Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/09/2025, n. 16327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16327 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16327/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12471/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12471 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Persia, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto prot. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno, emesso in data 23.04.-OMISSIS- e notificato in data 20.06.-OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la richiesta di cittadinanza presentata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 1992;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore statuizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della L. 5 febbraio 1992, n. 91, presentata dal ricorrente.
2. La causa ostativa risiederebbe in un decreto penale di condanna emesso l’-OMISSIS- dal Tribunale di Roma, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena pecuniaria di € 200 per violazione dell’art. 17 del T.U.L.P.S., in quanto, nella qualità di titolare di un internet point, aveva omesso di dotarsi di un registro informatico per la registrazione degli utenti, utilizzando invece un registro cartaceo, non conforme alla normativa di settore.
3. Il ricorrente contesta la legittimità del rigetto sostenendo che il provvedimento si fonda in modo eccessivamente rigido e automatico su un unico episodio penale, di natura contravvenzionale, risalente nel tempo, di modestissima gravità e per di più estinto già nel -OMISSIS- a seguito di sospensione condizionale della pena.
4. La condanna è stata infatti pronunciata in forma di decreto penale, con irrogazione della sola ammenda, per una violazione meramente formale, senza alcun seguito processuale e senza infliggere pene detentive. La pena è stata sospesa e non ha dato luogo ad alcuna recidiva. La condotta risale al -OMISSIS-, e il reato si è estinto nel -OMISSIS- per decorso del termine di sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 167 c.p., ben prima della presentazione dell’istanza, avvenuta nel dicembre 2015.
5. A rafforzare l’infondatezza del rigetto, il ricorrente ha documentato una lunga e stabile permanenza in Italia, regolare attività lavorativa, nessun altro precedente penale, tre figli, di cui due nati in Italia, e il rispetto degli obblighi fiscali.
6. La difesa di parte ricorrente rileva, inoltre, che l’Amministrazione non avrebbe svolto alcuna valutazione concreta e personalizzata, ma si sarebbe limitata ad affermare, in maniera del tutto astratta, che il precedente penale sarebbe indice di inaffidabilità, omettendo di esaminare la memoria difensiva ex art. 10-bis L. 241/1990 e gli allegati documentali prodotti dal ricorrente.
7. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di stile, depositando la documentazione amministrativa rilevante.
8. All’udienza del 13 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Giova rammentare, in via preliminare, lo stato della giurisprudenza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio – Roma, Sez. V-bis, sentenze nn. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), per la quale l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
10. Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen. 10 giugno 1999, n. 9; Cons. Stato, Sez. IV, sentenze n. 798 del 1999; n. 4460 del 2000; n. 195 del 2005; Cons. Stato, Sez, I, sentenza n. 1796 del 2008; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 3006 del 2011; Cons. Stato, Sez. III, sentenze n. 6374 del 2018; n. 1390 del -OMISSIS-, n. 4121 del 2021; TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, sentenze n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920 del -OMISSIS-; n. 4199 del -OMISSIS-).
11. L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
12. In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
13. La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
14. In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, TAR Lazio – Roma, Sez. I-ter, sentenze n. 3227 del 2021; n. 12006 del 2021; TAR Lazio – Roma, Sez. II-quater, sentenza n. 12568 del -OMISSIS-; Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del -OMISSIS-; n. 7036 del 2020; n. 2131 del -OMISSIS-; n. 1930 del -OMISSIS-; n. 657 del 2017; n. 2601 del 2015; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 3103 del 2006; n.798 del 1999).
15. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
16. Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
17. Il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’amministrazione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 6473 del 2021; Cons. Stato, Sez. VI, sentenze n. 5913 del 2011; n. 4862 del 2010; n. 3456 del 2006; TAR Lazio – Roma, Sez. I-ter, sentenza n. 3226 del 2021; TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, sentenza n. 5665 del 2012), la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, sentenza n. 5615 del 2015).
18. Ebbene, valutando la vicenda amministrativa controversa alla stregua delle coordinate giurisprudenziali evidenziate, emergono la carenza istruttoria e il vizio di motivazione denunziati dal ricorrente.
19. Il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sulla presenza di un decreto penale di condanna emesso l’-OMISSIS- per una condotta risalente al -OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato sanzionato per la violazione dell’art. 17 del T.U.L.P.S., avendo omesso, nella qualità di titolare di un “Phone Center”, di utilizzare un registro informatico per l’identificazione degli utenti, utilizzando invece un registro cartaceo. Si tratta, dunque, di una contravvenzione di natura meramente amministrativa e formale, punita con ammenda di €200, sospesa condizionalmente, senza inflizione di pene detentive né apertura di processo dibattimentale.
20. Ebbene, pur nel pieno riconoscimento del potere discrezionale attribuito all’Amministrazione in materia di cittadinanza, tale discrezionalità non può esercitarsi in modo arbitrario o automatico, né può tradursi nell’applicazione meccanica di criteri rigidi e generalizzati, disancorati dalla specificità del caso concreto
21. Nel caso di specie, è evidente come manca del tutto un’istruttoria approfondita e personalizzata sulla figura del richiedente. L’Amministrazione si limita a riportare l’esistenza del decreto penale di condanna, senza valutare la sua effettiva incidenza sulla capacità del soggetto di integrarsi nella comunità nazionale, né tenere conto degli altri elementi favorevoli comprovati agli atti.
22. Il precedente penale viene isolato dal contesto complessivo della vicenda e utilizzato come unico e automatico motivo ostativo, senza considerare:
- la natura contravvenzionale del reato (non un delitto ostativo ai sensi dell’art. 6 L. 91/1992);
- la sua lieve entità e mancanza di pericolosità sociale;
- la sanzione minima irrogata (ammenda);
- la sospensione condizionale della pena e la mancata recidiva;
- la completa estinzione del reato già nel -OMISSIS-, ben prima della presentazione dell’istanza.
23. Nulla viene detto, nella motivazione, della lunga permanenza regolare del ricorrente in Italia, del suo inserimento lavorativo stabile, del suo ruolo di padre di tre figli (due dei quali nati in Italia), né della documentazione fiscale e reddituale allegata, a testimonianza di una integrazione sociale compiuta e di una condotta conforme ai valori della collettività. Tutti elementi, presenti nel fascicolo, che avrebbero dovuto quantomeno essere oggetto di ponderazione.
24. La motivazione del rigetto si risolve, pertanto, in una formula stereotipata e impersonale, priva di ogni valutazione del caso concreto, non conforme ai requisiti minimi di trasparenza e razionalità imposti dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, né ai canoni elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui anche l’esercizio del potere discrezionale deve rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza (art. 97 Cost.).
25. Inoltre, va valorizzata la circostanza che il reato risultava già estinto nel -OMISSIS-, cioè due anni prima della domanda presentata nel dicembre 2015. L’Amministrazione ha omesso qualsiasi considerazione su tale dato, che ne compromette la rilevanza attuale, impedendo di considerarlo quale fondamento per un giudizio negativo sull’integrazione del richiedente. L’estinzione del reato per effetto della sospensione condizionale priva la condanna di efficacia sostanziale, rendendo del tutto irragionevole fondare esclusivamente su di essa un giudizio prognostico sfavorevole.
26. Ne deriva che il provvedimento impugnato è viziato per difetto di istruttoria e motivazione e deve, pertanto, essere annullato.
27. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della questione controversa e degli interessi alla stessa sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.