Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 285/2025 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 19.03.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 26.05.2007 contratto matrimonio concordatario in Martellago (VE), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 9.06.2016 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d. 22.07-16.08.2016. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 26.05.2007, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte Parte_2
II serie A n. 9 anno 2007Comune di Martellago (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 19.03.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione abitativa prevalente e residenza degli stessi presso la madre, Parte_2 in Olmo di Martellago (VE), Via Olmo n. 221.
[...]
2) Il signor vedrà e terrà con sé i figli e , compatibilmente con i Parte_1 Per_2 Per_1 propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici dei predetti minori, secondo le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 17.30 circa fino alla domenica sera alle ore 20.30 - 21.00, allorquando li riaccompagnerà presso la residenza della madre;
b) uno o più pomeriggi infrasettimanalmente secondo le esigenze scolastiche e di svago dei minori, salvo diverso accordo tra i genitori dei minori medesimi;
c) 15 giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive - con deroga al suddetto principio dell'alternanza dei fine settimana nell'ipotesi in cui i minori trascorrano con uno dei genitori due settimane consecutive di vacanza - in periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 30 marzo di ogni anno, salvo diverso accordo tra questi ultimi, con obbligo di preventiva e reciproca comunicazione della località prescelta e dell'indirizzo dell'alloggio;
d) 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, salvo diverso accordo tra i genitori dei minori, tenuto conto delle esigenze e dei desideri dei bambini e, finanche, dei genitori stessi;
e) durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello immediatamente antecedente con uno dei genitori ed il giorno di Lunedì in Albis e quello immediatamente successivo con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i signori
e e fatto salvo l'eventuale obbligo di frequenza scolastica Parte_1 Parte_2 da parte di e nel giorno immediatamente successivo al Lunedì in Albis e, Per_2 Per_1 comunque, sempre tenuto conto delle esigenze e dei desideri dei minori;
f) eventuali ulteriori giorni di visita o, comunque, diversi rispetto a quanto sopra stabilito sub 2 lett. a-b-c-d-e), potranno essere liberamente concordati tra i signori e Parte_1 nel rispetto degli impegni, maxime scolastici, dei figli minori e degli Parte_2 impegni, in primis, lavorativi, dei predetti genitori;
3) il signor corrisponderà mensilmente alla signora a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento dei figli minori e , entro il giorno 10 di ogni Per_1 Per_2 mese, l'importo complessivo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% degli importi relativi alle spese straordinarie siccome indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
4) In vigenza delle sopra specificate condizioni di separazione consensuale, la signora
in accordo con il sig. , percepirà il 100% dell'assegno unico. Parte_2 Parte_1
5) I coniugi e dichiarano espressamente e danno atto di Parte_1 Parte_2 essere entrambi economicamente autosufficienti e, allo stato, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -