Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2022
Sentenza 30 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 15 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/09/2025, n. 7248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7248 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07248/2025REG.PROV.COLL.
N. 00744/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 744 del 2024, proposto da
AG Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ER Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OS OL e HE NE, rappresentate e difese dall'avvocato Michele Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 945/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OS OL e di HE NE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti l’avvocato Michele Santoro, l’Avvocato dello Stato Massimo di Benedetto e il Procuratore dello Stato Ignazio Fresu;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 26/11/2021 e depositato il 9/12/2021 i sig.ri OS OL e HE NE hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la cartella esattoriale n. 014 2021 0024028986 000, notificata in data 28/9/2021, con cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione della provincia di Bari, per conto dell’A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 195.080,95, relativamente alle campagne lattiere 1997/98, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2005/06, 2006/07 e 2007/08, nonché l’atto di iscrizione a ruolo, quale atto presupposto.
A sostegno del ricorso hanno dedotto i motivi così rubricati:
- “I. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN DIRITTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 1, comma 2, del REG UE n° 2988/1995; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2948 c.c., 28 Legge n° 689/1981 e 2946 c.c.;
- II. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN DIRITTO SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE ART. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22.01.2020. VIOLAZIONE art. 2, paragrafo 1, Regolamento UE, n° 3950/1992; art. 13, paragrafo 1-b, Regolamento UE n° 1788/2003 ed art. 16, paragrafo 1, Regolamento UE n° 595/2004. VIOLAZIONE dell’art. 8 quinquies Legge n° 33/2009. CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO;
- III. VIOLAZIONE DELL’ART 8-ter, co. 5, D.L. n° 5/2009. ECCESSO DI POTERE PER ERROENA PRESUPPOSIZIONE IN DIRITTO SOTTO ALTRO PROFILO;
- IV. VIOLAZIONE ART. 7, Legge n° 212/2000, per omessa indicazione nella cartella di pagamento delle modalità di calcolo degli importi e delle aliquote applicate, anche per interessi, per le varie annualità. CARENZA MOTIVAZIONALE”.
3. Nella resistenza di AG, con ordinanza cautelare n. 32 del 2022 il giudice di prime cure ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati ritenendo prima facie fondato il motivo relativo all’eccepita prescrizione del credito.
4. Con successiva ordinanza collegiale n. 1472 del 2022, il T.A.R. ha chiesto “alla Difesa erariale di depositare, nello stesso termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, tutta la documentazione relativa al caso in esame (tutti gli atti di accertamento e di intimazione dei pagamenti che riguardano la vicenda dedotta in giudizio dalla ditta ricorrente) e di far pervenire i chiarimenti scritti dell’Amministrazione intimata Ag.e.a.”.
5. Con un primo ricorso per motivi aggiunti presentato il 7/3/2023, i ricorrenti in primo grado hanno impugnato altresì l’intimazione di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, n. 014 2022 90161105 22 000, notificata in data 12/12/2022.
6. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti presentato l’1/4/2023, i ricorrenti originari hanno impugnato infine la “Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” emessa dall’Agenzia delle entrate riscossione, documento n. 01476202200004601000, del 17/6/2022.
7. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R., preso atto della mancata evasione dell’adempimento istruttorio da parte di AG, che si è costituita in giudizio con memoria formale senza formulare specifiche controdeduzioni rispetto alla dedotta eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi coattivi, ha accolto il ricorso originario e il ricorso per motivi aggiunti presentato in data 7/3/2023 e, per l’effetto, ha annullato la cartella esattoriale n. 014 2021 0024028986 000, nonché l’intimazione di pagamento n. 014 2022 90161105 22 000.
In particolare, la sentenza ha osservato che non vi è prova in giudizio che la cartella esattoriale impugnata fosse stata preceduta dal perfezionamento della notificazione di atti idonei ad interrompere la prescrizione e, pertanto, ha ritenuto la pretesa creditoria vantata da AG, sia con riferimento al capitale che con riferimento agli interessi, prescritta per decorrenza dell’ordinario termine decennale.
Rispetto ai secondi motivi aggiunti presentati in data 1/4/2023, il giudice di primo grado ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Sul punto, la sentenza ha ritenuto che la “Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” n. 01476202200004601000 del 17/6/2022 si colloca nella fase propriamente esecutiva, sicché esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e resta attratta nella giurisdizione del giudice ordinario.
