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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/12/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa LL AN Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. AM Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1015/2025 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promossa congiuntamente da:
nato a [...] il [...] ed ivi res. in Via Parte_1
Tagliamento 16, e nata a [...] il [...] e res. a Parte_2
Santa NA RM in Via Tagliamento 16, entrambi elettivamente domiciliati a
Caltanissetta in Via Rochester 2 presso lo studio dell'Avv. Alberto FIORE, che li rappresenta e difende .
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
*****
All'udienza del 19.11.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 09.06.2025, e Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Santa Parte_2
NA RM il 18/9/1993, registrato nei registri dello stato civile del Comune di Santa NA RM con atto n. 34, p. 2 s. A anno 1993 ; e che dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] ormai economicamente Persona_1 indipendente e nata a [...] il [...]; tenuto conto del Parte_3 fatto che negli ultimi anni sono sopravvenute ragioni di incompatibilità caratteriale, che hanno comportato un diverso e mutato approccio alle dinamiche familiari, tali da rendere non più tollerabile il prosieguo della convivenza matrimoniale, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso, che si riportano integralmente:
“il si obbliga a versare in favore della Sig.ra Parte_1 Parte_2 un assegno di mantenimento mensile di € 350,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT nella misura prevista dalla legge;
il si obbliga, altresì, a versare in favore della figlia Parte_1 Parte_3 la somma di € 500,00 per il suo mantenimento e per le spese relative alla frequentazione del corso di studi universitari. Detta somma, al momento in cui tale corso universitario verrà ultimato e comunque dopo che la figlia lascerà l'abitazione di Roma attualmente presa in locazione, sarà rideterminata in misura pari ad €
250,00 che corrisponderà quindi al solo assegno di mantenimento dovuto sino a che la stessa diventerà autonoma economicamente.
La casa coniugale continuerà ad essere abitata dalla sola . Parte_2
Infine, le parti danno atto di avere definito ogni rapporto personale e patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
In ricorso le parti hanno chiesto sostituirsi l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella domanda di separazione, alle condizioni concordate.
Le parti nel corso del procedimento hanno integrato il ricorso provvededno a depositare la documentazione comprovante le disponibilità economiche e reddituali.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025, le parti insistevano nella domanda di separazione alle condizioni concordate.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse della figlia,
[...]
, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Pt_3 Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1015/2025 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 09.06.2025;
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Santa NA RM (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale del 12 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero D. AM LL AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa LL AN Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. AM Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1015/2025 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promossa congiuntamente da:
nato a [...] il [...] ed ivi res. in Via Parte_1
Tagliamento 16, e nata a [...] il [...] e res. a Parte_2
Santa NA RM in Via Tagliamento 16, entrambi elettivamente domiciliati a
Caltanissetta in Via Rochester 2 presso lo studio dell'Avv. Alberto FIORE, che li rappresenta e difende .
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
*****
All'udienza del 19.11.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 09.06.2025, e Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Santa Parte_2
NA RM il 18/9/1993, registrato nei registri dello stato civile del Comune di Santa NA RM con atto n. 34, p. 2 s. A anno 1993 ; e che dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] ormai economicamente Persona_1 indipendente e nata a [...] il [...]; tenuto conto del Parte_3 fatto che negli ultimi anni sono sopravvenute ragioni di incompatibilità caratteriale, che hanno comportato un diverso e mutato approccio alle dinamiche familiari, tali da rendere non più tollerabile il prosieguo della convivenza matrimoniale, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso, che si riportano integralmente:
“il si obbliga a versare in favore della Sig.ra Parte_1 Parte_2 un assegno di mantenimento mensile di € 350,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT nella misura prevista dalla legge;
il si obbliga, altresì, a versare in favore della figlia Parte_1 Parte_3 la somma di € 500,00 per il suo mantenimento e per le spese relative alla frequentazione del corso di studi universitari. Detta somma, al momento in cui tale corso universitario verrà ultimato e comunque dopo che la figlia lascerà l'abitazione di Roma attualmente presa in locazione, sarà rideterminata in misura pari ad €
250,00 che corrisponderà quindi al solo assegno di mantenimento dovuto sino a che la stessa diventerà autonoma economicamente.
La casa coniugale continuerà ad essere abitata dalla sola . Parte_2
Infine, le parti danno atto di avere definito ogni rapporto personale e patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
In ricorso le parti hanno chiesto sostituirsi l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella domanda di separazione, alle condizioni concordate.
Le parti nel corso del procedimento hanno integrato il ricorso provvededno a depositare la documentazione comprovante le disponibilità economiche e reddituali.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025, le parti insistevano nella domanda di separazione alle condizioni concordate.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse della figlia,
[...]
, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Pt_3 Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1015/2025 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 09.06.2025;
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Santa NA RM (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale del 12 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero D. AM LL AN