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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 302/2024RG vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.Iva Parte_1
) corrente ad Ancona, via dell'Industria n. 10, (c.f. P.IVA_1 CP_1
) residente a [...], (c.f. ) C.F._1 Controparte_2 C.F._2 residente a [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Palmieri, c.f.
, ed elettivamente domiciliati C.F._3 Email_1 presso lo studio del difensore sito ad Ancona in Corso Garibaldi 144;
-parte appellante/appellata incidentale
e
(P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_3 P.IVA_2
Portonovo snc – Ancona, assistita e difesa dall'Avv. Riccardo Leonardi (Cod. Fisc.
) e dall'Avv. Maria Luisa Belvederesi (Cod. Fisc. ) C.F._4 C.F._5 con studio in Ancona alla P.zza della Repubblica n. 1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti, indirizzo pec: Email_2
-parte appellata/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Il criterio decisorio si rende utile anche perché la sentenza di primo grado non appare redatta secondo criteri di proporzionalità, sinteticità e chiarezza espositiva e le argomentazioni del Tribunale appaiono in più punti eccentriche rispetto all'effettivo oggetto del contenzioso e non perspicue.
In tal modo, per ragioni di economia processuale e nel rispetto del principio di ragionevole durata, ritiene la Corte di ricostruire integralmente il percorso argomentativo che conduce alla decisione di merito (superando le questioni di rito sull'ammissibilità dell'appello principale) anche in forza dei poteri derivanti dall'ampio effetto devolutivo connesso al gravame.
In tal modo saranno progressivamentescrutinate e discusse le questioni di merito complessivamente devolute sia con l'atto di appello principale che con l'appello incidentale.
3.I principi di diritto applicabili nella presente fattispecie sono quelli enunciati da Cass. civ., sez. III, sent. 11 ottobre 2018, n. 25167:
“L'interpretazione letterale data dalla Corte di appello alla convenzione non tiene conto del ruolo professionale del broker che, erroneamente viene ricostruito solo sulla figura del mediatore, cioè di un intermediario che opera nella fase genetica del rapporto, al fine di favorire la conclusione del contratto. Al contrario l'attività di intermediazione assicurativa propria del broker consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale (Cass. n. 6874/2003 e Cass. n.
8467/98). Alla luce della complessiva disciplina di cui alla L. 28 novembre 1984, n. 792 (art. 1, art. 4, lett. f) e
g), art. 5, lett. e) ed f), 8), il "broker" assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con
l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui (Cass. Sez. 3, n.
12973 del 27/05/2010, Rv. 612999 - 01).
Il Codice delle Ass.ni Private definisce "l'attività di intermediazione assicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati". L'attività del broker si sviluppa nei tre principali momenti della fisiologia negoziale:
"un'attività di studio volta ad individuare la soluzione consona alle esigenze dell'assicurando, la contrattazione con la compagnia per conto del cliente al fine di pervenire alla stipula del contratto e
l'assistenza all'assicurato per tutta la durata della polizza", sotto il profilo della gestione ed esecuzione del contratto”.
4.La richiamata pronuncia è espressione di un orientamento ormai consolidato con la precisazione che la L. 28 novembre 1984, n. 792 è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle
Assicurazioni Private di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dunque, nel caso in esame, la disciplina va ricondotta agli artt. 108 e segg. del c.a.p.
I contenuti tuttavia restano i medesimi.
L'art. 109 c.a.p. definisce i broker come “gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione” e la loro l'attività è delineata dall'art. 106 c.a.p..
Dunque, anche nella richiamata disciplina, l'attività di intermediazione assicurativa si distingue dalla semplice mediazione ex art. 1754 ss. c.c. perché il broker non si limita a mettere in relazione l'assicuratore con l'assicurando ma assiste quest'ultimo: (a) nella fase precontrattuale selezionando la compagnia e l'offerta più adatta ad assicurare il rischio proposto, (b) nella fase dell'accordo contrattuale collaborando nella formulazione del contenuto del contratto in funzione delle concrete esigenze del cliente, (c) nella fase esecutiva del contratto collaborando alla gestione ed esecuzione dello stesso, (d) prestando assistenza all'assicurato per tutta la durata della polizza in funzione di tutela e protezione dell'interesse concreto del cliente.
In altri termini si tratta di una vera e propria attività di consulenza professionale a favore dell'assicurando.
Come afferma la Corte: “il broker assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con
l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui”. (cfr. anche
Cass. civ. sez. III, 27 maggio 2010 n. 12973)
I principi avanti enunciati sono quelli richiamati anche dal Tribunale e dalle parti di talché la Corte può passare dalla ricognizione alla concreta applicazione.
5.In punto di fatto debbono ritenersi accertate le seguenti circostanze:
• era in corso (al momento dei fatti rilevanti in causa) un rapporto assicurativo in forza del quale la e gestiva le polizze della società (circostanza Pt_1 Parte_1 CP_3 documentale ed incontestata);
• la polizza annuale veniva a scadenza nel giugno 2019 ed era rinnovata per un anno;
• nell'aprile del 2020 il broker suggeriva al cliente la disdetta della polizza in essere per reperirne una diversa, confacente al bene ristrutturato;
• si verificava un incendio che danneggiava gravemente il bar – ristorante nella notte tra il 29 ed il 30 maggio 2020;
• il broker dal 2010 si recava personalmente presso la struttura Spiaggia Bonetti: (a) sia Pt_1 per incontrare per gestire le polizze intestate al medesimo ed alla società Persona_1 [...]
(b) sia quale avventore in compagnia di amici, per ragioni conviviali, per consumare CP_3 pasti ed aperitivi (testi , ); Testimone_1 Testimone_2
• durante la stagione estiva 2019 il si è recato in più di una occasione a cena presso il Pt_1 ristorante Spiaggia Bonetti (teste ); Testimone_2
• sino alla stagione estiva 2019 il bar Spiaggia Bonetti offriva ai clienti, oltre ai prodotti da bar, insalate e panini, per il solo servizio a pranzo e per l'aperitivo serale mentre dalla stagione estiva 2019 il ristorante Spiaggia Bonetti offriva ai propri clienti, oltre ai prodotti da bar, insalate e panini anche un servizio completo di ristorazione sia a pranzo che a cena perché all'interno del nuovo manufatto era stata installata una cucina industriale in esito ad una ristrutturazione dell'immobile (testi , ). Testimone_1 Testimone_2
6.Vanno qui applicati gli esposti principi di diritto in ragione dei quali l'appellante, quale broker assicurativo, aveva l'obbligo professionale di tenere sotto controllo e monitorare il contratto assicurativo anche sotto il profilo della presenza di elementi che potessero influenzare la congruità della copertura (ristrutturazione dello stabilimento).
In altri termini l'appellante doveva verificare (secondo un criterio di diligenza professionale) la permanenza delle condizioni assicurative nel tempo ed offrire adeguata consulenza laddove avesse riscontrato una variazione del rischio o del valore del bene assicurato.
In tale ultimo caso avrebbe dovuto formulare una proposta (o almeno segnalare la necessità) di adeguamento della copertura.
7.Una volta accertato:
• che prima della stagione estiva 2019 era intervenuta una ristrutturazione dell'immobile dedotto in giudizio;
• che tale ristrutturazione aveva comportato un aumento di valore del bene;
• che l'aumento di valore rendeva non più congrua (per difetto) la copertura assicurativa, occorre verificare la conoscenza o conoscibilità della ristrutturazione da parte dell'appellante secondo un criterio di diligentia quam suis (ossia la diligenza esigibile nell'adempimento dell'obbligazione inerente all'esercizio dell'attività professionale, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata ex artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c.).
8.Dalla prova testi è emerso che l'appellante ha frequentato lo stabilimento dopo la ristrutturazione.
Sul punto il teste è più sfumato ma il teste (dipendente che Testimone_1 Testimone_2 riferisce fatti direttamente percepiti) è preciso: afferma che nell'estate 2019 il aveva cenato Pt_1 presso il ristorante in più di una occasione.
Il teste rispondendo al capitolo 7:
7) “Durante la stagione estiva 2019 il sig. si recava almeno in tre occasioni a cena CP_1 presso il ristorante Spiaggia Bonetti”. ha dichiarato:
“Cap 7 Ok, sì non posso confermare con certezza tre, comunque possono essere state di più”. Le dichiarazioni del teste non sono state fatte oggetto di specifica contestazione nell'atto di appello.
9.D'altra parte deve ritenersi del tutto verosimile:
• che la ristrutturazione, l'importanza della stessa (particolarmente per quanto riguarda la ristorazione) e l'aumento di valore dell'immobile fossero chiaramente percepibili dall'agente nell'estate del 2019 quando (in più occasioni) si recò a cena, avendo egli consumato pasti nello stabilimento anche prima dell'estate 2019 (e della ristrutturazione) e dunque essendo nella condizione di operare un confronto;
• che l'appellante, se non le aveva già avute in precedenza, abbia chiesto informazioni sul rinnovo del locale in cui aveva già cenato prima dell'intervento migliorativo;
• che egli, di conseguenza, aveva l'obbligo, secondo un criterio di diligentia quam suis, di suggerire un adeguamento della polizza dopo aver personalmente constatato il mutamento del rischio.
10.In tal modo resta accertato che né in occasione del rinnovo del 2019 né successivamente, fino all'aprile del 2020, il broker si pose il problema dell'adeguamento della polizza e che quando
(nell'aprile 2020) egli si attivò, il suo intervento non fu finalizzato ad un immediato aumento dei massimali assicurati ma solo alla disdetta della vecchia polizza ed alla ricerca di una più adeguata al rischio lasciando dunque privo di adeguata copertura lo stabilimento fino alla scadenza contrattuale.
Proprio in tale periodo si verificò l'incendio.
Ne deriva l'inadempimento dell'appellante agli obblighi derivanti dal contratto dedotto in giudizio e la sua responsabilità per i danni ad esso conseguenti.
11.Va di seguito esaminata la questione della ricorrenza del concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., fatta oggetto di motivo di gravame principale e rilevabile anche d'ufficio.
Il concorso colposo del danneggiato può essere rilevato d'ufficio, anche in assenza di specifica eccezione ogniqualvolta emerga dagli atti processuali che il danneggiato abbia contribuito con la propria condotta colposa alla produzione del pregiudizio lamentato:
• “In quanto attinente al fatto costitutivo, la questione del concorso del fatto colposo del creditore, corrispondente ad un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio anche in appello. Resta però il limite del giudicato interno, nel senso che, se sulla questione vi è una statuizione di primo grado, il giudice di appello può pronunciare se la questione è devoluta con l'appello. (Cass. 27258/2024);
• “In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere
d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19218).
L'art. 1227 c.c., infatti, è una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima (così, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 17152 del 03/12/2002, al p.
4.5 dei "Motivi della decisione") e il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice d'ufficio.
12.Nella presente fattispecie risultano prospettati già in primo grado (ed anche induttivamente provati) gli elementi di fatto dai quali è ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dell'appellata principale.
In effetti in sede di costituzione dinanzi al Tribunale le parti originarie convenute deducevano:
“La diligenza che viene chiesta è ovviamente rapportata all'ambito delle rispettive competenze, professionalità e sfere di signoria: se, da un lato, al broker viene richiesto di verificare le dinamiche del mercato assicurativo, informandone il cliente, dall'altro lato al cliente è imposto un onere di aggiornare il broker sullo stato del bene oggetto dell'assicurazione (bene che si trova nella sua esclusiva disponibilità, custodia e controllo), in quanto tali elementi informativi possono condizionare sia il rischio in sé sia i valori del rischio”.
Il concorso del fatto colposo della vittima è fatto oggetto di motivo di gravame ed è anche rilevabile d'ufficio nel presente giudizio perché risultano prospettati, in sede di costituzione in primo grado, gli elementi di fatto dai quali è desumibile la sussistenza d'una condotta colposa della danneggiata quale concausa del danno. Il Tribunale non ha rilevato la questione e non ha pronunciato sul punto mentre l'appellante ha proposto sulla questione uno specifico motivo di gravame.
13.Osserva la Corte che secondo quanto avanti accertato, la parte assicurata:
• ha proceduto ad una rilevante ristrutturazione dell'immobile incrementandone in maniera significativa il valore;
• non ha tuttavia comunicato tale circostanza al broker;
• non ha richiesto un aggiornamento della polizza assicurativa già in essere;
• era pienamente consapevole (o doveva diligentemente esserlo quale operatrice del settore) della trasformazione del bene oggetto di copertura;
• essendo il soggetto più vicino al rischio (titolare della struttura), conosceva il valore del bene e sapeva di averlo aumentato con la ristrutturazione;
• sapeva (o doveva sapere) che la polizza stipulata anni prima era inadeguata a coprire il nuovo valore ed il nuovo rischio;
• ben conosceva (o doveva diligentemente conoscere quale operatrice di settore) la portata ed i limiti della polizza originaria;
• era consapevole o comunque doveva essere diligentemente consapevole del fatto che la polizza stipulata su un inferiore valore precedente non copriva più adeguatamente il nuovo valore;
• doveva avere ben presente, come operatrice di settore, che il primo e più grave rischio di uno stabilimento balneare costruito prevalentemente in legno (come è quello in oggetto secondo quanto risulta dalla perizia assicurativa in atti) è quello dell'incendio;
• doveva dunque aver ben presente che quello specifico rischio (incendio) era aumentato dopo la ristrutturazione.
14.Si profila dunque una condotta colposa omissiva dell'assicurata che ha omesso di adottare una condotta minima di diligenza quale la verifica della congruità della copertura dopo una importante ristrutturazione.
Sull'apporto con-causale della condotta dell'appellata principale non può esservi dubbio atteso che, se avesse richiesto l'adeguamento, il danno (parziale scopertura) non si sarebbe prodotto o sarebbe stato minore.
La mancata comunicazione dell'assicurata ha contribuito al danno patrimoniale derivante dalla sottocopertura assicurativa. 15.In definitiva entrambe le condotte omissive (dell'assicurata e del broker) si pongono in rapporto di concausalità diretta (ed equivalente) nella produzione del danno.
La prima è consistita in una grave negligenza per mancata attivazione spontanea di un processo di revisione contrattuale mentre l'altra è consistita nell' altrettanto grave negligenza al dovere professionale di informazione e proposta al variare del valore e del rischio di cui aveva avuto diretta conoscenza.
Dunque, sotto il profilo eziologico, alla colposa inerzia della proprietà si accompagna l'inerzia del broker che, per la verosimile fiducia che in lui riponeva la cliente, avrebbe potuto indurre ad una più consapevole valutazione del rischio con la verosimile conseguenza che l'assicurata avrebbe adeguato la polizza (come poi è di fatto avvenuto con altro assicuratore).
Non è invece provato che la danneggiata avrebbe comunque opposto un rifiuto anche nel caso di un
(ipotetico) tempestivo invito all'adeguamento da parte del broker.
16.Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene corretto attribuire pari incidenza causale (50%) alle due condotte con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento riconoscibile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
17.Vanno di seguito congiuntamente esaminate tutte le questioni sul riconoscimento/liquidazione del danno poste dall'appello principale e da quello incidentale con i contrapposti motivi di gravame.
18.L'assicurato che agisce per il risarcimento del danno da insufficiente copertura assicurativa (in questo caso, per omessa proposta di adeguamento da parte del broker) ha l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno subito (art. 2697 c.c.).
Nel caso di specie tale danno coincide fondamentalmente con la differenza tra il valore reale del bene al momento dell'evento dannoso (incendio) e l'importo effettivamente indennizzato dalla compagnia in relazione alla copertura insufficiente.
19.Il primo elemento istruttorio rilevante ai fini della prova del danno è il documento denominato processo verbale di perizia a firma del perito dell'assicurazione e della danneggiata Persona_2
. Persona_3
La Cassazione ha chiarito che: “(…) la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551, Rv. 607812- 01). (…)
6.3.1. Si è detto come la perizia giurata, depositata da una parte, non sia dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, avendo valore di semplice indizio;
nondimeno, alla parte che ha prodotto la perizia è "riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione" (Cass. Sez. 2, sent. 19 maggio 1997, n. 4437, Rv. 504491-01; in senso conforme;
Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2002, n. 2737, Rv. 552518-01).
(…) In particolare, ha errato la Corte ambrosiana nel ritenere che a tale deficit probatorio non potessero "supplire le dedotte prove testimoniali, perché finalizzate alla conferma di atti di parte".
Scopo della prova testimoniale, per contro, era di assicurare che quei documenti, fino ad allora dotati di valore meramente indiziario, potessero -grazie all'esame dei loro autori - "acquisire dignità
e valore di prova", sulla quale allora il giudice di merito avrebbe dovuto "esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione".
La decisione, dunque, di escludere siffatta prova testimoniale - sull'errato presupposto che essa fosse diretta a confermare atti di parte - inficia di nullità la sentenza impugnata, se è vero che "la motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il "minimo costituzionale", qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova" (Cass. Sez. 3, ord. 9 novembre 2017, n. 26538,
Rv. 646837-01; cfr. anche Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12884, Rv. 640419-01)”.
20.Nel presente giudizio:
• la perizia redatta congiuntamente tra il perito dell'assicurazione e quello dell'assicurata costituisce una valutazione tecnica condivisa avente valore indiziario;
• detta stima è supportata dalla produzione di documentazione contabile, fiscale e tecnica
(fatture, computi, bonifici, etc.) a supporto della stima;
• in tal modo la documentazione rafforza il valore della perizia, conferendole contenuto oggettivo e verificabile;
• la testimonianza resa dal perito di parte è particolarmente rilevante perché Persona_3 attesta come si è proceduto alla verifica;
• in tal modo la testimonianza (rilevante in sé) conferisce anche consistenza probatoria alla perizia, costituendo una conferma orale della bontà e della completezza dell'analisi tecnica
21.Deve ulteriormente evidenziarsi come le dichiarazioni del perito attestino un complesso Per_3 lavoro di indagine con riscontri documentali precisi (documentazione tecnica, amministrativa/edilizia, contabile, fiscale) ed indagini di mercato mirate, secondo quanto indicato nei capitoli su cui il teste è stato escusso:
10) “Conferma quanto relazionato ed esposto nel “Processo Verbale di Perizia”, da lei sottoscritto e che le si rammostra (doc. 8)”;
11) “Onde pervenire al “Processo Verbale di Perizia” e per quanto riguarda la partita fabbricato, sono stati acquisiti i documenti tecnici a supporto, quali planimetrie, autorizzazioni, documenti catastali, nonché fatture dei lavori inerenti la ristrutturazione eseguita dall' nel 2019”; Parte_2
12) “Onde pervenire al “Processo Verbale di Perizia” e per quanto riguarda la partita contenuto sono stati acquisiti documenti e registri aziendali quali libro dei cespiti dei beni ammortizzabili, registro delle fatture di acquisto e di vendita, copie fatture, progetti esecutivi e layout al fine di verificare i beni preesistenti al momento del sinistro”;
13) “Onde pervenire al “Processo Verbale di Perizia” e relativamente al fabbricato costituente il rischio Assicurato e relative pertinenze annesse, i lei e l'Ing. avete determinato il costo per la Per_2 loro integrale ricostruzione a nuovo, escludendo il valore dell'area, applicando agli importi ottenuti un deprezzamento che ha tenuto conto dell'anno di costruzione, dell'epoca di ristrutturazione e dello stato d'uso dei materiali alla data del sinistro”;
14) “Onde pervenire al “Processo Verbale di Perizia” per quanto riguarda i macchinari, attrezzature e contenuto in genere, lei e l'Ing. avete determinato il loro costo di rimpiazzo a Per_2 nuovo con altri uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le relative spese di trasporto, montaggio e fiscali, applicando agli importi ottenuti un deprezzamento che ha tenuto conto dell'anno di fabbricazione, delle manutenzioni periodiche e straordinarie eseguite, del loro specifico impegno produttivo della frequenza di utilizzo e dell'obsolescenza tecnologica riferita alla data del sinistro”;
15) “Onde pervenire al “Processo Verbale di Perizia” e per quanto attiene le merci, lei e l'Ing. avete determinato il loro valore esaminando la documentazione fiscale e contabile di acquisto Per_2 nonché considerando la rispettiva fase di realizzazione al momento del sinistro”; 16) “Dagli accertamenti svolti, di cui ai superiori cap. dal n. 10 al n. 15, è emersa INSUFFICIENZA di assicurazione sia a nuovo che allo stato d'uso delle partite di polizza colpita” .
17) “La scopertura assicurativa, di cui al cap. 16), riguardava entrambe le Partite di Polizza colpite
– fabbricato e merci -, anche nel relativo valore allo stato d'uso, e che ciò ha determinato la liquidazione del sinistro nel limite massimo delle somme assicurate”.
22.Tutte le richiamate circostanze capitolate son state confermate dal teste all'udienza del 30 Per_3 giugno 2023 come risulta dal relativo verbale:
“Viene introdotto il primo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: , nato a [...] il [...], res Ripe San Ginesio, Testimone_3 già consulente della Baia.
Cap 10 Vero confermo.
Cap 11 vero
Cap 12 vero adr Ha attestato la presenza dei beni al di là dei registri contabili? Abbiamo fatto anche rilievi fisici con campionamenti, nei limiti del possibile perché è stato un incendio distruttivo.
Cap 13 Vero
Cap 14 Vero
Cap 15 C'erano cibo, bottiglie, pesce marcio, tutto quello che era verificabile, residui di bottiglie e scatole;
tutto quanto scritto nel cap 15 è vero.
Cap 16 vero
Cap 17 vero, come è scritto.
23.Nel caso concreto la combinazione probatoria:
• del documento costituito dalla perizia assicurativa congiunta,
• della documentazione (fiscale e contabile) prodotta a supporto,
• della puntuale testimonianza tecnica confermativa dei capitoli avanti riportati, permette di affermare che il danno patrimoniale subito dall'assicurata è provato con piena efficacia probatoria e che la quantificazione può avvenire sulla base della stima allegata in atti, senza necessità di ulteriore accertamento tecnico.
24.Tanto premesso, si riproducono le conclusioni sintetiche della richiamata relazione peritale: 25.La Corte ritiene di quantificare il danno sulla base della stima peritale con adeguamento all'effettivo concreto valore dei beni da considerare non nuovi ma usati.
Di conseguenza vanno liquidati:
• euro 204.498,89 per danni al fabbricato;
• euro 180.998,32 per danni a macchine, attrezzature, arredamenti, merci;
• euro 10.000,00 per spese di demolizione e sgombero.
e complessivamente euro 395.497,21.
26.Da tale somma vanno detratti:
• l'indennizzo già ricevuto pari ad euro 217.500,00;
• la somma di euro 5.500,00 (come condivisibilmente stimata dall'appellata principale) corrispondente al costo del premio che avrebbe pagato per una polizza incendi (per CP_3 gli anni 2019 e 2020) con copertura completa.
27.Il risultato è l'accertamento di un danno finale effettivo (ai fini del presente giudizio) pari ad euro 172.497,21da ridurre del 50% per il concorso di colpa per cui, in definitiva, il danno risarcibile è pari ad euro 86.248,61.
28. Trattandosi di credito di valore competono:
(a) rivalutazione dalla data dell'evento assicurato a quella della presente decisione;
CP_4
(b) interessi legali calcolati annualmente sulla somma capitale rivalutata dalla data dell'evento assicurato a quella della presente decisione che, convertendo l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, impone l'attribuzione dei soli interessi legali corrispettivi dalla data della decisione al saldo calcolati sul complessivo ammontare dell'obbligazione di valore al momento della conversione (capitale+rivalutazione+interessi)
29. Le spese di lite del doppio grado vanno regolate secondo l'esito finale del giudizio e dunque seguono la soccombenza dell'appellata principale liquidate nei limiti di valore del decisum. Si applicano i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello/Tribunale , (b) valore fino ad euro 260.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in parziale riforma della gravata sentenza, condanna gli appellanti principali a pagare all'appellata principale la somma di euro 86.248,61 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione indicato;
2-respinge ogni altro motivo di appello principale ed incidentale;
3-condanna le parti appellanti principali al pagamento, in favore della parte appellata principale, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 14.103,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro
14.317,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 1° luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 302/2024RG vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.Iva Parte_1
) corrente ad Ancona, via dell'Industria n. 10, (c.f. P.IVA_1 CP_1
) residente a [...], (c.f. ) C.F._1 Controparte_2 C.F._2 residente a [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Palmieri, c.f.
, ed elettivamente domiciliati C.F._3 Email_1 presso lo studio del difensore sito ad Ancona in Corso Garibaldi 144;
-parte appellante/appellata incidentale
e
(P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_3 P.IVA_2
Portonovo snc – Ancona, assistita e difesa dall'Avv. Riccardo Leonardi (Cod. Fisc.
) e dall'Avv. Maria Luisa Belvederesi (Cod. Fisc. ) C.F._4 C.F._5 con studio in Ancona alla P.zza della Repubblica n. 1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti, indirizzo pec: Email_2
-parte appellata/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Il criterio decisorio si rende utile anche perché la sentenza di primo grado non appare redatta secondo criteri di proporzionalità, sinteticità e chiarezza espositiva e le argomentazioni del Tribunale appaiono in più punti eccentriche rispetto all'effettivo oggetto del contenzioso e non perspicue.
In tal modo, per ragioni di economia processuale e nel rispetto del principio di ragionevole durata, ritiene la Corte di ricostruire integralmente il percorso argomentativo che conduce alla decisione di merito (superando le questioni di rito sull'ammissibilità dell'appello principale) anche in forza dei poteri derivanti dall'ampio effetto devolutivo connesso al gravame.
In tal modo saranno progressivamentescrutinate e discusse le questioni di merito complessivamente devolute sia con l'atto di appello principale che con l'appello incidentale.
3.I principi di diritto applicabili nella presente fattispecie sono quelli enunciati da Cass. civ., sez. III, sent. 11 ottobre 2018, n. 25167:
“L'interpretazione letterale data dalla Corte di appello alla convenzione non tiene conto del ruolo professionale del broker che, erroneamente viene ricostruito solo sulla figura del mediatore, cioè di un intermediario che opera nella fase genetica del rapporto, al fine di favorire la conclusione del contratto. Al contrario l'attività di intermediazione assicurativa propria del broker consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale (Cass. n. 6874/2003 e Cass. n.
8467/98). Alla luce della complessiva disciplina di cui alla L. 28 novembre 1984, n. 792 (art. 1, art. 4, lett. f) e
g), art. 5, lett. e) ed f), 8), il "broker" assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con
l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui (Cass. Sez. 3, n.
12973 del 27/05/2010, Rv. 612999 - 01).
Il Codice delle Ass.ni Private definisce "l'attività di intermediazione assicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati". L'attività del broker si sviluppa nei tre principali momenti della fisiologia negoziale:
"un'attività di studio volta ad individuare la soluzione consona alle esigenze dell'assicurando, la contrattazione con la compagnia per conto del cliente al fine di pervenire alla stipula del contratto e
l'assistenza all'assicurato per tutta la durata della polizza", sotto il profilo della gestione ed esecuzione del contratto”.
4.La richiamata pronuncia è espressione di un orientamento ormai consolidato con la precisazione che la L. 28 novembre 1984, n. 792 è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle
Assicurazioni Private di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dunque, nel caso in esame, la disciplina va ricondotta agli artt. 108 e segg. del c.a.p.
I contenuti tuttavia restano i medesimi.
L'art. 109 c.a.p. definisce i broker come “gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione” e la loro l'attività è delineata dall'art. 106 c.a.p..
Dunque, anche nella richiamata disciplina, l'attività di intermediazione assicurativa si distingue dalla semplice mediazione ex art. 1754 ss. c.c. perché il broker non si limita a mettere in relazione l'assicuratore con l'assicurando ma assiste quest'ultimo: (a) nella fase precontrattuale selezionando la compagnia e l'offerta più adatta ad assicurare il rischio proposto, (b) nella fase dell'accordo contrattuale collaborando nella formulazione del contenuto del contratto in funzione delle concrete esigenze del cliente, (c) nella fase esecutiva del contratto collaborando alla gestione ed esecuzione dello stesso, (d) prestando assistenza all'assicurato per tutta la durata della polizza in funzione di tutela e protezione dell'interesse concreto del cliente.
In altri termini si tratta di una vera e propria attività di consulenza professionale a favore dell'assicurando.
Come afferma la Corte: “il broker assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con
l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui”. (cfr. anche
Cass. civ. sez. III, 27 maggio 2010 n. 12973)
I principi avanti enunciati sono quelli richiamati anche dal Tribunale e dalle parti di talché la Corte può passare dalla ricognizione alla concreta applicazione.
5.In punto di fatto debbono ritenersi accertate le seguenti circostanze:
• era in corso (al momento dei fatti rilevanti in causa) un rapporto assicurativo in forza del quale la e gestiva le polizze della società (circostanza Pt_1 Parte_1 CP_3 documentale ed incontestata);
• la polizza annuale veniva a scadenza nel giugno 2019 ed era rinnovata per un anno;
• nell'aprile del 2020 il broker suggeriva al cliente la disdetta della polizza in essere per reperirne una diversa, confacente al bene ristrutturato;
• si verificava un incendio che danneggiava gravemente il bar – ristorante nella notte tra il 29 ed il 30 maggio 2020;
• il broker dal 2010 si recava personalmente presso la struttura Spiaggia Bonetti: (a) sia Pt_1 per incontrare per gestire le polizze intestate al medesimo ed alla società Persona_1 [...]
(b) sia quale avventore in compagnia di amici, per ragioni conviviali, per consumare CP_3 pasti ed aperitivi (testi , ); Testimone_1 Testimone_2
• durante la stagione estiva 2019 il si è recato in più di una occasione a cena presso il Pt_1 ristorante Spiaggia Bonetti (teste ); Testimone_2
• sino alla stagione estiva 2019 il bar Spiaggia Bonetti offriva ai clienti, oltre ai prodotti da bar, insalate e panini, per il solo servizio a pranzo e per l'aperitivo serale mentre dalla stagione estiva 2019 il ristorante Spiaggia Bonetti offriva ai propri clienti, oltre ai prodotti da bar, insalate e panini anche un servizio completo di ristorazione sia a pranzo che a cena perché all'interno del nuovo manufatto era stata installata una cucina industriale in esito ad una ristrutturazione dell'immobile (testi , ). Testimone_1 Testimone_2
6.Vanno qui applicati gli esposti principi di diritto in ragione dei quali l'appellante, quale broker assicurativo, aveva l'obbligo professionale di tenere sotto controllo e monitorare il contratto assicurativo anche sotto il profilo della presenza di elementi che potessero influenzare la congruità della copertura (ristrutturazione dello stabilimento).
In altri termini l'appellante doveva verificare (secondo un criterio di diligenza professionale) la permanenza delle condizioni assicurative nel tempo ed offrire adeguata consulenza laddove avesse riscontrato una variazione del rischio o del valore del bene assicurato.
In tale ultimo caso avrebbe dovuto formulare una proposta (o almeno segnalare la necessità) di adeguamento della copertura.
7.Una volta accertato:
• che prima della stagione estiva 2019 era intervenuta una ristrutturazione dell'immobile dedotto in giudizio;
• che tale ristrutturazione aveva comportato un aumento di valore del bene;
• che l'aumento di valore rendeva non più congrua (per difetto) la copertura assicurativa, occorre verificare la conoscenza o conoscibilità della ristrutturazione da parte dell'appellante secondo un criterio di diligentia quam suis (ossia la diligenza esigibile nell'adempimento dell'obbligazione inerente all'esercizio dell'attività professionale, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata ex artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c.).
8.Dalla prova testi è emerso che l'appellante ha frequentato lo stabilimento dopo la ristrutturazione.
Sul punto il teste è più sfumato ma il teste (dipendente che Testimone_1 Testimone_2 riferisce fatti direttamente percepiti) è preciso: afferma che nell'estate 2019 il aveva cenato Pt_1 presso il ristorante in più di una occasione.
Il teste rispondendo al capitolo 7:
7) “Durante la stagione estiva 2019 il sig. si recava almeno in tre occasioni a cena CP_1 presso il ristorante Spiaggia Bonetti”. ha dichiarato:
“Cap 7 Ok, sì non posso confermare con certezza tre, comunque possono essere state di più”. Le dichiarazioni del teste non sono state fatte oggetto di specifica contestazione nell'atto di appello.
9.D'altra parte deve ritenersi del tutto verosimile:
• che la ristrutturazione, l'importanza della stessa (particolarmente per quanto riguarda la ristorazione) e l'aumento di valore dell'immobile fossero chiaramente percepibili dall'agente nell'estate del 2019 quando (in più occasioni) si recò a cena, avendo egli consumato pasti nello stabilimento anche prima dell'estate 2019 (e della ristrutturazione) e dunque essendo nella condizione di operare un confronto;
• che l'appellante, se non le aveva già avute in precedenza, abbia chiesto informazioni sul rinnovo del locale in cui aveva già cenato prima dell'intervento migliorativo;
• che egli, di conseguenza, aveva l'obbligo, secondo un criterio di diligentia quam suis, di suggerire un adeguamento della polizza dopo aver personalmente constatato il mutamento del rischio.
10.In tal modo resta accertato che né in occasione del rinnovo del 2019 né successivamente, fino all'aprile del 2020, il broker si pose il problema dell'adeguamento della polizza e che quando
(nell'aprile 2020) egli si attivò, il suo intervento non fu finalizzato ad un immediato aumento dei massimali assicurati ma solo alla disdetta della vecchia polizza ed alla ricerca di una più adeguata al rischio lasciando dunque privo di adeguata copertura lo stabilimento fino alla scadenza contrattuale.
Proprio in tale periodo si verificò l'incendio.
Ne deriva l'inadempimento dell'appellante agli obblighi derivanti dal contratto dedotto in giudizio e la sua responsabilità per i danni ad esso conseguenti.
11.Va di seguito esaminata la questione della ricorrenza del concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., fatta oggetto di motivo di gravame principale e rilevabile anche d'ufficio.
Il concorso colposo del danneggiato può essere rilevato d'ufficio, anche in assenza di specifica eccezione ogniqualvolta emerga dagli atti processuali che il danneggiato abbia contribuito con la propria condotta colposa alla produzione del pregiudizio lamentato:
• “In quanto attinente al fatto costitutivo, la questione del concorso del fatto colposo del creditore, corrispondente ad un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio anche in appello. Resta però il limite del giudicato interno, nel senso che, se sulla questione vi è una statuizione di primo grado, il giudice di appello può pronunciare se la questione è devoluta con l'appello. (Cass. 27258/2024);
• “In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere
d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19218).
L'art. 1227 c.c., infatti, è una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima (così, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 17152 del 03/12/2002, al p.
4.5 dei "Motivi della decisione") e il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice d'ufficio.
12.Nella presente fattispecie risultano prospettati già in primo grado (ed anche induttivamente provati) gli elementi di fatto dai quali è ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dell'appellata principale.
In effetti in sede di costituzione dinanzi al Tribunale le parti originarie convenute deducevano:
“La diligenza che viene chiesta è ovviamente rapportata all'ambito delle rispettive competenze, professionalità e sfere di signoria: se, da un lato, al broker viene richiesto di verificare le dinamiche del mercato assicurativo, informandone il cliente, dall'altro lato al cliente è imposto un onere di aggiornare il broker sullo stato del bene oggetto dell'assicurazione (bene che si trova nella sua esclusiva disponibilità, custodia e controllo), in quanto tali elementi informativi possono condizionare sia il rischio in sé sia i valori del rischio”.
Il concorso del fatto colposo della vittima è fatto oggetto di motivo di gravame ed è anche rilevabile d'ufficio nel presente giudizio perché risultano prospettati, in sede di costituzione in primo grado, gli elementi di fatto dai quali è desumibile la sussistenza d'una condotta colposa della danneggiata quale concausa del danno. Il Tribunale non ha rilevato la questione e non ha pronunciato sul punto mentre l'appellante ha proposto sulla questione uno specifico motivo di gravame.
13.Osserva la Corte che secondo quanto avanti accertato, la parte assicurata:
• ha proceduto ad una rilevante ristrutturazione dell'immobile incrementandone in maniera significativa il valore;
• non ha tuttavia comunicato tale circostanza al broker;
• non ha richiesto un aggiornamento della polizza assicurativa già in essere;
• era pienamente consapevole (o doveva diligentemente esserlo quale operatrice del settore) della trasformazione del bene oggetto di copertura;
• essendo il soggetto più vicino al rischio (titolare della struttura), conosceva il valore del bene e sapeva di averlo aumentato con la ristrutturazione;
• sapeva (o doveva sapere) che la polizza stipulata anni prima era inadeguata a coprire il nuovo valore ed il nuovo rischio;
• ben conosceva (o doveva diligentemente conoscere quale operatrice di settore) la portata ed i limiti della polizza originaria;
• era consapevole o comunque doveva essere diligentemente consapevole del fatto che la polizza stipulata su un inferiore valore precedente non copriva più adeguatamente il nuovo valore;
• doveva avere ben presente, come operatrice di settore, che il primo e più grave rischio di uno stabilimento balneare costruito prevalentemente in legno (come è quello in oggetto secondo quanto risulta dalla perizia assicurativa in atti) è quello dell'incendio;
• doveva dunque aver ben presente che quello specifico rischio (incendio) era aumentato dopo la ristrutturazione.
14.Si profila dunque una condotta colposa omissiva dell'assicurata che ha omesso di adottare una condotta minima di diligenza quale la verifica della congruità della copertura dopo una importante ristrutturazione.
Sull'apporto con-causale della condotta dell'appellata principale non può esservi dubbio atteso che, se avesse richiesto l'adeguamento, il danno (parziale scopertura) non si sarebbe prodotto o sarebbe stato minore.
La mancata comunicazione dell'assicurata ha contribuito al danno patrimoniale derivante dalla sottocopertura assicurativa. 15.In definitiva entrambe le condotte omissive (dell'assicurata e del broker) si pongono in rapporto di concausalità diretta (ed equivalente) nella produzione del danno.
La prima è consistita in una grave negligenza per mancata attivazione spontanea di un processo di revisione contrattuale mentre l'altra è consistita nell' altrettanto grave negligenza al dovere professionale di informazione e proposta al variare del valore e del rischio di cui aveva avuto diretta conoscenza.
Dunque, sotto il profilo eziologico, alla colposa inerzia della proprietà si accompagna l'inerzia del broker che, per la verosimile fiducia che in lui riponeva la cliente, avrebbe potuto indurre ad una più consapevole valutazione del rischio con la verosimile conseguenza che l'assicurata avrebbe adeguato la polizza (come poi è di fatto avvenuto con altro assicuratore).
Non è invece provato che la danneggiata avrebbe comunque opposto un rifiuto anche nel caso di un
(ipotetico) tempestivo invito all'adeguamento da parte del broker.
16.Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene corretto attribuire pari incidenza causale (50%) alle due condotte con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento riconoscibile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
17.Vanno di seguito congiuntamente esaminate tutte le questioni sul riconoscimento/liquidazione del danno poste dall'appello principale e da quello incidentale con i contrapposti motivi di gravame.
18.L'assicurato che agisce per il risarcimento del danno da insufficiente copertura assicurativa (in questo caso, per omessa proposta di adeguamento da parte del broker) ha l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno subito (art. 2697 c.c.).
Nel caso di specie tale danno coincide fondamentalmente con la differenza tra il valore reale del bene al momento dell'evento dannoso (incendio) e l'importo effettivamente indennizzato dalla compagnia in relazione alla copertura insufficiente.
19.Il primo elemento istruttorio rilevante ai fini della prova del danno è il documento denominato processo verbale di perizia a firma del perito dell'assicurazione e della danneggiata Persona_2
. Persona_3
La Cassazione ha chiarito che: “(…) la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551, Rv. 607812- 01). (…)
6.3.1. Si è detto come la perizia giurata, depositata da una parte, non sia dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, avendo valore di semplice indizio;
nondimeno, alla parte che ha prodotto la perizia è "riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione" (Cass. Sez. 2, sent. 19 maggio 1997, n. 4437, Rv. 504491-01; in senso conforme;
Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2002, n. 2737, Rv. 552518-01).
(…) In particolare, ha errato la Corte ambrosiana nel ritenere che a tale deficit probatorio non potessero "supplire le dedotte prove testimoniali, perché finalizzate alla conferma di atti di parte".
Scopo della prova testimoniale, per contro, era di assicurare che quei documenti, fino ad allora dotati di valore meramente indiziario, potessero -grazie all'esame dei loro autori - "acquisire dignità
e valore di prova", sulla quale allora il giudice di merito avrebbe dovuto "esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione".
La decisione, dunque, di escludere siffatta prova testimoniale - sull'errato presupposto che essa fosse diretta a confermare atti di parte - inficia di nullità la sentenza impugnata, se è vero che "la motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il "minimo costituzionale", qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova" (Cass. Sez. 3, ord. 9 novembre 2017, n. 26538,
Rv. 646837-01; cfr. anche Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12884, Rv. 640419-01)”.
20.Nel presente giudizio:
• la perizia redatta congiuntamente tra il perito dell'assicurazione e quello dell'assicurata costituisce una valutazione tecnica condivisa avente valore indiziario;
• detta stima è supportata dalla produzione di documentazione contabile, fiscale e tecnica
(fatture, computi, bonifici, etc.) a supporto della stima;
• in tal modo la documentazione rafforza il valore della perizia, conferendole contenuto oggettivo e verificabile;
• la testimonianza resa dal perito di parte è particolarmente rilevante perché Persona_3 attesta come si è proceduto alla verifica;
• in tal modo la testimonianza (rilevante in sé) conferisce anche consistenza probatoria alla perizia, costituendo una conferma orale della bontà e della completezza dell'analisi tecnica
21.Deve ulteriormente evidenziarsi come le dichiarazioni del perito attestino un complesso Per_3 lavoro di indagine con riscontri documentali precisi (documentazione tecnica, amministrativa/edilizia, contabile, fiscale) ed indagini di mercato mirate, secondo quanto indicato nei capitoli su cui il teste è stato escusso:
10) “Conferma quanto relazionato ed esposto nel “Processo Verbale di Perizia”, da lei sottoscritto e che le si rammostra (doc. 8)”;
11) “Onde pervenire al “Processo Verbale di Perizia” e per quanto riguarda la partita fabbricato, sono stati acquisiti i documenti tecnici a supporto, quali planimetrie, autorizzazioni, documenti catastali, nonché fatture dei lavori inerenti la ristrutturazione eseguita dall' nel 2019”; Parte_2
12) “Onde pervenire al “Processo Verbale di Perizia” e per quanto riguarda la partita contenuto sono stati acquisiti documenti e registri aziendali quali libro dei cespiti dei beni ammortizzabili, registro delle fatture di acquisto e di vendita, copie fatture, progetti esecutivi e layout al fine di verificare i beni preesistenti al momento del sinistro”;
13) “Onde pervenire al “Processo Verbale di Perizia” e relativamente al fabbricato costituente il rischio Assicurato e relative pertinenze annesse, i lei e l'Ing. avete determinato il costo per la Per_2 loro integrale ricostruzione a nuovo, escludendo il valore dell'area, applicando agli importi ottenuti un deprezzamento che ha tenuto conto dell'anno di costruzione, dell'epoca di ristrutturazione e dello stato d'uso dei materiali alla data del sinistro”;
14) “Onde pervenire al “Processo Verbale di Perizia” per quanto riguarda i macchinari, attrezzature e contenuto in genere, lei e l'Ing. avete determinato il loro costo di rimpiazzo a Per_2 nuovo con altri uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le relative spese di trasporto, montaggio e fiscali, applicando agli importi ottenuti un deprezzamento che ha tenuto conto dell'anno di fabbricazione, delle manutenzioni periodiche e straordinarie eseguite, del loro specifico impegno produttivo della frequenza di utilizzo e dell'obsolescenza tecnologica riferita alla data del sinistro”;
15) “Onde pervenire al “Processo Verbale di Perizia” e per quanto attiene le merci, lei e l'Ing. avete determinato il loro valore esaminando la documentazione fiscale e contabile di acquisto Per_2 nonché considerando la rispettiva fase di realizzazione al momento del sinistro”; 16) “Dagli accertamenti svolti, di cui ai superiori cap. dal n. 10 al n. 15, è emersa INSUFFICIENZA di assicurazione sia a nuovo che allo stato d'uso delle partite di polizza colpita” .
17) “La scopertura assicurativa, di cui al cap. 16), riguardava entrambe le Partite di Polizza colpite
– fabbricato e merci -, anche nel relativo valore allo stato d'uso, e che ciò ha determinato la liquidazione del sinistro nel limite massimo delle somme assicurate”.
22.Tutte le richiamate circostanze capitolate son state confermate dal teste all'udienza del 30 Per_3 giugno 2023 come risulta dal relativo verbale:
“Viene introdotto il primo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: , nato a [...] il [...], res Ripe San Ginesio, Testimone_3 già consulente della Baia.
Cap 10 Vero confermo.
Cap 11 vero
Cap 12 vero adr Ha attestato la presenza dei beni al di là dei registri contabili? Abbiamo fatto anche rilievi fisici con campionamenti, nei limiti del possibile perché è stato un incendio distruttivo.
Cap 13 Vero
Cap 14 Vero
Cap 15 C'erano cibo, bottiglie, pesce marcio, tutto quello che era verificabile, residui di bottiglie e scatole;
tutto quanto scritto nel cap 15 è vero.
Cap 16 vero
Cap 17 vero, come è scritto.
23.Nel caso concreto la combinazione probatoria:
• del documento costituito dalla perizia assicurativa congiunta,
• della documentazione (fiscale e contabile) prodotta a supporto,
• della puntuale testimonianza tecnica confermativa dei capitoli avanti riportati, permette di affermare che il danno patrimoniale subito dall'assicurata è provato con piena efficacia probatoria e che la quantificazione può avvenire sulla base della stima allegata in atti, senza necessità di ulteriore accertamento tecnico.
24.Tanto premesso, si riproducono le conclusioni sintetiche della richiamata relazione peritale: 25.La Corte ritiene di quantificare il danno sulla base della stima peritale con adeguamento all'effettivo concreto valore dei beni da considerare non nuovi ma usati.
Di conseguenza vanno liquidati:
• euro 204.498,89 per danni al fabbricato;
• euro 180.998,32 per danni a macchine, attrezzature, arredamenti, merci;
• euro 10.000,00 per spese di demolizione e sgombero.
e complessivamente euro 395.497,21.
26.Da tale somma vanno detratti:
• l'indennizzo già ricevuto pari ad euro 217.500,00;
• la somma di euro 5.500,00 (come condivisibilmente stimata dall'appellata principale) corrispondente al costo del premio che avrebbe pagato per una polizza incendi (per CP_3 gli anni 2019 e 2020) con copertura completa.
27.Il risultato è l'accertamento di un danno finale effettivo (ai fini del presente giudizio) pari ad euro 172.497,21da ridurre del 50% per il concorso di colpa per cui, in definitiva, il danno risarcibile è pari ad euro 86.248,61.
28. Trattandosi di credito di valore competono:
(a) rivalutazione dalla data dell'evento assicurato a quella della presente decisione;
CP_4
(b) interessi legali calcolati annualmente sulla somma capitale rivalutata dalla data dell'evento assicurato a quella della presente decisione che, convertendo l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, impone l'attribuzione dei soli interessi legali corrispettivi dalla data della decisione al saldo calcolati sul complessivo ammontare dell'obbligazione di valore al momento della conversione (capitale+rivalutazione+interessi)
29. Le spese di lite del doppio grado vanno regolate secondo l'esito finale del giudizio e dunque seguono la soccombenza dell'appellata principale liquidate nei limiti di valore del decisum. Si applicano i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello/Tribunale , (b) valore fino ad euro 260.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in parziale riforma della gravata sentenza, condanna gli appellanti principali a pagare all'appellata principale la somma di euro 86.248,61 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione indicato;
2-respinge ogni altro motivo di appello principale ed incidentale;
3-condanna le parti appellanti principali al pagamento, in favore della parte appellata principale, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 14.103,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro
14.317,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 1° luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini