza – come dianzi ricordato – per assoluta mancanza di motivazione perché
“la sentenza di appello si limita ad affermare che alle contestazioni mosse dalla era stata esaustiva risposta dalla consulenza tecnica di ufficio Parte_1
espletata in primo grado, senza in alcun modo specificamente indicare in quale modo la consulenza tecnica di ufficio sarebbe stata esaustiva, a fronte di precise contestazioni mosse dall'appellante e corroborate da propria consulenza di parte sin dal primo e reiterate in fase d'impugnazione di merito”.
La Corte di cassazione riteneva altresì fondato il terzo motivo “avendo la
Corte territoriale ritenuto che la avesse proposta, in appello, Parte_1
questioni attinenti il contratto di noleggio di un furgone, concluso dal per effettuare le consegne dei prodotti caseari affermando che si Parte_2
trattava di “spese per gli altri servizi” correttamente non addebitate al
Detta questione, viceversa, era stata sollevata, quale eccezione, dal Parte_2
nel corso del giudizio di opposizione al monitorio…” Parte_2
L'appellato riassumeva, quindi, il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di
Roma.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025 con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato in riassunzione, il riporta e contesta i motivi ex Parte_2
adverso dedotti durante il precedente giudizio di gravame.
La , a sua volta, nel costituirsi, ripropone i motivi di appello del Pt_1
precedente grado di giudizio. Con il primo motivo, la lamenta l'erroneità della sentenza Pt_1
sull'interpretazione degli “elementi di prova acquisiti al giudizio relativamente al debito di € 7.500,00 riportato nella nota a debito 436/2011 in relazione al mancato pagamento dell'assegno BNL n. 3012197355.11.”
Il primo motivo è fondato e deve essere accolto.
In effetti, è pacifico che l'assegno di euro 7.500,00 è rimasto impagato per la semplice ragione che il non poteva emettere tale assegno in quanto Parte_2
gli era stata revocata l'autorizzazione dal trattario, di talché era stato sanzionato dalla Prefettura di Roma, ex art. 28 d.lgs. 507/1999.
In questo quadro, mediante l'emissione della nota di addebito, la società
ha stornato contabilmente il credito, rappresentato dall'assegno non Pt_1
coperto, emettendo pertinente nota di addebito a modifica della precedente scritturazione contabile in cui l'assegno era stato annotato.
Ne deriva, quindi, che non può condividersi il pensiero del Tribunale secondo cui la Catasta ha indicato in contabilità, in danno del per Parte_2
due volte l'importo di euro 7.500,00 dell'assegno; anzi, operando mediante l'emissione di una nota di addebito, ha stornato la precedente operazione per cui il credito della Catasta è rimasto quello dell'assegno in discussione.
Concludendo la disamina del motivo, la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso che deve essere computato anche il debito del di euro 7.500,00. Parte_2
Con il secondo motivo, la società deduce l'erroneità dell'impugnata Pt_1
sentenza per errata interpretazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio relativamente all'effetto solutorio attribuito a 8 ricevute di pagamento per complessivi € 15.257,24.
Con il motivo in questione la società chiede la riforma della Parte_1
sentenza nella parte in cui “il Tribunale, infatti, senza alcun ulteriore approfondimento e senza alcuna argomentazione idonea ad evidenziare il processo logico da esso seguito, ha posto acriticamente, a fondamento della propria decisione, l'elaborato contabile e le conclusioni cui questo perviene, trasferendone, conseguentemente, vizi, errori ed illogicità, nella sentenza che appare, pertanto, sicuramente meritevole di annullamento”.
La società appellante contesta quanto osservato dal CTU secondo il quale
“vi sono n.8 ricevute di pagamento, per un importo complessivo di euro
15.257,24, riportate sinteticamente nella tabella sottostante, rilasciate (v.d. al punto 10)dalla al relative ai pagamenti effettuati da Parte_1 Parte_2
quest'ultimo in contanti che tuttavia non sono stati rilevati /registrati nei partitari di . Parte_1
Sostiene, in proposito, la società che la ctu, come recepita dal Pt_1
Tribunale sul punto, afferma che “in forza delle risultanze istruttorie e di quanto emergente dalla documentazione in atti” il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che almeno la ricevuta n.752 del 1.2.2011 per euro 9.688,30 si riferiva a operazione regolarmente registrata nella contabilità della . Pt_1
Giova osservare, in proposito, che non è discusso, anzi è documentato, che il ha versato alla la somma di euro 15.257,24; a questo Parte_2 Parte_1
punto, sarebbe stato preciso onere della specificare rigorosamente quali Pt_1
fossero le scritture contabili relative agli incassi di cui alle suddette ricevute.
La prova deve essere particolarmente rigorosa dato che accettare pagamenti in contanti, anche per somme rilevanti (anche quasi 10.000 euro in un'unica soluzione) impone che chi riceve tali pagamenti in contanti indichi con precisione
(anche indicando le operazioni bancarie di versamento sul proprio conto corrente di tale ingente somma) dato che chi riceve pagamenti in contanti di solito li occulta. In questo ordine di idee – laddove il CTU afferma “che questi ultimi pagamenti non rientrano fra quelli regolarmente annotati sui registri/partitari” - la prova della loro annotazione nelle scritture contabili non può essere indicata sulla base di generiche risultanze istruttorie e documentazione in atti.
Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.
Con il terzo motivo la società deduce l'erroneità della sentenza per Pt_1
errata interpretazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio.
In particolare, la lamenta che “sulla base di quanto affermato dal Pt_1
CTU, il Tribunale dichiarava che la somma addebitata per altri servizi (tra cui il noleggio del furgone) è pari ad euro 29.884,94 rappresentando che alla luce delle prove testimoniali in atti deve però ritenersi che parte opponente non dovesse farsi carico di dette spese”.
Il Giudice di prime cure ritiene che le 17 fatture per complessivi euro
29.884,94 relative a prestazioni diverse dalle forniture alimentari, cioè noleggio del furgone utilizzato dal spese di riparazione, ecc, non Parte_2
rappresentino effettivi crediti della società . Pt_1
In quest'ordine di idee la società appellante censura l'argomentare del
Tribunale secondo il quale tale somma “alla luce delle prove testimoniali in atto deve però ritenersi che parte opponente non dovesse farsi carico di dette spese”.
Il motivo va parzialmente accolto.
In proposito, occorre distinguere.
Per quanto riguarda i così definiti “altri servizi” e cioè “noleggio del furgone e spese accessorie a utilizzo del mezzo”, il rilievo è infondato per più ordine di ragioni. In primo luogo, durante il processo di primo grado, la società faceva riferimento a un accordo sul pagamento delle spese del noleggio del furgone e accessorie, disattendendo l'ordine del Giudice di esibire tale documento.
Ebbene, non solo non vi è prova di tale accordo ma tale condotta processuale è altresì apprezzabile dal giudicante in senso negativo.
In secondo luogo, giova mettere in risalto che laddove le parti abbiano inteso regolare i loro rapporti, lo hanno fatto per iscritto;
è quindi plausibile che per le spese in questione, non essendoci alcun accordo scritto, non fossero state regolate e quindi non sono dovute.
Infine, come osserva anche il Tribunale, in base alle prove testimoniali tali spese non dovevano rimanere a carico del Parte_2
Viceversa, per quanto riguarda la fattura numero 1414 del 15.05.2010 il rilievo è fondato.
In effetti, la fattura in questione riguarda forniture di merci (caciotta, mozzarelle, ecc.) e quindi non si tratta di spese relative al noleggio del furgone e accessorie allo stesso, ma si tratta della fornitura di beni.
E tale fattura, in effetti, non è mai stata contestata dal Parte_2
Inoltre, nella suddetta fattura si fa riferimento a specifici DD.DD.TT. che non sono mai stati contestati dal e che indicano senza dubbio la Parte_2
fornitura di merci e non spese che riguardano il furgone.
In questo quadro, deve essere riconosciuto in capo alla Catasta l'importo di euro 18.218,77 relativo alla menzionata fattura 1414/2010.
Con il quarto motivo la lamentava l'erroneità dell'impugnata Pt_1
sentenza in relazione alla mancata adozione di un provvedimento istruttorio per l'integrazione documentale avente ad oggetto gli allegati alla ctu numeri 5 e 6
(partitario Catasta e registro IVA Domenicone). Il motivo è infondato.
La stessa società appellante riferisce che la documentazione di cui si è detto
(partitario e registro IVA) è stata “formalmente acquisita” agli atti.
Il che significa che le parti hanno avuto la disponibilità di tale documentazione e, pertanto, il fatto che il CTU non l'abbia allegata al suo elaborato – pur avendola esaminata – non integra alcuna violazione del diritto di difesa perché i documenti in questione erano stati regolarmente acquisiti agli atti.
Peraltro, la società appellante non indica quale sarebbe la lesione al suo diritto di difesa se il registro IVA del non è stato allegato alla ctu. Parte_2
Con il quinto e ultimo motivo la società impugna la sentenza nella Pt_1
parte in cui è stata condannata alla rifusione delle spese legali.
Il motivo è fondato in conseguenza dell'accoglimento dell'appello perché, all'esito del giudizio, la Catasta risulta comunque creditrice del (cfr. Parte_2
art. 336 c.p.c.)
Pertanto, alla luce dell'accoglimento dei suddetti motivi, il credito della
Catasta ammonta ad euro 24.974,12.
Tale importo, come si è visto sopra, esaminando i motivi di impugnazione della , viene determinato, in riforma della sentenza impugnata, come Pt_1
segue: euro 36.646,29 (credito contabile della - 11.627,17 (somma Parte_1
non dovuta dal a titolo di altri servizi) = 24.974,12. Parte_2
Siccome il Tribunale ha esteso l'oggetto del giudizio a tutti i rapporti di dare e avere tra le parti in causa, il credito complessivo della non può Parte_1
essere riconosciuto nella misura di euro 24.974,12 perché l'originaria domanda, veicolata con il decreto ingiuntivo da parte della era di complessivi Parte_1
euro 15.095,42. In questo quadro, la Corte si deve limitare a confermare il decreto ingiuntivo rigettandone l'opposizione da parte del Parte_2
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto da e in Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da deve essere rigettata. Parte_2
Le spese del primo grado del giudizio, del precedente giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
PQM
La Corte, definendo il giudizio su rinvio della Cassazione, ogni altra istanza reietta, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di
Tivoli n. 264/2015 rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi 4.835 euro oltre a rimborso forfettario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) condanna alla rifusione, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del precedente giudizio d'Appello, che liquida in complessivi
3.966 euro oltre a rimborso forfettario 15% e a oneri accessori come per legge;
d) condanna alla rifusione, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, che liquida in complessivi 3.082 euro oltre a rimborso forfettario 15% e a oneri accessori come per legge;
e) condanna alla rifusione, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi 3.966 euro oltre a rimborso forfettario 15% e a oneri accessori come per legge. Roma, li 24 settembre 2025
Il Presidente estensore
LV Di AT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa LV Di AT – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 5643 del ruolo generale dell'anno
2020
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 P.IVA_1
CO RU
- appellante in riassunzione
(C.F. , rappresentato Parte_2 C.F._1
e difeso dall'Avvocato Bruno Galati
- appellato in riassunzione
e
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 264 dell'anno 2015 a seguito del giudizio di rinvio disposto dall'ordinanza n.
17987 dell'anno 2020 della Corte di Cassazione. conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante riassumeva la causa a seguito di ordinanza di rinvio della Cassazione n. 668/20.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_2
conveniva in giudizio la per sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_1
conclusioni: “…ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento del convenuto in opposizione, conseguentemente dichiarare inefficace
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare inoltre l'effettivo dare ed avere tra le parti, a seguito dell'espletamento della fase istruttoria…”
Instaurato il contraddittorio, l'opposta contestava l'avvenuto Parte_1
pagamento dei crediti azionati e chiedeva la reiezione dell'opposizione.
Veniva svolta attività istruttoria e disposta ctu contabile per accertare lo stato dei rapporti di dare e avere tra il e la la sussistenza Parte_2 Parte_1
e l'entità del credito della società.
Il Consulente escludeva la riferibilità di otto ricevute rilasciate dalla società ingiungente per complessivi € 15.257,24 ad incassi già contabilizzati dalla medesima. Riteneva, poi, duplicato dalla nota debito 436/11 un credito di €
7.500,00 e assumeva non essere stata emessa la fattura 1414/10 a fronte di forniture ma di “consegne”.
Il Giudice di prime cure con la sentenza n. 264/2015 accoglieva l'opposizione affermando che dall'elaborato contabile depositato dal Consulente non risultava alcun credito della società, ma anzi risultava un credito dell'opponente nei confronti dell'opposta; pertanto, revocava il decreto ingiuntivo opposto.
La impugnava tale decisione con atto di citazione dinanzi alla Parte_1
Corte di Appello di Roma, che con sentenza n. 734/2019 rigettava l'appello confermando la decisione del Tribunale.
A seguito di ricorso per cassazione avverso la detta sentenza, la Suprema
Corte, con ordinanza n. 668/2020, in accoglimento di tutti i motivi del ricorso, annullava la sentenza della Corte territoriale perché “la sentenza impugnata adotta una motivazione assolutamente stereotipa… senza in alcun modo motivare sulle contestazioni specifiche, mosse con i motivi di appello …”, cosicché, per l'effetto, veniva annullata l'impugnata sentenza di secondo grado, con rinvio del giudizio davanti alla Corte di Appello di Roma.
In particolare, con il primo motivo di ricorso l'appellante affermava che la sentenza fosse nulla per difetto di motivazione.
Lamentava che “la Corte d'Appello ha sicuramente errato nel motivare il rigetto del gravame in ragione delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, dal momento che erano stati rappresentati sia in primo grado che in sede di appello, tutti gli elementi necessari ad evidenziare non solo la riferibilità delle fatture cui era stato imputato l'assegno n. 3012197355.11 al rapporto di somministrazione intercorrente tra la soc. e il ma anche la contabilizzazione Pt_1 Parte_2
dello stesso in entrata con conseguente legittimità della emissione della nota debito a seguito del mancato pagamento del titolo… Quanto argomentato dalla
Corte di merito costituisce, solo, una motivazione apparente poiché il Giudice
d'appello, pur facendo riferimento all'elaborato tecnico depositato dal CTU per sostenere la propria decisione, non illustra minimamente sulla base di quali elementi concreti abbia sviluppato la propria elaborazione logico – giuridica per addivenire alle conclusioni che l'hanno indotto a respingere il gravame”. Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 112
c.p.c. sulla base della circostanza per cui “… l'appellante, dopo aver contestato la corretta individuazione da parte del CTU della causale delle prestazioni, in forza delle quali era stata emessa la fattura … aveva evidenziato l'errore di tale individuazione … nonostante la sentenza di primo grado fosse stata impugnata specificamente anche sotto tale profilo, la Corte di merito non ha preso in considerazione le argomentazioni svolte dall'appellante, né, tantomeno, si è pronunciata su tale specifico punto… Ne consegue la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché, individuati i profili di gravame nell'atto di appello, il Giudice, in forza della norma sopra richiamata, doveva pronunciarsi su tutte le questioni allo stesso sottoposte”.
Con il terzo e ultimo rilievo il ricorrente lamentava l'illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione della norma di cui all'art. 345 c.p.c. così argomentando: “La necessità di accertare la sussistenza di un rapporto obbligatorio derivante da un contratto di noleggio di un furgone (alias locazione mobiliare), pertanto, è derivata non già da una impostazione difensiva della società opposta, bensì, da un'eccezione sollevata dall'opponente al fine di incrementare l'ammontare delle somme dallo stesso versate alla da Parte_1
imputarsi in pagamento delle fatture emesse per le forniture alimentari con conseguente riduzione dell'importo di cui alla opposta ingiunzione… La sentenza, sul punto, pertanto, dovrà essere dichiarata illegittima per violazione o falsa applicazione della norma sopra richiamata, non avendo mai l'odierna ricorrente formulato alcuna domanda o eccezione in relazione alla sussistenza del contratto di noleggio ovvero di locazione di beni mobili. Invero, la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi sulla qualificazione del rapporto posto in essere dalle parti circa l'utilizzo da parte del del furgone messo a Parte_2
disposizione dello stesso da parte della sulla base delle prove Parte_1
testimoniali assunte in primo grado comunque sufficienti ed idonee a confermare la sussistenza di un rapporto contrattuale che non prevede, ai fini della propria validità, la forma scritta.”.
La Corte di Cassazione riteneva fondati i primi due motivi ritenendo la sentenza – come dianzi ricordato – per assoluta mancanza di motivazione perché
“la sentenza di appello si limita ad affermare che alle contestazioni mosse dalla era stata esaustiva risposta dalla consulenza tecnica di ufficio Parte_1
espletata in primo grado, senza in alcun modo specificamente indicare in quale modo la consulenza tecnica di ufficio sarebbe stata esaustiva, a fronte di precise contestazioni mosse dall'appellante e corroborate da propria consulenza di parte sin dal primo e reiterate in fase d'impugnazione di merito”.
La Corte di cassazione riteneva altresì fondato il terzo motivo “avendo la
Corte territoriale ritenuto che la avesse proposta, in appello, Parte_1
questioni attinenti il contratto di noleggio di un furgone, concluso dal per effettuare le consegne dei prodotti caseari affermando che si Parte_2
trattava di “spese per gli altri servizi” correttamente non addebitate al
Detta questione, viceversa, era stata sollevata, quale eccezione, dal Parte_2
nel corso del giudizio di opposizione al monitorio…” Parte_2
L'appellato riassumeva, quindi, il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di
Roma.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025 con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato in riassunzione, il riporta e contesta i motivi ex Parte_2
adverso dedotti durante il precedente giudizio di gravame.
La , a sua volta, nel costituirsi, ripropone i motivi di appello del Pt_1
precedente grado di giudizio. Con il primo motivo, la lamenta l'erroneità della sentenza Pt_1
sull'interpretazione degli “elementi di prova acquisiti al giudizio relativamente al debito di € 7.500,00 riportato nella nota a debito 436/2011 in relazione al mancato pagamento dell'assegno BNL n. 3012197355.11.”
Il primo motivo è fondato e deve essere accolto.
In effetti, è pacifico che l'assegno di euro 7.500,00 è rimasto impagato per la semplice ragione che il non poteva emettere tale assegno in quanto Parte_2
gli era stata revocata l'autorizzazione dal trattario, di talché era stato sanzionato dalla Prefettura di Roma, ex art. 28 d.lgs. 507/1999.
In questo quadro, mediante l'emissione della nota di addebito, la società
ha stornato contabilmente il credito, rappresentato dall'assegno non Pt_1
coperto, emettendo pertinente nota di addebito a modifica della precedente scritturazione contabile in cui l'assegno era stato annotato.
Ne deriva, quindi, che non può condividersi il pensiero del Tribunale secondo cui la Catasta ha indicato in contabilità, in danno del per Parte_2
due volte l'importo di euro 7.500,00 dell'assegno; anzi, operando mediante l'emissione di una nota di addebito, ha stornato la precedente operazione per cui il credito della Catasta è rimasto quello dell'assegno in discussione.
Concludendo la disamina del motivo, la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso che deve essere computato anche il debito del di euro 7.500,00. Parte_2
Con il secondo motivo, la società deduce l'erroneità dell'impugnata Pt_1
sentenza per errata interpretazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio relativamente all'effetto solutorio attribuito a 8 ricevute di pagamento per complessivi € 15.257,24.
