Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la salvaguardia della, vita umana in mare, firmata a Londra, il 10 giugno 1948, che sostituisce la Convenzione del 31 maggio 1929 resa esecutiva con legge 31 marzo 1932, n. 718 .
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la salvaguardia della, vita umana in mare, firmata a Londra, il 10 giugno 1948, che sostituisce la Convenzione del 31 maggio 1929 resa esecutiva con legge 31 marzo 1932, n. 718 .