Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00703/2025REG.PROV.COLL.
N. 04033/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4033 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Damizia e Arturo Salerni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Giovanni Tulumello, e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dalle parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, il sig. -OMISSIS-, appartenente al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ha impugnato il provvedimento disciplinare recante la sanzione del rimprovero scritto per non essersi presentato in data 30.09.2019 al “Corso di formazione per l’acquisizione della patente terrestre di III cat.”; nonché per non essersi recato ad effettuare la relativa visita di idoneità; e per essersi inoltre recato in data 1° ottobre 2019 presso la sede operativa di Ronchi dei Legionari, contravvenendo agli ordini di servizio.
2. Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato, in relazione anzitutto all’obbligatorietà della formazione professionale per gli appartenenti al corpo dei Vigili del fuoco, in quanto “strumentale ad un costante aggiornamento elle capacità richieste per lo svolgimento del ruolo” (artt. 12 e 94, Regolamento di servizio di cui D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64).
Sotto altro profilo, il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente nel caso di specie la violazione dell’art. 242, d.lgs. n. 217/2005 ed escluso la sussistenza di fattori ostativi alla frequenza del corso rilevando anzi quanto meno l’assenza di un’assoluta “non attitudine” personale alla guida. Sul punto, la sentenza appellata richiama altresì il comma 5, del citato art. 242 nella parte in cui dispone che scopo del corso di formazione è anche quello di verificare “l’accertamento dell'avvenuto accrescimento delle competenze professionali del singolo dipendente”.
In via conclusiva, il TAR, richiamando una costante giurisprudenza che limita il sindacato giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari ai soli casi della “macroscopica abnormità”, “insostenibile illogicità” e “conclamata erroneità fattuale”, ha accertato l’insussistenza nella fattispecie in esame di vizi procedimentali, a fronte peraltro di generiche motivazioni addotte dell’interessato, inidonee ad esonerarlo da doveri di servizio.
3. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado, il quale ha articolato doglianze in diritto, così rubricate: “Violazione e/o erronea interpretazione e applicazione dell’art. 242, comma 7 del d. lgs. 217/2005, nonché del protocollo n. dcform 0011454 del 3.04.2012. Eccesso di potere, manifestatasi nelle figure sintomatiche della contraddittorietà con altri atti della p.a. e della irragionevolezza”; e “Violazione dell’iter del procedimento, nonché violazione dell’applicazione dell’art. 7, comma 3, lettera h) del dpr 64/2012”.
Il Ministero appellato, costituitosi in giudizio per resistere al gravame, ha eccepito preliminarmente profili di inammissibilità del ricorso di prime cure e dell’appello, ed ha insistito per l’infondatezza nel merito delle doglianze di controparte.
4. All’udienza straordinaria del 4 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni con cui l’amministrazione appellata deduce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione nei termini del provvedimento con il quale il ricorrente è stato convocato a partecipare al corso di formazione; nonché l’inammissibilità dell’appello nella parte in cui l’appellante si sarebbe limitato con le censure proposte a ribadire tesi già esaminate e respinte in primo grado senza aggiungere nuove argomentazioni.
Entrambe le eccezioni sono infondate (e comunque assorbite dall’infondatezza nel merito del gravame).
La prima, tuttavia, refluisce sull’infondatezza, nel merito, dell’appello: con il quale si contesta in sostanza la legittimità dell’inimpugnato ordine di servizio che ha dato causa alla vicenda.
La tesi dell’appellante è infatti nel senso che bene avrebbe fatto egli a non eseguire tale ordine di servizio, di talché la susseguente sanzione sarebbe stata adottata in assenza di presupposti.
Tale tesi, come detto, ha ad oggetto principale proprio l’ordine di servizio, più che il successivo provvedimento sanzionatorio.
Poiché detto ordine di servizio non risulta impugnato, e comunque non risulta illegittimo, viene meno uno dei principali argomenti su cui poggia la tesi del ricorrente circa la pretesa illegittimità della sanzione irrogata per il suo mancato rispetto.
In ogni caso le difese dell’amministrazione giustamente sottolineano come sia stata ribadita la partecipazione dell’appellante al corso di formazione attraverso l’ordine di servizio n. -OMISSIS- (successivo alle comunicazioni del dipendente circa la propria indisponibilità), al quale seguiva altresì la comunicazione di recarsi al corso del 1° ottobre 2019 da parte dell’Ufficio Personale per il tramite del Capo Turno presso il Comando di Gorizia.
Dunque, premessa la sindacabilità limitata in sede giurisdizionale dell’ordine impartito, al di là dell’obbligatorietà o meno del corso di formazione (peraltro accertata dal TAR con argomenti non superati dal ricorso in appello), l’amministrazione eccepisce nello specifico come l’appellante si sia sottratto ingiustificatamente all’ordine di servizio.
Tale rilievo risulta del tutto fondato alla luce della richiamata documentazione, con la conseguenza che il contestato, successivo provvedimento sanzionatorio non solo risulta essere stato adottato in presenza di un valido presupposto, ma risulta altresì aver applicato una sanzione (quella del rimprovero) non inadeguata alla condotta accertata.
Ne consegue che detto provvedimento risulta esente da profili di illegittimità che possano essere dedotti in sede giurisdizionale (alla stregua del richiamato orientamento), e che la sentenza del T.A.R. non risulta superata dalle critiche svolte con i motivi di appello.
6. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti difensivi non accolti e ciononostante non espressamente richiamati – in ossequio al principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm. - sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, in ragione dell’economia della stessa, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO