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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/09/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1400/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Firrito;
APPELLANTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Danilo Vallone;
P.IVA_1
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 13 maggio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1426, pubblicata il 16 settembre 2024, il giudice unico del Tribunale di Ragusa, rigettava l'opposizione proposta da avverso il precetto col quale Parte_1
l intimava ad essa opponente il pagamento della Controparte_1 somma di € 5.626,37, oltre interessi e regolava le spese secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “È infondata e deve pertanto Contr essere rigettata l'opposizione di avverso il precetto notificato dall' di Parte_1 in data 4/08/2022 per il pagamento della somma complessiva di € 5.626,37, fondato CP_1 sulla sentenza n. 484/20 del 30/07/2020 della Corte d'appello di Catania, in particolare sul capo di condanna alle spese ..... osserva questo Giudice che la transazione intervenuta tra le parti riguarda la stabilizzazione del rapporto di lavoro della dott.ssa in Parte_1 base a una procedura di stabilizzazione avviata successivamente alla sentenza della Corte
d'appello di Catania n. 484/20 ed oggetto di un procedimento cautelare ante causam definito in sede di reclamo con l'ordinanza del Tribunale di Ragusa del 15/10/2021 di accoglimento della domanda della (proc. n. 1569/2021 R.G.). La pattuizione di cui all'art. 4 della Pt_1 transazione – con la quale le parti rinunciano ad “ogni pretesa giuridica o economica connessa o derivata dal suddetto contenzioso” – va intesa come riferita al contenzioso pendente relativo alla procedura di stabilizzazione richiamato all'articolo 2) dell'accordo transattivo, non anche a quello già definito, con la suddetta sentenza della Corte d'appello di Catania, passata in giudicato, alla luce del tenore letterale della clausola”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato un data 18 ottobre 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituita in giudizio l , resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 13 maggio 2025.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione, deduce l'erroneità della Parte_1 sentenza, motivazione insufficiente e l'illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria avanzata con l'atto di precetto opposto. Sostiene che il Giudice di prime cure erroneamente non ha preso in considerazione il complesso rapporto esistente tra l e l'odierna appellante che ha Parte_2 portato alla conclusione della scrittura privata;
che la ha deciso di sottoscrivere l'atto Pt_1 di transazione perché con lo stesso venivano regolati definitivamente tutti i rapporti tra le parti e, dunque, anche il pagamento delle spese di lite stabilite dalla sentenza della Corte
d'Appello di Catania n. 484 del 30.07.2020, non ancora versate al momento della conclusione della transazione;
che nelle premesse della conciliazione sottoscritta il
24.11.2021 viene fatta espressa menzione di tutto il contenzioso che ha interessato le parti e, dunque, sia il procedimento definito con la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che il procedimento di stabilizzazione, con l'espressa volontà delle parti che facesse parte integrante dell'accordo; che contrariamente a quanto asserito dal primo Giudice, nulla consente di ritenere che le parti intendessero escludere dall'accordo le spese di lite del contenzioso definito della Corte d'Appello di Catania n. 484 del 30.07.2020; che se il giudice di prime cure non si fosse fermato al dato letterale, ma avesse esaminato la vicenda che ha interessato le parti nel suo complesso, sarebbe arrivato alla conclusione che l'intento e la volontà delle parti al momento della conclusione era di transigere e definire tutte le posizioni aperte che li riguardavano.
Il motivo è infondato.
E', invero, condivisibile l'approccio ermeneutico che ha condotto il primo giudice all'apprezzamento di infondatezza dell'opposizione a precetto proposta da , Parte_1 emergendo dalla scrittura transattiva intervenuta tra le parti la volontà delle stesse di definire i loro rapporti con riferimento, in via esclusiva, al contenzioso sorto a seguito del diniego svolto dall' alla domanda di partecipazione alla Controparte_1 procedura di stabilizzazione del personale precario della ai sensi dell'art. Parte_3
20 del D. L.vo n. 75 del 2017.
Si rileva, al riguardo, che con delibera n. 198/2021 del 28.01.2021 l CP_3 ha escluso dalla suddetta procedura di stabilizzazione, ritenendo che la Parte_1 stessa non avesse i requisiti di legge. Avverso il detto provvedimento di esclusione la Pt_1 ha proposto ricorso ex art. 700 cpc innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa. Il reclamo proposto dalla avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare, è Pt_1 stato accolto in sede collegiale.
A questo punto, le parti addivenivano all'accordo transattivo “al fine di evitare l'alea Contr del giudizio di merito” che l avrebbe potuto proporre nei confronti della “ ... a Pt_1 seguito del suddetto provvedimento collegiale e per regolare definitivamente i reciproci rapporti, evitando pure le lungaggini processuali”, convenendo al punto 4 della transazione che “Entrambe le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad ogni pretesa giuridica o economica connessa o derivata dal suddetto contenzioso e dichiarano di non avere nient'altro a pretendere, a qualsiasi titolo (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni, spese, ecc.). Il contenzioso tra le parti si intende pertanto transatto e definito”.
Ora, sebbene in testa all'accordo transattivo venga richiamato il pregresso rapporto di lavoro tra le parti in causa ed il contenzioso definito con la sentenza n. 484/2020 della
Corte di Appello di Catania, Sez. lavoro, che ha rigettato l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza che aveva dichiarato insussistente il diritto della stessa
[...] all'assunzione a tempo indeterminato quali dirigenti biologi in forza dell'inserimento nella graduatoria di concorso approvata con delibera del 4 dicembre 2002 dell'
[...]
non è revocabile in dubbio che la clausola di Controparte_4 cui all'art. 4 della transazione, con la quale le parti rinunciano ad “ogni pretesa giuridica o economica connessa o derivata dal suddetto contenzioso”, è da intendersi riferita esclusivamente al contenzioso pendente in relazione alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del D. L.vo n. 75 del 2017.
Diversamente opinando, e specificamente nel senso auspicato dalla , non si Pt_1 spiegherebbe la ragione per cui nonostante l'accordo transattivo fosse stato stipulato “.... per regolare definitivamente i reciproci rapporti, evitando pure le lungaggini processuali”, le Contr parti avrebbero previsto la rinuncia da parte dell' anche alle spese di lite stabilite nella sentenza della Corte d'Appello di Catania, tenuto conto che tale sentenza, alla data di stipula della transazione, era già passata in giudicato.
Risulta, peraltro, che l'atto transattivo è stato stipulato “al fine di evitare l'alea del Contr giudizio di merito” che l avrebbe potuto proporre nei confronti della , Pt_1 conseguendone, sulla base del chiaro tenore letterale dell'inciso, che le parti abbiano voluto fare riferimento al solo contenzioso pendente in relazione alla procedura di stabilizzazione.
L'appello va, pertanto, rigettato, discendendone l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare in compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 1426, pubblicata il 16 settembre 2024, del giudice unico del
[...] tribunale di Ragusa, rigetta l'appello e condanna a rifondere, in favore Parte_1 dell le spese del presente grado, che liquida in Controparte_1 complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, 24 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1400/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Firrito;
APPELLANTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Danilo Vallone;
P.IVA_1
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 13 maggio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1426, pubblicata il 16 settembre 2024, il giudice unico del Tribunale di Ragusa, rigettava l'opposizione proposta da avverso il precetto col quale Parte_1
l intimava ad essa opponente il pagamento della Controparte_1 somma di € 5.626,37, oltre interessi e regolava le spese secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “È infondata e deve pertanto Contr essere rigettata l'opposizione di avverso il precetto notificato dall' di Parte_1 in data 4/08/2022 per il pagamento della somma complessiva di € 5.626,37, fondato CP_1 sulla sentenza n. 484/20 del 30/07/2020 della Corte d'appello di Catania, in particolare sul capo di condanna alle spese ..... osserva questo Giudice che la transazione intervenuta tra le parti riguarda la stabilizzazione del rapporto di lavoro della dott.ssa in Parte_1 base a una procedura di stabilizzazione avviata successivamente alla sentenza della Corte
d'appello di Catania n. 484/20 ed oggetto di un procedimento cautelare ante causam definito in sede di reclamo con l'ordinanza del Tribunale di Ragusa del 15/10/2021 di accoglimento della domanda della (proc. n. 1569/2021 R.G.). La pattuizione di cui all'art. 4 della Pt_1 transazione – con la quale le parti rinunciano ad “ogni pretesa giuridica o economica connessa o derivata dal suddetto contenzioso” – va intesa come riferita al contenzioso pendente relativo alla procedura di stabilizzazione richiamato all'articolo 2) dell'accordo transattivo, non anche a quello già definito, con la suddetta sentenza della Corte d'appello di Catania, passata in giudicato, alla luce del tenore letterale della clausola”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato un data 18 ottobre 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituita in giudizio l , resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 13 maggio 2025.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione, deduce l'erroneità della Parte_1 sentenza, motivazione insufficiente e l'illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria avanzata con l'atto di precetto opposto. Sostiene che il Giudice di prime cure erroneamente non ha preso in considerazione il complesso rapporto esistente tra l e l'odierna appellante che ha Parte_2 portato alla conclusione della scrittura privata;
che la ha deciso di sottoscrivere l'atto Pt_1 di transazione perché con lo stesso venivano regolati definitivamente tutti i rapporti tra le parti e, dunque, anche il pagamento delle spese di lite stabilite dalla sentenza della Corte
d'Appello di Catania n. 484 del 30.07.2020, non ancora versate al momento della conclusione della transazione;
che nelle premesse della conciliazione sottoscritta il
24.11.2021 viene fatta espressa menzione di tutto il contenzioso che ha interessato le parti e, dunque, sia il procedimento definito con la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che il procedimento di stabilizzazione, con l'espressa volontà delle parti che facesse parte integrante dell'accordo; che contrariamente a quanto asserito dal primo Giudice, nulla consente di ritenere che le parti intendessero escludere dall'accordo le spese di lite del contenzioso definito della Corte d'Appello di Catania n. 484 del 30.07.2020; che se il giudice di prime cure non si fosse fermato al dato letterale, ma avesse esaminato la vicenda che ha interessato le parti nel suo complesso, sarebbe arrivato alla conclusione che l'intento e la volontà delle parti al momento della conclusione era di transigere e definire tutte le posizioni aperte che li riguardavano.
Il motivo è infondato.
E', invero, condivisibile l'approccio ermeneutico che ha condotto il primo giudice all'apprezzamento di infondatezza dell'opposizione a precetto proposta da , Parte_1 emergendo dalla scrittura transattiva intervenuta tra le parti la volontà delle stesse di definire i loro rapporti con riferimento, in via esclusiva, al contenzioso sorto a seguito del diniego svolto dall' alla domanda di partecipazione alla Controparte_1 procedura di stabilizzazione del personale precario della ai sensi dell'art. Parte_3
20 del D. L.vo n. 75 del 2017.
Si rileva, al riguardo, che con delibera n. 198/2021 del 28.01.2021 l CP_3 ha escluso dalla suddetta procedura di stabilizzazione, ritenendo che la Parte_1 stessa non avesse i requisiti di legge. Avverso il detto provvedimento di esclusione la Pt_1 ha proposto ricorso ex art. 700 cpc innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa. Il reclamo proposto dalla avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare, è Pt_1 stato accolto in sede collegiale.
A questo punto, le parti addivenivano all'accordo transattivo “al fine di evitare l'alea Contr del giudizio di merito” che l avrebbe potuto proporre nei confronti della “ ... a Pt_1 seguito del suddetto provvedimento collegiale e per regolare definitivamente i reciproci rapporti, evitando pure le lungaggini processuali”, convenendo al punto 4 della transazione che “Entrambe le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad ogni pretesa giuridica o economica connessa o derivata dal suddetto contenzioso e dichiarano di non avere nient'altro a pretendere, a qualsiasi titolo (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni, spese, ecc.). Il contenzioso tra le parti si intende pertanto transatto e definito”.
Ora, sebbene in testa all'accordo transattivo venga richiamato il pregresso rapporto di lavoro tra le parti in causa ed il contenzioso definito con la sentenza n. 484/2020 della
Corte di Appello di Catania, Sez. lavoro, che ha rigettato l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza che aveva dichiarato insussistente il diritto della stessa
[...] all'assunzione a tempo indeterminato quali dirigenti biologi in forza dell'inserimento nella graduatoria di concorso approvata con delibera del 4 dicembre 2002 dell'
[...]
non è revocabile in dubbio che la clausola di Controparte_4 cui all'art. 4 della transazione, con la quale le parti rinunciano ad “ogni pretesa giuridica o economica connessa o derivata dal suddetto contenzioso”, è da intendersi riferita esclusivamente al contenzioso pendente in relazione alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del D. L.vo n. 75 del 2017.
Diversamente opinando, e specificamente nel senso auspicato dalla , non si Pt_1 spiegherebbe la ragione per cui nonostante l'accordo transattivo fosse stato stipulato “.... per regolare definitivamente i reciproci rapporti, evitando pure le lungaggini processuali”, le Contr parti avrebbero previsto la rinuncia da parte dell' anche alle spese di lite stabilite nella sentenza della Corte d'Appello di Catania, tenuto conto che tale sentenza, alla data di stipula della transazione, era già passata in giudicato.
Risulta, peraltro, che l'atto transattivo è stato stipulato “al fine di evitare l'alea del Contr giudizio di merito” che l avrebbe potuto proporre nei confronti della , Pt_1 conseguendone, sulla base del chiaro tenore letterale dell'inciso, che le parti abbiano voluto fare riferimento al solo contenzioso pendente in relazione alla procedura di stabilizzazione.
L'appello va, pertanto, rigettato, discendendone l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare in compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 1426, pubblicata il 16 settembre 2024, del giudice unico del
[...] tribunale di Ragusa, rigetta l'appello e condanna a rifondere, in favore Parte_1 dell le spese del presente grado, che liquida in Controparte_1 complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, 24 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena