Sentenza 3 giugno 2021
Parere definitivo 8 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/02/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01427/2025REG.PROV.COLL.
N. 00809/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2022, proposto da
DO LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Buffoni, Andrea Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AR AN in Roma, via F. Cesi n.72;
contro
Comune di Bonassola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Gerolamo Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 512/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bonassola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante ha presentato il 4 giugno 2016 al Comune di Bonassola istanza per il rilascio del permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 d. lgs. n. 42/2004, per la demolizione e ricostruzione di un edificio industriale diruto, con cambio di destinazione d’uso a residenziale, ai sensi della L.R. n. 49/2009.
Il Comune ha chiesto successivamente integrazioni documentali e l’odierno appellante ha trasmesso la relazione di conformità all’applicabilità dell’art. 7 della L.R. n. 49/2009, modificata dalla L.R. n. 22/2015.
Successivamente, con nota prot. 302144 del 19 settembre 2017, la Regione Liguria –in riferimento all’applicabilità dell’art. 7 della citata L.R. n. 49/2009 – ha evidenziato al Comune di Bonassola che il ricorso all’art. 7 della predetta legge presupponeva l’adozione di uno strumento urbanistico attuativo di approvazione regionale.
L’odierno appellante, pertanto, ha presentato in data 18 febbraio 2019 una nuova istanza per il rilascio di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 49/2009, e il successivo 2 marzo 2019 ha presentato istanza per l’approvazione di Progetto Urbanistico Operativo relativo alla demolizione e ricostruzione di un edificio industriale diruto, con cambio di destinazione d’uso a residenziale, sistemazione e ripristino forestale dell’area, messa in sicurezza del versante.
Con nota 24 luglio 2019 n. 005321 il responsabile del procedimento ha comunicato all’odierno appellante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Avverso la deliberazione consiliare sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, degli artt. 2, 6 e 7 della L.R. n. 49/2009. Violazione e falsa applicazione del paragrafo 24.f) delle NTA del vigente PUC del Comune di Bonassola. Difetto dei presupposti, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di fatti decisivi, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento;
2) Violazione e falsa applicazione del principio di trasparenza, imparzialità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Contraddittorietà. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Sviamento.
Sulla base di tali motivi di gravame, l’odierno appellante ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, instando altresì per il risarcimento del danno da lui subito nella vicenda in esame.
Successivamente il Comune di Bonassola, con deliberazione consiliare 15 marzo 2020 n. 7, ha concluso il procedimento, rigettando l’istanza presentata dall’odierno appellante.
Tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti.
L’impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020. Violazione e falsa applicazione del principio di trasparenza, imparzialità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost;
2) violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, degli artt. 2, 6 e 7 della L.R. n. 49/2009. Violazione e falsa applicazione del paragrafo 24.f) delle norme tecniche di attuazione del vigente PUC del Comune di Bonassola. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Sviamento.
3) illegittimità in via derivata dai vizi della precedente deliberazione 40/19, già dedotti con l’impugnazione principale.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Bonassola ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, instando comunque, nel merito, per il suo rigetto, al pari degli ulteriori motivi aggiunti.
Con sentenza n. 512/21 il TAR Liguria ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale, rigettando il successivo ricorso per motivi aggiunti.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. LL ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Illegittimità e/o erroneità della sentenza per violazione dell’art.
112 c.p.c. Fondatezza del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti. Riproposizione. Illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15.04.2020 per violazione dell’art. 73 d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27/2020. Violazione e falsa applicazione del principio di trasparenza, imparzialità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost; 2) Illegittimità e/o erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), l.r. n. 49 del 2009 e dell’art. 9, comma 1 bis, d.P.R. n. 380/2001, per travisamento delle risultanze dell’istruttoria e insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione.
Fondatezza del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti. Riproposizione; 3) Illegittimità e/o erroneità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. Fondatezza del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti. Riproposizione.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento della Deliberazione di CC n. 7/2020. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Bonassola ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 5.2.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Premette anzitutto il Collegio che l’odierno gravame deve ritenersi limitato all’esame della legittimità della Delibera consiliare n. 7/2020, non avendo l’appellante impugnato il capo della sentenza con cui il giudice di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la nota 24 luglio 2019 n. 005321, di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Su tale capo di sentenza deve pertanto ritenersi sceso il giudicato interno.
3. Tanto premesso, con il primo motivo di gravame l’appellante censura il difetto di pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla dedotta violazione dell’art. 73 d.l. n. 18/2020.
In particolare, l’appellante deduce che, essendosi il CC riunito in presenza, la seduta non avrebbe potuto svolgersi a porte chiuse.
Il motivo è infondato.
3.1. L’art. 73 co. 1 d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27/2020, stabilisce che: “ Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente ”.
3.2. All’evidenza, la norma in esame non stabilisce in alcun modo la nullità della seduta che si sia svolta a porte chiuse.
3.3. Già soltanto per tali ragioni, la censura dell’appellante è infondata, pretendendo egli di invalidare la seduta consiliare sulla base di una previsione normativa che nulla dispone al riguardo.
3.4. A ciò aggiungasi poi che costituisce circostanza pacifica l’essere la seduta del CC tenuta in presenza. Nondimeno, a causa dell’emergenza da Covid-19, la stessa si è svolta a porte chiuse. Essa si è però svolta alla presenza del segretario comunale, a garanzia dell’accertamento della presenza dei consiglieri e della tracciabilità della volontà del civico ente.
3.5. Pertanto, le garanzie di trasparenza richieste dall’art. 78 d.l. n. 18/2020 cit. sono state senz’altro rispettate nella fattispecie in esame, sicché anche sotto tale profilo è evidente l’infondatezza della censura di parte appellante, che per tali ragioni non può che essere disattesa.
4. Nel merito, trattandosi di atto plurimotivato, il giudice di prime cure ha analizzato il profilo relativo all’impossibilità di considerare i ruderi presenti sul sedime quale edificio diruto, e come tale ricostruibile, ai sensi della l.r. 49/09, essendo l’accertamento della legittimità di tale accertamento idoneo ex se a fondare il disposto diniego.
5. Sul punto, l’art. 7 L.R. n. 49/09 stabilisce che: “ Al fine di conseguire effetti di riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale i Comuni, in osservanza dei presupposti, dei requisiti, delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 6, possono approvare interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino al 35 per cento della volumetria esistente aventi ad oggetto edifici a destinazione diversa da quella residenziale e di consistenza non eccedente 10.000 metri cubi anche mediante realizzazione di più edifici, nel rispetto delle disposizioni regionali contenute nella programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio. Più edifici, ubicati anche in aree diverse del territorio comunale e che necessitino di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale, possono essere accorpati in uno o più edifici aventi una volumetria complessiva che non può superare i limiti di cui al presente comma mediante rilascio di unico titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria ”.
La definizione di edificio diruto è contemplata dall’art. 2, comma 1, lett. b) L.R. n. 49/09 nei seguenti termini: “ Edificio diruto: un edificio di cui parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo ma di cui sia possibile documentare l'originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione ”.
6. Ciò premesso, l’elaborato fotografico allegato al ricorso di primo grado evidenzia che quello in esame è un complesso che non si può in alcun modo definirsi edificio, sia pure diruto: Invero, sono sì visibili tre mura, ma le stesse risultano tutte semi-distrutte. Inoltre, manca il tetto.
Per tali ragioni, non è dato comprendere quale fosse “ ... l'originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica ”, che come detto poc’anzi costituisce il presupposto normativo del chiesto intervento di demolizione e ricostruzione.
7. Tali conclusioni non risultano revocate in dubbio dalla relazione di conformità prodotta dall’odierno appellante. Invero, trattasi di mero atto di parte, che non può in alcun modo sovvertire le risultanze fattuali evincibili dall’elaborato fotografico raffigurante lo stato di consistenza dell’immobile. Immobile del quale – si ribadisce – a cagione della sua attuale conformazione, non è dato comprendere quale fosse non solo la sua consistenza superficiaria, ma anche e soprattutto il suo volume iniziale, stante la descritta assenza del tetto.
Pertanto, in difetto di prova in ordine a: “ ... l’originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica ”, del tutto legittimamente il civico ente ha negato il rilascio del chiesto titolo.
E poiché trattasi di profilo assorbente, lo stesso deve ritenersi ex se sufficiente a fondare il disposto diniego, che per tali ragioni deve pertanto ritenersi legittimo, non potendo dall’accoglimento degli ulteriori motivi di gravame discendere un diverso esito della lite.
8. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
9. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO