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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4729 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Giardini Naxos, via Lombardo, n. 11, presso lo studio dell'avv. Graziella Lo Turco, cod. fisc.: , CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende per mandato in atti e che dichiara che le afferenti comunicazioni potranno esserle inoltrate anche tramite Fax al n.:
0942/615223 e via pec: Email_1
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], cod. Controparte_1 fisc. residente in [...]; C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 15.11.2024 chiedeva lo scioglimento Parte_1
del matrimonio civile contratto con in Messina Controparte_1
il 3 settembre 1990, in regime di separazione dei beni (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Messina al n. 213 parte 1 anno
1990). Esponeva che dall'unione erano nati cinque figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ed evidenziava che la convivenza, sin dall'origine caratterizzata da gravi difficoltà e incompatibilità di carattere, si era definitivamente interrotta il 28 luglio 2016, allorquando il resistente si era allontanato dall'abitazione familiare, di proprietà esclusiva della ricorrente, senza più farvi ritorno. Riferiva che, per porre fine alla separazione di fatto, ella aveva introdotto giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 2049/2023 del Tribunale di Messina, pubblicata il 7 novembre 2023, che aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi in contumacia del resistente, e che da tale pronuncia era decorso il termine di legge senza che fosse intervenuta riconciliazione, né ripresa della convivenza. Evidenziava, infine, che entrambi i coniugi percepivano pensione sociale e che ella non aveva chiesto né intendeva chiedere assegno divorzile.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 03.12.2024.
All'udienza del 20.11.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, ritualmente citato e non costituito. In tale sede la ricorrente ribadiva che era impossibile ricostituire l'unità familiare. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità
2 di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n.2049/2023 del 07.11.2023, ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta
3 riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina il 3 settembre 1990, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Messina al n. 213 parte 1 anno
1990.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4729/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina il 3 settembre 1990, con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Messina al n. 213 parte 1 anno 1990 tra CP_1
, nato a [...] il [...] e
[...] Parte_1
, nata a [...] il [...];
[...]
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4 Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/11/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4729 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Giardini Naxos, via Lombardo, n. 11, presso lo studio dell'avv. Graziella Lo Turco, cod. fisc.: , CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende per mandato in atti e che dichiara che le afferenti comunicazioni potranno esserle inoltrate anche tramite Fax al n.:
0942/615223 e via pec: Email_1
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], cod. Controparte_1 fisc. residente in [...]; C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 15.11.2024 chiedeva lo scioglimento Parte_1
del matrimonio civile contratto con in Messina Controparte_1
il 3 settembre 1990, in regime di separazione dei beni (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Messina al n. 213 parte 1 anno
1990). Esponeva che dall'unione erano nati cinque figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ed evidenziava che la convivenza, sin dall'origine caratterizzata da gravi difficoltà e incompatibilità di carattere, si era definitivamente interrotta il 28 luglio 2016, allorquando il resistente si era allontanato dall'abitazione familiare, di proprietà esclusiva della ricorrente, senza più farvi ritorno. Riferiva che, per porre fine alla separazione di fatto, ella aveva introdotto giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 2049/2023 del Tribunale di Messina, pubblicata il 7 novembre 2023, che aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi in contumacia del resistente, e che da tale pronuncia era decorso il termine di legge senza che fosse intervenuta riconciliazione, né ripresa della convivenza. Evidenziava, infine, che entrambi i coniugi percepivano pensione sociale e che ella non aveva chiesto né intendeva chiedere assegno divorzile.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 03.12.2024.
All'udienza del 20.11.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, ritualmente citato e non costituito. In tale sede la ricorrente ribadiva che era impossibile ricostituire l'unità familiare. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità
2 di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n.2049/2023 del 07.11.2023, ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta
3 riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina il 3 settembre 1990, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Messina al n. 213 parte 1 anno
1990.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4729/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina il 3 settembre 1990, con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Messina al n. 213 parte 1 anno 1990 tra CP_1
, nato a [...] il [...] e
[...] Parte_1
, nata a [...] il [...];
[...]
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4 Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/11/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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