Art. 2.
Il Governo provvedera' alla conservazione e alla custodia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1897.
UMBERTO.
R. Gianturco.
Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Il Governo provvedera' alla conservazione e alla custodia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1897.
UMBERTO.
R. Gianturco.
Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.