TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2608/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
rapp. e dif. dall'Avv. Lucio Annunziata, elett.te domiciliato in Sarno, Parte_1
alla Piazza Marconi n.41 – P.zzo De Vivo, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to Controparte_1
Antonio Sannino, elett.te domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te CP_2
domiciliato come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 4/6/2025, ha adito questo giudice, Parte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259004148514000,
notificata in data 17/5/2025, riportante i seguenti avvisi di addebito prodromici: n.
40020160001865021000, n. 40020160006155957000 e n. 40020170003401524000. Ha
eccepito la nullità dell'atto opposto per violazione del giusto procedimento, l'omessa notifica dei predetti atti presupposti e la prescrizione dei crediti. Ha concluso come da pagina 5 del ricorso. Si è costituita l , contrastando le richieste della ricorrente e Controparte_1
concludendo come da pagina 10 della memoria.
Si è costituito l , contestando gli assunti avversi e concludendo come da pagina 6 della CP_2
memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto.
Prima di tutto, deve osservarsi che non sussiste un obbligo dell'ente impositore di spedizione di un avviso bonario di pagamento prima dell'emanazione dell'avviso di addebito.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione opposta riportati in precedenza.
E' evidente che bisogna esaminare se sono state eseguite le notifiche degli atti presupposti perché, nell'ipotesi di esito positivo della verifica, risulta inammissibile ogni vizio investente il merito della pretesa creditoria.
Verificata la produzione dell' , si riscontra che l'avviso di addebito n. CP_2
40020160006155957000 è stato correttamente notificato il 10/11/2016. Coincide il numero dell'avviso di ricevimento della raccomandata con quello di cui all'avviso di addebito in questione.
Deve dirsi che, nel caso di notifica per posta effettuata direttamente dall' , cosa CP_2
avvenuta nel caso di specie, il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario.
Infatti, “la notificazione dell'avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale
convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale), CP_2 è possibile, a norma del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, u.p., conv. con mod. da L. n.
122 del 2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in
applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le
disposizioni della L. n. 890 del 1982, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale
giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o
annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico;
sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a
quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se
il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne
cognizione” (Cass. n. 39159 del 2021; n. 16423 del 2023).
Peraltro, riguardo alle raccomandate consegnate a “persona di famiglia”, va riportato ciò cha ha sostenuto la Cassazione nella sentenza n. 4160/2022, secondo cui “In tema di
notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita
direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma
1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a
mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto
sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere
di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che
indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto”.
Riguardo alle notifiche perfezionatesi per compiuta giacenza (avvisi di addebito n.
40020160001865021000 e n. 40020170003401524000), va detto che alla fattispecie di causa si applica il regolamento previsto per la posta ordinaria, anche al fine di valutare l'eventuale regolarità della dichiarazione di compiuta giacenza.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 15834/17), il D.P.R. 29 maggio
1982, n. 655 ("Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni"), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1° ottobre 2008
(recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale. In particolare, l'art. 25 del D.M. 1/10/2008 (regolamento del servizio di recapito)
prescrive che "La consegna degli invii a firma - comprese le raccomandate - avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29...
Nei casi di cui alle lett. a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio".
Il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza" (vedi anche Cass. 2047/2016).
Tanto premesso in diritto, è da rilevare in fatto che, pur in assenza di prova del rilascio dell'avviso di giacenza relativo al provvedimento inviato dall' al ricorrente, deve CP_2
ritenersi presunta l'ordinaria regolarità del servizio postale, nonché dei particolari doveri che la spedizione impone all'ufficio in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario.
Il notificante non può essere in possesso degli avvisi di giacenza, rilasciati dall'addetto all'interno della cassetta postale proprio per consentire al destinatario di ritirare, in un secondo momento, il plico presso l'ufficio postale.
L'esigenza di provare l'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza è soddisfatta, quindi,
attraverso l'attestazione, fidefacente ai sensi dell'art. 2699 e segg. c.c., dell'agente postale,
non necessitando di ulteriori prove documentali (non previste da alcuna norma).
Trattasi comunque di una presunzione semplice, che può essere vinta da elementi contrari offerti dalla controparte, ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa alla medesima non imputabile. Nel caso di specie, nel primo atto seguente al deposito della documentazione, il ricorrente non ha offerto tali elementi, essendosi limitato sul punto a contestare la presunta irregolarità
del procedimento di notifica per compiuta giacenza (mancata indicazione del numero degli avvisi) ma nulla eccependo in ordine all'eventuale fatto di non aver avuto conoscenza effettiva degli atti per causa a lui non imputabile. Come già detto, il regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza".
Di conseguenza, poiché sono state correttamente eseguite le notifiche degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta, deve dichiararsi l'inammissibilità, non solo della doglianza di omessa notifica degli stessi, ma anche di tutte le censure riguardanti il merito delle pretese per cui è causa e, quindi, dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo antecedente alle notifiche degli avvisi di addebito in questione.
Quanto alla prescrizione eccepita per il periodo successivo alle comunicazioni al ricorrente dei predetti atti prodromici, va detto che, come è ben noto, in materia si applica il termine quinquennale anche dopo la notifica dell'atto prodromico.
L'Agente di riscossione ha prodotto un atto interruttivo della prescrizione, intervenuto in data
11/11/2019. Infatti, pur non volendo considerare la dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti presentata dal ricorrente il 19/7/2019 (perché non prodotta agli atti di causa), è da rilevare che in ogni caso la notifica del documento dell'Agente di riscossione di comunicazione delle somme da pagare per l'estinzione dei debiti, avvenuta in data
11/11/2019, ha interrotto la prescrizione per tutti i crediti dei tre avvisi di addebito in contestazione prodromici a quello opposto, essendo questi ultimi espressamente riportati nella comunicazione notificata con raccomandata a.r. a mani proprie del in data Parte_1
11/11/2019.
E' vero che il quinquennio scadeva in data 11/11/2024, ma è da considerare pure la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19. Infatti, bisogna tenere conto di quanto segue: 1) art. 68, commi 1 e 2 D.L. n. 18 del 2020 cd.
“Cura Italia” che ha sospeso l'attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/5/2020; 2) art. 154
D.L. 34/2020 che ha prorogato la sospensione dal 31/5/2020 al 31/8/2020; 3) art. 99 D.L.
104/2020 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 31/8/2020 al 15/10/2020; 4)
art.
1-bis D.L. 125/2020 che ha prorogato ancora la sospensione dal 15/1/2020 al
31/12/2020; 5) art. 1 D.L. 3/2021 che ha di nuovo prorogato la sospensione dal 31/12/2020
al 31/1/2021; 6) art. 22-bis D.L. 183/2020 che ha prorogato ancora una volta la sospensione dal 31/1/2021 al 28/2/2021; 7) art. 4 D.L. 41/2020 che ha nuovamente prorogato la sospensione dal 28/2/2021 al 30/4/2021; 8) art. 9 D.L. 73/2021 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 30/4/2021 al 30/6/2021; 9) art. 2 D.L. 99/2021 che ha, infine,
prorogato la sospensione dal 30/6/2021 fino al 31/8/2021. Quindi, vi è stata la sospensione,
per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività riscossione mediante ruolo. Tale sospensione, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al
DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31/12/2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28/2/2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30/4/2021), ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio
2021, per un totale di 64 gg., durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione deve essere quantificata, pertanto, in totali 478 gg. (cioè un anno, tre mesi e 23 giorni).
Applicando le disposizioni normative predette al caso di specie, si riscontra che non era maturata la prescrizione per nessuno dei crediti degli avvisi di addebito in questione alla data del 17/5/2025, ossia al giorno della comunicazione dell'intimazione opposta.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre oneri accessori come per legge, in favore dell ed in € 800,00, oltre IVA, CPA e spese CP_2
forfettarie come per legge, in favore dell'Agente di riscossione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
rapp. e dif. dall'Avv. Lucio Annunziata, elett.te domiciliato in Sarno, Parte_1
alla Piazza Marconi n.41 – P.zzo De Vivo, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to Controparte_1
Antonio Sannino, elett.te domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te CP_2
domiciliato come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 4/6/2025, ha adito questo giudice, Parte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259004148514000,
notificata in data 17/5/2025, riportante i seguenti avvisi di addebito prodromici: n.
40020160001865021000, n. 40020160006155957000 e n. 40020170003401524000. Ha
eccepito la nullità dell'atto opposto per violazione del giusto procedimento, l'omessa notifica dei predetti atti presupposti e la prescrizione dei crediti. Ha concluso come da pagina 5 del ricorso. Si è costituita l , contrastando le richieste della ricorrente e Controparte_1
concludendo come da pagina 10 della memoria.
Si è costituito l , contestando gli assunti avversi e concludendo come da pagina 6 della CP_2
memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto.
Prima di tutto, deve osservarsi che non sussiste un obbligo dell'ente impositore di spedizione di un avviso bonario di pagamento prima dell'emanazione dell'avviso di addebito.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione opposta riportati in precedenza.
E' evidente che bisogna esaminare se sono state eseguite le notifiche degli atti presupposti perché, nell'ipotesi di esito positivo della verifica, risulta inammissibile ogni vizio investente il merito della pretesa creditoria.
Verificata la produzione dell' , si riscontra che l'avviso di addebito n. CP_2
40020160006155957000 è stato correttamente notificato il 10/11/2016. Coincide il numero dell'avviso di ricevimento della raccomandata con quello di cui all'avviso di addebito in questione.
Deve dirsi che, nel caso di notifica per posta effettuata direttamente dall' , cosa CP_2
avvenuta nel caso di specie, il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario.
Infatti, “la notificazione dell'avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale
convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale), CP_2 è possibile, a norma del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, u.p., conv. con mod. da L. n.
122 del 2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in
applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le
disposizioni della L. n. 890 del 1982, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale
giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o
annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico;
sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a
quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se
il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne
cognizione” (Cass. n. 39159 del 2021; n. 16423 del 2023).
Peraltro, riguardo alle raccomandate consegnate a “persona di famiglia”, va riportato ciò cha ha sostenuto la Cassazione nella sentenza n. 4160/2022, secondo cui “In tema di
notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita
direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma
1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a
mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto
sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere
di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che
indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto”.
Riguardo alle notifiche perfezionatesi per compiuta giacenza (avvisi di addebito n.
40020160001865021000 e n. 40020170003401524000), va detto che alla fattispecie di causa si applica il regolamento previsto per la posta ordinaria, anche al fine di valutare l'eventuale regolarità della dichiarazione di compiuta giacenza.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 15834/17), il D.P.R. 29 maggio
1982, n. 655 ("Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni"), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1° ottobre 2008
(recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale. In particolare, l'art. 25 del D.M. 1/10/2008 (regolamento del servizio di recapito)
prescrive che "La consegna degli invii a firma - comprese le raccomandate - avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29...
Nei casi di cui alle lett. a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio".
Il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza" (vedi anche Cass. 2047/2016).
Tanto premesso in diritto, è da rilevare in fatto che, pur in assenza di prova del rilascio dell'avviso di giacenza relativo al provvedimento inviato dall' al ricorrente, deve CP_2
ritenersi presunta l'ordinaria regolarità del servizio postale, nonché dei particolari doveri che la spedizione impone all'ufficio in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario.
Il notificante non può essere in possesso degli avvisi di giacenza, rilasciati dall'addetto all'interno della cassetta postale proprio per consentire al destinatario di ritirare, in un secondo momento, il plico presso l'ufficio postale.
L'esigenza di provare l'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza è soddisfatta, quindi,
attraverso l'attestazione, fidefacente ai sensi dell'art. 2699 e segg. c.c., dell'agente postale,
non necessitando di ulteriori prove documentali (non previste da alcuna norma).
Trattasi comunque di una presunzione semplice, che può essere vinta da elementi contrari offerti dalla controparte, ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa alla medesima non imputabile. Nel caso di specie, nel primo atto seguente al deposito della documentazione, il ricorrente non ha offerto tali elementi, essendosi limitato sul punto a contestare la presunta irregolarità
del procedimento di notifica per compiuta giacenza (mancata indicazione del numero degli avvisi) ma nulla eccependo in ordine all'eventuale fatto di non aver avuto conoscenza effettiva degli atti per causa a lui non imputabile. Come già detto, il regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza".
Di conseguenza, poiché sono state correttamente eseguite le notifiche degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta, deve dichiararsi l'inammissibilità, non solo della doglianza di omessa notifica degli stessi, ma anche di tutte le censure riguardanti il merito delle pretese per cui è causa e, quindi, dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo antecedente alle notifiche degli avvisi di addebito in questione.
Quanto alla prescrizione eccepita per il periodo successivo alle comunicazioni al ricorrente dei predetti atti prodromici, va detto che, come è ben noto, in materia si applica il termine quinquennale anche dopo la notifica dell'atto prodromico.
L'Agente di riscossione ha prodotto un atto interruttivo della prescrizione, intervenuto in data
11/11/2019. Infatti, pur non volendo considerare la dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti presentata dal ricorrente il 19/7/2019 (perché non prodotta agli atti di causa), è da rilevare che in ogni caso la notifica del documento dell'Agente di riscossione di comunicazione delle somme da pagare per l'estinzione dei debiti, avvenuta in data
11/11/2019, ha interrotto la prescrizione per tutti i crediti dei tre avvisi di addebito in contestazione prodromici a quello opposto, essendo questi ultimi espressamente riportati nella comunicazione notificata con raccomandata a.r. a mani proprie del in data Parte_1
11/11/2019.
E' vero che il quinquennio scadeva in data 11/11/2024, ma è da considerare pure la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19. Infatti, bisogna tenere conto di quanto segue: 1) art. 68, commi 1 e 2 D.L. n. 18 del 2020 cd.
“Cura Italia” che ha sospeso l'attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/5/2020; 2) art. 154
D.L. 34/2020 che ha prorogato la sospensione dal 31/5/2020 al 31/8/2020; 3) art. 99 D.L.
104/2020 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 31/8/2020 al 15/10/2020; 4)
art.
1-bis D.L. 125/2020 che ha prorogato ancora la sospensione dal 15/1/2020 al
31/12/2020; 5) art. 1 D.L. 3/2021 che ha di nuovo prorogato la sospensione dal 31/12/2020
al 31/1/2021; 6) art. 22-bis D.L. 183/2020 che ha prorogato ancora una volta la sospensione dal 31/1/2021 al 28/2/2021; 7) art. 4 D.L. 41/2020 che ha nuovamente prorogato la sospensione dal 28/2/2021 al 30/4/2021; 8) art. 9 D.L. 73/2021 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 30/4/2021 al 30/6/2021; 9) art. 2 D.L. 99/2021 che ha, infine,
prorogato la sospensione dal 30/6/2021 fino al 31/8/2021. Quindi, vi è stata la sospensione,
per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività riscossione mediante ruolo. Tale sospensione, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al
DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31/12/2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28/2/2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30/4/2021), ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio
2021, per un totale di 64 gg., durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione deve essere quantificata, pertanto, in totali 478 gg. (cioè un anno, tre mesi e 23 giorni).
Applicando le disposizioni normative predette al caso di specie, si riscontra che non era maturata la prescrizione per nessuno dei crediti degli avvisi di addebito in questione alla data del 17/5/2025, ossia al giorno della comunicazione dell'intimazione opposta.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre oneri accessori come per legge, in favore dell ed in € 800,00, oltre IVA, CPA e spese CP_2
forfettarie come per legge, in favore dell'Agente di riscossione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo