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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 53/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IA AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 53/ 2022 vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. DIRUTIGLIANO DIEGO, DE LUCA Parte_1
TA AF, PO LUCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DELLA CONCILIAZIONE 10 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. FADDILI ed elettivamente domiciliato in via Cesare CP_1
Beccaria 29 , Roma
APPELLATO
Oggetto :appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 9064 del 4 novembre 2021
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo , la società contestava il Controparte_2 decreto ingiuntivo numero 1049 emesso in data 23 Febbraio 2021 dal tribunale di Roma;
lamentava la società che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso nei confronti di una società cancellata e fusa per incorporazione;
nel merito eccepiva in ogni caso che le somme per le quali ivendicava il CP_3 pagamento della contribuzione erano state riconosciute in esito ad un accordo transattivo . Per tale ragione , in relazione a tali somme , la società dichiarava di aver versato la contribuzione solo con riferimento alla quota corrisposta al dipendente al fine di prevenire future rivendicazioni retributive diverse da quelle per il TFR e l'indennità di preavviso in relazione alle quali , invece, la società aveva pagato la maggior somma di euro 100.000. Riteneva la società di non essere tenuta al versamento della contribuzione sulla somma di euro 100.000 , trattandosi di somma corrisposta a titolo di integrazione sul TFR e indennità di preavviso mentre la contribuzione sulla somma di euro 20.000 era stata pagata perché tale importo era stato erogato al fine di prevenire possibili liti tra le parti
Il tribunale rigettava l'opposizione della società e confermava il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo .
Part Avverso detta sentenza proponeva appello la società service reiterando l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo perché emesso nei confronti di una società cancellata (seppure successivamente fusa per incorporazione ). Rilevava pertanto che , seppure si fosse inteso che con la costituzione della società incorporante l' avrebbe potuto azionare la propria pretesa creditoria nei confronti della CP_3 società , aveva fatto comunque difetto , dal punto di vista processuale , la formulazione di una domanda riconvenzionale che consentisse una nuova richiesta di condanna , con la conseguenza che il decreto ingiuntivo doveva essere dichiarato nullo , e nessuna condanna poteva essere disposta in danno della società medesima .
Nel merito deduceva , con il secondo motivo di appello , che la contribuzione pretesa dall' non CP_3 era affatto dovuta . In particolare la società censurava il passaggio motivazionale che aveva ricondotto il pagamento della somma di euro 100.000 quale incentivo all'esodo del dirigente rappresentando invece come nella conciliazione fosse stato chiarito che il pagamento di euro 100.000 in realtà andava a compensare la maggiore pretesa per euro 330.000 per TFR e di euro 200.000 circa per indennità supplementare avanzata dal lavoratore nel giudizio (chiuso con l'accordo conciliativo ). Valutava pertanto che il pagamento di euro 100.000 non era assoggettabile a contribuzione , ma era stato corrisposto per comporre una lite giudiziaria in relazione ai titoli introdotti dal lavoratore ( differenze sul t.f.r., indennità supplementare per recesso ingiustificato )
In ogni caso rilevava che l'onore di provare la spettanza del credito contributivo azionato gravava sull' che tale prova non aveva offerto . CP_3
Si costituiva l' contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e chiedendo la conferma CP_3 dell'impugnata sentenza.
Il primo motivo di appello è infondato La sentenza impugnata infatti si pone in linea con l'orientamento stabilmente assunto sulla questione dalla Corte di legittimità , del quale sono state espressione negli anni numerose sentenze ( dalla n.5716 del 2003, la n. 8254 del 2004, la n. 13001 del 2006, la n. 4 16099 del 2006, la n. 4777 del 2006, la n. 16352 del 2007, la n. 14066 del 2008 e la n. 20650 del 2009, la n 6202/14, ordinanza n.10301 del 29/05/2020,Sent. 16617/2024 ; Ordinanza n.
31130 del 04/12/2024 ). Come già osservato dalla cassazione n generale , la citazione in giudizio di una società che, al momento della notificazione dell'atto di citazione, fosse già stata incorporata in un'altra, e quindi di un soggetto estinto ( come in questo caso) determina non l'inesistenza dell'atto di citazione, ma la sua nullità per inesistenza della parte convenuta, rilevabile d'ufficio ma sanabile per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante. Ciò perché malgrado l'erronea indicazione del soggetto convenuto in giudizio, la vocatio in ius e l'editio actionis possono comunque consentire di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e, ciò che più conta, possono comunque consentire al soggetto cui fa capo la situazione sostanziale dedotta in giudizio di riconoscersi come il soggetto sostanzialmente benché irritualmente convenuto e di valutare l'opportunità di costituirsi;
inoltre la vocatio in ius di un soggetto non più esistente ma nei cui rapporti
è pur succeduto un altro soggetto non può essere affetta da un vizio più grave di quello di cui è affetta la vocatio in ius addirittura mancante della indicazione della parte processuale, che comunque è sanabile con la costituzione di chi, malgrado il vizio, si è riconosciuto come convenuto. Come già affermato dal citato orientamento giurisprudenziale, la costituzione in giudizio ha efficacia sanante indipendentemente dalla volontà del convenuto, per avvenuto raggiungimento dello scopo, ovvero per intervenuto perfezionamento della vocatio in ius, né rileva l'atteggiamento processuale assunto della società incorporante. In particolare, la sanatoria della nullità della vocatio in ius si verifica anche nel caso in cui l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio e dell'inopponibilità di tale atto a sé, come nella specie, sia proposta in via assolutamente principale, e solo nell'eventualità del suo rigetto si formulino delle difese di merito. Può ritenersi quindi che il precedente orientamento del quale era espressione la pronuncia a S.U. n. 366 del 1992 sia stato superato dalla successiva evoluzione giurisprudenziale della Corte, ispirata all'economicità dei giudizi ed al principio costituzionalizzato del giusto processo. Poiché nel caso di specie da un lato è ben vero che la notifica del decreto sia stata operata nella sede della società incorporata, nelle more cancellata allorchè questa come autonomo soggetto giuridico non esisteva più essendosi fusa per incorporazione e quindi la citazione veniva notificata a soggetto inesistente;
ma la formulava opposizione a Controparte_4 decreto ingiuntivo determinando l'instaurarsi di un giudizio di merito (per quanto prioritariamente allo scopo di far dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di soggetto non più esistente); pertanto, in applicazione dei sopra indicati principi di diritto, l'opposizione a decreto ingiuntivo della società incorporante , successore a titolo universale nelle obbligazioni attive e passive della incorporata ex art. 2504 bis c.c., sebbene effettuata al diverso scopo di far valere la nullità del decreto, ha efficacia sanante. La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati: in tal senso ― è stato chiarito ― la successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono (Cass. Sez. U. 30 luglio 2021, n. 21970. Ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. infatti la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
D'altronde la corte di legittimità si è occupata specificamente proprio del caso in esame e cioè della opposizione a decreto ingiuntivo nullo perché emesso nei confronti di società estinta per incorporazione, proposta dalla società incorporante, subentrata per successione a titolo universale nei rapporti ad essa relativi: la corte di legittimità ha statuito espressamente che attesa l'identità di ratio,
l'atto di opposizione non può non avere la stessa efficacia sanante della costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione quanto alla nullità, per inesistenza del soggetto, ai sensi dell'art. 164 cpc in relazione al precedente art. 163 cpc della citazione per il giudizio di primo o di secondo grado notificata alla società incorporata posteriormente alla fusione stessa (Cass. 13001/2006, ) D'altra parte com'è giurisprudenza consolidata della Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove opponente e opposto siano i titolari del rapporto dedotto in giudizio, per partecipazione alla sua costituzione ovvero per successione alle parti originarie, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (tra le altre Cass. 12311 del 1997, 3671 e 5055 del 1999)
Il motivo di appello è dunque infondato non essendo neppure l' – oggi , subentrato ex CP_3 CP_1 lege - tenuto a formulare domanda riconvenzionale per reiterare la richiesta di condanna già formulata col ricorso monitorio nei confronti del dante causa dell'opponente
Nel merito , sulla non assoggettabilità a contribuzione della somma di euro 100.000 corrisposta in ossequio al verbale di conciliazione del 29.3.19 si rileva che a norma dell'art. 12 della legge 153/69 si considera retribuzione (imponibile) tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, ancorché non strettamente legato al concetto di corrispettività; il concetto di retribuzione imponibile, di cui al citato art. 12, comprende non soltanto gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro, restando escluse le erogazioni derivanti da causa autonoma.
Con specifico riguardo alle somme corrisposte a titolo transattivo , al fine di evitare qualsiasi rischio di eventuali controversie il modello di accordo intercorso tra la società opponente ed il lavoratore uscente prevedeva al primo punto una erogazione di euro 100.000 che “trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro ( esente da contribuzione ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera b della legge
30 aprile 1979 n. 53)”
Il lavoratore aveva in effetti richiesto , nell'atto introduttivo , la somma di euro 334.840 a titolo di integrazione TFR e l'ulteriore somma di euro 193.024,93 in forza dell'accordo contrattuale ( non meglio specificato) in data 31.7.2000.
Parte appellante assume che la somma erogata a titolo transattivo, dunque, era riferibile a prestazioni eventuali non imponibili e non costituiva pertanto imponibile previdenziale;
deve premettersi che l'onere della prova del carattere esente da contribuzione dell'importo erogato , diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, gravava sulla società . L'art. 12, I. n. 153/1969, nel testo modificato dall'art. 6, d.lgs. n. 314/1997, stabilisce infatti, per quanto qui rileva, che «costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento» (comma 1), e che «sono esclusi dalla base imponibile [...] le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso» (comma 4, lett. b). 3
Considerato che
l'art. 46
(ora 49), T.U. n. 917/1986, prevede a sua volta che sono redditi da lavoro dipendente «quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri», e che per la loro determinazione si ha riguardo, secondo il successivo art. 48 (ora 51), a «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro», è evidente che, nel disposto normativo, l'assoggettabilità a contribuzione è la regola e l'esclusione un'eccezione, che - giusta il disposto dell'art. 2697, comma 2°, c.c. - dev'esser provata da chi intende farla valere quale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligo contributivo.
Tanto premesso, assume l'istituto che non è possibile escludere la doverosa debenza contributiva per quanto concerne gli importi erogati a titolo transattivo;
che, per poter escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione;
che nell'accordo conciliativo vi è sempre un preciso riferimento al decorso rapporto di lavoro, all'intero servizio prestato nonché ad istituti retributivi e in nessun caso è individuabile un titolo autonomo e distinto rispetto alla pregressa vicenda lavorativa>>.
Va premesso, in linea generale che pure in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria, l'indagine del giudice sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni
In effetti, la estraneità della transazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr. tra le numerose decisioni, Cass. 15 maggio 1993, n. 5547; 13 aprile 1999, n. 3630).
Dal complesso di questi principi discende che le somme pagate a titolo di transazione "dipendono" da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, posto che la funzione del contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c., è, in ogni caso, di precludere alle parti stipulanti l'accertamento giudiziale del rapporto o delle sue regole, cosicché la sua esecuzione non è esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia.
Tra l'altro, il D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, in vigore dall'1.1.1998, all'art. 6 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi), nel novellare il citato L. n. 153 del 1969, art. 12 applicabile al caso in esame, prevede al punto 4 l'esclusione dalla base imponibile di numerosi emolumenti, tra i quali, ad esempio, oltre alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni, i proventi derivanti da polizze assicurative, i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari.
Alla luce di tale nuova disposizione risulta, quindi, rafforzata la necessità di dover provare e distinguere all'interno di un accordo transattivo quelle che sono le poste di sicura natura retributiva e di collegamento intrinseco al sottostante rapporto di lavoro al fine del loro assoggettamento ad imposizione contributiva (Cass. sez. lavoro n. 27933 del 23.11.2017)>> (Cass. 15411/2020). Orbene, nella specie, le somme che l' vorrebbe assoggettate a contribuzione sono state versate al fine di CP_1 evitare controversie relative alla quantificazione del TFR e al mancato pagamento di una somma che la società si era impegnata a corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento del giornalista. Se così è , non v'è neanche la necessità di accertare se tali somme avessero natura retributiva e fossero in collegamento sostanziale con il rapporto di lavoro, poiché
l'art. 6, comma 1, punto 4, d. lgs. 314/1997 espressamente esclude dalla base imponibile le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto e quelle la cui erogazione trae origine dalla cessazione del rapporto.
L'accordo menzionato nella conciliazione riguardava infatti proprio una somma che la società datoriale si impegnava a corrispondere al giornalista rientrato dall'incarico negli Stati Uniti in occasione e a causa della cessazione del rapporto di lavoro unilateralmente disposta per volontà datoriale . Le somme versate, in via transattiva, per prevenire l'insorgenza di liti sull'ammontare del
TFR trovano titolo, all'evidenza, nello stesso TFR di cui, di fatto, si riconosce la debenza e le parti hanno solo concordato, in via conciliativa, l'importo da versare. L'interpretazione dell'accordo conciliativo è operata dunque sulla scorta del tenore letterale dell'accordo medesimo valutata in combinato disposto con il contenuto del ricorso introduttivo della lite che tale accordo conciliativo andava a chiudere. Posto che nel ricorso introduttivo della lite il lavoratore rivendicava una integrazione al trattamento di fine rapporto e l'erogazione di un'indennità per la cessazione del rapporto contrattualmente convenuta , le somme corrisposte in sede conciliativa avevano entrambe ad oggetto erogazioni esentate dalla contribuzione ex articolo 12 comma due lettere Ae B (benché invero nella conciliazione si rinvia esclusivamente all'articolo 12 comma due lettera B).
Tali somme non erano dunque assoggettabili a contribuzione con la conseguenza che l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato in difetto dei presupposti legittimanti .Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto annulla il decreto ingiuntivo 1049 del 23.2.21 e condanna l' alla restituzione in favore di CP_1 CP_4
delle somme corrisposte in ottemperanza alla sentenza di primo grado. Condanna l' al
[...] CP_1
Part pagamento delle spese di lite in favore di liquidate per il primo grado in CP_4 complessivi euro 4000,00per il primo grado e 5000,00 per il presente grado oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
La Presidente
IA IA AR
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IA AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 53/ 2022 vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. DIRUTIGLIANO DIEGO, DE LUCA Parte_1
TA AF, PO LUCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DELLA CONCILIAZIONE 10 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. FADDILI ed elettivamente domiciliato in via Cesare CP_1
Beccaria 29 , Roma
APPELLATO
Oggetto :appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 9064 del 4 novembre 2021
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo , la società contestava il Controparte_2 decreto ingiuntivo numero 1049 emesso in data 23 Febbraio 2021 dal tribunale di Roma;
lamentava la società che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso nei confronti di una società cancellata e fusa per incorporazione;
nel merito eccepiva in ogni caso che le somme per le quali ivendicava il CP_3 pagamento della contribuzione erano state riconosciute in esito ad un accordo transattivo . Per tale ragione , in relazione a tali somme , la società dichiarava di aver versato la contribuzione solo con riferimento alla quota corrisposta al dipendente al fine di prevenire future rivendicazioni retributive diverse da quelle per il TFR e l'indennità di preavviso in relazione alle quali , invece, la società aveva pagato la maggior somma di euro 100.000. Riteneva la società di non essere tenuta al versamento della contribuzione sulla somma di euro 100.000 , trattandosi di somma corrisposta a titolo di integrazione sul TFR e indennità di preavviso mentre la contribuzione sulla somma di euro 20.000 era stata pagata perché tale importo era stato erogato al fine di prevenire possibili liti tra le parti
Il tribunale rigettava l'opposizione della società e confermava il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo .
Part Avverso detta sentenza proponeva appello la società service reiterando l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo perché emesso nei confronti di una società cancellata (seppure successivamente fusa per incorporazione ). Rilevava pertanto che , seppure si fosse inteso che con la costituzione della società incorporante l' avrebbe potuto azionare la propria pretesa creditoria nei confronti della CP_3 società , aveva fatto comunque difetto , dal punto di vista processuale , la formulazione di una domanda riconvenzionale che consentisse una nuova richiesta di condanna , con la conseguenza che il decreto ingiuntivo doveva essere dichiarato nullo , e nessuna condanna poteva essere disposta in danno della società medesima .
Nel merito deduceva , con il secondo motivo di appello , che la contribuzione pretesa dall' non CP_3 era affatto dovuta . In particolare la società censurava il passaggio motivazionale che aveva ricondotto il pagamento della somma di euro 100.000 quale incentivo all'esodo del dirigente rappresentando invece come nella conciliazione fosse stato chiarito che il pagamento di euro 100.000 in realtà andava a compensare la maggiore pretesa per euro 330.000 per TFR e di euro 200.000 circa per indennità supplementare avanzata dal lavoratore nel giudizio (chiuso con l'accordo conciliativo ). Valutava pertanto che il pagamento di euro 100.000 non era assoggettabile a contribuzione , ma era stato corrisposto per comporre una lite giudiziaria in relazione ai titoli introdotti dal lavoratore ( differenze sul t.f.r., indennità supplementare per recesso ingiustificato )
In ogni caso rilevava che l'onore di provare la spettanza del credito contributivo azionato gravava sull' che tale prova non aveva offerto . CP_3
Si costituiva l' contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e chiedendo la conferma CP_3 dell'impugnata sentenza.
Il primo motivo di appello è infondato La sentenza impugnata infatti si pone in linea con l'orientamento stabilmente assunto sulla questione dalla Corte di legittimità , del quale sono state espressione negli anni numerose sentenze ( dalla n.5716 del 2003, la n. 8254 del 2004, la n. 13001 del 2006, la n. 4 16099 del 2006, la n. 4777 del 2006, la n. 16352 del 2007, la n. 14066 del 2008 e la n. 20650 del 2009, la n 6202/14, ordinanza n.10301 del 29/05/2020,Sent. 16617/2024 ; Ordinanza n.
31130 del 04/12/2024 ). Come già osservato dalla cassazione n generale , la citazione in giudizio di una società che, al momento della notificazione dell'atto di citazione, fosse già stata incorporata in un'altra, e quindi di un soggetto estinto ( come in questo caso) determina non l'inesistenza dell'atto di citazione, ma la sua nullità per inesistenza della parte convenuta, rilevabile d'ufficio ma sanabile per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante. Ciò perché malgrado l'erronea indicazione del soggetto convenuto in giudizio, la vocatio in ius e l'editio actionis possono comunque consentire di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e, ciò che più conta, possono comunque consentire al soggetto cui fa capo la situazione sostanziale dedotta in giudizio di riconoscersi come il soggetto sostanzialmente benché irritualmente convenuto e di valutare l'opportunità di costituirsi;
inoltre la vocatio in ius di un soggetto non più esistente ma nei cui rapporti
è pur succeduto un altro soggetto non può essere affetta da un vizio più grave di quello di cui è affetta la vocatio in ius addirittura mancante della indicazione della parte processuale, che comunque è sanabile con la costituzione di chi, malgrado il vizio, si è riconosciuto come convenuto. Come già affermato dal citato orientamento giurisprudenziale, la costituzione in giudizio ha efficacia sanante indipendentemente dalla volontà del convenuto, per avvenuto raggiungimento dello scopo, ovvero per intervenuto perfezionamento della vocatio in ius, né rileva l'atteggiamento processuale assunto della società incorporante. In particolare, la sanatoria della nullità della vocatio in ius si verifica anche nel caso in cui l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio e dell'inopponibilità di tale atto a sé, come nella specie, sia proposta in via assolutamente principale, e solo nell'eventualità del suo rigetto si formulino delle difese di merito. Può ritenersi quindi che il precedente orientamento del quale era espressione la pronuncia a S.U. n. 366 del 1992 sia stato superato dalla successiva evoluzione giurisprudenziale della Corte, ispirata all'economicità dei giudizi ed al principio costituzionalizzato del giusto processo. Poiché nel caso di specie da un lato è ben vero che la notifica del decreto sia stata operata nella sede della società incorporata, nelle more cancellata allorchè questa come autonomo soggetto giuridico non esisteva più essendosi fusa per incorporazione e quindi la citazione veniva notificata a soggetto inesistente;
ma la formulava opposizione a Controparte_4 decreto ingiuntivo determinando l'instaurarsi di un giudizio di merito (per quanto prioritariamente allo scopo di far dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di soggetto non più esistente); pertanto, in applicazione dei sopra indicati principi di diritto, l'opposizione a decreto ingiuntivo della società incorporante , successore a titolo universale nelle obbligazioni attive e passive della incorporata ex art. 2504 bis c.c., sebbene effettuata al diverso scopo di far valere la nullità del decreto, ha efficacia sanante. La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati: in tal senso ― è stato chiarito ― la successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono (Cass. Sez. U. 30 luglio 2021, n. 21970. Ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. infatti la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
D'altronde la corte di legittimità si è occupata specificamente proprio del caso in esame e cioè della opposizione a decreto ingiuntivo nullo perché emesso nei confronti di società estinta per incorporazione, proposta dalla società incorporante, subentrata per successione a titolo universale nei rapporti ad essa relativi: la corte di legittimità ha statuito espressamente che attesa l'identità di ratio,
l'atto di opposizione non può non avere la stessa efficacia sanante della costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione quanto alla nullità, per inesistenza del soggetto, ai sensi dell'art. 164 cpc in relazione al precedente art. 163 cpc della citazione per il giudizio di primo o di secondo grado notificata alla società incorporata posteriormente alla fusione stessa (Cass. 13001/2006, ) D'altra parte com'è giurisprudenza consolidata della Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove opponente e opposto siano i titolari del rapporto dedotto in giudizio, per partecipazione alla sua costituzione ovvero per successione alle parti originarie, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (tra le altre Cass. 12311 del 1997, 3671 e 5055 del 1999)
Il motivo di appello è dunque infondato non essendo neppure l' – oggi , subentrato ex CP_3 CP_1 lege - tenuto a formulare domanda riconvenzionale per reiterare la richiesta di condanna già formulata col ricorso monitorio nei confronti del dante causa dell'opponente
Nel merito , sulla non assoggettabilità a contribuzione della somma di euro 100.000 corrisposta in ossequio al verbale di conciliazione del 29.3.19 si rileva che a norma dell'art. 12 della legge 153/69 si considera retribuzione (imponibile) tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, ancorché non strettamente legato al concetto di corrispettività; il concetto di retribuzione imponibile, di cui al citato art. 12, comprende non soltanto gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro, restando escluse le erogazioni derivanti da causa autonoma.
Con specifico riguardo alle somme corrisposte a titolo transattivo , al fine di evitare qualsiasi rischio di eventuali controversie il modello di accordo intercorso tra la società opponente ed il lavoratore uscente prevedeva al primo punto una erogazione di euro 100.000 che “trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro ( esente da contribuzione ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera b della legge
30 aprile 1979 n. 53)”
Il lavoratore aveva in effetti richiesto , nell'atto introduttivo , la somma di euro 334.840 a titolo di integrazione TFR e l'ulteriore somma di euro 193.024,93 in forza dell'accordo contrattuale ( non meglio specificato) in data 31.7.2000.
Parte appellante assume che la somma erogata a titolo transattivo, dunque, era riferibile a prestazioni eventuali non imponibili e non costituiva pertanto imponibile previdenziale;
deve premettersi che l'onere della prova del carattere esente da contribuzione dell'importo erogato , diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, gravava sulla società . L'art. 12, I. n. 153/1969, nel testo modificato dall'art. 6, d.lgs. n. 314/1997, stabilisce infatti, per quanto qui rileva, che «costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento» (comma 1), e che «sono esclusi dalla base imponibile [...] le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso» (comma 4, lett. b). 3
Considerato che
l'art. 46
(ora 49), T.U. n. 917/1986, prevede a sua volta che sono redditi da lavoro dipendente «quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri», e che per la loro determinazione si ha riguardo, secondo il successivo art. 48 (ora 51), a «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro», è evidente che, nel disposto normativo, l'assoggettabilità a contribuzione è la regola e l'esclusione un'eccezione, che - giusta il disposto dell'art. 2697, comma 2°, c.c. - dev'esser provata da chi intende farla valere quale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligo contributivo.
Tanto premesso, assume l'istituto che non è possibile escludere la doverosa debenza contributiva per quanto concerne gli importi erogati a titolo transattivo;
che, per poter escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione;
che nell'accordo conciliativo vi è sempre un preciso riferimento al decorso rapporto di lavoro, all'intero servizio prestato nonché ad istituti retributivi e in nessun caso è individuabile un titolo autonomo e distinto rispetto alla pregressa vicenda lavorativa>>.
Va premesso, in linea generale che pure in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria, l'indagine del giudice sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni
In effetti, la estraneità della transazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr. tra le numerose decisioni, Cass. 15 maggio 1993, n. 5547; 13 aprile 1999, n. 3630).
Dal complesso di questi principi discende che le somme pagate a titolo di transazione "dipendono" da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, posto che la funzione del contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c., è, in ogni caso, di precludere alle parti stipulanti l'accertamento giudiziale del rapporto o delle sue regole, cosicché la sua esecuzione non è esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia.
Tra l'altro, il D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, in vigore dall'1.1.1998, all'art. 6 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi), nel novellare il citato L. n. 153 del 1969, art. 12 applicabile al caso in esame, prevede al punto 4 l'esclusione dalla base imponibile di numerosi emolumenti, tra i quali, ad esempio, oltre alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni, i proventi derivanti da polizze assicurative, i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari.
Alla luce di tale nuova disposizione risulta, quindi, rafforzata la necessità di dover provare e distinguere all'interno di un accordo transattivo quelle che sono le poste di sicura natura retributiva e di collegamento intrinseco al sottostante rapporto di lavoro al fine del loro assoggettamento ad imposizione contributiva (Cass. sez. lavoro n. 27933 del 23.11.2017)>> (Cass. 15411/2020). Orbene, nella specie, le somme che l' vorrebbe assoggettate a contribuzione sono state versate al fine di CP_1 evitare controversie relative alla quantificazione del TFR e al mancato pagamento di una somma che la società si era impegnata a corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento del giornalista. Se così è , non v'è neanche la necessità di accertare se tali somme avessero natura retributiva e fossero in collegamento sostanziale con il rapporto di lavoro, poiché
l'art. 6, comma 1, punto 4, d. lgs. 314/1997 espressamente esclude dalla base imponibile le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto e quelle la cui erogazione trae origine dalla cessazione del rapporto.
L'accordo menzionato nella conciliazione riguardava infatti proprio una somma che la società datoriale si impegnava a corrispondere al giornalista rientrato dall'incarico negli Stati Uniti in occasione e a causa della cessazione del rapporto di lavoro unilateralmente disposta per volontà datoriale . Le somme versate, in via transattiva, per prevenire l'insorgenza di liti sull'ammontare del
TFR trovano titolo, all'evidenza, nello stesso TFR di cui, di fatto, si riconosce la debenza e le parti hanno solo concordato, in via conciliativa, l'importo da versare. L'interpretazione dell'accordo conciliativo è operata dunque sulla scorta del tenore letterale dell'accordo medesimo valutata in combinato disposto con il contenuto del ricorso introduttivo della lite che tale accordo conciliativo andava a chiudere. Posto che nel ricorso introduttivo della lite il lavoratore rivendicava una integrazione al trattamento di fine rapporto e l'erogazione di un'indennità per la cessazione del rapporto contrattualmente convenuta , le somme corrisposte in sede conciliativa avevano entrambe ad oggetto erogazioni esentate dalla contribuzione ex articolo 12 comma due lettere Ae B (benché invero nella conciliazione si rinvia esclusivamente all'articolo 12 comma due lettera B).
Tali somme non erano dunque assoggettabili a contribuzione con la conseguenza che l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato in difetto dei presupposti legittimanti .Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto annulla il decreto ingiuntivo 1049 del 23.2.21 e condanna l' alla restituzione in favore di CP_1 CP_4
delle somme corrisposte in ottemperanza alla sentenza di primo grado. Condanna l' al
[...] CP_1
Part pagamento delle spese di lite in favore di liquidate per il primo grado in CP_4 complessivi euro 4000,00per il primo grado e 5000,00 per il presente grado oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
La Presidente
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