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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2210/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente a [...]
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._2
a Pozzallo in via G. Galilei n. 63, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Guido
Bruno, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
NT I CP_2
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione sostituita da note scritte del dì 02.04.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario ad Ispica in data 12.06.2016, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2016, parte II, serie A, numero 10; che le parti hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni e che dall'unione coniugale è nato il figlio (Modica, 17.11.2013); Per_1
che le parti hanno esposto di essersi separati consensualmente giusta sentenza n. 77/2024 del
23.07.2024 resa dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 77/2024 resa dal Tribunale di Ragusa in data 23.07.2024 in seno al procedimento per separazione consensuale, passata in giudicato, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con la quale già coabita. La responsabilità sul figlio sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori,
i quali assumeranno concordemente le decisioni relative alla salute, educazione, istruzione e attività sportive del medesimo. In merito alle decisioni riguardanti l'ordinario, i ricorrenti potranno esercitare la responsabilità separatamente. Gli stessi si impegnano a collaborare nella crescita del figlio e ad adottare una linea educativa comune al fine di assicurare al minore un sano sviluppo psicofisico.
2. Il padre potrà vedere il figlio minore salvo diversi accordi, per tre giorni a settimana, ed un sabato
e/o domenica alternati potrà portarlo con sé per trascorrere insieme il fine settimana;
-15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, comunicando alla moglie la località del soggiorno
e concordando con questa tale periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
-un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 06 gennaio e così di seguito, ed infine ad anni alterni il giorno di Pasqua;
- Il padre, inoltre, durante la stagione estiva avrà diritto di trascorrere con la figlia un periodo feriale di venti giorni, anche consecutivi, da scegliere nei mesi di luglio o agosto, avendo cura di comunicare al coniuge il luogo del soggiorno estivo;
Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori. I coniugi si impegnano, altresì, a far mantenere buoni rapporti tra la figlia e i nonni e parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. Il padre versa alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio entro il giorno Per_1
15 di ogni mese la somma mensile di euro € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
4. entrambi i coniugi provvederanno comunque, nella misura della metà ciascuno, alle spese di carattere straordinario necessarie per il figlio quali, a titolo meramente esemplificativo, studio, attività extrascolastiche, cure mediche, viaggi di studio o culturali e per ogni altra spesa a carattere straordinario necessaria. Dette spese dovranno essere documentate e preventivamente concordate tra i coniugi, tranne quelle mediche che rivestono carattere di urgenza;
5. Gli stessi coniugi percepiscono la somma mensile complessiva pari ad € 200,00 a titolo di assegno unico familiare per il minore mediante accredito in favore del sig. ; CP_1
6. Il figlioletto frequenta a Pozzallo tutti i giorni (dalle ore 15 alle ore 17) il dopo scuola presso Per_1 la sig.ra la cui spesa, pari ad € 70,00 mensili, viene sopportata dai genitori nella misura Persona_2 del 50% ciascuno;
7. Il minore una volta a settimana (solitamente il martedì pomeriggio dalle ore 19 alle ore 19.40) frequenta a Pozzallo anche il corso di percussioni presso il sig. ed i genitori Parte_2 sostengono la spesa di € 50,00 mensili nella misura del 50% ciascuno;
8. i ricorrenti si scambiano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto o di documento equipollente per l'estero nonché fin d'ora concedono il consenso per il rilascio e/o rinnovo di documento personale del figlio minore, valido per l'espatrio, sia esso carta d'identità/ passaporto/ lasciapassare o altro documento equipollente. che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Ispica in data
12.06.2016 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 Parte_1
matrimonio dello stesso Comune, anno 2016, parte II, serie A, numero 10;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ispica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ispica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2210/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente a [...]
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._2
a Pozzallo in via G. Galilei n. 63, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Guido
Bruno, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
NT I CP_2
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione sostituita da note scritte del dì 02.04.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario ad Ispica in data 12.06.2016, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2016, parte II, serie A, numero 10; che le parti hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni e che dall'unione coniugale è nato il figlio (Modica, 17.11.2013); Per_1
che le parti hanno esposto di essersi separati consensualmente giusta sentenza n. 77/2024 del
23.07.2024 resa dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 77/2024 resa dal Tribunale di Ragusa in data 23.07.2024 in seno al procedimento per separazione consensuale, passata in giudicato, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con la quale già coabita. La responsabilità sul figlio sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori,
i quali assumeranno concordemente le decisioni relative alla salute, educazione, istruzione e attività sportive del medesimo. In merito alle decisioni riguardanti l'ordinario, i ricorrenti potranno esercitare la responsabilità separatamente. Gli stessi si impegnano a collaborare nella crescita del figlio e ad adottare una linea educativa comune al fine di assicurare al minore un sano sviluppo psicofisico.
2. Il padre potrà vedere il figlio minore salvo diversi accordi, per tre giorni a settimana, ed un sabato
e/o domenica alternati potrà portarlo con sé per trascorrere insieme il fine settimana;
-15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, comunicando alla moglie la località del soggiorno
e concordando con questa tale periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
-un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 06 gennaio e così di seguito, ed infine ad anni alterni il giorno di Pasqua;
- Il padre, inoltre, durante la stagione estiva avrà diritto di trascorrere con la figlia un periodo feriale di venti giorni, anche consecutivi, da scegliere nei mesi di luglio o agosto, avendo cura di comunicare al coniuge il luogo del soggiorno estivo;
Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori. I coniugi si impegnano, altresì, a far mantenere buoni rapporti tra la figlia e i nonni e parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. Il padre versa alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio entro il giorno Per_1
15 di ogni mese la somma mensile di euro € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
4. entrambi i coniugi provvederanno comunque, nella misura della metà ciascuno, alle spese di carattere straordinario necessarie per il figlio quali, a titolo meramente esemplificativo, studio, attività extrascolastiche, cure mediche, viaggi di studio o culturali e per ogni altra spesa a carattere straordinario necessaria. Dette spese dovranno essere documentate e preventivamente concordate tra i coniugi, tranne quelle mediche che rivestono carattere di urgenza;
5. Gli stessi coniugi percepiscono la somma mensile complessiva pari ad € 200,00 a titolo di assegno unico familiare per il minore mediante accredito in favore del sig. ; CP_1
6. Il figlioletto frequenta a Pozzallo tutti i giorni (dalle ore 15 alle ore 17) il dopo scuola presso Per_1 la sig.ra la cui spesa, pari ad € 70,00 mensili, viene sopportata dai genitori nella misura Persona_2 del 50% ciascuno;
7. Il minore una volta a settimana (solitamente il martedì pomeriggio dalle ore 19 alle ore 19.40) frequenta a Pozzallo anche il corso di percussioni presso il sig. ed i genitori Parte_2 sostengono la spesa di € 50,00 mensili nella misura del 50% ciascuno;
8. i ricorrenti si scambiano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto o di documento equipollente per l'estero nonché fin d'ora concedono il consenso per il rilascio e/o rinnovo di documento personale del figlio minore, valido per l'espatrio, sia esso carta d'identità/ passaporto/ lasciapassare o altro documento equipollente. che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Ispica in data
12.06.2016 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 Parte_1
matrimonio dello stesso Comune, anno 2016, parte II, serie A, numero 10;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ispica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ispica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti