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Sentenza 28 dicembre 2021
Sentenza 28 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/12/2021, n. 47212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47212 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PI TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 3/3/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o , in subordine, rigettarlo;
lette le conclusioni dei difensori avv. Antonio Marino e NA IA con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso;
In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. Penale Sent. Sez. 6 Num. 47212 Anno 2021 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 05/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, a seguito di gravame dell'imputato TO PI avverso la sentenza emessa in data 17.9.2020 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole dei reato di cui agli artt. 61 n. 11- quater, 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e condannato a pena dì giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, inosservanza dell'art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione al rigetto della deduzione difensiva circa la nullità del decreto di giudizio immediato per omesso deposito delle intercettazioni all'atto della richiesta di giudizio immediato da parte del Pubblico Ministero. Non è fondata la prospettata obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale a mezzo della richiesta di giudizio immediato laddove sia stata emessa misura cautelare, trattandosi invece di mera facoltà da parte del pubblico Ministero cosicché - nella specie - laddove l'impossibilità di deposito delle intercettazioni era dovuta al perdurare dell'attività di intercettazione - come sostenuto dal Pubblico Ministero nella sua memoria - non avrebbe impedito all'organo dell'Accusa di non avanzare la richiesta di giudizio immediato, optando per il rito ordinario. Inoltre, non può essere ritenuta soddisfatta la difesa dalla messa a disposizione delle intercettazioni alla prima udienza dibattimentale, non avendo potuto la difesa optare per la adozione di riti alternativi. Errato, infine, è il richiamo operato dalla sentenza alla valutazione del profilo in questione in sede di giudizio cautelare, nell'ambito del quale - invece - era stata dedotta la diversa questione della utilizzabilità delle intercettazioni in altro procedimento. 2.2. Con il secondo motivo, inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. in relazione al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale in favore della A.G. di Milano, non essendovi prova idonea a ritenere che l'accordo illecito si fosse perfezionato nel capoluogo ligure risultando fallace l'attribuzione ai ricorrente della posizione di proponente, dovendosi questi individuare nel soggetto che detta le condizioni di vendita della merce - nella specie il FA, che si trovava nella provincia di Milano - mentre accettante è colui che aderisce alla proposta, quale appunto è il ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla riferibílità al ricorrente della partita di 30 kg. di stupefacente sequestrato al 2 corriere Federico Chargui, essendo mancata l'analisi degli specifici motivi difensivi riguardanti il preteso accordo telefonico sulla compravendita tra il ricorrente ed il FA. In particolare, si censura la interpretazione - priva di fondamento su massime di esperienza - data alla captazione telefonica e segnatamente alla attribuzione al termine "macchina" nel senso di "cassa" e nel riferimento con tale termine ad una cassa di 30 kg. stupefacente, tenuto conto della esigenza di rigorosa motivazione in materia di droga "parlata". Si censura, inoltre, il giustificato riferimento della partita di droga al ricorrente sulla sola base della vicinanza del ricorrente al corriere e di un brevissimo scambio di qualche parola tra questi ed il FA proprio nei pressi del Galeone del porto antico di Genova, non essendosi verificata la seria alternativa della casualità della vicinanza del ricorrente al corriere. 2.4. Con il quarto motivo, assenza di dimostrazione della ingente quantità, essendosi applicato un criterio giurisprudenziale che esula dal dettato normativo e per il quale si invoca la proposizione di questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3,25, comma 2 Cost. nella parte in cui la ipotesi non è ancorata a parametri normativi predeterminati. 2.5. Sono stati proposti motivi nuovi in relazione alla nullità del decreto di giudizio immediato, assumendosi che l'effettività del diritto di difesa è garantito dal deposito integrale degli atti con la formulazione della richiesta di rito immediato nonché in relazione alla incompetenza territoriale. 2.6. E' pervenuta, infine, memoria di replica della difesa alla requisitoria del Procuratore generale con formulazione delle conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Il primo motivo è infondato risultando corretto il rigetto della pertinente deduzione difensiva che ha negato la violazione di diritti della difesa. La conclusione cui è pervenuta la Corte è conforme al consolidato orientamento secondo il quale il mancato deposito, unitamente alla richiesta di decreto di giudizio immediato, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità dello stesso decreto, in quanto non espressamente prevista, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi (Sez. 1,n. 37289 del 21/06/2018 Rv. 273860 Fantini), nella specie non oggetto di contestazione e, comunque, superata dal successivo deposito delle intercettazioni e del termine concesso alla difesa per esaminare ed estrarre copia 3 degli atti depositati, non risultando - come sì evince dalla sentenza impugnata - proposta alcuna questione da parte della difesa in ordine alla proposizione di riti alternativi (v. pg. 3 della sentenza). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che proposto per questione di fatto riguardante la interpretazione del dato captativo che non può trovare accesso in sede di legittimità. La questione è stata già affrontata in sede di legittimità nell'ambito della vicenda cautelare riguardante il procedimento in questione - alla cui decisione ha rinviato la sentenza impugnata - che ha respinto la medesima eccezione difensiva fondata sui medesimi argomenti. Con la decisione di legittimità è stato affermato il principio di diritto secondo il quale la previsione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, configura un reato a fattispecie alternative, la cui realizzazione congìunta comporta, sotto il profilo sanzionatorio, l'assorbimento delle diverse condotte in un unico delitto, senza peraltro che le stesse perdano la propria autonoma rilevanza ai fini della determinazione del giudice competente per territorio, che, pertanto, va individuato in quello dell'ultimo luogo in cui è stata accertata una frazione della complessiva azione criminosa(Sez. 3 n. 48036 del 25/10/2019, PI TO, Rv. 277352), correttamente individuando il /ocus commissi delicti in quello in cui è stata formulata dal ricorrente la richiesta della fornitura di stupefacente, avendo ricevuto la relativa accettazione dal suo interlocutore - così perfezionandosi l'accordo - mentre il ricorrente era nel bar di Genova presso il quale lavorava, In tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell'accettazione (Sez. 3 n. 14233 del 05/02/2020, Lasic Miroslav, Rv. 279289) che ha richiamato quanto già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 16810 del 23/3/2007, Confl. comp. in proc. Di Liberto, Rv. 236437, in motivazione. V. anche Sez. 6, n. 18729 del 15/11/2007 (dep. 2008), Murru, non massimata), secondo cui, ai fini nell'individuazione del momento conclusivo dell'accordo, di quanto stabilito in sede civile in materia di compravendita, ove si è chiarito che essa si perfeziona nel momento e nel luogo in cui chi fa la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 cod. civ.) e che, in particolare, nei contratti conclusi per telefono, il luogo della conclusione è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il telefono, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione medesima (Sez. U, Sentenza n. 6581 del 4 14/7/1994, Rv. 487380; Sez. 2, Ordinanza n. 16417 del 14/7/2009, Rv. 609133), non essendovi necessaria coincidenza tra il proponente e il venditore, potendosi individuare il primo nel soggetto che ha proposto di acquistare lo stupefacente a colui che ne aveva la disponibilità, ricevendone poi l'accettazione. Pertanto, del tutto correttamente la Corte di appello ha respinto la eccezione difensiva di incompetenza territoriale della A.G. genovese. 4. Il terzo motivo costituisce generica contestazione in fatto - segnatamente con riguardo alla interpretazione del compendio captativo ed alla valutazione di quanto direttamente percepito al momento della prevista consegna - alla ineccepibile ricostruzione della sentenza basata su (v. pg. 5 e sg. della sentenza impugnata con riferimento al contenuto della prima decisione): - compendio captativo che ha definito gli accordi tra il ricorrente ed il FA sulla transazione illecita;
- i servizi di osservazione, controllo e pedinamento svolti dalla polizia giudiziaria in data 15/3/2019, al momento destinato alla consegna della partita di droga, che in conformità alle previsioni contenute nelle captazioní, vedono la compresenza sul posto del ricorrente - incensurabilmente individuato attraverso il suo copricapo - del venditore FA, giunto a Genova con il treno, e del corriere Charguí, con i quali i due predetti si incontrano avendo il corriere l'indicazione di seguire il PI sui suo scooter grigio, ma essendo poi tratto in arresto con il sequestro della partita di droga oggetto della transazione trovata in suo possesso coincidente con qualità e quantitativo pattuiti per telefono;
- i successivi commenti captati intercorsi lo stesso giorno tra il ricorrente ed il FA riguardanti il mancato aggancio del corriere ed il vano tentativo di rintracciarlo nonché il riferito ritorno del PI sul luogo dell'originario appuntamento;
- le stesse dichiarazioni del corriere in relazione alla compresenza con il FA di un altro individuo indossante il copricapo visto dalla p.g. operante. 5. Il quarto motivo é inammissibile. Quanto alla sussistenza della aggravante la censura é generica oltre che manifestamente infondata rispetto al corretto criterio che ha presieduto all'accertamento della aggravante in questione in conformità a quanto stabilito da S.U. IO in ragione all'accertamento del principio attivo della sostanza sequestrata al corriere pari a 8.722.183 grammi, di gran lunga superiore a 4.000 volte il valore soglia stabilito in 500 mg. per la sostanza in questione e dalla quale potevano ricavarsi ben 318.887,3 dosi medie singole. 5 Quanto poi alla questione di costituzionalità, essa è manifestamente infondata essendosi data ad essa ampia condivisibile motivazione da parte della stessa sentenza IO che, a proposito, si è chiesta "se non si sia in presenza di una previsione normativa priva di quel livello di determinatezza e tassatività che, trattandosi di disposizione sanzionatoria penale, deve necessariamente sussistere perché sia superato il giudizio dì compatibilità costituzionale. E chiaro infatti che un sospetto di tal genere imporrebbe di investire della questione il Giudice delle leggi. 11.1. Ebbene, proprio la Quarta Sezione, con la sentenza n. 40792 del 10/07/2008, Tsiripidis, Rv. 241366, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 111, comma sesto, della Costituzione - della aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 del d.P.R. 309 dei 1990 a cagione della sua pretesa indeterminatezza, osservando che..." è noto che il principio di determinatezza trova il suo fondamento costituzionale negli artt. 25, comma secondo, e 13, comma secondo, Cost. (ma esso risulta desumibile, negli stessi termini, dal testo dell'art. 7 della CEDU, in quanto espressione del più ampio principio di legalità) ed ha richiamato diverse pronunzie di costituzionalità con le quali è stata negata l'indeterminatezza di talune fattispecie sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, in quanto ha ritenuto la Corte che competa all'interprete rendere certe e determinate quelle fattispecie che, in astratto, possono apparire prive di contorni sicuri e definiti (Corte cost,. sent. n. 247 del 1997 e n. 69 del 1999). Il compito della giurisprudenza è (anche) quello di rendere concrete, calandole nella realtà fenomenica, previsioni legislative, non solo astratte, ma apparentemente indeterminate e ciò va fatto attraverso il richiamo al diritto vivente, che si manifesta nella interpretazione giurisprudenziale., concludendo che... "I valori numerici, per tutto quel che si è detto, in quanto "misuratori di grandezza", costituiscono necessariamente l'oggetto dell'attività valutativa del giudice che sia chiamato a pronunziarsi sulla conformità di tali grandezze rispetto ad (elastici) parametri normativi, cui deve dare concretezza". 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/11/2021.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o , in subordine, rigettarlo;
lette le conclusioni dei difensori avv. Antonio Marino e NA IA con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso;
In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. Penale Sent. Sez. 6 Num. 47212 Anno 2021 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 05/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, a seguito di gravame dell'imputato TO PI avverso la sentenza emessa in data 17.9.2020 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole dei reato di cui agli artt. 61 n. 11- quater, 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e condannato a pena dì giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, inosservanza dell'art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione al rigetto della deduzione difensiva circa la nullità del decreto di giudizio immediato per omesso deposito delle intercettazioni all'atto della richiesta di giudizio immediato da parte del Pubblico Ministero. Non è fondata la prospettata obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale a mezzo della richiesta di giudizio immediato laddove sia stata emessa misura cautelare, trattandosi invece di mera facoltà da parte del pubblico Ministero cosicché - nella specie - laddove l'impossibilità di deposito delle intercettazioni era dovuta al perdurare dell'attività di intercettazione - come sostenuto dal Pubblico Ministero nella sua memoria - non avrebbe impedito all'organo dell'Accusa di non avanzare la richiesta di giudizio immediato, optando per il rito ordinario. Inoltre, non può essere ritenuta soddisfatta la difesa dalla messa a disposizione delle intercettazioni alla prima udienza dibattimentale, non avendo potuto la difesa optare per la adozione di riti alternativi. Errato, infine, è il richiamo operato dalla sentenza alla valutazione del profilo in questione in sede di giudizio cautelare, nell'ambito del quale - invece - era stata dedotta la diversa questione della utilizzabilità delle intercettazioni in altro procedimento. 2.2. Con il secondo motivo, inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. in relazione al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale in favore della A.G. di Milano, non essendovi prova idonea a ritenere che l'accordo illecito si fosse perfezionato nel capoluogo ligure risultando fallace l'attribuzione ai ricorrente della posizione di proponente, dovendosi questi individuare nel soggetto che detta le condizioni di vendita della merce - nella specie il FA, che si trovava nella provincia di Milano - mentre accettante è colui che aderisce alla proposta, quale appunto è il ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla riferibílità al ricorrente della partita di 30 kg. di stupefacente sequestrato al 2 corriere Federico Chargui, essendo mancata l'analisi degli specifici motivi difensivi riguardanti il preteso accordo telefonico sulla compravendita tra il ricorrente ed il FA. In particolare, si censura la interpretazione - priva di fondamento su massime di esperienza - data alla captazione telefonica e segnatamente alla attribuzione al termine "macchina" nel senso di "cassa" e nel riferimento con tale termine ad una cassa di 30 kg. stupefacente, tenuto conto della esigenza di rigorosa motivazione in materia di droga "parlata". Si censura, inoltre, il giustificato riferimento della partita di droga al ricorrente sulla sola base della vicinanza del ricorrente al corriere e di un brevissimo scambio di qualche parola tra questi ed il FA proprio nei pressi del Galeone del porto antico di Genova, non essendosi verificata la seria alternativa della casualità della vicinanza del ricorrente al corriere. 2.4. Con il quarto motivo, assenza di dimostrazione della ingente quantità, essendosi applicato un criterio giurisprudenziale che esula dal dettato normativo e per il quale si invoca la proposizione di questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3,25, comma 2 Cost. nella parte in cui la ipotesi non è ancorata a parametri normativi predeterminati. 2.5. Sono stati proposti motivi nuovi in relazione alla nullità del decreto di giudizio immediato, assumendosi che l'effettività del diritto di difesa è garantito dal deposito integrale degli atti con la formulazione della richiesta di rito immediato nonché in relazione alla incompetenza territoriale. 2.6. E' pervenuta, infine, memoria di replica della difesa alla requisitoria del Procuratore generale con formulazione delle conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Il primo motivo è infondato risultando corretto il rigetto della pertinente deduzione difensiva che ha negato la violazione di diritti della difesa. La conclusione cui è pervenuta la Corte è conforme al consolidato orientamento secondo il quale il mancato deposito, unitamente alla richiesta di decreto di giudizio immediato, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità dello stesso decreto, in quanto non espressamente prevista, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi (Sez. 1,n. 37289 del 21/06/2018 Rv. 273860 Fantini), nella specie non oggetto di contestazione e, comunque, superata dal successivo deposito delle intercettazioni e del termine concesso alla difesa per esaminare ed estrarre copia 3 degli atti depositati, non risultando - come sì evince dalla sentenza impugnata - proposta alcuna questione da parte della difesa in ordine alla proposizione di riti alternativi (v. pg. 3 della sentenza). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che proposto per questione di fatto riguardante la interpretazione del dato captativo che non può trovare accesso in sede di legittimità. La questione è stata già affrontata in sede di legittimità nell'ambito della vicenda cautelare riguardante il procedimento in questione - alla cui decisione ha rinviato la sentenza impugnata - che ha respinto la medesima eccezione difensiva fondata sui medesimi argomenti. Con la decisione di legittimità è stato affermato il principio di diritto secondo il quale la previsione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, configura un reato a fattispecie alternative, la cui realizzazione congìunta comporta, sotto il profilo sanzionatorio, l'assorbimento delle diverse condotte in un unico delitto, senza peraltro che le stesse perdano la propria autonoma rilevanza ai fini della determinazione del giudice competente per territorio, che, pertanto, va individuato in quello dell'ultimo luogo in cui è stata accertata una frazione della complessiva azione criminosa(Sez. 3 n. 48036 del 25/10/2019, PI TO, Rv. 277352), correttamente individuando il /ocus commissi delicti in quello in cui è stata formulata dal ricorrente la richiesta della fornitura di stupefacente, avendo ricevuto la relativa accettazione dal suo interlocutore - così perfezionandosi l'accordo - mentre il ricorrente era nel bar di Genova presso il quale lavorava, In tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell'accettazione (Sez. 3 n. 14233 del 05/02/2020, Lasic Miroslav, Rv. 279289) che ha richiamato quanto già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 16810 del 23/3/2007, Confl. comp. in proc. Di Liberto, Rv. 236437, in motivazione. V. anche Sez. 6, n. 18729 del 15/11/2007 (dep. 2008), Murru, non massimata), secondo cui, ai fini nell'individuazione del momento conclusivo dell'accordo, di quanto stabilito in sede civile in materia di compravendita, ove si è chiarito che essa si perfeziona nel momento e nel luogo in cui chi fa la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 cod. civ.) e che, in particolare, nei contratti conclusi per telefono, il luogo della conclusione è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il telefono, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione medesima (Sez. U, Sentenza n. 6581 del 4 14/7/1994, Rv. 487380; Sez. 2, Ordinanza n. 16417 del 14/7/2009, Rv. 609133), non essendovi necessaria coincidenza tra il proponente e il venditore, potendosi individuare il primo nel soggetto che ha proposto di acquistare lo stupefacente a colui che ne aveva la disponibilità, ricevendone poi l'accettazione. Pertanto, del tutto correttamente la Corte di appello ha respinto la eccezione difensiva di incompetenza territoriale della A.G. genovese. 4. Il terzo motivo costituisce generica contestazione in fatto - segnatamente con riguardo alla interpretazione del compendio captativo ed alla valutazione di quanto direttamente percepito al momento della prevista consegna - alla ineccepibile ricostruzione della sentenza basata su (v. pg. 5 e sg. della sentenza impugnata con riferimento al contenuto della prima decisione): - compendio captativo che ha definito gli accordi tra il ricorrente ed il FA sulla transazione illecita;
- i servizi di osservazione, controllo e pedinamento svolti dalla polizia giudiziaria in data 15/3/2019, al momento destinato alla consegna della partita di droga, che in conformità alle previsioni contenute nelle captazioní, vedono la compresenza sul posto del ricorrente - incensurabilmente individuato attraverso il suo copricapo - del venditore FA, giunto a Genova con il treno, e del corriere Charguí, con i quali i due predetti si incontrano avendo il corriere l'indicazione di seguire il PI sui suo scooter grigio, ma essendo poi tratto in arresto con il sequestro della partita di droga oggetto della transazione trovata in suo possesso coincidente con qualità e quantitativo pattuiti per telefono;
- i successivi commenti captati intercorsi lo stesso giorno tra il ricorrente ed il FA riguardanti il mancato aggancio del corriere ed il vano tentativo di rintracciarlo nonché il riferito ritorno del PI sul luogo dell'originario appuntamento;
- le stesse dichiarazioni del corriere in relazione alla compresenza con il FA di un altro individuo indossante il copricapo visto dalla p.g. operante. 5. Il quarto motivo é inammissibile. Quanto alla sussistenza della aggravante la censura é generica oltre che manifestamente infondata rispetto al corretto criterio che ha presieduto all'accertamento della aggravante in questione in conformità a quanto stabilito da S.U. IO in ragione all'accertamento del principio attivo della sostanza sequestrata al corriere pari a 8.722.183 grammi, di gran lunga superiore a 4.000 volte il valore soglia stabilito in 500 mg. per la sostanza in questione e dalla quale potevano ricavarsi ben 318.887,3 dosi medie singole. 5 Quanto poi alla questione di costituzionalità, essa è manifestamente infondata essendosi data ad essa ampia condivisibile motivazione da parte della stessa sentenza IO che, a proposito, si è chiesta "se non si sia in presenza di una previsione normativa priva di quel livello di determinatezza e tassatività che, trattandosi di disposizione sanzionatoria penale, deve necessariamente sussistere perché sia superato il giudizio dì compatibilità costituzionale. E chiaro infatti che un sospetto di tal genere imporrebbe di investire della questione il Giudice delle leggi. 11.1. Ebbene, proprio la Quarta Sezione, con la sentenza n. 40792 del 10/07/2008, Tsiripidis, Rv. 241366, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 111, comma sesto, della Costituzione - della aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 del d.P.R. 309 dei 1990 a cagione della sua pretesa indeterminatezza, osservando che..." è noto che il principio di determinatezza trova il suo fondamento costituzionale negli artt. 25, comma secondo, e 13, comma secondo, Cost. (ma esso risulta desumibile, negli stessi termini, dal testo dell'art. 7 della CEDU, in quanto espressione del più ampio principio di legalità) ed ha richiamato diverse pronunzie di costituzionalità con le quali è stata negata l'indeterminatezza di talune fattispecie sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, in quanto ha ritenuto la Corte che competa all'interprete rendere certe e determinate quelle fattispecie che, in astratto, possono apparire prive di contorni sicuri e definiti (Corte cost,. sent. n. 247 del 1997 e n. 69 del 1999). Il compito della giurisprudenza è (anche) quello di rendere concrete, calandole nella realtà fenomenica, previsioni legislative, non solo astratte, ma apparentemente indeterminate e ciò va fatto attraverso il richiamo al diritto vivente, che si manifesta nella interpretazione giurisprudenziale., concludendo che... "I valori numerici, per tutto quel che si è detto, in quanto "misuratori di grandezza", costituiscono necessariamente l'oggetto dell'attività valutativa del giudice che sia chiamato a pronunziarsi sulla conformità di tali grandezze rispetto ad (elastici) parametri normativi, cui deve dare concretezza". 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/11/2021.