TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3084 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SALA CINZIA e dall'Avv. SOPRANI SABRINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato BRAHIM AMIR
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025.
pagina 1 di 5 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Carpi (MO) in data 25/01/1998 e dalla loro unione sono nati i figli in data 06/08/1997, Persona_1 Per_2
n data 20/10/1999, in data il 18/10/2005 e
[...] Persona_3 Per_4
n data 08/08/2013.
[...]
2. Con ricorso depositato in data 17/06/2024, Parte_1
ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, oltre ad altre questioni di carattere accessorio (affidamento esclusivo in favore della madre della figlia minore;
contributo al mantenimento, a carico del padre, per la figlia e Per_4 Per_4
per i figli e maggiorenni ma non ancora economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti, nella misura di € 450,00 mensili, ovvero € 150,00 a figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie;
assegnazione alla madre della casa coniugale;
contributo al mantenimento a favore della ricorrente pari ad euro 150,00 mensili;
percezione integrale dell'assegno unico).
3. Nel giudizio così radicato si è costituito, in data 30/10/2024, CP_1
associandosi alla richiesta di pronuncia di separazione e chiedendo, invece, una differente regolamentazione delle questioni accessorie (in particolare affidamento condiviso della figlia minore , con domicilio preferito presso il padre). Per_4
4. All'udienza del 04/12/2024, il Giudice ha proposto alle parti, entrambe presenti, di raggiungere un accordo nei seguenti termini: assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
affidamento condiviso della figlia minore e collocamento Per_5
presso la madre;
visite paterne come da accordi tra le parti;
assegno a carico del
Per_ padre di €. 100 per ciascuna figlia ( e ) ed €. 50 per il figlio oltre Per_5 Per_7
Per_ ad un contributo al 50% delle spese straordinarie inerenti le figlie e ed Per_5
il figlio spese del giudizio compensate. Il Giudice ha così rinviato all'udienza Per_7
del 12/02/2025 per consentire alle parti di valutare la proposta.
5. All'udienza del 12/02/2025, il Giudice ha rinviato all'udienza del 15/04/2025, da svolgersi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per consentire alle parti di valutare un'ipotesi transattiva. In detta sede ha, altresì, posto, in via di urgenza, a carico del padre, un assegno in favore della figlia di euro 100 mensili, Per_4
pagina 2 di 5 rivalutabili ISTAT, oltre ad un contributo del 50% alle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Modena.
6. Con note scritte tempestivamente depositate, le parti hanno dato atto di aver raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. DICHIARARE la separazione personale dei coniugi.
2. DICHIARARE che i coniugi rimarranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Ogni cambio di residenza dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata sino a che la minore non sarà divenuta economicamente Persona_4
indipendente.
3. DISPORRE l'affidamento congiunto della figlia minore in favore Persona_4
di entrambi i genitori. I genitori si impegneranno ad educare ed istruire la figlia tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima.
4. In merito alle FREQUENTAZIONI PADRE/FIGLIA, il sig. CP_1
Per_ potrà tenere con sé la piccola il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore
20.00, nonché durante il week end, il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, compatibilmente agli impegni extrascolasici e ludici di Per_
, previo accordo con la madre. Il padre riprenderà i pernottamenti con la figlia quando egli avrà rinvenuto idonea soluzione abitativa.
5. DIRSI TENUTO il Sig. al pagamento a favore della ricorrente CP_1
Per_ di un contributo al mantenimento per la figlia nella misura di € 150,00
(centocinquanta,00) mensili. Tale somma dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a partire dal deposito del ricorso e successivamente entro e non oltre il 10 di ogni mese per dodici mesi all'anno e ciò sino al raggiungimento della Per_ piena indipendenza economica della minore . Tale importo è assoggettato a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat della provincia di Modena a far data dal mese corrispondente a quello di pronta emissione. Si dà atto che nelle more
Per_ della procedura i due figli maggiorenni e hanno rinvenuto attività Per_3
lavorativa, rendendosi economicamente indipendenti.
6. DIRSI TENUTO il Sig. a contribuire alle spese di carattere CP_1
straordinario che si rendano necessarie per la minore nella misura del 50% di esse
pagina 3 di 5 secondo lo schema adottato nel Protocollo del Tribunale di Modena, che qui si richiama.
7. ASSEGNARE LA CASA CONIUGALE sita in Novi di Modena (MO), Via
Mazzarana n. 24 alla Sig.ra che vi abiterà con la Parte_1
Per_ minore e agli altri figli maggiorenni ed economicamente indipendenti;
il sig. ha già provveduto a lasciare la casa coniugale asportando i propri CP_1
effetti personali e si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro la data del 30.05.2025
8. DISPORSI che l'assegno unico familiare sia percepito dalla sig.ra
[...]
nella misura del 100% Parte_1
9. Spese legali compensate tra le parti”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e nato a
[...] CP_1
KAIROUAN - TUNISIA il 13/04/1966) che hanno contratto matrimonio in data
25/01/1998 a CARPI (MO), come risulta dall'atto n. 2, parte I, anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CARPI (MO);
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARPI (MO)
pagina 4 di 5 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5