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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'11.11.
2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv.to Piero Parte_1
TA
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in CP_1
atti, dall'avv. Vincenzo di Caterino
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso a questa Corte depositato telematicamente in data 2.1.2025 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2184 /2024, pubblicata in data 26.11.2024 e
[...]
notificatagli da controparte in data 29.11.2024, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso di Parte_1
condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 17.308,43. CP_1
In data 4.10.2025 l'appellante depositava telematicamente istanza di rimessione in termini. Costituitasi l'appellata, all'odierna udienza parte appellante si riportava all'istanza di rimessione in termini, al cui accoglimento l'appellata ai opponeva.
All'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa con sentenza con motivazione contestuale.
*****
2. Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, in quanto depositato tardivamente solo in data 2.1.2025, oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 327 c.p.c., nella formulazione coeva ai fatti di causa, “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4
e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Tuttavia, l'inciso “indipendentemente dalla notificazione”, correlato alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 325 e 326 cpc, lascia inequivocabilmente intendere che, qualora una parte notifichi la sentenza all'altra parte, quest'ultima ha l'onere di esperire il mezzo di impugnazione entro il più breve termine perentorio, che decorre dalla data di notifica della sentenza e che per l'appello è pari a trenta giorni.
Precisa al riguardo l'art. 285 c.p.c. che “la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170”. Quest'ultima disposizione, a sua volta, individua, al comma 1, il destinatario della notificazione nel procuratore costituito della parte alla quale sono destinati gli effetti della notifica stessa, mentre per la parte costituita personalmente stabilisce, al comma 3, che le notificazioni e le comunicazioni siano fatte nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Con riferimento alla fattispecie in esame, la sentenza di primo grado è stata pacificamente notificata, ad iniziativa dell'odierna appellata, in data 29.11.2024 telematicamente alla parte ricorrente presso il procuratore costituito avv. Piero TA (di tanto ha dato atto lo stesso appellante, alla pag. 1 del ricorso in appello).
Alla stregua di quanto innanzi, l'inutile decorso del termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di perfezione della suddetta notifica e venuti a scadere in data 30.12.2024 (lunedì), ha comportato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado e la conseguente inammissibilità del gravame, che è stato invece depositato telematicamente solo in data 2.1.2025.
3. La richiesta di rimessione in termini, come formulata dall'appellante con istanza depositata telematicamente in data 4.10.2025, non può essere accolta.
Occorre premettere che l'articolo 153 c.p.c., rubricato “Improrogabilità dei termini perentori”, dopo aver stabilito, al comma 1 che “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti”, al comma 2 prevede che “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma”.
Il presupposto per la sua applicazione è costituito dalla non imputabilità alla parte della causa per la quale la stessa è incorsa nella decadenza;
la prova della non imputabilità è a carico della medesima parte.
Come affermato dai giudici di legittimità, “La rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma
2, c.p.c., è strumentale al valido e tempestivo compimento dell'atto processuale dal quale la parte istante sia decaduta per causa ad essa non imputabile. Ne deriva che non può essere concesso in favore del ricorrente che abbia colpevolmente dato causa alla decorrenza del termine” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/02/2020, n. 4624).
Nel caso in esame l'istante ha esposto “di avere depositato rituale e tempestivo gravame avverso la sentenza in data 30/12/2024 , come da documentazione che si allega , che tuttavia la cancelleria, allo stato, per errori irreparabili non meglio precisati dapprima ha avvertito lo scrivente legale della problematica telefonicamente permettendo allo scrivente legale di rinviare nuovamente tutti gli atti per il deposito ma solo in data 02/01/2025 e successivamente solo in data 07/01/2025 ha rifiutato l'iscrizione al ruolo .Tenuto conto del rilievo che è stata assolta la formalità nei termini del deposito dell'appello ovvero in data 30/12/2024 con la relativa documentazione idonea e necessaria ma che incolpevolmente il relativo deposito è stato rifiutato dalla cancelleria per errori non superabili per volontà del sistema telematico pertanto si chiede di volersi rimettere l'istante nei termini dell'osservanza del deposito” (cfr. istanza di rimessione in termini).
Osserva la Corte che l'istante non ha dato alcuna prova di aver assolto al deposito dell'appello e della relativa documentazione per l'iscrizione a ruolo nei termini previsti, ovvero in data
30/12/2024, e che il relativo deposito sia stato rifiutato dalla cancelleria per motivi non imputabili alla parte.
Piuttosto, dal messaggio di rifiuto della cancelleria (prodotto dallo stesso appellante) risulta, quanto alla “Descrizione esito: -- IDBUSTA: 224808180”, quale motivazione del rifiuto “Deposito di atto non conforme” in quanto non sono stati depositati il ricorso e gli altri atti idonei all'iscrizione a ruolo”.
A fronte di tale motivazione, l'appellante non ha in alcun modo documentato l'incolpevolezza del rifiuto, né ha prodotto la busta di invio atti del 30.12.2024, idonea a documentare che, contrariamente alla motivazione addotta dalla cancelleria, la parte aveva effettivamente inviato il ricorso e gli altri atti necessari per l'iscrizione a ruolo.
Del tutto ininfluente, a tali fini, si profila la ricevuta di accettazione di deposito del 30.12.2024, proveniente da Posta Certificata Legalmail prodotta dall'appellante. Email_1
Trattasi infatti della sola ricevuta del gestore in cui si legge:
Il giorno 30/12/2024 alle ore 16:39:07 (+0100) il messaggio
"DEPOSITO (12-30-appello carotenuto - ares)" proveniente da
" ed indirizzato a : Email_2
tel.giustiziacert.it ("posta certificata") Email_3
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: .183890E3.0EC60623.posta- CodiceFiscale_1
Email_4
E' noto che il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte
PEC di ricevuta, in cui la prima, la "Ricevuta di accettazione", attesta che l'invio del messaggio da parte del mittente è stato, appunto, accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario.
Nel caso in esame è evidente che da tale ricevuta del 30.12.2024 emerge solo che un messaggio di posta elettronica è stato inviato dall'avv. TA e che lo stesso è stato accettato dal sistema ed inoltrato all'ufficio del destinatario, ma nulla si evince in ordine all'eventuale invio di documenti e tanto meno al loro contenuto.
Parte appellante non ha fornito la prova di aver inviato in data 30.12.2024 il ricorso in appello e gli atti per l'iscrizione a ruolo.
3. Alla luce dei suesposti argomenti, l'appello va dichiarato inammissibile.
La natura meramente processuale della questione trattata induce a disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012 n. 228, va, infine, dato atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara l'appello inammissibile;
compensa tra le parti le spese di lite del presente grado. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 11.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'11.11.
2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv.to Piero Parte_1
TA
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in CP_1
atti, dall'avv. Vincenzo di Caterino
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso a questa Corte depositato telematicamente in data 2.1.2025 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2184 /2024, pubblicata in data 26.11.2024 e
[...]
notificatagli da controparte in data 29.11.2024, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso di Parte_1
condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 17.308,43. CP_1
In data 4.10.2025 l'appellante depositava telematicamente istanza di rimessione in termini. Costituitasi l'appellata, all'odierna udienza parte appellante si riportava all'istanza di rimessione in termini, al cui accoglimento l'appellata ai opponeva.
All'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa con sentenza con motivazione contestuale.
*****
2. Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, in quanto depositato tardivamente solo in data 2.1.2025, oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 327 c.p.c., nella formulazione coeva ai fatti di causa, “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4
e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Tuttavia, l'inciso “indipendentemente dalla notificazione”, correlato alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 325 e 326 cpc, lascia inequivocabilmente intendere che, qualora una parte notifichi la sentenza all'altra parte, quest'ultima ha l'onere di esperire il mezzo di impugnazione entro il più breve termine perentorio, che decorre dalla data di notifica della sentenza e che per l'appello è pari a trenta giorni.
Precisa al riguardo l'art. 285 c.p.c. che “la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170”. Quest'ultima disposizione, a sua volta, individua, al comma 1, il destinatario della notificazione nel procuratore costituito della parte alla quale sono destinati gli effetti della notifica stessa, mentre per la parte costituita personalmente stabilisce, al comma 3, che le notificazioni e le comunicazioni siano fatte nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Con riferimento alla fattispecie in esame, la sentenza di primo grado è stata pacificamente notificata, ad iniziativa dell'odierna appellata, in data 29.11.2024 telematicamente alla parte ricorrente presso il procuratore costituito avv. Piero TA (di tanto ha dato atto lo stesso appellante, alla pag. 1 del ricorso in appello).
Alla stregua di quanto innanzi, l'inutile decorso del termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di perfezione della suddetta notifica e venuti a scadere in data 30.12.2024 (lunedì), ha comportato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado e la conseguente inammissibilità del gravame, che è stato invece depositato telematicamente solo in data 2.1.2025.
3. La richiesta di rimessione in termini, come formulata dall'appellante con istanza depositata telematicamente in data 4.10.2025, non può essere accolta.
Occorre premettere che l'articolo 153 c.p.c., rubricato “Improrogabilità dei termini perentori”, dopo aver stabilito, al comma 1 che “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti”, al comma 2 prevede che “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma”.
Il presupposto per la sua applicazione è costituito dalla non imputabilità alla parte della causa per la quale la stessa è incorsa nella decadenza;
la prova della non imputabilità è a carico della medesima parte.
Come affermato dai giudici di legittimità, “La rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma
2, c.p.c., è strumentale al valido e tempestivo compimento dell'atto processuale dal quale la parte istante sia decaduta per causa ad essa non imputabile. Ne deriva che non può essere concesso in favore del ricorrente che abbia colpevolmente dato causa alla decorrenza del termine” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/02/2020, n. 4624).
Nel caso in esame l'istante ha esposto “di avere depositato rituale e tempestivo gravame avverso la sentenza in data 30/12/2024 , come da documentazione che si allega , che tuttavia la cancelleria, allo stato, per errori irreparabili non meglio precisati dapprima ha avvertito lo scrivente legale della problematica telefonicamente permettendo allo scrivente legale di rinviare nuovamente tutti gli atti per il deposito ma solo in data 02/01/2025 e successivamente solo in data 07/01/2025 ha rifiutato l'iscrizione al ruolo .Tenuto conto del rilievo che è stata assolta la formalità nei termini del deposito dell'appello ovvero in data 30/12/2024 con la relativa documentazione idonea e necessaria ma che incolpevolmente il relativo deposito è stato rifiutato dalla cancelleria per errori non superabili per volontà del sistema telematico pertanto si chiede di volersi rimettere l'istante nei termini dell'osservanza del deposito” (cfr. istanza di rimessione in termini).
Osserva la Corte che l'istante non ha dato alcuna prova di aver assolto al deposito dell'appello e della relativa documentazione per l'iscrizione a ruolo nei termini previsti, ovvero in data
30/12/2024, e che il relativo deposito sia stato rifiutato dalla cancelleria per motivi non imputabili alla parte.
Piuttosto, dal messaggio di rifiuto della cancelleria (prodotto dallo stesso appellante) risulta, quanto alla “Descrizione esito: -- IDBUSTA: 224808180”, quale motivazione del rifiuto “Deposito di atto non conforme” in quanto non sono stati depositati il ricorso e gli altri atti idonei all'iscrizione a ruolo”.
A fronte di tale motivazione, l'appellante non ha in alcun modo documentato l'incolpevolezza del rifiuto, né ha prodotto la busta di invio atti del 30.12.2024, idonea a documentare che, contrariamente alla motivazione addotta dalla cancelleria, la parte aveva effettivamente inviato il ricorso e gli altri atti necessari per l'iscrizione a ruolo.
Del tutto ininfluente, a tali fini, si profila la ricevuta di accettazione di deposito del 30.12.2024, proveniente da Posta Certificata Legalmail prodotta dall'appellante. Email_1
Trattasi infatti della sola ricevuta del gestore in cui si legge:
Il giorno 30/12/2024 alle ore 16:39:07 (+0100) il messaggio
"DEPOSITO (12-30-appello carotenuto - ares)" proveniente da
" ed indirizzato a : Email_2
tel.giustiziacert.it ("posta certificata") Email_3
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: .183890E3.0EC60623.posta- CodiceFiscale_1
Email_4
E' noto che il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte
PEC di ricevuta, in cui la prima, la "Ricevuta di accettazione", attesta che l'invio del messaggio da parte del mittente è stato, appunto, accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario.
Nel caso in esame è evidente che da tale ricevuta del 30.12.2024 emerge solo che un messaggio di posta elettronica è stato inviato dall'avv. TA e che lo stesso è stato accettato dal sistema ed inoltrato all'ufficio del destinatario, ma nulla si evince in ordine all'eventuale invio di documenti e tanto meno al loro contenuto.
Parte appellante non ha fornito la prova di aver inviato in data 30.12.2024 il ricorso in appello e gli atti per l'iscrizione a ruolo.
3. Alla luce dei suesposti argomenti, l'appello va dichiarato inammissibile.
La natura meramente processuale della questione trattata induce a disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012 n. 228, va, infine, dato atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara l'appello inammissibile;
compensa tra le parti le spese di lite del presente grado. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 11.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone