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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10913 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 28383/2024 R.A.C.C.
TRA
in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Parte_1 Alessandro Travaglini, presso il cui studio domicilia in Roma, via Eleonora Duse 53
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore" – contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 17.2.2025- ricorso (iscritto a ruolo in Parte_1 data 1.2.2025) poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- preliminarmente, sospendere ex art. 24 c. 6 D.Lgs. 46/1999 l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 397 2024 0023778384000, formato in data 09.12.2024 e notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 08.01.2025 per l'importo di € 1.749,05, in quanto già versato, nonché per gli importi richiesti in eccesso a titolo di sanzioni per morosità e oneri di riscossione;
- in accoglimento della presente opposizione, dichiarare la nullità e/o annullare avviso di addebito n. 397 2024 0023778384000, formato in data 09.12.2024 e notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 08.01.2025 per l'importo di € 1.749,05,, nonché per gli importi richiesti in eccesso a titolo di sanzioni per morosità e oneri di riscossione. Con vittoria di spese e compensi (oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge).”. Nella contumacia dell' , acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per CP_1 discussione alla odierna udienza durante la quale, sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. propone dunque opposizione all'avviso di addebito n. 397 Parte_1
2024 0023778384000, formato in data 9.12.2024 e notificatogli a mezzo PEC in data 8.1.2025 per il pagamento di € 4.679,07 a titolo di contributi omessi per i lavoratori dipendenti, inerenti al periodo maggio-giugno 2024 (doc. n. 1). Il presente ricorso è stato tempestivamente depositato entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24, co. 5, d. l.vo 46/1999, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato. La ricorrente eccepisce e documenta il (parziale) pagamento di € 1.749,05, eseguito in data 5.7.2024, altresì in data anteriore alla formazione ed alla notifica dell'avviso di addebito opposto (doc. n. 1), sicché la pretesa azionata dall' con l'avviso stesso CP_1 risulta per tale parte infondata.
3. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso deve trovare accoglimento come da dispositivo.
4. Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ad 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c. (la distrazione è stata richiesta, dal difensore costituito, all'odierno verbale di udienza).
P.Q.M.
dichiara l'insussistenza della pretesa contributiva di € 1.749,05 e delle relative sanzioni accessorie, di cui all'avviso di addebito n. 39720240023778384000, condanna l al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate in € CP_1 885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 29.10.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 28383/2024 R.A.C.C.
TRA
in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Parte_1 Alessandro Travaglini, presso il cui studio domicilia in Roma, via Eleonora Duse 53
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore" – contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 17.2.2025- ricorso (iscritto a ruolo in Parte_1 data 1.2.2025) poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- preliminarmente, sospendere ex art. 24 c. 6 D.Lgs. 46/1999 l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 397 2024 0023778384000, formato in data 09.12.2024 e notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 08.01.2025 per l'importo di € 1.749,05, in quanto già versato, nonché per gli importi richiesti in eccesso a titolo di sanzioni per morosità e oneri di riscossione;
- in accoglimento della presente opposizione, dichiarare la nullità e/o annullare avviso di addebito n. 397 2024 0023778384000, formato in data 09.12.2024 e notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 08.01.2025 per l'importo di € 1.749,05,, nonché per gli importi richiesti in eccesso a titolo di sanzioni per morosità e oneri di riscossione. Con vittoria di spese e compensi (oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge).”. Nella contumacia dell' , acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per CP_1 discussione alla odierna udienza durante la quale, sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. propone dunque opposizione all'avviso di addebito n. 397 Parte_1
2024 0023778384000, formato in data 9.12.2024 e notificatogli a mezzo PEC in data 8.1.2025 per il pagamento di € 4.679,07 a titolo di contributi omessi per i lavoratori dipendenti, inerenti al periodo maggio-giugno 2024 (doc. n. 1). Il presente ricorso è stato tempestivamente depositato entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24, co. 5, d. l.vo 46/1999, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato. La ricorrente eccepisce e documenta il (parziale) pagamento di € 1.749,05, eseguito in data 5.7.2024, altresì in data anteriore alla formazione ed alla notifica dell'avviso di addebito opposto (doc. n. 1), sicché la pretesa azionata dall' con l'avviso stesso CP_1 risulta per tale parte infondata.
3. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso deve trovare accoglimento come da dispositivo.
4. Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ad 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c. (la distrazione è stata richiesta, dal difensore costituito, all'odierno verbale di udienza).
P.Q.M.
dichiara l'insussistenza della pretesa contributiva di € 1.749,05 e delle relative sanzioni accessorie, di cui all'avviso di addebito n. 39720240023778384000, condanna l al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate in € CP_1 885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 29.10.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia