Sentenza 20 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/04/2025, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03600/2025REG.PROV.COLL.
N. 02828/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2828 del 2024, proposto da
AL MP, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Sgobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa - SO, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Palmisano, Annunziata Palombella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 03381/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa - SO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e udito per le parti l’vvocato Annunziata Palombella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante effettuava nell’anno 2000 degli investimenti con l’intermediazione di un istituto bancario: il capitale investito veniva perso, e la signora MP, dopo aver vanamente esperito una azione giudiziale per ottenere la declaratoria di nullità delle operazioni di investimento, presentava ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (in prosieguo solo “ACF”) chiedendo di accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’intermediario e la condanna del medesimo al risarcimento del danno.
3. A conclusione del procedimento, l’ACF, con decisione del 24 maggio 2021, respingeva il ricorso ritenendo il diritto al risarcimento del danno palesemente prescritto, precisando che secondo l’indirizzo consolidato di esso ACF la prescrizione del diritto al risarcimento del danno connesso alla violazione degli obblighi di condotta gravanti sull’intermediario decorre dal verificarsi dell’inadempimento, e non dal momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza della perdita di valore dell’investimento.
4. Non soddisfatta di tale decisione, la signora MP, tramite il sindacato SAESE, il 20 agosto 2021 presentava alla SO una richiesta di intervento in qualità di autorità di controllo, ritenendo che la decisione dell’ACF fosse frutto di imparzialità.
5. Con decisione del 13 ottobre 2021 la SO rilevava che l’ACF è un organo dotato di autonomia e indipendenza, che perciò il merito dei fatti non poteva essere preso in considerazione dalla SO, e, comunque, che la decisione dell’ACF costituiva solo condizione di procedibilità di un giudizio risarcitorio che la signora MP avrebbe potuto promuovere innanzi all’Autorità Giudiziaria.
6. Non soddisfatta di tale decisione, la signora MP, il 15 ottobre 2021, trasmetteva alla SO una nuova istanza, con la quale chiedeva che le fosse fornita una risposta motivata e dettagliata alla precedente istanza del 20 agosto: tale seconda istanza rimaneva senza risposta da parte della SO.
7. La signora MP, allora, rappresentava la vicenda al Difensore Civico Regionale del Lazio, che inviava alla SO tre richieste di chiarimenti, il 2 febbraio, il 20 aprile e o 24 maggio 2022: anche queste istanze rimanevano senza esito.
8. Con istanza del 14 settembre 2022 la signora MP scriveva alla SO comunicando il suo disappunto per la mancata risposta ai suoi reclami e ai tre solleciti inviati dal Difensore Civico del 15 marzo 2022, del 20 aprile 2022 e del 24 maggio 2022, e ha intimato alla stessa SO di “ provvedere formalmente, ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile, al deposito di €150.000,00 entro e non oltre 30 giorni dal presente atto, con riserva di risarcimento dei danni e degli interessi: anche questa istanza rimaneva senza esito.
9. Con il ricorso introduttivo del primo grado, dichiaratamente proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la signora MP ha chiesto accertarsi che sulle istanze presentate alla SO si era formato il silenzio-assenso, ed inoltre ha formulato domanda di risarcimento del danno, quantificato in €. 150.000,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi.
10. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo per il Lazio dichiarava il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato:
- preliminarmente accertava la tardività della memoria depositata dalla signora MP il 24 gennaio 2024;
- dichiarava inammissibile la domanda di accertamento del silenzio-assenso, incompatibile con il rito attivato dalla ricorrente ex art. 117 c.p.a., che presuppone l’inerzia dell’amministrazione;
- dichiarava comunque insussistente l’obbligo della SO di intervenire sull’ACF, non essendo la SO titolare di un potere di controllo nei confronti di tale organismo, e di conseguenza infondato il ricorso, qualificato lo stesso come ricorso ex art. 117 c.p.a.;
- dichiarava insussistente l’obbligo della SO di evadere le istanze proposte dal Difensore Civico Regionale, rivolte in realtà all’ACF;
- riteneva infondata la domanda risarcitoria.
11. Avverso tale decisione ha proposto appello la signora MP.
12. La SO si è costituita in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.
13. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 23 maggio 2024, in occasione della quale il Collegio, con ordinanza n. 1996/2024, ha respinto la domanda di concessione di misure cautelari.
14. La causa è stata, infine, chiamata all’udienza del 14 gennaio 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
15. Preliminarmente il Collegio deve ribadire, come già prospettato nell’ordinanza n. 1996/2024, l’inammissibilità dell’appello per violazione del principio di specificità dei motivi, sancito dall’art. 101, comma 1, c.p.a., il quale, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio impone che siano indicate le statuizioni oggetto di impugnazione, e, inoltre, che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo: ciò per la ragione che il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo, infatti, si presenta come revisio prioris instantiae, i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione ( ex multis : Cons. Stato, Sez. VII, n. 9165 del 15 novembre 2024; Cons Stato, Sez. III, n. 9084 del 12 novembre 2024; Cons. Stato, Sez. V, n.503 del 15 gennaio 2024).
15.1. Nel caso di specie l’appellante ha formulato due motivi: il primo di esso dedicato a contestare la statuizione di tardività dell’ultima memoria presentata dalla signora MP in primo grado, motivo di per sé inidoneo a mettere in discussione la decisione del primo giudice; con il secondo l’appellante si è limitata a sostenere che “ la sentenza del TAR Lazio emessa il 20 febbraio 2024 dovrà comunque essere annullata poiché il Collegio ha errato in fatto e in diritto nel non ritenere, sulla base delle prove in atti, che fosse necessaria tener conto del silenzio-assenso nei confronti
della Ricorrente, dal momento che le tre lettere di sollecito inviate dal Difensore Civico della Regione Lazio sono state inviate alla Convenuta e non all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) come sostenuto dal Convenuta nella sua memoria difensiva al ricorso della Ricorrente ”, facendo seguire a tale enunciato la cronistoria dei fatti, senza una formale riproposizione dei motivi di primo grado e senza indicazione specifica delle statuizioni di primo grado oggetto di contestazione.
15.2. Nessuna delle due doglianze, come sopra formulate, impinge nel merito della decisione del TAR: la prima perché ha ad oggetto, come precisato, la mera declaratoria di tardività della memoria ex art. 73 c.p.a., ; la seconda per la ragione che al paragrafo 4.3. l’appellata sentenza si legge che “ In disparte, infatti, ogni considerazione in ordine all’inidoneità di tali note a far sorgere in capo all’amministrazione resistente un obbligo di provvedere, va evidenziato, in termini dirimenti, che esse sono indirizzate all’ACF e non alla Consob, riferendosi invero ad un’istanza che la ricorrente aveva rivolto a quest’ultima solo per conoscenza .”: tale affermazione contiene la statuizione esplicita, che non è stata impugnata, secondo cui le note del Difensore Civico Regionale erano comunque inidonee a far sorgere in capo alla SO l’obbligo di evaderle, a prescindere dal fatto che esse fossero indirizzate all’ACF.
15.3. Si ha, dunque, che le doglianze formulate dalla appellante non sono idonee a mettere in discussione il merito vero e proprio della decisione del primo giudice, la quale non è stata fatta oggetto di censure specifiche: per tale ragione l’appello è inammissibile.
16. I motivi d’appello sono, ad ogni buon conto, palesemente infondati.
16.1. Dal momento che il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., esso è stato trattato con il relativo rito speciale: i termini per il deposito delle memorie, pertanto, non erano quelli indicati all’art. 55, comma 5, c.p.a., me quelli di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. dimidiati in ossequio a quanto previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.: nel caso specifico, essendosi l’udienza tenuta il 30 gennaio 2024, è evidente che la memoria di replica depositata il 24 gennaio 2024 è tardiva.
16.2. Quanto al secondo motivo, il Collegio ribadisce che, non essendo stata contestualmente impugnata la statuizione del TAR secondo cui le note in questione non erano idonee a generare l’obbligo della SO di evaderle con provvedimento espresso, la censura è inammissibile per difetto di interesse, non potendo da essa sortire l’effetto utile auspicato dall’appellante, ovvero la declaratoria dell’obbligo, della SO, di evadere le suddette istanze con provvedimento espresso.
17. Le considerazioni che precedono sono sufficienti a determinare il respingimento dell’appello.
18. Ad abundantiam , ed anche a voler ritenere che l’appellante abbia ritualmente appellato anche il merito della decisione e riproposto i motivi di primo grado, il Collegio richiama quanto già rilevato nell’ordinanza cautelare, ovvero:
- il silenzio mantenuto dalla SO sulla istanza presentata dall’appellante il 15 ottobre 2021, con cui si chiedeva in sostanza a tale ente una revisione della decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie n. 3972 del 24 maggio 2021, e su quella successiva del 14 settembre 2022, recante un “avviso di mora”, non può qualificarsi (i) come silenzio-assenso, in difetto di una norma che specificamente assegni alle istanze presentate alla SO un simile significato: in particolare, dal momento che l’istanza è stata presentata da un cittadino privato (signora MP), non trova applicazione l’art. 17 bis della L. n. 241/90, applicabile solo nei rapporti tra pubbliche amministrazioni; pertanto la domanda formulata nel ricorso di primo grado sub a) era palesemente infondata; né può qualificarsi (ii) come silenzio-inadempimento, atteso che l’Arbitro per le Controversie Finanziarie è un organismo costituito, per volontà del legislatore (art. 2, comma 5 ter, D. L.vo 179/2007), al fine di esercitare funzioni decisorie con imparzialità e autonomia di giudizio, conseguendo da ciò che la SO è priva del potere di intervenire sulle decisioni rese da tale organismo, che peraltro possono essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria: non sussisteva, quindi, l’obbligo della SO di intervenire sull’ACF e, conseguentemente, non sussisteva l’obbligo della SO di evadere tale istanza con provvedimento espresso e per le medesime ragioni non sussisteva l’obbligo della SO di evadere le note del Difensore Civico Regionale.
- il danno del quale la signora MP ha chiesto il risarcimento alla SO è ascrivibile in via diretta a un investimento rischioso effettuato dalla stessa appellante, che assume di essere stata malamente consigliata dai funzionari della sua banca di riferimento: tale danno, che l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha – con la decisione del 24 maggio 2021 – ritenuto non risarcibile essendo ormai prescritta la relativa azione, non può essere ribaltato sulla SO, alla quale non è ascrivibile alcun comportamento illecito né, in generale, alcun comportamento causativo di tale danno o che abbia precluso alla signora MP la chance di ottenere, nelle sedi competenti e dal soggetto effettivamente responsabile, il risarcimento del danno che essa lamenta: a tale ultimo proposito il Collegio ribadisce che la signora MP avrebbe potuto e dovuto impugnare innanzi alla autorità giudiziaria la ricordata decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie;
- quanto alla necessità di reperire informazioni necessarie per istruire la causa risarcitoria innanzi all’autorità giudiziaria, lo strumento all’uopo esistente è quello del diritto di accesso, e non certo quello in concreto posto in essere dall’appellante.
19. In conclusione, l’appello va respinto.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa – SO, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO