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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/10/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2399/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2399/2023
. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2399/2023 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea De Sanctis Parte_1
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino Controparte_1
-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2818/2022(R.G.4559/2022) notificato in data 23 febbraio 2023, il Tribunale
di Velletri ha ingiunto al debitore di pagare alla parte attuale opponente la somma di euro 9.548,92
oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'opponente ha formulato opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio e per essa avanti codesto Ill.mo Controparte_1 Controparte_2
Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta: In via preliminare accertata e dichiarata la
sussistenza di gravi ed evidenti motivi fondanti la presente opposizione, disporre, anche inaudita altera
parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione
dell'efficacia del decreto ingiuntivo n. 2818/2022 di cui al procedimento contraddistinto da RGN
4559/2022 nullo, inefficace e comunque revocare e/o porre nel nulla il Decreto Ingiuntivo n.
pagina 2 di 5 2818/2022 del 20.12.2022 di cui al procedimento contraddistinto da RGN 4559/2022 emesso dal
Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice dott.ssa Martina Rispoli per intervenuta prescrizione;
Respingere integralmente le rivendicazioni e le domande tutte di parte opposta, in quanto infondate in
fatto e in diritto;
Dichiarare, in ogni caso, la domanda monitoria, non adeguatamente provata e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Condannare l'odierna opposta, Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze legali di lite in favore dell'opponente, il cui avvocato si
dichiara antistatario.”.
Si è costituita la e per essa chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In via preliminare occorre precisare in merito alla eccepita carenza di legittimazione che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a questo ultimo la veste di creditore esclusivo, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ..
Sul punto la Giurisprudenza è assolutamente costante nel ritenere che “La cessione del credito contemplata dall'art. 1250 c.c. si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto e produce immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito” (cfr. Cass. civ., 02/11/2010, n. 22280).
In ogni caso risultano invece ritualmente più raccomandate anche all'indirizzo di GR.
In ordine alla notifica dell'atto di cessione risulta effettuato con il decreto ingiuntivo e pertanto perfettamente in linea con l'orientamento Giurisprudenziale in merito.
Anche l'eccezione relativa alla prescrizione del credito non merita accoglimento.
Infatti occorre precisare che quanto al momento dal quale inizia a decorrere il termine prescrizionale, la pagina 3 di 5 Corte di Cassazione ha più volte evidenziato il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, precisando che la divisione dell'obbligo restitutorio in rate non fa dei singoli pagamenti dei rapporti giuridici autonomi da cui poter far decorrere i termini prescrizionali (Cass. n. 18951/13; Cass. n. 17798/11;
Cass, n. 10127/2005; Cass., n. 2262/1984). La stessa Corte (n. 19291/2010) qualifica il suddetto orientamento come costante e consolidato, tanto da definire la questione come “pacifica”: “È pacifico,
infatti, che nella specie, trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo.ex multis Trib.
Benevento, sent. 1558/2022, su;
Trib. Napoli, sent. 7823/2020, Cass. 10/09/2010, n. Email_1
19291).Pertanto, atteso che nel caso di specie la scadenza dell'ultima rata era pattuita per il 20/01/2008
e che in data 12/10/2017 notificava al debitore il decreto ingiuntivo opposto in questa CP_3
sede con il relativo ricorso, atto idoneo a interrompere la prescrizione, deve ritenersi che il termine decennale non sia spirato” (cfr. Trib. Napoli, sent. 5240/2023) È documentale che il contratto di finanziamento per cui è causa preveda il rimborso della somma erogata in rate mensili a partire dal 24
ottobre 2005, e posto che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 24 ottobre 2009, il diritto di credito avrebbe potuto prescriversi solo in data 24 ottobre 2019.Vi sono in atti le comunicazioni rispettivamente del 01-07-2010, 23-07-2012, 22-10-2012, 21-12-2012, 20-02-2013 ritualmente notificate all'indirizzo di GR di cui parte opponente non ha fatto cenno nella sua opposizione.
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
4500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Velletri 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2399/2023
. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2399/2023 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea De Sanctis Parte_1
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino Controparte_1
-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2818/2022(R.G.4559/2022) notificato in data 23 febbraio 2023, il Tribunale
di Velletri ha ingiunto al debitore di pagare alla parte attuale opponente la somma di euro 9.548,92
oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'opponente ha formulato opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio e per essa avanti codesto Ill.mo Controparte_1 Controparte_2
Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta: In via preliminare accertata e dichiarata la
sussistenza di gravi ed evidenti motivi fondanti la presente opposizione, disporre, anche inaudita altera
parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione
dell'efficacia del decreto ingiuntivo n. 2818/2022 di cui al procedimento contraddistinto da RGN
4559/2022 nullo, inefficace e comunque revocare e/o porre nel nulla il Decreto Ingiuntivo n.
pagina 2 di 5 2818/2022 del 20.12.2022 di cui al procedimento contraddistinto da RGN 4559/2022 emesso dal
Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice dott.ssa Martina Rispoli per intervenuta prescrizione;
Respingere integralmente le rivendicazioni e le domande tutte di parte opposta, in quanto infondate in
fatto e in diritto;
Dichiarare, in ogni caso, la domanda monitoria, non adeguatamente provata e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Condannare l'odierna opposta, Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze legali di lite in favore dell'opponente, il cui avvocato si
dichiara antistatario.”.
Si è costituita la e per essa chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In via preliminare occorre precisare in merito alla eccepita carenza di legittimazione che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a questo ultimo la veste di creditore esclusivo, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ..
Sul punto la Giurisprudenza è assolutamente costante nel ritenere che “La cessione del credito contemplata dall'art. 1250 c.c. si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto e produce immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito” (cfr. Cass. civ., 02/11/2010, n. 22280).
In ogni caso risultano invece ritualmente più raccomandate anche all'indirizzo di GR.
In ordine alla notifica dell'atto di cessione risulta effettuato con il decreto ingiuntivo e pertanto perfettamente in linea con l'orientamento Giurisprudenziale in merito.
Anche l'eccezione relativa alla prescrizione del credito non merita accoglimento.
Infatti occorre precisare che quanto al momento dal quale inizia a decorrere il termine prescrizionale, la pagina 3 di 5 Corte di Cassazione ha più volte evidenziato il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, precisando che la divisione dell'obbligo restitutorio in rate non fa dei singoli pagamenti dei rapporti giuridici autonomi da cui poter far decorrere i termini prescrizionali (Cass. n. 18951/13; Cass. n. 17798/11;
Cass, n. 10127/2005; Cass., n. 2262/1984). La stessa Corte (n. 19291/2010) qualifica il suddetto orientamento come costante e consolidato, tanto da definire la questione come “pacifica”: “È pacifico,
infatti, che nella specie, trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo.ex multis Trib.
Benevento, sent. 1558/2022, su;
Trib. Napoli, sent. 7823/2020, Cass. 10/09/2010, n. Email_1
19291).Pertanto, atteso che nel caso di specie la scadenza dell'ultima rata era pattuita per il 20/01/2008
e che in data 12/10/2017 notificava al debitore il decreto ingiuntivo opposto in questa CP_3
sede con il relativo ricorso, atto idoneo a interrompere la prescrizione, deve ritenersi che il termine decennale non sia spirato” (cfr. Trib. Napoli, sent. 5240/2023) È documentale che il contratto di finanziamento per cui è causa preveda il rimborso della somma erogata in rate mensili a partire dal 24
ottobre 2005, e posto che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 24 ottobre 2009, il diritto di credito avrebbe potuto prescriversi solo in data 24 ottobre 2019.Vi sono in atti le comunicazioni rispettivamente del 01-07-2010, 23-07-2012, 22-10-2012, 21-12-2012, 20-02-2013 ritualmente notificate all'indirizzo di GR di cui parte opponente non ha fatto cenno nella sua opposizione.
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
4500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Velletri 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
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