Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 8483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8483 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08483/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05256/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5256 del 2023, proposto da AF NO, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Arturo Rianna e Martina Rianna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Aniello Mele, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Corso Umberto I n. 75, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ente Parco Nazionale del Vesuvio (EPNV), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz, 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“del provvedimento ex art. 21 nonies l. 241/1990 prot. n. 22299 del 31 agosto 2023 notificato in data 04.09.2023, di annullamento della concessione edilizia in sanatoria – condono prot. n.6189 del 29/03/1986 n. 1107/86/, rilasciata per l’immobile per civile abitazione sito a Somma Vesuviana alla via Circumvallazione n.57, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguenziale.”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana e dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa LB IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, depositato in data 13 novembre 2023, AF NO ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 22299 del 31 agosto 2023, notificato in data 4 settembre 2023, di annullamento ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 della concessione edilizia in sanatoria – condono prot. n. 6189 del 29 marzo 1986 n. 1107/86, rilasciata per l’immobile per civile abitazione sito a Somma Vesuviana alla via Circumvallazione n. 57.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: III (I) Violazione degli artt. 3 e 21 nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione dei principi generali del diritto in materia di annullamento di un atto amministrativo.
Parte ricorrente, in via preliminare, ha dedotto la nullità e comunque la illegittimità del provvedimento gravato in quanto sarebbe stato adottato in violazione del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 per l’esercizio del potere di ritiro; in particolare nel caso di specie il Comune di Somma Vesuviana in data 31 agosto 2023 aveva annullato in autotutela una concessione in sanatoria rilasciata nell’anno 2009, ben 14 anni prima, e quindi oltre il suddetto termine. Ha altresì aggiunto che la L. n. 164/2014 aveva introdotto all’art. 21 nonies, comma 2, il divieto per l’Amministrazione di annullare d’ufficio un provvedimento affetto soltanto da vizi formali o procedurali e, pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto adottato solo ed esclusivamente per un vizio procedurale, ovvero per la mancata acquisizione del parere dell’Ente Parco, peraltro non imputabile ad ella ricorrente.
IV (II) Violazione degli artt. 3 e 21 nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241, violazione dei principi generali del diritto in materia di annullamento di un atto amministrativo, eccesso di potere per inesistenza di concrete ragioni di interesse pubblico, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, omessa valutazione della posizione del privato, violazione del principio di legittimo affidamento del privato in relazione all’art. 2 della Costituzione e art. 21 nonies della L. n. 241/1990, sviamento.
Parte ricorrente ha lamentato la violazione del principio di legittimo affidamento in quanto il provvedimento di annullamento sarebbe intervenuto ben oltre 14 anni dopo l’adozione della concessione in graduatoria e pertanto ella per ben 14 anni aveva confidato nella validità, efficacia e legittimità della concessione in sanatoria. Parte resistente non avrebbe altresì fornito un’adeguata motivazione in ordine ad un effettivo e prevalente interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto ritenuto illegittimo, unitamente alla mancata comparazione di detto interesse con quello contrapposto della ricorrente quale destinataria del provvedimento impugnato.
Inoltre ha posto in evidenza il comportamento del Comune che nell’anno 2004, allorquando aveva provveduto ad inviare la richiesta di parere favorevole solo alla Soprintendenza e non all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, era stato ritenuto legittimo al punto che era stata concessa la sanatoria (all’uopo, lo stesso Ente Parco con nota del 15 giugno 1999 n. 5179 aveva comunicato che le istanze di condono da sottoporre al parere dell’Ente dovevano riferirsi ai soli procedimenti di condono afferenti le opere realizzate dopo l’entrata in vigore della prima perimetrazione……….) mentre all’attualità è stato ritenuto irregolare dallo stesso Comune, peraltro solo a seguito della comunicazione del Direttore dell’Ente Parco del 14 novembre 2022, e quindi ben tredici anni dopo il rilascio della concessione edilizia. Tale comportamento sarebbe contraddittorio e comunque non inciderebbe sulla asserita illegittimità che, a volerla ritenere in ogni caso sussistente, sarebbe comunque da addebitare esclusivamente al responsabile della pratica di concessione in sanatoria, per cui gli effetti pregiudizievoli non potrebbero ricadere su ella ricorrente.
V (III) Violazione degli art. 32, comma 1, e art. 33 della L. n. 47/85, violazione degli artt. 6, 11, 13 e 13bis della L. n. 394/91, violazione art. 11 preleggi c.c., eccesso di potere, sviamento.
La ricorrente ha lamentato la nullità e/o comunque la illegittimità del provvedimento impugnato in quanto attribuirebbe efficacia retroattiva agli articoli 32, comma 2, e 33 della L. n. 47/89, nonché l’art. 13 della L. n. 349/91, applicandoli in maniera errata, e violando altresì l’art. 11 delle preleggi.
Premesso che la costruzione del manufatto per cui è causa risalirebbe a prima dell’anno 1983, e sarebbe anteriore alla costituzione dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, avvenuta con d.P.R. del 5 giugno 1995, e che anche la presentazione della pratica di condono sarebbe anteriore all’apposizione del vincolo, poiché risalirebbe al 1986 (prot. n. 1107/86), la ricorrente ha rappresentato che si tratterebbe pertanto di un edificio realizzato in epoca antecedente alla apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla L. n. 431/85 e alla costituzione dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, ragion per cui non sarebbe ammissibile applicare le prefate norme retroattivamente.
VI (IV) Violazione art. 15 del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio pubblicato in data 27 gennaio 2010 sul BURC n. 9, eccesso di potere.
Parte ricorrente, dopo aver richiamato il contenuto dell’invocato art. 15 del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, ha sostenuto che, nel caso di specie, l’immobile sarebbe del tutto legittimo, in quanto l’uso urbano e abitativo non solo sarebbe contemplato, ma verrebbe altresì incoraggiato dalla norma in esame, allorquando finalizzerebbe gli interventi di “Trasformazione” al miglioramento della qualità insediativa, architettonica e ambientale ed escluderebbe, in ogni caso, solo gli interventi di trasformazione TR3 (nuova edificazione ai fini residenziali), fattispecie che non sarebbe riferibile al caso in esame, in quanto l’immobile sarebbe stato già presente nella sua totale morfologia prima dell’approvazione del piano del ENPV, il tutto come emergerebbe dagli atti e, in ogni caso, dalla relazione tecnica del Perito di parte. Ha altresì rilevato che, ferma restando la anteriorità della costruzione rispetto al vincolo paesaggistico, anche la L. n. 431/85 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), la L. n. 47/85 e la L. n. 394/91 farebbero riferimento a ipotesi di “nuova costruzione” realizzata dal momento della emanazione di tutte e tre le prefate leggi, ragion per cui anche sotto tale profilo discenderebbe la violazione di legge lamentata, poiché l’edificio per cui è causa era stato edificato e completato in epoca antecedente al 1983, tanto che ella ricorrente ebbe a chiedere e ad ottenere la concessione in sanatoria.
VI (V) Richiesta di risarcimento del danno ex art. 30 D.Lgs. n. 104/2010. Parte ricorrente ha chiesto infine il risarcimento del danno in forma specifica, consistente nel ripristino della situazione precedente, cioè con la revoca dell’annullamento ex art. 21 nonies della L. n. 241/90 e l’accertamento contestuale della validità ed efficacia della concessione in sanatoria; in subordine, ha chiesto la condanna al risarcimento danni per equivalente, riservandosi di documentarne e quantificarne l’ammontare in modo specifico.
Si è costituito in giudizio il Comune di Somma Vesuviana con atto meramente formale. Ha poi depositato una memoria con la quale ha innanzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto parte ricorrente non avrebbe impugnato esplicitamente il provvedimento protocollo generale IPA UF94FP U-0006413 del 26 settembre 2022 con cui l’Ente Parco aveva espresso parere negativo circa la sanabilità ex lege n. 47/85 delle opere abusive, per incompatibilità delle stesse con le previsioni del piano del Parco, in quanto tale provvedimento costituirebbe un unico presupposto giuridico sulla base del quale essa Amministrazione comunale aveva provveduto all’annullamento in sede di autotutela della concessione edilizia in sanatoria. Ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso, ed ha in particolare sostenuto che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale (formatosi in fattispecie riferite all’autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. n. 42/2004, ma applicabile in via analogica anche al nulla osta dell’Ente Parco ex lege n. 394/91), la concessione edilizia rilasciata in carenza del parere paesaggistico non sarebbe invalida, ma inefficace, e pertanto anche la concessione edilizia in sanatoria per cui è causa non poteva considerarsi efficace in assenza del parere favorevole dell’Ente Parco. Ne conseguirebbe che, non essendo mai divenuto efficace il titolo ampliativo in sanatoria, nessuna posizione di legittima aspettativa potrebbe dirsi consolidata in capo alla ricorrente. Ha inoltre sostenuto che sarebbe irrilevante che il vincolo fosse sopravvenuto alla costruzione dell’immobile, dovendo essere la domanda di condono esaminata sulla base della normativa vigente alla conclusione del procedimento.
Si è altresì costituito in giudizio anche l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, con atto meramente formale. Ha poi depositato una memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso; in particolare ha anch’esso sostenuto che l’esistenza del vincolo andrebbe valutata al momento in cui deve essere presa in considerazione la domanda di condono, a prescindere dall’epoca della sua introduzione e quindi anche per le opere eseguite anteriormente all’apposizione del vincolo in questione.
Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2024 il Tribunale, su richiesta del difensore di parte ricorrente, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio.
Il Comune di Somma Vesuviana ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione, con la quale ha ribadito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso già eccepita e dedotta con la memoria di costituzione.
All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio deve innanzitutto esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune di Somma Vesuviana, in quanto parte ricorrente non avrebbe impugnato esplicitamente il provvedimento protocollo generale IPA UF94FP U-0006413 del 26 settembre 2022 con cui l’Ente Parco aveva espresso parere negativo circa la sanabilità ex lege n. 47/85 delle opere abusive, per incompatibilità delle stesse con le previsioni del Piano del Parco.
L’eccezione è infondata per la risolutiva circostanza che parte ricorrente ha contestato contenutisticamente il parere negativo dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, deducendo specifiche censure in riferimento a tale parere con il VI (IV) motivo di ricorso, sopra richiamato.
Il ricorso oltre che ammissibile deve ritenersi altresì fondato in quanto colgono nel segno proprio le censure del VI (IV) motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha contestato il contenuto del parere dell’E.P.N.V.; e l’illegittimità di tale parere si riverbera sul provvedimento prot. n. 22299 del 31 agosto 2023, di annullamento ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 della concessione edilizia in sanatoria – condono prot. n. 6189 del 29 marzo 1986 n. 1107/86, che risulta pertanto affetto da illegittimità derivata.
Osserva il Collegio che nel suddetto parere l’E.P.N.V. ha tra l’altro rappresentato “ VISTO il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, approvato dal Consiglio Regionale e pubblicato in data 27/01/10 su BURC n. 9. ” e, pertanto, alla luce di quanto anche espressamente rappresentato, sia nel parere negativo dell’E.P.N.V. che nel provvedimento di annullamento ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 della concessione edilizia in sanatoria – condono prot. n. 6189 del 29 marzo 1986 n. 1107/86, è pacifico in atti che il vincolo di cui al Piano del Parco Nazionale del Vesuvio sia stato apposto in epoca successiva alla realizzazione dell’immobile per cui è causa e pertanto trattasi di un vincolo sopravvenuto.
Deve precisarsi che al caso in esame deve essere applicata la L. n. 47/1985 nella sua versione originaria (cd. primo condono) e non le norme relative ai cc.dd. secondo e terzo condono (L. n. 724/1994 e D.L. n. 269/2003), che sono intervenute modificando la predetta L. n. 47/1985, dal momento che la domanda di condono è stata presentata nel 1986 in base all’art. 31 di quest’ultima legge ed entro i relativi termini.
Al riguardo, giurisprudenza condivisa dal Collegio ritiene che “ indipendentemente dalla data nella quale è stato emesso il provvedimento, la domanda dell’appellante deve essere esaminata in base ai presupposti previsti per il condono dalla legge 47/1985, non potendo risentire delle modifiche alla stessa apportate dalle successive disposizioni condonistiche ed in particolare dal decreto legge 269/2003 che, pur presentandosi formalmente come una riapertura dei termini della precedente disciplina del 1985, detta una diversa e nuova ipotesi di sanatoria straordinaria, restringendo l’effetto di clemenza rispetto al cd. primo condono ”.
Peraltro, più in generale, la giurisprudenza ha precisato che il principio tempus regit actum è applicabile solo ai titoli autorizzatori preventivi e non a quelli in sanatoria, ex artt. 31 e ss. legge 47/1995 (cfr. Cons. St. n. 4486/2014; in senso analogo, in riferimento all’accertamento di conformità ex art. 36 TU Edilizia, vedasi anche Cons. St. n. 5041/19).
L’art. 32 della legge 47/1985, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, sancisce al comma 1: “ Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso ”; al comma 3: “ Il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell’abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso ”; al comma 4: “ Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell’articolo 35; b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III; c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1 aprile 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico ”.
L’art. 33 della legge n. 47 del 1985, sempre nella versione ratione temporis applicabile, sancisce: “ Le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora, questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima ”.
Dunque, in presenza di vincoli introdotti successivamente all’edificazione, in base agli artt. 32 e 33 della l. n. 47 del 1985 (non sono invece rilevanti le disposizioni più restrittive di cui alle successive leggi sul condono) non è precluso puramente e semplicemente il rilascio della sanatoria, ma questa è soggetta alla previsione generale del citato art. 32, comma 1, e quindi consente la sanatoria se vi è il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Sotto tale profilo, le valutazioni dell’autorità preposta alla tutela del vincolo devono essere rapportate al caso concreto, e non tradursi nella mera applicazione delle norme vincolistiche, ciò anche nel caso in cui, per ipotesi, si sia al cospetto di un vincolo di inedificabilità, che non consentirebbe in linea generale di realizzare opera alcuna.
Questo Consiglio ha già affermato che “ È ius receptum, infatti, che, in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, nella specie previsto dall'art. 32 l. n. 47 del 1985, l’esistenza del vincolo va valutata al momento in cui deve essere presa in considerazione la domanda di condono, a prescindere dall’epoca della sua introduzione e, quindi, anche per le opere eseguite anteriormente all’apposizione del vincolo in questione; tale valutazione corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente (ex multis: Cons. Stato, Ad. plen., 22 luglio 1999, n. 20; IV, 29 novembre 2012, n. 6082; IV, 11 marzo 2013, n. 1464; VI, 31 maggio 2013, n. 3015). In relazione alla disciplina del condono edilizio della l. n. 47 del 1985 e delle connesse questioni (poste dall’art. 33) relative ai procedimenti di condono riguardanti territori con vincoli di inedificabilità relativa, si deve avere riguardo al regime vincolistico sussistente alla data di esame della domanda di sanatoria, secondo il principio tempus regit actum; quanto ai vincoli di inedificabilità assoluta, se è vero che alla stregua dell’art. 33 l. n. 47 del 1985 il vincolo di inedificabilità assoluta non può operare in modo retroattivo, tuttavia non si può considerare inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all’edificazione (ciò che paradossalmente porterebbe a ritenere senz’altro sanabili gli interventi, i quali pertanto fruirebbero di un regime più favorevole di quello riservato agli abusi interessati da vincoli sopravvenuti di inedificabilità relativa); pertanto, se il vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto non può considerarsi sic et simpliciter inesistente, ne discende che gli va applicato lo stesso regime della previsione generale dell’art. 32, 1º comma, stessa l. n. 47 del 1985, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo ” (Cons. St., sez. VI, 12/11/2014, n. 5549).” - Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2023, n. 4072 e TAR Lazio, Roma, Sez. IV Ter, 13 marzo 2025, n. 5269.
In altre parole, la giurisprudenza ha chiarito che il vincolo successivo, pur non precludendo puramente e semplicemente il rilascio della sanatoria, in base agli artt. 32 e 33 della L. n. 47/1985, la consente solo se vi è il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame, essendo pacifico in atti, come detto, che le opere abusive sono state realizzate prima della approvazione del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, in base alla giurisprudenza innanzi richiamata, si imponeva una valutazione specifica e concreta di compatibilità dell’opera con il vincolo ad essa sopravvenuto.
Al riguardo il Collegio deve riscontrare che il parere negativo dell’E.P.N.V. sia affetto dal vizio di difetto di motivazione avendo fatto un generico riferimento alla normativa vincolistica e senza avere, di contro, effettuato una valutazione specifica e concreta di compatibilità dell’opera con il vincolo sopravvenuto ed in particolare per non aver motivato in concreto sull’effettivo pregiudizio in riferimento ai valori di cui è depositario il medesimo Ente Parco.
L’illegittimità di tale parere si riverbera sul provvedimento prot. n. 22299 del 31 agosto 2023, di annullamento ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 della concessione edilizia in sanatoria – condono prot. n. 6189 del 29 marzo 1986 n. 1107/86 che risulta pertanto affetto da illegittimità derivata.
Conclusivamente il Collegio ritiene che i su illustrati profili di illegittimità abbiano valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la loro fondatezza comporta l’accoglimento dell’odierno ricorso e, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, nell’importo liquidato in dispositivo; se ne dispone la compensazione nei confronti del Comune di Somma Vesuviana, tenuto conto che ha adottato un atto affetto da illegittimità derivata dal parere dell’E.P.N.V..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio al pagamento di complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) in favore di parte ricorrente, a titolo spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata.
Spese compensate nei confronti del Comune di Somma Vesuviana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IA LI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
LB IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB IA | LO IA LI |
IL SEGRETARIO