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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/08/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 139/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato P.IVA_1
appellante
E
(C.F. ) con il pa- Controparte_1 P.IVA_2
trocinio dell'Avv. ABBATE MARIA
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.4.2025 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.6.2019, il Tribunale di Palermo accoglieva
Corte di Appello di Palermo l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento CP_1
del 16.5.2016 per la somma di € 81.195,32 emessa dall' Controparte_2
e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
[...]
Avverso detta sentenza l' predetto. Pt_1
La si costituiva, resistendo al gravame. CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, all'udienza del 17.4.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la proponeva opposizione all'ingiunzione di pa- CP_1
gamento n. 4/0006597/16 del 16 maggio 2016 per la somma di € 81.195,32 emessa dall' , chiedendo dichiararsi la nullità dell'in- Parte_1
giunzione e della sua notificazione, previa sospensione della sua esecutivi- tà.
Si costituiva l' convenuto che eccepiva l'infondatezza Pt_1
dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, premesso che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione del 10.8.2015 che definisce norme specifiche applica- bili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di RI nelle carni sta- bilisce che tutti i campioni prelevati da animali al fine di individuarne la presenza devono essere analizzati in un laboratorio designato dall'autorità competente (laboratorio ufficiale); che di conseguenza l'esame trichino- scopico doveva ritenersi parte integrante del controllo ufficiale delle carni, non lasciato alla libera iniziativa dei privati e che costituiva compito delle autorità pubbliche tutelare la salute dei cittadini attraverso misure di pre-
- 2 - Corte di Appello di Palermo venzione per esclude la presenza di parassiti nelle carni destinate al con- sumo umano;
che non trattandosi di analisi di carattere straordinario o sup- plementare il relativo costo rientrava nelle normali tariffe corrisposte dagli allevatori senza oneri aggiuntivi.
Lamenta l'appellante che nel corso del giudizio la CMB era stata dichiarata fallita senza che fosse disposta l'interruzione ex art. 43 l. f. e che la senten- za di primo grado sarebbe, quindi, nulla.
In particolare, la causa era stata posta in decisione all'udienza del
24.1.2019 ed il fallimento, nelle more del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., era stato dichiarato il fallimento della società (7.2.2019).
Il motivo è infondato.
Ed invero, la mancata interruzione e la nullità degli atti degli atti successivi sono considerate nullità relative che possono essere sollevate solo dalla parte nel cui interesse l'interruzione era prevista. (Cass. n. 17199/2016)
Detta parte, che nel caso in esame è il fallimento e questo, costituendosi in questo grado, ha contestato le conseguenze che l'appellante vorrebbe fare discendere dalla mancata dichiarazione di interruzione, opponendosi al re- lativo motivo di impugnazione.
Nel merito, lamenta l'appellante che il regolamento di esecuzione
2015/1375, richiamato dal Tribunale, non è applicabile al caso di specie perché l'atto ingiuntivo del 4.10.2014 di € 81.195,32 era relativo al paga- mento di esami di laboratorio effettuati nel periodo 2007-2013, antecedente all'entrata in vigore del predetto Regolamento;
in ogni caso, relativamente all'applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 194/2008 (che all'art. 1 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disci-
- 3 - Corte di Appello di Palermo plinati al titolo II del regolamento (CE) n.882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli anima- li) sono stati definiti tra l'altro i seguenti chiarimenti: “[…] L'esame trichi- noscopico, qualora effettuato presso laboratori esterni all'impianto di ma- cellazione, è a carico dell'operatore. Qualora l'operatore allestisca il labo- ratorio per l'esame trichinoscopico all'interno del macello, le spese relative all'allestimento ed alla gestione dello stesso restano a suo carico. Nel caso di macellazione di suini a domicilio, le spese relative all'ispezione ante e post mortem sono stabilite con tariffe regionali;
le spese relative all'esame trichinoscopico sono a carico dell'interessato.”; che gli esami per la ricerca delle trichinelle sono da ricondurre al piano di monitoraggio previsto dal regolamento CE 2075/2005 da cui si evince che la gestione della procedura
è di competenza del titolare dell'impianto di macellazione che è tenuta a porre in essere la procedure di autocontrollo di HACCP come qualunque altro operatore che gestisca un'attività di produzione e trasformazione di prodotti di origine animale;
che la sezione II della determinazione in esame al capitolo I prevede che debba essere prelevato un campione per la ricerca della presenza di trichinelle da ciascuna carcassa di suino proveniente da azienda non riconosciuta ufficialmente esente e che i campioni prelevati al macello siano esaminati da un laboratorio annesso al macello, dell'
[...]
o di altra struttura pubblica, o altro addetto al controllo uf- Parte_1
ficiale.
In buona sostanza il Regolamento 882/2004 stabilisce che qualora i capi di suini non provengano da un allevamento dichiarato indenne da trichine oc-
- 4 - Corte di Appello di Palermo corre effettuare gli esami per la ricerca delle trichine facendo ricorso ad uno dei laboratori prima indicati, ma ciò non significa che non debba af- frontare i costi relativi ad un controllo che riguarda la merce da lui com- mercializzata e di cui, conseguentemente, deve accollarsi gli oneri.
Ne consegue che l'opposizione proposta dalla va rigettata e, CP_1
conseguentemente, l'opponente va condannata al pagamento delle somme di cui all'ingiunzione di pagamento annullata con la sentenza appellata.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo (scaglione da € 52.001 a € 260.000, valore minimo)
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sen- tenza del Tribunale di Palermo del 26.6.2019 appellata da
[...]
nei confronti della Parte_2 Controparte_3
condanna la predetta appellata al pagamento della somma di €
[...]
73.882,15, oltre interessi legali dal 15.9.2014 al soddisfo, in favore dell'appellante.
Condanna il al pagamento delle spese dei Controparte_3
due gradi del giudizio, liquidate in € 7.795,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, per il primo, ed in € 4.758,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, per il secondo.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 30.7.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
- 5 - Corte di Appello di Palermo Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 - Corte di Appello di Palermo
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 139/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato P.IVA_1
appellante
E
(C.F. ) con il pa- Controparte_1 P.IVA_2
trocinio dell'Avv. ABBATE MARIA
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.4.2025 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.6.2019, il Tribunale di Palermo accoglieva
Corte di Appello di Palermo l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento CP_1
del 16.5.2016 per la somma di € 81.195,32 emessa dall' Controparte_2
e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
[...]
Avverso detta sentenza l' predetto. Pt_1
La si costituiva, resistendo al gravame. CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, all'udienza del 17.4.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la proponeva opposizione all'ingiunzione di pa- CP_1
gamento n. 4/0006597/16 del 16 maggio 2016 per la somma di € 81.195,32 emessa dall' , chiedendo dichiararsi la nullità dell'in- Parte_1
giunzione e della sua notificazione, previa sospensione della sua esecutivi- tà.
Si costituiva l' convenuto che eccepiva l'infondatezza Pt_1
dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, premesso che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione del 10.8.2015 che definisce norme specifiche applica- bili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di RI nelle carni sta- bilisce che tutti i campioni prelevati da animali al fine di individuarne la presenza devono essere analizzati in un laboratorio designato dall'autorità competente (laboratorio ufficiale); che di conseguenza l'esame trichino- scopico doveva ritenersi parte integrante del controllo ufficiale delle carni, non lasciato alla libera iniziativa dei privati e che costituiva compito delle autorità pubbliche tutelare la salute dei cittadini attraverso misure di pre-
- 2 - Corte di Appello di Palermo venzione per esclude la presenza di parassiti nelle carni destinate al con- sumo umano;
che non trattandosi di analisi di carattere straordinario o sup- plementare il relativo costo rientrava nelle normali tariffe corrisposte dagli allevatori senza oneri aggiuntivi.
Lamenta l'appellante che nel corso del giudizio la CMB era stata dichiarata fallita senza che fosse disposta l'interruzione ex art. 43 l. f. e che la senten- za di primo grado sarebbe, quindi, nulla.
In particolare, la causa era stata posta in decisione all'udienza del
24.1.2019 ed il fallimento, nelle more del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., era stato dichiarato il fallimento della società (7.2.2019).
Il motivo è infondato.
Ed invero, la mancata interruzione e la nullità degli atti degli atti successivi sono considerate nullità relative che possono essere sollevate solo dalla parte nel cui interesse l'interruzione era prevista. (Cass. n. 17199/2016)
Detta parte, che nel caso in esame è il fallimento e questo, costituendosi in questo grado, ha contestato le conseguenze che l'appellante vorrebbe fare discendere dalla mancata dichiarazione di interruzione, opponendosi al re- lativo motivo di impugnazione.
Nel merito, lamenta l'appellante che il regolamento di esecuzione
2015/1375, richiamato dal Tribunale, non è applicabile al caso di specie perché l'atto ingiuntivo del 4.10.2014 di € 81.195,32 era relativo al paga- mento di esami di laboratorio effettuati nel periodo 2007-2013, antecedente all'entrata in vigore del predetto Regolamento;
in ogni caso, relativamente all'applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 194/2008 (che all'art. 1 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disci-
- 3 - Corte di Appello di Palermo plinati al titolo II del regolamento (CE) n.882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli anima- li) sono stati definiti tra l'altro i seguenti chiarimenti: “[…] L'esame trichi- noscopico, qualora effettuato presso laboratori esterni all'impianto di ma- cellazione, è a carico dell'operatore. Qualora l'operatore allestisca il labo- ratorio per l'esame trichinoscopico all'interno del macello, le spese relative all'allestimento ed alla gestione dello stesso restano a suo carico. Nel caso di macellazione di suini a domicilio, le spese relative all'ispezione ante e post mortem sono stabilite con tariffe regionali;
le spese relative all'esame trichinoscopico sono a carico dell'interessato.”; che gli esami per la ricerca delle trichinelle sono da ricondurre al piano di monitoraggio previsto dal regolamento CE 2075/2005 da cui si evince che la gestione della procedura
è di competenza del titolare dell'impianto di macellazione che è tenuta a porre in essere la procedure di autocontrollo di HACCP come qualunque altro operatore che gestisca un'attività di produzione e trasformazione di prodotti di origine animale;
che la sezione II della determinazione in esame al capitolo I prevede che debba essere prelevato un campione per la ricerca della presenza di trichinelle da ciascuna carcassa di suino proveniente da azienda non riconosciuta ufficialmente esente e che i campioni prelevati al macello siano esaminati da un laboratorio annesso al macello, dell'
[...]
o di altra struttura pubblica, o altro addetto al controllo uf- Parte_1
ficiale.
In buona sostanza il Regolamento 882/2004 stabilisce che qualora i capi di suini non provengano da un allevamento dichiarato indenne da trichine oc-
- 4 - Corte di Appello di Palermo corre effettuare gli esami per la ricerca delle trichine facendo ricorso ad uno dei laboratori prima indicati, ma ciò non significa che non debba af- frontare i costi relativi ad un controllo che riguarda la merce da lui com- mercializzata e di cui, conseguentemente, deve accollarsi gli oneri.
Ne consegue che l'opposizione proposta dalla va rigettata e, CP_1
conseguentemente, l'opponente va condannata al pagamento delle somme di cui all'ingiunzione di pagamento annullata con la sentenza appellata.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo (scaglione da € 52.001 a € 260.000, valore minimo)
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sen- tenza del Tribunale di Palermo del 26.6.2019 appellata da
[...]
nei confronti della Parte_2 Controparte_3
condanna la predetta appellata al pagamento della somma di €
[...]
73.882,15, oltre interessi legali dal 15.9.2014 al soddisfo, in favore dell'appellante.
Condanna il al pagamento delle spese dei Controparte_3
due gradi del giudizio, liquidate in € 7.795,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, per il primo, ed in € 4.758,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, per il secondo.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 30.7.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
- 5 - Corte di Appello di Palermo Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 - Corte di Appello di Palermo