8. Con ricorso notificato il 29/1/2024 e depositato in pari data, AG e ER hanno proposto appello avvero la suddetta sentenza e hanno prodotto nuova documentazione chiedendone l’ammissione in quanto ritenuta indispensabile per la decisione della lite ex art. 104 c.p.a.
Le Amministrazioni hanno affidato il gravame all’unico motivo così rubricato:
“1) ISTANZA DI AMMISSIONE DI PROVE DOCUMENTALI NUOVE ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILI AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CAUSA – ART. 104 C.P.A. – PER L’EFFETTO, ERRONEITÀ DELLA SENTENZA, IN FATTO E IN DIRITTO, PER AVERE RITENUTO INSUSSISTENTE LA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI ALLE INTIMAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE PROCESSO; NON CORRETTEZZA DELLA PRONUNCIA ANCHE PER AVERE IL T.A.R. OMESSO, PUR A FRONTE DI UN PRINCIPIO DI PROVA, DI ADOTTARE MEZZI ISTRUTTORI (I.E. INTERROGATORIO LIBERO) CHE GLI AVREBBERO CONSENTITO DI ADDIVENIRE AD UN ACCERTAMENTO SUL FATTO”.
9. Gli originari ricorrenti si sono costituiti per resistere all’appello principale, con cui hanno eccepito la tardività dell’impugnazione, sul presupposto che si tratti di un’opposizione all’esecuzione con inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali, nonché hanno dedotto l’infondatezza nel merito dell’avverso appello principale. La parte privata ha altresì riproposto, ex art. 101, comma 2, c.p.a., le domande ed eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate dal primo giudice nonché ha articolato un appello incidentale affidato a due motivi così rubricati:
- “INGIUSTA AFFERMAZIONE DI TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE Ingiusta mancata applicazione del termine di prescrizione di anni quattro, con violazione dell’art. 3, comma 1, del Regolamento U.E. n° 2988/1995. Omessa pronuncia con riguardo alla specifica invocazione della norma da parte dei deducenti”;
- “INGIUSTA AFFERMAZIONE DI TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE - Ingiusta mancata applicazione del termine di prescrizione di anni cinque, con violazione dell’art. 2948 c.c., in quanto altresì previsto “in generale a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (art. 2948 c.c., n° 4). - In subordine, ingiusta mancata applicazione del predetto termine di prescrizione di anni cinque, con violazione dell’art. 2948 c.c., con riguardo agli interessi, altresì in contrasto con la giurisprudenza consolidata.”.
Con successiva memoria, gli appellanti incidentali:
- hanno eccepito la decadenza di AG dall’eccezione di interruzione della prescrizione in quanto tardivamente sollevata per la prima volta in questo grado;
- hanno eccepito l’inammissibilità della produzione documentale di parte appellante in via principale per violazione dell’art. 104 c.p.a. e, comunque, l’irrilevanza della stessa stante la non riconducibilità ai medesimi delle sentenze prodotte.
10. All’udienza pubblica del 26 giugno 2025, in vista delle quale le parti hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello principale per tardività.
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte privata, non può ritenersi applicabile al presente giudizio il combinato disposto di cui all’art. 3, L. n. 742/1962 e all’art. 92, R.D. n. 12/1941 che, per quanto qui rileva, esclude dalla sospensione feriale dei termini processuali i giudizi di opposizione all’esecuzione ai quali sarebbe riconducibile, secondo la tesi degli appellanti incidentali, anche la presente controversia.
La non applicabilità di tali disposizioni già emerge sul piano letterale: l’art. 3 cit. fa riferimento alla sola “materia civile” e l’art. 92 cit. prevede che “durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative …ai procedimenti … di opposizione all’esecuzione….”.
La norma, pertanto, non si riferisce ai giudizi proposti davanti agli organi della giustizia amministrativa. Per questi ultimi, difatti, l’individuazione dei procedimenti non sottoposti al periodo di sospensione feriale è stabilita da specifiche disposizioni (art. 54, comma 2, c.p.a. e art. 5 L. n. 742/1962) che non prevedono la sospensione del procedimento per cui è causa.
Le eventuali similitudini funzionali tra i giudizi di impugnazione di atti impositivi proposti davanti al giudice amministrativo e i giudizi di opposizione all’esecuzione proposti davanti al giudice ordinario non possono portare a sottrarre i primi dalla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali. Detta disciplina, difatti, si applica in via generalizzata a tutti i procedimenti giurisdizionali ad eccezione di quelli espressamente individuati dal legislatore con norme di stretta interpretazione.
2. Con l’unico motivo di ricorso in appello AG e ER hanno dedotto l’insussistenza dei presupposti per dichiarare la prescrizione del diritto di credito di AG, chiedendo al Collegio di acquisire ex art. 104, comma 2, c.p.a. la documentazione versata in atti, comprovante l’interruzione del decorso della prescrizione.
Le Agenzie appellanti hanno dunque prodotto in giudizio, fra gli altri, documenti che dimostrerebbero l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione del credito (provvedimenti giurisdizionali e atti di intimazione ex L. n. 33/2009).
Le Agenzie appellanti chiedono l’ammissione in appello di tale documentazione prospettando che l’art. 104 c.p.a. consente l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto (perché materialmente sopravvenuti), e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Ad avviso della difesa erariale, si verserebbe nell’ipotesi di documenti “indispensabili ai fini della decisione della causa” e alcuni dei documenti allegati all’appello non sarebbero neppure documenti in senso stretto, ma provvedimenti giurisdizionali, per i quali sarebbe discutibile se possa operare nei loro confronti il divieto di cui all’art. 104 c.p.a.
3. Sul punto, il Collegio ritiene che, pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di documenti nuovi in appello depositati dalla parte che ha omesso di depositare i medesimi in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio all’uopo impartito dal primo giudice, devono essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, nr. 742 del 31 gennaio 2025, 907 del 5 febbraio e 1297 del 18 febbraio del 2025).
Difatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo consapevolmente la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.
Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello.
Ne discende che deve sempre essere ammessa, anche in grado d’appello, l’acquisizione nell’ambito del processo amministrativo di documenti valevoli a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione della causa.
Pertanto, deve essere accolta l’istanza della difesa erariale volta ad ottenere l’ammissione in appello dei documenti nuovi limitatamente a quelli valevoli a dimostrare l’esistenza di giudicati esterni. Sono quindi ammissibili le sentenze depositate nonché i ricorsi che hanno originato i relativi giudizi in quanto idonei ad identificare le parti processuali e l’oggetto dei giudizi.
4. Tanto premesso in ordine all’ammissibilità dei documenti nuovi, possono essere esaminati congiuntamente l’appello principale, con cui si deduce l’intervenuta interruzione del termine di prescrizione, nonché l’appello incidentale nella parte in cui contesta l’applicazione del termine di prescrizione decennale alla sorte capitale e agli interessi.
La difesa erariale deduce l’esistenza di una serie di fatti interruttivi della prescrizione, segnatamente rappresentati dalla pendenza di giudizi proposti dalle parti private avverso gli atti impositivi.
Con l’appello incidentale viene censurata la sentenza impugnata laddove ha ritenuto applicabile, ai fini della prescrizione, l’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. sia alla sorte capitale che agli interessi. Detta statuizione, ad avviso della parte privata, non sarebbe condivisibile atteso che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento U.E. n. 2988/1995, il termine di prescrizione sarebbe di quattro anni.
In subordine, l’appellante incidentale deduce che sarebbe applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ.
Sotto altro profilo, l’appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’inscindibilità degli interessi rispetto alla sorte capitale relativamente al decorso della prescrizione, sostenendo che, per quanto concerne gli interessi, debba applicarsi il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, comma 1, n. 4 cod. civ.
5. Innanzitutto, il Collegio osserva che in tema di maturazione del termine di prescrizione del credito, « il Collegio, in primo luogo, non intende discostarsi dall'orientamento maggioritario che ritiene applicabile in subiecta materia, almeno per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui "gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale"). [...] In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l'art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall'art. 2946 c.c. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 11050 del 2023). [...] Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II, n. 8659 del 2021), dall'altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali.
[...] È stato, peraltro, di recente affermato che "Anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario - sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni -, consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 28, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti" (Cass. civ., sez. I, n. 34701 del 2023) » (Cons. Stato, sez. VI, n. 3796 del 2024).
Ancora, va ribadito sempre in punto di prescrizione, il principio, già affermato da questa Sezione (sentenza n. 3790 del 2024 e giurisprudenza ivi richiamata), secondo cui « Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l'art. 2945, comma 3, c.c. giacché, tra l'altro, il procedimento analogico richiede la coincidenza di ratio nelle due fattispecie considerate, e la ratio della citata norma è, indiscutibilmente, quella di non favorire il creditore inerte - senza contare che solo il ricorrente può evitare la perenzione. La logica dell'art. 2945, comma 3, c.c. è quella di non avvantaggiare il creditore inerte che attivi un giudizio e poi, potendolo evitare, lo fa estinguere.
A conforto di quanto appena affermato si possono citare alcuni principi sanciti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza della Cassazione civile:
- non è ipotizzabile che la durata dei giudizi relativi ai crediti contestati non debba essere considerata ai sensi dell'art. 2945 cc. e che la costituzione in giudizio dell'Amministrazione con conseguente richiesta di rigetto del ricorso non possa essere considerata atto idoneo alla interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. (Cons. Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609);
- la disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 2945 c.c., intesa a non far correre la prescrizione nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale, non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo aver proposto in giudizio una domanda, la abbandoni, così impedendo che sulla stessa intervenga la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge, senza che possa rilevare che il giudizio prosegua e giunga a definizione relativamente ad altre e diverse pretese avanzate contestualmente a quella abbandonata (Cass. civile, sez. I, 23 novembre 2015, n. 23867) ».
Pertanto, con riguardo alla sorte capitale, deve applicarsi il termine di prescrizione di dieci anni essendo sul punto corretta la sentenza del Tar.
6. Quanto agli interessi e alle contestazioni sul punto mosse dagli appellanti incidentali, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento, ribadito anche recentemente, che per gli interessi il termine di prescrizione sia di cinque anni ai sensi dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cons. Stato, sez. VI, n. 7505/2024). In proposito, la giurisprudenza civile, sia pure in materia tributaria, ha evidenziato che il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
Nemmeno è applicabile il termine quadriennale, invocato dalla parte privata, previsto dall'art. 3 par. 1, comma 1, del Reg. CE 18 dicembre 1995 n. 2988. Valgono sul punto le considerazioni già sopra esposte nonché deve tenersi presente che detto articolo 3 prevede un termine di prescrizione delle “azioni giudiziarie” e non dei crediti e, pertanto, il richiamo a tale disciplina non è conferente nel caso di specie (cfr., in termini, Cons. St., sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778, § 12.1).
7. Tanto premesso, deve essere accertato, con riguardo a ciascuna annualità, l’avvenuto decorso o meno del termine di prescrizione, tanto con riguardo alla sorte capitale che agli interessi.
7.1. Con riferimento alle campagne lattiere 1997/98, 2000/01, 2001/02 e 2005/06, l’amministrazione ha notificato l’intimazione di pagamento n. AGEA.AGA.2014.0039569 del 15 luglio 2014 cui ha fatto seguito la notifica della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio notificata il 28 settembre 2021. Con riferimento a ciascuna di dette annualità, sulla base degli atti di causa, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento al credito relativo all’annata 1997/1998, le amministrazioni deducono che la prescrizione sarebbe interrotta dalla pendenza del giudizio definito con la sentenza del Tar Lazio n. 5182/2013, pubblicata in data 22 maggio 2013. Tuttavia, dall’esame di tale sentenza non emergono elementi utili per ritenere che la stessa faccia stato nei confronti degli odierni appellanti incidentali e che abbia ad oggetto i medesimi crediti oggetto del presente giudizio. Difatti, l’epigrafe della sentenza non riporta i nominativi degli odierni ricorrenti. Nemmeno emergono elementi utili a favore della difesa erariale dal ricorso dalla medesima depositato che, diversamente da quanto sostenuto dalla detta difesa, non risulta essere l’atto introduttivo del giudizio definito con l’anzidetta sentenza: le parti indicate nell’epigrafe del ricorso non coincidono con quelle indicate nella sentenza, né coincidono le date di adozione dei provvedimenti impugnati (nella sentenza si fa riferimento a provvedimenti di luglio e ottobre 1999, mentre nel ricorso si indica quale atto impugnato una comunicazione dell’8 giugno 2000) e i motivi di ricorso. Pertanto, in ordine all’annualità 1997/1998, il credito risulta prescritto.
Con riferimento al credito relativo all’annata 2000/2001, l’amministrazione ha notificato il provvedimento impositivo nel 2001, la relativa impugnazione è stata respinta dal Tar Lazio con sentenza n. 4489/2014, pubblicata in data 28 aprile 2014. Come emerge dal relativo ricorso depositato dalla difesa erariale, tale pronuncia si riferisce agli odierni appellanti incidentali e ha ad oggetto i crediti riguardanti l’annualità che qui si esamina. Pertanto, stante l’interruzione della prescrizione sino al passaggio in giudicato di detta sentenza, il credito per sorte capitale non risulta prescritto. Al contrario, risulta in parte prescritto il credito per interessi dal momento che, a seguito del passaggio in giudicato della detta sentenza pubblicata il 28 aprile 2014, non è tempestivamente intervenuto un successivo atto interruttivo. La cartella di pagamento oggetto dell’odierno giudizio e notificata il 28 settembre 2021 ha interrotto la prescrizione con riferimento al credito per gli interessi maturati a decorrere dai cinque anni precedenti, id est dal 28 settembre 2016. Al contrario, per gli interessi maturati prima di tale data è decorsa la prescrizione quinquennale, non essendovi stato un tempestivo atto interruttivo. Pertanto, gli atti impugnati devono essere annullati in parte qua essendo prescritti gli interessi maturati fino al 28 settembre 2016 e, in sede di ricalcolo delle somme dovute, l’amministrazione potrà richiedere solamente gli interessi maturati successivamente a detta data.
Con riferimento al credito relativo alla campagna lattiera 2001/2002, l’impugnazione proposta avverso l’atto impositivo è stata respinta dal Tar Lazio con sentenza n. 3324/2017, pubblicata in data 9 marzo 2017: pertanto, per l’effetto interruttivo prodottosi, il credito non risulta prescritto né con riguardo alla sorte capitale né con riguardo agli interessi.
Con riferimento al credito relativo alla campagna lattiera 2005/2006, l’impugnazione proposta dal privato avverso l’atto impositivo, dopo essere stata respinta dal Tar Puglia-Lecce con sentenza n. 2115/2011, è stata dichiarata perenta dal Consiglio di Stato con decreto n. 1764/2017, pubblicato in data 5 dicembre 2017. Il giudizio si riferisce agli odierni appellanti incidentali come emerge dall’epigrafe delle sentenze. Pertanto, sempre per l’effetto interruttivo prodottosi, il credito non risulta prescritto né con riguardo alla sorte capitale né con riguardo agli interessi.
7.2. In relazione alle campagne lattiere 2002/03, 2006/07 e 2007/08, è stata notificata l’intimazione n. AGEA.AGA.2009.32908 del 19 giugno 2009, ricevuta dall’originario ricorrente in data 28 luglio 2009. In relazione a tale provvedimento, il produttore ha proposto impugnazione innanzi al T.A.R. Lazio, il quale, con sentenza n. 3188/2010 dell’1/03/2010, l’ha accolta soltanto limitatamente agli interessi, respingendola nel resto. Avverso tale sentenza è stato proposto appello al Consiglio di Stato, dichiarato perento con decreto n. 822/2016 dell’8/06/2016. Dette sentenze si riferiscono agli odierni appellanti incidentali e al credito per cui è causa come emerge dall’epigrafe delle sentenze medesime e dal ricorso introduttivo del giudizio depositato dalla difesa erariale. In ottemperanza alla suddetta pronuncia di primo grado, AG ha annullato l’intimazione n. AGEA.AGA.2009.32908 ed ha provveduto a ricalcolare gli interessi maturati notificando al produttore l’intimazione n. AGEA.AGA.2011.0054223 del 7 dicembre 2011, ricevuta dal produttore in data 19 dicembre 2011. Anche in questo caso, la difesa erariale deduce lo svolgimento di giudizi di impugnazione proposti avverso le imputazioni del prelievo relativi a ciascuna annualità.
Stante l’interruzione della prescrizione determinata dalla pendenza del giudizio definito con il citato decreto di perenzione n. 822/2016 del Consiglio di Stato, e considerati i periodi di sospensione ex lege della prescrizione (dal 1° aprile al 15 luglio 2019 ex art. 8-quinquies, commi 10 e ss., del d.l. n. 5/2009, conv. dalla L. n. 33 del 2009 e dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in forza della normativa connessa all'emergenza COVID-19, ex art. 68 del d.l. n. 18/2020, conv dalla L. n. 27/2020 e successive modifiche), i crediti per tali annualità 2002/03, 2006/07 e 2007/08 non risultano prescritti.
Quanto appena esposto risulta assorbente per rigettare l’eccezione di prescrizione in ordine a tali annualità, ma per completezza può altresì considerarsi quanto segue.
L’impugnazione del provvedimento impositivo inerente alla campagna lattiera 2006/2007, dopo essere stata respinta dal Tar Puglia-Lecce con sentenza n. 1211/2012, è stata dichiarata perenta dal Consiglio di Stato con decreto n. 852/2018, pubblicato in data 26 luglio 2018. Pertanto, anche in base a tali fatti interruttivi, il credito non risulta prescritto né con riguardo alla sorte capitale che agli interessi.
L’impugnazione del provvedimento impositivo inerente alla campagna lattiera 2007/2008 è stata dichiarata perenta dal Tar Lazio con decreti nn. 5573/2017 e 5582/2017, pubblicati in data 19 settembre 2017. Pertanto, anche in base a atti fatti interruttivi, il credito non risulta prescritto né con riguardo alla sorte capitale né con riguardo agli interessi.
8. Da quanto esposto, con riguardo alla prescrizione del diritto di credito vantato dalle amministrazioni, gli appelli principali e incidentali sono parzialmente fondati nei sensi sopra esposti e che vengono sintetizzati al successivo punto 10.
9. Passando, invece, all’esame dei motivi del ricorso originario riproposti dalla parte privata, i medesimi sono infondati.
9.1. Il primo motivo del ricorso originario (“ ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN DIRITTO SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE ART. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22.01.2020. VIOLAZIONE art. 2, paragrafo 1, Regolamento UE, n° 3950/1992; art. 13, paragrafo 1-b, Regolamento UE n° 1788/2003 ed art. 16, paragrafo 1, Regolamento UE n° 595/2004. VIOLAZIONE dell’art. 8 quinquies Legge n° 33/2009. CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ”) è infondato perché:
- i privati lamentano l’inesigibilità del credito dovuta alla intervenuta prescrizione la quale, tuttavia, è spirata solamente per una parte del credito medesimo come sopra esposto;
- le censure relativi alle ritenute violazioni del diritto comunitario lamentate dai privati sono inammissibili nella presente sede dal momento che, come da giurisprudenza costante della Sezione, si sarebbero dovute far valere avverso gli atti presupposti con i quali è stato determinato il credito delle amministrazioni (cfr., tra tante, Cons. St., sez. VI, 29 novembre 2023, n. 10303 e Id. 20 dicembre 2023, n. 11050).
9.2. Con il secondo motivo riproposto (“ Intervento del legislatore con D.L. n° 69/2023, art.10 bis, “Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell’11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19”; eccezione di incostituzionalità di tale norma per contrasto con gli artt. 3, commi 1 e 2, nonché 24 della Costituzione; Istanza di rimessione alla Corte Costituzionale”) gli appellanti incidentali lamentano l’incostituzionalità di alcune norme contenute all’art. 10bis D.L. n. 60/2023, conv. dalla L. n. 103/2023.
Tali censure di costituzionalità sono manifestamente infondate.
L’art. 10bis cit. contiene delle disposizioni introdotte al dichiarato fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia che hanno ritenuto non conformi al diritto unionale le normative interne relative alla quantificazione del prelievo nazionale. Per quanto qui interessa, il comma 1 dell’art. 10-bis cit. prevede che AG esegua nuovamente le operazioni nazionali di compensazione e rideterminazione del prelievo supplementare “nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo”. Il successivo comma 6, prevede che possano accedere al ricalcolo i “produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte…”.
Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti incidentali, dette norme non prevedono una ingiustificata disparità di trattamento e non limitano irragionevolmente il diritto alla tutela giurisdizionale.
Le disposizioni, difatti, escludono la possibilità di procedere al ricalcolo laddove si siano consolidati gli atti con cui l’amministrazione, per la prima volta, ha determinato la misura delle somme dovute.
Come affermato dalla giurisprudenza sopra citata, non può essere fatta valere in giudizio l’eventuale illegittimità dei provvedimenti amministrativi contrastanti con il diritto comunitario ove tali atti siano divenuti inoppugnabili. Di conseguenza, risulta ragionevole la scelta del legislatore di tenere fermi gli atti inoppugnabili ed escludere i relativi crediti dalla disciplina del ricalcolo, avendo il legislatore ritenuto prevalenti le esigenze di certezza del diritto, che del resto sono riconosciute anche dallo stesso diritto unionale (in senso analogo, cfr. Cons. St., sez. VI, 14 aprile 2025, n. 3103). La tutela giurisdizionale non è irragionevolmente limitata, in quanto il privato che ritenga illegittimo il provvedimento con cui l’amministrazione determina il credito può impugnarlo nelle forme e nei termini ordinariamente previsti e la disciplina legislativa di cui all’art. 10bis cit. interviene a favore dei soggetti che abbiano tempestivamente esperito la tutela giurisdizionale ( vigilantibus non dormientibus jura subveniunt ).
Pertanto, i dubbi di costituzionalità prospettati dagli appellanti incidentali sono manifestamente infondati.
9.3. Con il terzo motivo riproposto ( VIOLAZIONE DELL’ART 8-ter, co. 5, D.L. n. 5/2009. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN DIRITTO SOTTO ALTRO PROFILO ), gli appellanti incidentali lamentano le modalità con cui le amministrazioni hanno determinato il credito dovuto, e tali doglianze sono inammissibili nella presente sede in quanto, come si è più volte detto, si sarebbero dovute far valere avverso gli atti presupposti.
9.4. Sono altresì infondate le doglianze, fatte valere nell’ambito del terzo motivo originario ( VIOLAZIONE ART. 7, Legge n° 212/2000, per omessa indicazione nella cartella di pagamento delle modalità di calcolo degli importi e delle aliquote applicate, anche per interessi, per le varie annualità ), riferite alla carenza motivazionale del provvedimento impugnato. La cartella gravata, unitamente agli atti presupposti, è sufficientemente motivata in ordine alla determinazione delle somme di cui viene chiesto il pagamento. Difatti, la cartella di pagamento impugnata riporta, per ciascuna annualità, gli estremi del ruolo formato, il credito per capitale, il credito per interessi e gli oneri di riscossione.
9.5. Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, riproposto in appello, gli odierni appellanti incidentali lamentano che l’amministrazione avrebbe adottato l’intimazione di pagamento nonostante la sospensione della presupposta cartella di pagamento disposta con l’ordinanza cautelare adottata dal Tar. La questione deve ritenersi superata a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, con cui è stato rigettato il ricorso proposto.
9.6. I restanti motivi riproposti (da pag. 32 a pag. 47 dell’atto di appello incidentale) fanno valere, avverso l’intimazione di pagamento impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti, le medesime censure già articolate avverso la presupposta cartella di pagamento oggetto del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. Rispetto a tali censure, pertanto, valgono le considerazioni già sopra esposte.
10. In conclusione, l’appello principale e l’appello incidentale vanno in parte accolti e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la cartella esattoriale n. 014 2021 0024028986 000 e l’intimazione di pagamento n. 014 2022 90161105 22 000, devono essere in parte qua annullate e, in particolare:
- con riguardo all’annata 1997/1998, gli anzidetti atti devono essere annullati, sia con riguardo alla sorte capitale che agli interessi, non essendo provata l’interruzione della prescrizione;
- con riguardo all’annualità 2000/2001, gli anzidetti atti devono essere annullati limitatamente al credito per interessi in quanto parzialmente prescritto e l’amministrazione, in sede di ricalcolo delle somme dovute, potrà richiedere solamente gli interessi maturati a decorrere dal 28 settembre 2016;
- con riferimento alle restanti annate, l’impugnazione proposta in primo grado avverso i detti atti deve essere rigettata.
Rimane fermo, in quanto non oggetto di impugnazione e passato in giudicato, il capo della sentenza del Tar che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del g.a. in ordine al secondo ricorso per motivi aggiunti.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie in parte l’appello principale e l’appello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annulla in parte qua gli atti impugnati in primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO