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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 570/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO VE - S.croce 1187 (riva De Biasio) 30135 Venezia VE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Torino 180 30172 Venezia VE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920210002270880000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 11920210002270880000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Venezia il 15/6/2025, con cui si richiedevano complessivi euro
322,61 per omesso pagamento del bollo auto anno 2017, sanzioni e interessi.
Il Ricorrente eccepisce di non avere mai ricevuto rituale notifica degli atti presupposti alla impugnata cartella
(avviso di accertamento e iscrizione a ruolo nonchè solleciti di pagamento) e di essere venuto a conoscenza della pretesa creditoria solo in occasione della notifica della stessa. Eccepisce altresì la intervenuta decadenza del credito azionato, con le sanzioni pecuniarie e gli interessi, anche in mancanza di atti interruttivi.
Chiede pertanto l'annullamento della cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese.
Si costituisce la IO VE affermando nelle proprie controdeduzioni l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento per il bollo auto luglio 2017-agosto 2018, in data 20/7/2019 in mani proprie del
Ricorrente, quindi nei termini di legge (entro 31/12/2021), con mancato maturarsi della prescrizione.
Evidenzia che non essendo stato impugnato tempestivamente entro i successivi 60 gg, è divenuta definitiva la pretesa tributaria. Chiede il rigetto del ricorso perché infondato con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che controdeduce alle eccezioni di parte ricorrente rilevando che l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo spetta unicamente all'ente impositore IO VE (notifica avviso di accertamento e formazione/consegna del ruolo), essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. Chiede pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva per le eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore, con refusione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza, svoltasi in camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione, e quindi decisa ex art. 35 D.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla notifica della cartella di pagamento, questo Giudice prende atto che l'Ente di riscossione ha documentato l'avvenuta regolare notifica in data 15/6/2025, notifica peraltro non contestata dal Ricorrente.
Prende atto altresì che la IO VE ha documentato l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento per il bollo luglio 2017-agosto 2018, effettuata in data 20/7/2019 in mani proprie del Ricorrente, come risulta dalla firma apposta sulla cartolina Racc. a.r., quindi entro i tre anni successivi previsti dalla legge alla data del pagamento, con mancato maturarsi della prescrizione (31/12/2021).
In particolare, riguardo al ruolo (n.2021/955) rileva che emerge dall'atto di iscrizione che lo stesso è stato reso esecutivo il 10/2/2021 e consegnato il 10/3/2021 all'Ente riscossione che ha provveduto alla emissione e successiva notifica della cartella di pagamento oggi impugnata (documentazione tutta agli atti del ricorso).
Questo Giudice riconosce pertanto che l'avviso e il ruolo sono stati emessi nei termini di legge e comunque che l'avviso di accertamento non è stato impugnato tempestivamente, divenendo definitivo, mentre il ruolo, pur non essendo stato notificato, è da ritenersi sostituito dalla cartella di pagamento notificata.
Quanto alla eccepita decadenza dell'azione impositiva e di riscossione, ritiene questo Giudice di verificare, nel caso concreto, se si sia maturata la decadenza o la prescrizione al momento della notifica dell'atto impugnato e degli atti presupposti.
A tal fine va anzitutto considerato che, sulla base della vigente normativa (art. 5 DL 2/1986 convertito dalla
L. 60/1986), il credito derivante dal bollo auto si prescrive nel termine di tre anni, calcolato a partire dal 1° gennaio successivo a quello in cui la tassa doveva essere versata ed entro il 31 dicembre del terzo anno successivo.
Nel caso di specie, dovendo il bollo auto essere pagato entro il mese di agosto 2018, la prescrizione triennale sarebbe maturata al 31/12/2021, interrotta dalla notifica dell'avviso di accertamento il 20/7/2019, con nuovo termine di prescrizione triennale nel 2022.
Rileva il Giudice che il Ricorrente non ha formulato alcuna doglianza nel merito dell'atto impugnato, eccependo, oltre all'omessa notifica degli atti presupposti, di cui sopra si è trattato, la decadenza dell'azione impositiva ovvero di riscossione.
In ordine a tale motivo, rileva che, nel caso di specie, deve darsi applicazione della proroga dei termini emergenziali, richiamando la recente giurisprudenza della Corte di cassazione.
La Corte, infatti, è nuovamente intervenuta sulla questione relativa all'ambito di applicazione della sospensione dei termini prevista dalla norma emergenziale Covid di cui all'art. 67 del DL 17 marzo 2020, n.
18 (noto come “Decreto cura Italia”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 25/6/2020 (Cass. sezione I, ordinanza n. 960 depositata il 15/1/2025).
Precisa la Corte che la richiamata normativa emergenziale ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, e che va individuato l'effettivo ambito di applicazione, cioè se relativo ai termini in scadenza entro il 2020 ovvero anche a quelli in corso ma con scadenza negli anni successivi. In sostanza,
i termini di sospensione, secondo la Corte, si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma (in origine 8 marzo-31 maggio 2020), ma anche alle attività da compiere successivamente, determinando uno spostamento in avanti dei termini per la stessa durata della sospensione.
Secondo il principio enunciato dalla Corte di cassazione, la proroga derivante dalla sospensione emergenziale è da ritenere applicabile a tutti gli atti i cui termini di decadenza o prescrizione erano in corso nel periodo dell'epidemia, a prescindere dall'anno in cui tali termini avrebbero effettivamente raggiunto la scadenza. Il combinato disposto delle varie leggi intervenute durante la pandemia ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza fino al 31/12/2022.
Nel caso di specie di cui all'odierno ricorso, in cui il termine ordinario di decadenza sarebbe scaduto il
20/7/2022, beneficiando della proroga, prevista in origine dall'art. 67 del DL 18/2020 e poi spostata dai successivi decreti, il termine di decadenza è da ritenersi prorogato in corrispondenza al periodo di sospensione emergenziale che posticipa così la scadenza. Considerando pertanto questo nuovo termine prorogato, la notifica della cartella avvenuta il 15/6/2025 è da ritenersi regolarmente effettuata entro i termini di legge, pertanto da ritenere legittima.
Per tutto quanto sopra, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, questo Giudice rigetta il ricorso con conferma della cartella di pagamento impugnata.
Le spese seguono, come d'ordine, il principio generale della soccombenza di cui all'art. 15, comma 1, del
D.lgs. 546/1992 e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere, a favore delle parti resistenti, le spese di lite liquidate in euro
600,00 omnicomprensivi.
Venezia, 19/12/2025
Il Giudice Monocratico
RI IE CO
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 570/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO VE - S.croce 1187 (riva De Biasio) 30135 Venezia VE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Torino 180 30172 Venezia VE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920210002270880000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 11920210002270880000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Venezia il 15/6/2025, con cui si richiedevano complessivi euro
322,61 per omesso pagamento del bollo auto anno 2017, sanzioni e interessi.
Il Ricorrente eccepisce di non avere mai ricevuto rituale notifica degli atti presupposti alla impugnata cartella
(avviso di accertamento e iscrizione a ruolo nonchè solleciti di pagamento) e di essere venuto a conoscenza della pretesa creditoria solo in occasione della notifica della stessa. Eccepisce altresì la intervenuta decadenza del credito azionato, con le sanzioni pecuniarie e gli interessi, anche in mancanza di atti interruttivi.
Chiede pertanto l'annullamento della cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese.
Si costituisce la IO VE affermando nelle proprie controdeduzioni l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento per il bollo auto luglio 2017-agosto 2018, in data 20/7/2019 in mani proprie del
Ricorrente, quindi nei termini di legge (entro 31/12/2021), con mancato maturarsi della prescrizione.
Evidenzia che non essendo stato impugnato tempestivamente entro i successivi 60 gg, è divenuta definitiva la pretesa tributaria. Chiede il rigetto del ricorso perché infondato con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che controdeduce alle eccezioni di parte ricorrente rilevando che l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo spetta unicamente all'ente impositore IO VE (notifica avviso di accertamento e formazione/consegna del ruolo), essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. Chiede pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva per le eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore, con refusione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza, svoltasi in camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione, e quindi decisa ex art. 35 D.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla notifica della cartella di pagamento, questo Giudice prende atto che l'Ente di riscossione ha documentato l'avvenuta regolare notifica in data 15/6/2025, notifica peraltro non contestata dal Ricorrente.
Prende atto altresì che la IO VE ha documentato l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento per il bollo luglio 2017-agosto 2018, effettuata in data 20/7/2019 in mani proprie del Ricorrente, come risulta dalla firma apposta sulla cartolina Racc. a.r., quindi entro i tre anni successivi previsti dalla legge alla data del pagamento, con mancato maturarsi della prescrizione (31/12/2021).
In particolare, riguardo al ruolo (n.2021/955) rileva che emerge dall'atto di iscrizione che lo stesso è stato reso esecutivo il 10/2/2021 e consegnato il 10/3/2021 all'Ente riscossione che ha provveduto alla emissione e successiva notifica della cartella di pagamento oggi impugnata (documentazione tutta agli atti del ricorso).
Questo Giudice riconosce pertanto che l'avviso e il ruolo sono stati emessi nei termini di legge e comunque che l'avviso di accertamento non è stato impugnato tempestivamente, divenendo definitivo, mentre il ruolo, pur non essendo stato notificato, è da ritenersi sostituito dalla cartella di pagamento notificata.
Quanto alla eccepita decadenza dell'azione impositiva e di riscossione, ritiene questo Giudice di verificare, nel caso concreto, se si sia maturata la decadenza o la prescrizione al momento della notifica dell'atto impugnato e degli atti presupposti.
A tal fine va anzitutto considerato che, sulla base della vigente normativa (art. 5 DL 2/1986 convertito dalla
L. 60/1986), il credito derivante dal bollo auto si prescrive nel termine di tre anni, calcolato a partire dal 1° gennaio successivo a quello in cui la tassa doveva essere versata ed entro il 31 dicembre del terzo anno successivo.
Nel caso di specie, dovendo il bollo auto essere pagato entro il mese di agosto 2018, la prescrizione triennale sarebbe maturata al 31/12/2021, interrotta dalla notifica dell'avviso di accertamento il 20/7/2019, con nuovo termine di prescrizione triennale nel 2022.
Rileva il Giudice che il Ricorrente non ha formulato alcuna doglianza nel merito dell'atto impugnato, eccependo, oltre all'omessa notifica degli atti presupposti, di cui sopra si è trattato, la decadenza dell'azione impositiva ovvero di riscossione.
In ordine a tale motivo, rileva che, nel caso di specie, deve darsi applicazione della proroga dei termini emergenziali, richiamando la recente giurisprudenza della Corte di cassazione.
La Corte, infatti, è nuovamente intervenuta sulla questione relativa all'ambito di applicazione della sospensione dei termini prevista dalla norma emergenziale Covid di cui all'art. 67 del DL 17 marzo 2020, n.
18 (noto come “Decreto cura Italia”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 25/6/2020 (Cass. sezione I, ordinanza n. 960 depositata il 15/1/2025).
Precisa la Corte che la richiamata normativa emergenziale ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, e che va individuato l'effettivo ambito di applicazione, cioè se relativo ai termini in scadenza entro il 2020 ovvero anche a quelli in corso ma con scadenza negli anni successivi. In sostanza,
i termini di sospensione, secondo la Corte, si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma (in origine 8 marzo-31 maggio 2020), ma anche alle attività da compiere successivamente, determinando uno spostamento in avanti dei termini per la stessa durata della sospensione.
Secondo il principio enunciato dalla Corte di cassazione, la proroga derivante dalla sospensione emergenziale è da ritenere applicabile a tutti gli atti i cui termini di decadenza o prescrizione erano in corso nel periodo dell'epidemia, a prescindere dall'anno in cui tali termini avrebbero effettivamente raggiunto la scadenza. Il combinato disposto delle varie leggi intervenute durante la pandemia ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza fino al 31/12/2022.
Nel caso di specie di cui all'odierno ricorso, in cui il termine ordinario di decadenza sarebbe scaduto il
20/7/2022, beneficiando della proroga, prevista in origine dall'art. 67 del DL 18/2020 e poi spostata dai successivi decreti, il termine di decadenza è da ritenersi prorogato in corrispondenza al periodo di sospensione emergenziale che posticipa così la scadenza. Considerando pertanto questo nuovo termine prorogato, la notifica della cartella avvenuta il 15/6/2025 è da ritenersi regolarmente effettuata entro i termini di legge, pertanto da ritenere legittima.
Per tutto quanto sopra, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, questo Giudice rigetta il ricorso con conferma della cartella di pagamento impugnata.
Le spese seguono, come d'ordine, il principio generale della soccombenza di cui all'art. 15, comma 1, del
D.lgs. 546/1992 e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere, a favore delle parti resistenti, le spese di lite liquidate in euro
600,00 omnicomprensivi.
Venezia, 19/12/2025
Il Giudice Monocratico
RI IE CO