Con il motivo in questione la società chiede la riforma della Parte_1
sentenza nella parte in cui “il Tribunale, infatti, senza alcun ulteriore approfondimento e senza alcuna argomentazione idonea ad evidenziare il processo logico da esso seguito, ha posto acriticamente, a fondamento della propria decisione, l'elaborato contabile e le conclusioni cui questo perviene, trasferendone, conseguentemente, vizi, errori ed illogicità, nella sentenza che appare, pertanto, sicuramente meritevole di annullamento”.
La società appellante contesta quanto osservato dal CTU secondo il quale
“vi sono n.8 ricevute di pagamento, per un importo complessivo di euro
15.257,24, riportate sinteticamente nella tabella sottostante, rilasciate (v.d. al punto 10)dalla al relative ai pagamenti effettuati da Parte_1 Parte_2
quest'ultimo in contanti che tuttavia non sono stati rilevati /registrati nei partitari di . Parte_1
Sostiene, in proposito, la società che la ctu, come recepita dal Pt_1
Tribunale sul punto, afferma che “in forza delle risultanze istruttorie e di quanto emergente dalla documentazione in atti” il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che almeno la ricevuta n.752 del 1.2.2011 per euro 9.688,30 si riferiva a operazione regolarmente registrata nella contabilità della . Pt_1
Giova osservare, in proposito, che non è discusso, anzi è documentato, che il ha versato alla la somma di euro 15.257,24; a questo Parte_2 Parte_1
punto, sarebbe stato preciso onere della specificare rigorosamente quali Pt_1
fossero le scritture contabili relative agli incassi di cui alle suddette ricevute.
La prova deve essere particolarmente rigorosa dato che accettare pagamenti in contanti, anche per somme rilevanti (anche quasi 10.000 euro in un'unica soluzione) impone che chi riceve tali pagamenti in contanti indichi con precisione
(anche indicando le operazioni bancarie di versamento sul proprio conto corrente di tale ingente somma) dato che chi riceve pagamenti in contanti di solito li occulta. In questo ordine di idee – laddove il CTU afferma “che questi ultimi pagamenti non rientrano fra quelli regolarmente annotati sui registri/partitari” - la prova della loro annotazione nelle scritture contabili non può essere indicata sulla base di generiche risultanze istruttorie e documentazione in atti.
Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.
Con il terzo motivo la società deduce l'erroneità della sentenza per Pt_1
errata interpretazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio.
In particolare, la lamenta che “sulla base di quanto affermato dal Pt_1
CTU, il Tribunale dichiarava che la somma addebitata per altri servizi (tra cui il noleggio del furgone) è pari ad euro 29.884,94 rappresentando che alla luce delle prove testimoniali in atti deve però ritenersi che parte opponente non dovesse farsi carico di dette spese”.
Il Giudice di prime cure ritiene che le 17 fatture per complessivi euro
29.884,94 relative a prestazioni diverse dalle forniture alimentari, cioè noleggio del furgone utilizzato dal spese di riparazione, ecc, non Parte_2
rappresentino effettivi crediti della società . Pt_1
In quest'ordine di idee la società appellante censura l'argomentare del
Tribunale secondo il quale tale somma “alla luce delle prove testimoniali in atto deve però ritenersi che parte opponente non dovesse farsi carico di dette spese”.
Il motivo va parzialmente accolto.
In proposito, occorre distinguere.
Per quanto riguarda i così definiti “altri servizi” e cioè “noleggio del furgone e spese accessorie a utilizzo del mezzo”, il rilievo è infondato per più ordine di ragioni. In primo luogo, durante il processo di primo grado, la società faceva riferimento a un accordo sul pagamento delle spese del noleggio del furgone e accessorie, disattendendo l'ordine del Giudice di esibire tale documento.
Ebbene, non solo non vi è prova di tale accordo ma tale condotta processuale è altresì apprezzabile dal giudicante in senso negativo.
In secondo luogo, giova mettere in risalto che laddove le parti abbiano inteso regolare i loro rapporti, lo hanno fatto per iscritto;
è quindi plausibile che per le spese in questione, non essendoci alcun accordo scritto, non fossero state regolate e quindi non sono dovute.
Infine, come osserva anche il Tribunale, in base alle prove testimoniali tali spese non dovevano rimanere a carico del Parte_2
Viceversa, per quanto riguarda la fattura numero 1414 del 15.05.2010 il rilievo è fondato.
In effetti, la fattura in questione riguarda forniture di merci (caciotta, mozzarelle, ecc.) e quindi non si tratta di spese relative al noleggio del furgone e accessorie allo stesso, ma si tratta della fornitura di beni.
E tale fattura, in effetti, non è mai stata contestata dal Parte_2
Inoltre, nella suddetta fattura si fa riferimento a specifici DD.DD.TT. che non sono mai stati contestati dal e che indicano senza dubbio la Parte_2
fornitura di merci e non spese che riguardano il furgone.
In questo quadro, deve essere riconosciuto in capo alla Catasta l'importo di euro 18.218,77 relativo alla menzionata fattura 1414/2010.
Con il quarto motivo la lamentava l'erroneità dell'impugnata Pt_1
sentenza in relazione alla mancata adozione di un provvedimento istruttorio per l'integrazione documentale avente ad oggetto gli allegati alla ctu numeri 5 e 6
(partitario Catasta e registro IVA Domenicone). Il motivo è infondato.
La stessa società appellante riferisce che la documentazione di cui si è detto
(partitario e registro IVA) è stata “formalmente acquisita” agli atti.
Il che significa che le parti hanno avuto la disponibilità di tale documentazione e, pertanto, il fatto che il CTU non l'abbia allegata al suo elaborato – pur avendola esaminata – non integra alcuna violazione del diritto di difesa perché i documenti in questione erano stati regolarmente acquisiti agli atti.
Peraltro, la società appellante non indica quale sarebbe la lesione al suo diritto di difesa se il registro IVA del non è stato allegato alla ctu. Parte_2
Con il quinto e ultimo motivo la società impugna la sentenza nella Pt_1
parte in cui è stata condannata alla rifusione delle spese legali.
Il motivo è fondato in conseguenza dell'accoglimento dell'appello perché, all'esito del giudizio, la Catasta risulta comunque creditrice del (cfr. Parte_2
art. 336 c.p.c.)
Pertanto, alla luce dell'accoglimento dei suddetti motivi, il credito della
Catasta ammonta ad euro 24.974,12.
Tale importo, come si è visto sopra, esaminando i motivi di impugnazione della , viene determinato, in riforma della sentenza impugnata, come Pt_1
segue: euro 36.646,29 (credito contabile della - 11.627,17 (somma Parte_1
non dovuta dal a titolo di altri servizi) = 24.974,12. Parte_2
Siccome il Tribunale ha esteso l'oggetto del giudizio a tutti i rapporti di dare e avere tra le parti in causa, il credito complessivo della non può Parte_1
essere riconosciuto nella misura di euro 24.974,12 perché l'originaria domanda, veicolata con il decreto ingiuntivo da parte della era di complessivi Parte_1
euro 15.095,42. In questo quadro, la Corte si deve limitare a confermare il decreto ingiuntivo rigettandone l'opposizione da parte del Parte_2
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto da e in Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da deve essere rigettata. Parte_2
Le spese del primo grado del giudizio, del precedente giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
PQM
La Corte, definendo il giudizio su rinvio della Cassazione, ogni altra istanza reietta, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di
Tivoli n. 264/2015 rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi 4.835 euro oltre a rimborso forfettario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) condanna alla rifusione, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del precedente giudizio d'Appello, che liquida in complessivi
3.966 euro oltre a rimborso forfettario 15% e a oneri accessori come per legge;
d) condanna alla rifusione, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, che liquida in complessivi 3.082 euro oltre a rimborso forfettario 15% e a oneri accessori come per legge;
e) condanna alla rifusione, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi 3.966 euro oltre a rimborso forfettario 15% e a oneri accessori come per legge. Roma, li 24 settembre 2025
Il Presidente estensore
LV Di AT