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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16960 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei Magistrati:
- TA EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO RI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 24859 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto ATTRIBUZIONE QUOTA DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ e vertente
TRA
nata a [...] in data [...], rappresentata Parte_1
e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Massimo Osler del Foro di
Padova, presso il cui domicilio digitale indicato in atti è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù Parte_2
di procura alle liti in atti, dall'avv. Massimo Antonazzi e dall'avv. Marika Dotto, presso il cui studio professionale, sito in Roma al viale Giuseppe Mazzini n.
6, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
1 , (c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Maria
RA AT, elettivamente domiciliata come in atti
CHIAMATO IN CAUSA
Motivi della decisione ha convenuto in giudizio deducendo: di Parte_1 Parte_2
essere divorziata dal sig. in virtù di sentenza n. 669/1987 del Parte_3
Tribunale di Roma, con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 16 dicembre 1968 a Venezia –
; con tale sentenza era stato posto a carico dell' un assegno CP_2 Parte_3
divorzile di lire 700.000,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat;
che in data 24 marzo 2024 era deceduto;
che la ricorrente non aveva Parte_3
celebrato nuove nozze e che, al contrario, l' si era unito in matrimonio Parte_3
con la sig.ra in data 8 gennaio 1988. Sulla base di tali premesse Parte_2
ha convenuto in giudizio la oltre che l , Parte_1 Pt_2 CP_1
chiedendo di accertare il proprio diritto all'attribuzione di una quota di pensione di reversibilità del defunto in misura non inferiore alla Parte_3
somma già corrisposta alla stessa a titolo di assegno divorzile, attualmente pari ad euro 961,00 al mese, ordinando all di procedere alla diretta CP_1
corresponsione della predetta quota, comprensiva di eventuali arretrati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius.
Si è costituita in giudizio la resistente chiedendo di Parte_2
determinare le rispettive quote di pensione di reversibilità al coniuge
2 superstite e al coniuge divorziato, avendo riguardo alla durata delle rispettive relazioni.
L' si è costituita in giudizio, chiedendo al Tribunale di verificare che CP_1
la ricorrente non sia passata a nuove nozze, di accertare l'esistenza del coniuge superstite nonché l'accertamento della sussistenza del diritto dell'istante alla quota di trattamento di reversibilità del dante causa e,
sussistendone i presupposti, ripartire la quota di spettanza tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite.
Orbene, premesso che risulta documentalmente che la ricorrente, già
unita in matrimonio con il sig. era titolare di assegno divorzile, Parte_3
e che la medesima non ha celebrato nuovo matrimonio, quanto alle quote di ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge da un lato e il coniuge superstite dall'altro, il Collegio rileva che le parti hanno raggiunto un accordo, aderendo alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice relatore con ordinanza del 3 ottobre 2025, che appare opportuno riportare per intero: “LETTI gli atti ed i documenti di causa;
LETTO l'art. 185
bis c.p.c.; RITENUTO opportuno formulare una proposta conciliativa;
LETTO
l'art.
9.3 della legge n. 898/1970; CONSIDERATA la diversa durata dei
matrimoni tra le parti e il defunto valutando anche la data della Parte_3
separazione personale intercorsa tra la ricorrente e l' CONSIDERATO Parte_3
l'importo dell'assegno divorzile percepito dalla ricorrente;
CONSIDERATA la
diversa condizione economica in cui versano le parti;
CONSIDERATA la
giurisprudenza di legittimità operante in materia (cfr. ex multis Cass. civ. sent.
n. 10391 del 21.6.2012, Cass. civ. sent. n. 16093 del 21.9.2012, Cass. civ.
3 sent. n. 4868 del 7.3.2006 e, da ultimo, Cass. civ. ord. n. 5839 del 5.3.2025);
CONSIDERATA altresì la giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza
della spettanza della pensione di reversibilità e di obbligo dell di CP_1
corrispondere i relativi arretrati all'ex coniuge (cfr. Cass. sez. lav. sent. n.
22259 del 27.9.2013); RITENUTO opportuno, sulla base di tali elementi di
valutazione, formulare la seguente proposta conciliativa: l'importo della
pensione di reversibilità del defunto sarà ripartito per metà tra Parte_3
e con decorrenza dalla data di decesso di Parte_1 Parte_2
e con obbligo, a carico dell' , di corrispondere ad Parte_3 CP_1 [...]
i relativi arretrati;
spese compensate del presente giudizio;
Parte_1
RITENUTO opportuno fissare udienza in trattazione scritta onde verificare se
le parti intendano o meno accettare tale proposta conciliativa: INVITA le parti
a valutare la proposta conciliativa di cui in premessa e rinvia a tale scopo
all'udienza in trattazione scritta del 6 novembre 2025, con termine fino alle
ore 8.00 di tale giorno per il deposito di note illustrative d'udienza, alle quali
allegare la scrittura bilaterale in cui le parti abbiano sottoscritto l'accordo
raggiunto o, viceversa, una dichiarazione unilaterale trasmessa da ciascuna
parte in cui si dichiari di accettare o meno la proposta conciliativa formulata
da questo giudice;
in caso di non accettazione della proposta conciliativa, le
parti formuleranno le loro richieste sul prosieguo del giudizio.”.
Con le note illustrative in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025
le parti hanno depositato accordo di adesione alla proposta conciliativa sopra indicata, sottoscritta personalmente da entrambe le parti con scrittura recante la data del 30 settembre 2025.
4 Il Tribunale, preso atto, provvede nel senso convenuto dalle parti.
Spese della lite compensate come da accordo intervenuto tra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- ripartisce la pensione di reversibilità relativa a (già nato Parte_3
a Milano il 15 novembre 1933 e deceduto il 24 marzo 2024), a decorrere dal mese successivo al suo decesso, riconoscendone la quota del 50% ad nata a Treviso in [...] 20 febbraio Parte_1
1947, e la quota del 50% a nata a [...] il [...], Parte_2
ordinando all' di eseguire i relativi pagamenti;
CP_1
- spese della lite compensate.
Roma, 17 novembre 2025
Il Giudice relatore
NO RI
Il Presidente
TA EN
5 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei Magistrati:
- TA EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO RI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 24859 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto ATTRIBUZIONE QUOTA DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ e vertente
TRA
nata a [...] in data [...], rappresentata Parte_1
e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Massimo Osler del Foro di
Padova, presso il cui domicilio digitale indicato in atti è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù Parte_2
di procura alle liti in atti, dall'avv. Massimo Antonazzi e dall'avv. Marika Dotto, presso il cui studio professionale, sito in Roma al viale Giuseppe Mazzini n.
6, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
1 , (c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Maria
RA AT, elettivamente domiciliata come in atti
CHIAMATO IN CAUSA
Motivi della decisione ha convenuto in giudizio deducendo: di Parte_1 Parte_2
essere divorziata dal sig. in virtù di sentenza n. 669/1987 del Parte_3
Tribunale di Roma, con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 16 dicembre 1968 a Venezia –
; con tale sentenza era stato posto a carico dell' un assegno CP_2 Parte_3
divorzile di lire 700.000,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat;
che in data 24 marzo 2024 era deceduto;
che la ricorrente non aveva Parte_3
celebrato nuove nozze e che, al contrario, l' si era unito in matrimonio Parte_3
con la sig.ra in data 8 gennaio 1988. Sulla base di tali premesse Parte_2
ha convenuto in giudizio la oltre che l , Parte_1 Pt_2 CP_1
chiedendo di accertare il proprio diritto all'attribuzione di una quota di pensione di reversibilità del defunto in misura non inferiore alla Parte_3
somma già corrisposta alla stessa a titolo di assegno divorzile, attualmente pari ad euro 961,00 al mese, ordinando all di procedere alla diretta CP_1
corresponsione della predetta quota, comprensiva di eventuali arretrati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius.
Si è costituita in giudizio la resistente chiedendo di Parte_2
determinare le rispettive quote di pensione di reversibilità al coniuge
2 superstite e al coniuge divorziato, avendo riguardo alla durata delle rispettive relazioni.
L' si è costituita in giudizio, chiedendo al Tribunale di verificare che CP_1
la ricorrente non sia passata a nuove nozze, di accertare l'esistenza del coniuge superstite nonché l'accertamento della sussistenza del diritto dell'istante alla quota di trattamento di reversibilità del dante causa e,
sussistendone i presupposti, ripartire la quota di spettanza tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite.
Orbene, premesso che risulta documentalmente che la ricorrente, già
unita in matrimonio con il sig. era titolare di assegno divorzile, Parte_3
e che la medesima non ha celebrato nuovo matrimonio, quanto alle quote di ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge da un lato e il coniuge superstite dall'altro, il Collegio rileva che le parti hanno raggiunto un accordo, aderendo alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice relatore con ordinanza del 3 ottobre 2025, che appare opportuno riportare per intero: “LETTI gli atti ed i documenti di causa;
LETTO l'art. 185
bis c.p.c.; RITENUTO opportuno formulare una proposta conciliativa;
LETTO
l'art.
9.3 della legge n. 898/1970; CONSIDERATA la diversa durata dei
matrimoni tra le parti e il defunto valutando anche la data della Parte_3
separazione personale intercorsa tra la ricorrente e l' CONSIDERATO Parte_3
l'importo dell'assegno divorzile percepito dalla ricorrente;
CONSIDERATA la
diversa condizione economica in cui versano le parti;
CONSIDERATA la
giurisprudenza di legittimità operante in materia (cfr. ex multis Cass. civ. sent.
n. 10391 del 21.6.2012, Cass. civ. sent. n. 16093 del 21.9.2012, Cass. civ.
3 sent. n. 4868 del 7.3.2006 e, da ultimo, Cass. civ. ord. n. 5839 del 5.3.2025);
CONSIDERATA altresì la giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza
della spettanza della pensione di reversibilità e di obbligo dell di CP_1
corrispondere i relativi arretrati all'ex coniuge (cfr. Cass. sez. lav. sent. n.
22259 del 27.9.2013); RITENUTO opportuno, sulla base di tali elementi di
valutazione, formulare la seguente proposta conciliativa: l'importo della
pensione di reversibilità del defunto sarà ripartito per metà tra Parte_3
e con decorrenza dalla data di decesso di Parte_1 Parte_2
e con obbligo, a carico dell' , di corrispondere ad Parte_3 CP_1 [...]
i relativi arretrati;
spese compensate del presente giudizio;
Parte_1
RITENUTO opportuno fissare udienza in trattazione scritta onde verificare se
le parti intendano o meno accettare tale proposta conciliativa: INVITA le parti
a valutare la proposta conciliativa di cui in premessa e rinvia a tale scopo
all'udienza in trattazione scritta del 6 novembre 2025, con termine fino alle
ore 8.00 di tale giorno per il deposito di note illustrative d'udienza, alle quali
allegare la scrittura bilaterale in cui le parti abbiano sottoscritto l'accordo
raggiunto o, viceversa, una dichiarazione unilaterale trasmessa da ciascuna
parte in cui si dichiari di accettare o meno la proposta conciliativa formulata
da questo giudice;
in caso di non accettazione della proposta conciliativa, le
parti formuleranno le loro richieste sul prosieguo del giudizio.”.
Con le note illustrative in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025
le parti hanno depositato accordo di adesione alla proposta conciliativa sopra indicata, sottoscritta personalmente da entrambe le parti con scrittura recante la data del 30 settembre 2025.
4 Il Tribunale, preso atto, provvede nel senso convenuto dalle parti.
Spese della lite compensate come da accordo intervenuto tra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- ripartisce la pensione di reversibilità relativa a (già nato Parte_3
a Milano il 15 novembre 1933 e deceduto il 24 marzo 2024), a decorrere dal mese successivo al suo decesso, riconoscendone la quota del 50% ad nata a Treviso in [...] 20 febbraio Parte_1
1947, e la quota del 50% a nata a [...] il [...], Parte_2
ordinando all' di eseguire i relativi pagamenti;
CP_1
- spese della lite compensate.
Roma, 17 novembre 2025
Il Giudice relatore
NO RI
Il Presidente
TA EN
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