TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso, all'udienza cartolare del 19.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3554 del R.A.G.C. relativo all'anno 2021, vertente
TRA nato a [...] il [...] CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Bagheria (PA), Corso Butera n. 53, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lo
Verso, che lo rappresenta e difende per mandato rilasciato su figlio separato da ritenersi congiunto all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
- opponente -
E
P.IVA , COtroparte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore speciale, dott. , nato a [...] COtroparte_2
(TO), il 12 agosto 1977, con sede legale in Torino (TO), alla Via Aldo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Barbaro n. 15, elettivamente domiciliata in Marsala (TP), alla via Francesco
Crispi, n. 88/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Virgilio del foro di
Marsala che la rappresenta e difende, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente ,con l'avv. Simona Chiolo del foro di Torino giusto mandato per procura del 12 gennaio 2022 allegata alla busta contenente la comparsa di costituzione e risposta del 13.6.2022,
- opposta –
avente oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 983/2021 (r.g.
2958/2021) emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in data 25.10.2021, pubblicato in pari data, valore della causa: € 9.160,81
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti concludono riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese esposte nei rispettivi atti difensivi e nelle rispettive note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19.12.2024,
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione in opposizione notificato il 13 dicembre 2021, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 983/2021 (r.g. 2958/2021) emesso, in data 25 ottobre 2021, dal Tribunale di Termini Imerese, pubblicato in pari data, con il quale veniva ingiunto al Sig. il pagamento, in favore della Parte_1
della somma di €. 9.160,81 COtroparte_1
oltre interessi come specificati in ricorso, sino all'effettivo pagamento, in ogni caso entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 108/96, oltre ancora le spese della procedura monitoria, liquidate in euro 540,00 per compensi, in euro 150,00 per esborsi, I.V.A. e C.P.A. ed oltre successive occorrende.
L'opponente rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo al Tribunale adito di: “I) Non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, dal momento che ricorrono gravi motivi ostativi (nei confronti del sig. ; Onerare parte Parte_1
opposta ad esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs 28/10 ed in caso di mancata ottemperanza, dichiarare improcedibile la domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. II) Revocare o con qualsiasi altra statuizione annullare nei riguardi dell'odierno opponente il decreto ingiuntivo opposto, (D.I n.
Per_ 983/2021 emesso il 25/10/21 dal G.U Dott.ssa , RG 2958/2021) ed in subordine ridurre l'importo ingiunto a quanto effettivamente sarà provato e riconosciuto di diritto, anche a seguito di accertamenti tecnici che saranno effettuati in corso di causa;
III)
CO vittoria di spese e compensi e loro distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Si costituiva, con comparsa di risposta del 13 giugno 2022, la società
contestando quanto ex COtroparte_1
adverso dedotto, perché infondato in fatto ed in diritto e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e preliminare: concedere ex art.648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per capitale, interessi e spese legali liquidate, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. nel merito in via principale: rigettare integralmente le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e/o in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.983/2021 del 25.10.2021; rigettare l'ammissione della CTU in quanto avente unicamente finalità esplorativa;
con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.”
CO provvedimento del 23 settembre 2022 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 29 settembre 2022.
CO provvedimento dell'8 ottobre 2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 settembre 2022, il Giudice ritenendo necessario un maggiore approfondimento e, in considerazione delle eccezioni avanzate da parte opponente, rigettava la richiesta di parte opposta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. CO la stessa ordinanza onerava parte opposta di promuovere la procedura di mediazione innanzi il competente
Organismo di Mediazione, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del suddetto provvedimento, fissando per la prosecuzione l'udienza dell'11 gennaio 2023.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CO nota del 15 novembre 2022, la COtroparte_1
depositava verbale dell'11 luglio 2022 relativo al procedimento
[...]
di mediazione n. 296-2022 avviato presso l'Organismo di Mediazione
COcilium ADR, rappresentando “che il procedimento di mediazione obbligatoria, ritualmente instaurato con istanza presentata in data 19.5.2022, si è concluso con esito negativo, per non aver parte opponente prestato idoneo consenso alla prosecuzione all'incontro tenutosi in data 11.7.2022”.
All'udienza del 23 dicembre 2022, il Giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza del 11 gennaio 2023.
CO provvedimento del 5 giugno 2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 gennaio 2023, il G.I. autorizzava la società opposta a depositare in Cancelleria “originale cartaceo del contratto di finanziamento n.901054 del 2.10.2006 di cui intende espressamente avvalersi, garantendone le dovute forme di custodia mediante conservazione in cassaforte”, assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma VI c.p.c. e fissava, per la prosecuzione, l'udienza del 9 novembre 2023 da celebrarsi con la modalità della trattazione scritta.
In data 13 ottobre 2023, COtroparte_1
provvedeva al deposito autorizzato dell'originale cartaceo del contratto di finanziamento posto a fondamento dell'azione monitoria presso la cancelleria dell'intestato Tribunale.
Entrambe le parti depositavano quindi note scritte con le quali insistevano nelle rispettive domande, eccezioni e difese. Il sig. ribadiva il Parte_1
disconoscimento delle firme apposte in calce al contratto di finanziamento
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
n.901054 stipulato con la COtroparte_3
in data 2 gennaio 2006, mentre
[...] COtroparte_1
insisteva nell'accoglimento dell'istanza di
[...]
verificazione ex art.216 c.p.c. delle sottoscrizioni disconosciute dall'opponente, dichiarando espressamente di volersi avvalere del predetto contratto e di opporsi all'ammissione delle richieste istruttorie ex adverso formulate.
CO provvedimento del 12 novembre 2023, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 novembre 2023, il Giudice ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica e nominava, la dott.ssa Per_2
Veniva, quindi, fissata l'udienza per il giuramento del nominato
[...]
CTU al 10 gennaio 2024, con riserva di provvedere sulla richiesta di CTU contabile.
All'udienza de qua il nominato CTU prestava giuramento di rito, le parti si riservavano di nominare proprio CTP;
venivano assegnati i termini al CTU per lo svolgimento della relazione peritale di natura grafologica e alle parti per eventuali osservazioni sull'elaborato tecnico, rinviando per la prosecuzione del procedimento all'udienza del 4 luglio 2024.
Alla detta udienza il Giudice, preso atto delle osservazioni sollevate da parte opponente in merito alle conclusioni rassegnate dal CTU, disponeva il richiamo della Dr.ssa per fornire i chiarimenti richiesti, Persona_2
rinviando il procedimento all'udienza del 26 settembre 2024.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
A tale udienza, il nominato CTU confermava le conclusioni rassegnate nella relazione peritale e confermava l'autenticità della firma, “con il massimo grado di certezza tecnica” e il G.I. si riservava sulla richiesta di CTU contabile, richiesta dall'opponente.
CO provvedimento del 30 settembre 2024, veniva rigettata la richiesta di
CTU contabile e veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 19 dicembre 2024, disponendone la trattazione scritta.
Entrambe le parti depositavano le rispettive note scritte e con provvedimento reso dal Giudice in data 19 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
COdizione di procedibilità:
Occorre, in via preliminare, darsi atto del corretto espletamento del procedimento di mediazione, introdotto da parte opposta e conclusosi con verbale negativo dell'11 luglio 2022.
Sui motivi di opposizione:
Passando alla trattazione del giudizio, nel merito, si osserva che le domande di parte opponente non meritano accoglimento.
1) Disconoscimento delle firme apposte in calce al contratto di finanziamento:
In via preliminare, si osserva che - con il primo motivo di opposizione – il
Sig. lamenta di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento Pt_1
n.901054, disconoscendone ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le firme ivi apposte.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Ebbene, tale doglianza non merita accoglimento, atteso che, dall'indagine tecnico grafica condotta d'ufficio dalla dott.ssa è emerso Persona_2
che “le sottoscrizioni in verifica apposte sul contratto di finanziamento agli atti sono autografe poiché vergate di proprio pugno da ”. Parte_1
Da ciò discende che, nei confronti del Sig. il rapporto deve Parte_1
intendersi valido ed efficace ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Ed invero, dalla relazione peritale è emerso che il Sig. ha Parte_1
effettivamente sottoscritto il contratto da cui trae origine il credito per cui è causa e non ha fornito alcuna prova in merito al corretto adempimento del medesimo.
La Dott.ssa nel proprio elaborato peritale, infatti, Persona_2
concludeva: “L'indagine tecnico grafica condotta sulle sottoscrizioni in esame ci ha consentito di giungere ad un giudizio di attribuzione delle sottoscrizioni a nome di
[...]
sul contratto de quibus. Infatti, sono state rilevate analogie e coincidenze delle Pt_1
caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari al confronto con le rispettive autografie. Pertanto, anche alla luce delle osservazioni delle parti, è possibile affermare che le sottoscrizioni in verifica apposte sul contratto di finanziamento agli atti sono autografe poiché vergate di proprio pugno da . Parte_1
2) Sull'eccezione di prescrizione:
Prima di entrare nel merito della questione, giova premettere brevi cenni in materia di prescrizione del contratto di finanziamento.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per capire come funziona la prescrizione di un contratto di finanziamento occorre applicare le stesse regole che valgono per il mutuo. In pratica c'è una prescrizione unica su tutto il credito e non una autonoma per ogni singola rata. In pratica, si ottiene la prescrizione dell'intero finanziamento in un'unica volta e non, mese per mese, delle rate che lo compongono. Secondo, infatti, la giurisprudenza il finanziamento, anche se pagabile a rate, va considerato in modo unitario, come unica prestazione;
per cui la sua prescrizione inizia a decorrere da quando è scaduto o revocato.
Più esattamente, quando i crediti devono essere pagati in un'unica volta, la prescrizione dell'intero credito decorre dalla data di scadenza del pagamento.
Il Sig. con la presente opposizione ha eccepito la nullità del Parte_1
decreto ingiuntivo poiché il credito vantato deve ritenersi prescritto per decorrenza dell'ordinario termine decennale.
Preliminarmente, si rende opportuno richiamare quanto affermato dalla
Suprema Corte che ha avuto modo di specificare come, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del Giudice. Il debitore, dunque, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c.-
Trattasi, in sostanza, della doverosa applicazione dell'art. 167, I comma, c.p.c., il quale impone una specifica e tempestiva presa di posizione sui fatti posti
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dall'attore a fondamento della domanda, e soprattutto dell'art. 2697, II comma, c.c. che prescrive a chi sollevi un'eccezione non rilevabile d'ufficio, di allegare e provare i fatti su cui si l'eccezione stessa si fonda.
Ne deriva che i fatti cui l'eccezione in oggetto viene collegata, devono essere puntualmente allegati in sede di costituzione, e non oltre.
Secondo l'articolo 2946 del Codice Civile, i debiti derivanti da obbligazioni contrattuali – come mutui, prestiti personali o carte di credito – si prescrivono in 10 anni.
Il termine di prescrizione decorre generalmente:
• dalla scadenza della rata non pagata, se il contratto prevede pagamenti rateali.
• dalla scadenza dell'intero debito residuo, se la banca decide di risolvere il contratto per inadempimento.
Invero, “il contratto di finanziamento non ha affatto natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè la restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo. Il contratto di finanziamento, pertanto, deve ritenersi fonte di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato, sicché la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.” (Tribunale Rieti, 13.01.2020,
n.9).
Nel caso che ci occupa la società opposta ha fornito, con la documentazione in atti, prova dell'interruzione della prescrizione.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In particolare, risulta provato che, in data 2.10.2006, i sigg.
[...]
e stipulavano con la Parte_2 Parte_1 COtroparte_3
il contratto di finanziamento finalizzato n.901054;
[...] COtroparte_3
entrambi, nelle rispettive qualità di richiedente (la ) e di coobbligato Parte_2
in solido (il ) si riconoscevano, pertanto, debitori del complessivo Pt_1
importo di €.12.600,00 (sommatoria di capitale erogato, commissioni, spese, premio assicurativo ed interessi), da restituirsi in n.48 rate mensili di €.262,50 ciascuna al t.a.n. del 14,51% e al t.a.e.g. del 16,52%, con prima rata fissata all'8.11.2006 e rata finale all'8.10.2010 (cfr. docc. nn. 1 – 3 fascicolo monitorio).
Tuttavia, dopo aver rimborsato integralmente n.21 rate, i sigg.
interrompevano ogni pagamento, tant'è che, stante il Parte_3
perdurare della morosità, con raccomandata A.R. del 29.4.2009, notificata per compiuta giacenza in data 28.5.2009, venivano dichiarati decaduti dal beneficio del termine ed invitati alla corresponsione del complessivo importo di €. 7.354,03 (cfr. doc. n.20 della memoria 183 n.1).
Il credito originariamente in capo a veniva in seguito CP_3
ceduto a (giusta pubblicazione in G.U. parte seconda n.148 COtroparte_4
del 24.12.2011 – cfr. doc. n.7 fascicolo monitorio), la quale si premurava di inviare al sig. lettera di messa in mora del 31.7.2018 (cfr. doc. n.6 Pt_1
fascicolo monitorio) recapitata all'odierno opponente in data 13.8.2018; successivamente, con contratto del 20.10.2020 (cfr. doc. n.8 fascicolo monitorio), la posizione creditoria veniva ceduta a CP_5
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
(successivamente trasformatasi in la quale provvedeva a COtroparte_6
recapitare ai sigg. comunicazioni di intervenuta cessione del Parte_3
credito e contestuale messa in mora, la cui notifica si è regolarmente perfezionata tanto per essere state consegnate a mani della destinataria il
5.5.2021 (cfr. doc. n.9 fascicolo monitorio) che per essere state restituite al mittente per compiuta giacenza in data 4.8.2021 (cfr. doc. n.10 fascicolo monitorio).
La base normativa dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti è la cessione dei crediti prevista dal Codice civile (artt. 1260 c.c. e ss.) tuttavia la cartolarizzazione costituisce una disciplina speciale rispetto a quest'ultima e se ne differenzia per diversi aspetti.
Anzitutto i due istituti si differenziano per la complessità dell'operazione e del numero dei soggetti coinvolti: mentre la cessione è un'operazione giuridica piuttosto diretta, in cui il creditore originale, o “cedente”, decide di trasferire un credito a un terzo soggetto, chiamato “cessionario” che acquisisce la medesima posizione del cedente come creditore (con gli stessi limiti e condizioni), la cartolarizzazione è invece un processo più articolato e complesso che riguarda la trasformazione di un insieme di crediti, spesso illiquidi, in titoli negoziabili sul mercato finanziario.
Inoltre, nella cessione ordinaria il contratto non necessita di alcuna forma a pena di nullità, perfezionandosi con il semplice consenso delle parti, salva
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
l'accettazione o notificazione al debitore a pena di inefficacia della cessione nei suoi confronti (ex art. 1264 c.c.).
La ratio di tale previsione è tutelare il legittimo affidamento del debitore, il quale deve sapere con certezza a chi pagare per liberarsi dal debito: pertanto, se il debitore ceduto provvede al pagamento nei confronti del cedente dopo l'avvenuta notificazione o successivamente alla sua accettazione, non può considerarsi liberato ed il cessionario è pertanto legittimato ad agire nei suoi confronti per ottenere la prestazione dovuta.
In presenza di una cartolarizzazione di crediti, invece, considerato l'elevato numero di debitori ceduti e dunque il compito quasi oggettivamente impossibile di cui verrebbe gravato il cessionario in caso di applicazione dell'art. 1264 c.c., costui deve procedere non già alla notificazione della cessione al debitore ceduto (né tanto meno procurarsene l'accettazione) ma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. n. 130/1999 e del rinvio all'art. 58 del
D.lgs. n. 385 del 1993, i.e. il Testo Unico CArio (T.U.B.), 2° e 4° comma, deve semplicemente procedere (i) alla iscrizione della cessione nel registro delle imprese e (ii) alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intervenuta cessione.
L'art. 58 T.U.B. deroga, dunque, alle norme ordinarie previste in tema di efficacia e opponibilità dei contratti di cessione, prevedendo che l'efficacia delle cessioni in blocco attuate dalle Banche si produca mediante la comunicazione dell'avvenuta cessione con l'iscrizione nel registro delle
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo altre eventuali forme integrative di pubblicità stabilite dalla CA d'IT.
Vale la pena evidenziare che, in base alle Istruzioni di vigilanza emanate dalla
CA d'IT, per rapporti giuridici individuabili in blocco, si intendono i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo (ad es. dai settori economici di destinazione, dalla tipologia della controparte, dall'area territoriale e da qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti).
Ora, nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione di cui all'art. 58 TUB è stata considerata dalla giurisprudenza prevalente come una peculiare forma di pubblicità di tipo notificativo, idonea ad assicurare in capo al debitore o a terzi la conoscenza legale della cessione, parificandone gli effetti alla notificazione di cui all'art. 1264 c.c. e così rendendo superflua l'accettazione e/o la notifica singolarmente al debitore ceduto, assicurando parimenti l'efficacia liberatoria del pagamento (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 10200 del 16.04.2021).
La Cassazione, nella predetta pronuncia, ha avuto modo di precisare che nel caso di cessioni di crediti in blocco ex art. 4 della L. n. 130/1999 la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale (che richiama l'art. 58
T.U.B.), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita dall'art. 1264
c.c. dunque di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra i cessionari.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Tuttavia, sovente accade che a causa dell'astrattezza e generalità degli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, come tali non idonei ad identificare i singoli crediti ceduti, il debitore ceduto nella quasi totalità dei casi contesti in giudizio (con eccezione di merito) la titolarità del credito della
CO
, onerando di conseguenza la società veicolo a fornire la prova della titolarità del rapporto. In ipotesi di tal fatta, qualora la prova non sia fornita, nei termini di legge (e cioè nel rispetto delle preclusioni istruttorie proprio del giudizio civile) si avrà una sentenza di rigetto nel merito della domanda del cessionario, come tale idonea a produrre autorità di cosa giudicata sulla titolarità o meno del credito.
La questione, dunque, che la giurisprudenza si è trovata ad affrontare, con andamento contraddittorio, è la necessità o meno della indicazione precisa di ogni e ciascun credito ceduto nella cessione in blocco ai fini della esperibilità da parte del creditore cessionario, e quindi della sua legittimazione ad intraprendere le necessarie azioni di recupero credito.
Vale dunque la pena segnalare i due orientamenti giurisprudenziali sinora delineatesi.
Secondo un primo orientamento, basato sulla interpretazione letterale della normativa applicabile e quindi sulla assenza di esplicite previsioni a mente delle quali, nell'avviso di cessione di una cartolarizzazione, sarebbe necessaria l'individuazione di ogni singolo rapporto di credito, deve considerarsi compiutamente fornita la prova della titolarità del credito con la sola mera
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (Trib. Pavia, n.
184 del 1.05.2018; Trib. Ragusa n. 68 del 18.01.2019).
Il secondo, prevalente (e certamente più condivisibile) orientamento ritiene invece che, in caso di contestazione della titolarità del credito vantato dalla
CO
, la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non sia prova sufficiente dell'esistenza della cessione specifica poiché, operando anche in caso di cartolarizzazione la regola generale procedurale di cui all'art. 115 c.p.c., spetterebbe al cessionario fornire la prova documentale che il credito controverso rientri proprio tra quelli oggetto di cartolarizzazione (e quindi ceduti in blocco) (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. Civ. n.
24798/2020; Cass. Civ. n. 5617/2020; Cass. Civ. n. 4116/2016).
Deve tuttavia precisarsi che l'onere probatorio ulteriore sin qui discusso sussiste solo allorquando vi sia specifica contestazione della cessione da parte del debitore ceduto. A contrario, la produzione documentale del contratto di cessione e della specifica parte di tale contratto ove viene indicato il credito discusso non è necessaria allorquando il debitore ceduto non abbia eccepito alcunché al riguardo ovvero abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la cessione, ovvero ovviamente qualora il problema sia risolto a monte e cioè allorquando l'estratto della Gazzetta Ufficiale, rispettando il principio di determinatezza dell'oggetto e del contenuto contrattuale ex art. 1346 c.c., specifichi per categoria i rapporti ceduti in blocco e gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze, i crediti oggetto di cessione.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
A tale orientamento ha aderito da ultimo la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 7866 del 22 marzo 2024, richiamando, al fine di prestarvi adesione, le decisioni della Corte di Cassazione n. 17944 del 22.06.2023 e n.
9412 del 05.04.2023, ha specificato che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
A tal fine la società cessionaria potrà assolvere all'onere probatorio sulla stessa gravante per dimostrare la propria effettiva titolarità producendo in via cumulativa oltre l'estratto della Gazzetta Ufficiale (i) la dichiarazione della cedente attestante che il credito azionato dalla cessionaria sia stato effettivamente ceduto alla stessa nell'ambito dell'operazione di cartolizzazione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
richiamata nell'atto e (ii) copia del contratto di cessione con l'estratto dell'elenco delle posizioni cedute tra cui emerge in modo inequivocabile la posizione debitoria per la quale si agisce.
L'art. 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.
Ciò non toglie, tuttavia, che il cessionario abbia la facoltà di rendere opponibile la cessione ricorrendo alle norme ordinarie previste dal codice civile, mediante notificazione ad personam, che può essere eseguita in forma libera, sia in via stragiudiziale sia in via giudiziale: “tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione individuale della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio”.
In ultimo, il Tribunale di Torino ha ricordato che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass.
5997/2006)” (cfr. Tribunale di Torino, 19 settembre 2019, n. 22611).
In ragione di tali rilievi, l'eccezione sollevata di presunta prescrizione del credito deve essere dichiarata destituita di fondamento.
La società nella comparsa COtroparte_1
di costituzione così come nel fascicolo del monitorio, ha allegato valida documentazione idonea a provare l'esatto ammontare del credito dovuto da parte opponente.
3) Sui presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto:
Parte opponente ha genericamente contestato l'assenza dei presupposti previsti dal codice di rito per la concessione del provvedimento, comunque emesso dal Tribunale di Termini Imerese.
Nello specifico, l'opponente, nel suo atto introduttivo, ha lamentato l'inidoneità della certificazione ex art. 50 TUB a fondare la pretesa creditoria della società opposta, ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
L'eccezione è priva di pregio.
Mette conto rilevare come l'art 50 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) preveda che “la CA d'IT e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”, evincendosi da ciò che la produzione di un estratto conto certificato è una mera facoltà per le banche, e non un obbligo, ben potendo il credito azionato essere provato altrimenti o in combinazione con altri documenti.
In ragione di ciò, e venendo, al caso di specie, non si può, quindi, che rilevare come nessun dubbio possa sussistere in ordine alla validità della pretesa creditoria azionata dalla società creditrice, atteso che in fase monitoria è stata dimessa tutta la documentazione afferente il credito azionato ed, in particolare: il contratto di finanziamento, l'afferente estratto conto integrale ed analitico attestante e comprovante l'integrale andamento del rapporto concesso, il prospetto di calcolo degli interessi, l'atto di cessione e le conseguenti comunicazioni (cfr. fascicolo monitorio), ossia documentazione che oltre ad essersi dimostrata idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, risulta sufficiente, anche in questa sede, sia a ricostruire nella sua interezza il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, che ad individuare con chiarezza gli importi ancora dovuti alla società ricorrente.
L'estratto conto prodotto, inoltre, risulta conforme alle finalità prescritte dalla norma ex art. 50 TUB, anche a seguito della riforma dell'attuale Testo Unico che ha sostituito l'estratto conto al saldaconto.
Da ciò si evince, quindi, la maggior analiticità rispetto al saldaconto, che si traduce in una maggiore trasparenza nei rapporti con la clientela così come previsto dall'art. 119 TUB il quale al secondo comma prevede che esso debba
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
essere inviato al correntista con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
Di qui l'importanza della conoscenza del documento contabile da parte del cliente e della sua intelligibilità relativamente ad ogni posta.
La banca, tra l'altro, al fine di ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, deve fornire prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente così come ha l'obbligo di allegare al ricorso per ingiunzione di pagamento il contratto di apertura di CC redatto in forma scritta come richiesto a pena di nullità dall'art. 117 TUB.
Ebbene la giurisprudenza e la dottrina ritengono che, se la banca non è in grado di provare l'invio dell'estratto conto, per poter ottenere il decreto ingiuntivo, deve allegare al ricorso tutti gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con il cliente fin dal suo sorgere.
Oltre a ciò, fondamentale, nella formulazione della norma, è la previsione che il dirigente bancario debba attestare e certificare la conformità dell'estratto conto alle scritture contabili con la contestuale dichiarazione che il credito in esso evincibile è vero e liquido.
CO riferimento alla prova scritta, va rilevato che nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla società opposta specifica in modo preciso l'andamento dell'intero rapporto di finanziamento.
Ecco perché l'art. 50 TUB cita espressamente l'estratto conto. Questo, infatti,
è un documento contabile consistente in un prospetto in cui sono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo e passivo e che esprime,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
quindi, non solo la situazione finale del rapporto nel momento in cui esso ha termine, ma anche il risultato di tutte le operazioni fino ad una certa data con l'indicazione di un saldo.
Tali elementi risultano essere stati indicati nella documentazione contabile allegata dalla società opposta.
Alla luce delle superiori argomentazioni, appare opportuno evidenziare che la validità e legittimità della emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta è supportata dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio, nonché dalla ulteriore documentazione depositata in questa sede, attestante il credito oggi vantato dalla società opposta nei confronti dell'opponente.
Nello specifico, la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre l'opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
4) Sulla nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della domanda monitoria e sul superamento del tasso soglia:
In merito all'ammontare della pretesa creditoria azionata, va rilevato che nessuna prova è stata fornita dall'opponente al fine di dimostrare che il credito vantato non fosse dovuto.
Sul punto, occorre fare riferimento ai documenti allegati al fascicolo monitorio con i quali la creditrice ha dimostrato compiutamente il diritto fatto valere.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Altrettanto generica è la contestazione in ordine alla presunta illiceità degli interessi applicati.
L' opponente, infatti, non ha assolto all'onere della prova (e fermo restando che gli interessi contrattualmente previsti risultano conformi alle previsioni di legge), non ha prodotto alcun elemento necessario a dimostrare l'usurarietà dei tassi applicati, né ha prodotto i decreti ministeriali in materia.
CO una recente pronuncia resa a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Fermo ha rigettato le censure svolte dall'opponente in materia di usura, tributando l'opportuno rilievo al contegno processuale adottato dal consumatore.
Il Giudice ha, dapprima, ribadito che l'onere di allegare elementi a supporto dell'invocata usurarietà dei tassi di interesse applicati al rapporto di credito incombe sullo stesso attore, ripercorrendo in tal modo un'opzione interpretativa ormai diffusa in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito.
In particolare, il Tribunale, nel definire i criteri di riparto dell'onere probatorio, si è così pronunciato: “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza
n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2489 del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta”.
L'iter argomentativo condotto dal Giudice, poi, si sofferma sull'onere assertivo al quale soggiace l'eccezione di usura degli interessi e ne specifica il contenuto, precisando che il consumatore deve dedurre: a) la fattispecie contrattuale;
b) la clausola negoziale;
c) il tasso moratorio in concreto applicato;
d) la misura del TEGM nel periodo di riferimento.
Infine, il Tribunale ha escluso che la consulenza tecnica d'ufficio, in mancanza di specifiche allegazioni, possa sopperire alle carenze deduttive e probatorie palesate dall'opponente: “essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass.
Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212)”.
Muovendo da tali premesse, il Giudice, non ravvisando elementi sufficienti a paralizzare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, ha concluso rigettando l'opposizione e confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, si osserva che l'eccezione sollevata dall'opponente sugli interessi usurari non merita
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
accoglimento, atteso che l' COtroparte_1
in aderenza al richiamato principio espresso da Cass. n.19597/2020, ha fornito in dettaglio tutti gli elementi che hanno determinato il tasso di interesse di mora in concreto applicato alla pretesa creditoria, ricostruendo analiticamente che: “alla data del 31.12.2008 essi risultavano pari ad €.202,92
(calcolati al tasso del 2,1%); alla data del 29.4.2009 essi risultavano pari ad €.81,83
(calcolati al tasso del 1,9%); alla data del 31.7.2018, a fronte di un complessivo debito in linea capitale pari ad euro 7.069,28, essi risultavano pari ad euro 2.091,53, calcolati al tasso annuo del 3,19496%”.
La Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura quali, la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio.
Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe adeguata se fosse solo consentito il ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 cod. civ. come sostenuto dai fautori delle tesi restrittiva: questa soluzione, infatti, non solo potrebbe dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.
Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale ultimo, se è subordinato al
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento
(cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
La disciplina antiusura è volta a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico -giuridico da quello del termine a quello della condizione e anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura (cfr. Cass.
Sez. Unite sentenza n. 19597/2020).
Nell'individuazione dei tassi soglia occorre fare riferimento ai D.M cui è dalla legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandato l'individuazione dei tassi soglia, vigenti al momento del contratto, le Sezioni Unite affermano che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal
T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle CMS, di questo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora le
Sezioni Unite affermano che ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m.
Ritengono infatti che in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia giocoforza comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M così come in questi rilevato;
onde poi sarà il previsto margine di tolleranza, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.
Le Sezioni Unite sostengono che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora si applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.
Reputano infatti che la norma citata possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
In quanto, caduta la clausola degli interessi moratori, resterebbe un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.
La nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti.
Tale conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è espressa nel senso secondo cui ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla “soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto” (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto “gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa” e ove “la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata”.
Quanto agli effetti concreti, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 cod. civ., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti;
tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.
Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito;
da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1, c.c.
Le Sezioni Unite affermano che nel caso che il contratto preveda un tasso di mora sopra soglia, ma la banca applichi, a tale titolo, al momento
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dell'inadempimento, un tasso di misura inferiore, il mutuatario vanta comunque l'interesse ad agire ex art. 100 cpc per far accertare la nullità ed inefficacia della clausola, in quanto ciò risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no, e l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.
CO la precisazione che, in tale evenienza, la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato dalla banca, posto che ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunché a tale titolo.
Se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall'altro lato sarà limitato l'effetto del giudicato di accertamento, non idoneo automaticamente a valere con riguardo alla futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad escludere che l'interesse pattuito sia dovuto.
In altri termini, ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.
Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade l'interesse ad agire per
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata.
In conclusione, affermano le Sezioni Unite, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore.
Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 cod. civ.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre- inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sottosoglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato.
Le Sezioni Unite, quindi, enunciano quali sono gli oneri probatori a carico delle parti nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Dall'altro lato, la banca dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.
Le Sezioni Unite enunciano infine i seguenti principi di diritto, ai sensi dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ.: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché fuori mercato, donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.
Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ.
L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Stante quanto affermato dalla giurisprudenza ed in merito alle contestazioni sollevate in relazione all'applicazione di interessi anatocistici e del superamento del tasso soglia, si osserva che nessuna prova in tale senso è stata fornita da parte dell'opponente, il quale ha fondato la propria opposizione, lamentando il disconoscimento delle firme apposte al contratto.
Tale doglianza, come già precisato, non ha trovato alcun riscontro atteso che la CTU calligrafica ha fatto emergere che le sottoscrizioni contrattuali a nome del sig. furono da lui apposte. Parte_1
Il CTU ha infatti concluso, precisando che: “è possibile affermare che le sottoscrizioni in verifica apposte sul contratto di finanziamento agli atti sono autografe poiché vergate di proprio pugno da . Parte_1
Alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU, si osserva che le doglianze di non meritano accoglimento, in quanto è pacifico che fu lui stesso ad Pt_1
apporre la sua firma sui documenti.
5) Sulla richiesta di CTU contabile:
Ancora una volta, in questa sede, va rigettata l'istanza di consulenza contabile, formulata da parte opponente e ciò per le seguenti considerazioni.
La CTU tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal
Giudice qualora la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
di merito stabilire se essa sia necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza delle circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti.
Si è pronunciato in questi termini il Tribunale di Latina, dott. Raffaele Miele, con ordinanza del 12 gennaio 2015.
Il Giudice, richiamando principi di diritto già esposti in più occasioni dagli ermellini (cfr. ex multis Cass. Civ. 11317/03 e Cass. civ. 212/06), ha rigettato l'istanza del cliente – attore avente ad oggetto l'ammissione di CTU tecnico contabile. La pronuncia in commento va, invero, ad allinearsi ad un orientamento, di legittimità come di merito, ormai ampiamente consolidato.
In particolare, nella fattispecie in esame, è stata data attuazione al principio secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 18.01.2013, n. 1266).
Legittimo, dunque, il diniego del Giudice nell'ipotesi in cui la CTU sia richiesta per compiere un'indagine di carattere esplorativo, relativamente a circostanze il cui onere probatorio sia a carico delle parti che le adducono,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
non potendo considerarsi lo strumento di cui all'art. 61 c.p.c., un mezzo di acquisizione di prove.
Per tali motivi deve ritenersi obbligato il sig. al pagamento della somma Pt_1
ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto, non potendo contestare, in questa sede, alla società creditrice di non avere sottoscritto il contratto di finanziamento, non avendo la società alcuna responsabilità in merito.
COclusioni:
In definitiva, è il caso di evidenziare che nel caso che oggi ci occupa, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio in cui parte opponente ricopre la veste di convenuto sostanziale, era onere di quest'ultimo contestare specificatamente e nella prima difesa utile i fatti addotti a sostegno della domanda monitoria, circostanza che nella fattispecie in esame, si ribadisce, non è avvenuta.
Il tutto non senza dimenticare che in tema di pagamento del credito occorre richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il relativo titolo, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca e tale onere, si ribadisce, non è stato assolto dall'odierno attore in opposizione.
Va poi osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass.
S.U. 13533/2001; 9351/2007).
Simile principio generale non subisce alcuna deroga in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, come noto: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93); esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte”
(cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 9787/97).
Inoltre, la peculiarità del giudizio di opposizione fa sì che la posizione processuale delle parti risulti invertita: in particolare, l'opponente (attore in senso formale) è in realtà il convenuto sostanziale mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) è l'attore in senso sostanziale (cfr. Cass.
11625/95).
In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta – creditore o attore in senso sostanziale – l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
A riguardo, deve nondimeno dirsi che se è vero che l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova e che da tale assunto discende che, precipuamente, il creditore – opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale, in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia già fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie, ciò deve essere modulato in ragione delle difese spiegate in giudizio dall'opponente.
Ed ancora, giova osservare che – secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – “costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto” (cfr. Cass. Civ. n. 9685/2000).
Deve ancora evidenziarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo – come già rilevato – dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
monitorio, ma accertare se il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 22489/2006; n.
16911/2005; n. 15186/2004; n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali, l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini dell'accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria
(Cass. Civ. n. 419/2006).
Ed ancora si osserva che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla” (cfr. Cass. n. 22281/2013 e Cass. n.
20613/2011).
In ragione di ciò, e venendo, al caso di specie, non si può, quindi, che rilevare come nessun dubbio possa sussistere in ordine alla validità della pretesa creditoria azionata dalla società creditrice, atteso che in fase monitoria è stata dimessa tutta la documentazione afferente il credito azionato ed, in particolare: il contratto di finanziamento, l'afferente estratto conto integrale ed analitico attestante e comprovante l'integrale andamento del rapporto
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
concesso, il prospetto di calcolo degli interessi, l'atto di cessione e le conseguenti comunicazioni (cfr. fascicolo monitorio), ossia documentazione che oltre ad essersi dimostrata idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, risulta sufficiente, anche in questa sede, sia a ricostruire nella sua interezza il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, che ad individuare con chiarezza gli importi ancora dovuti alla società ricorrente.
Nello specifico, la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre l'opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve pertanto ritenersi infondata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 983/2021 (r.g.
2958/2021) reso in data 25 ottobre 2021 dal Tribunale di Termini Imerese, in persona della dott.ssa Antonia Libera Oliva, per il pagamento - in favore della
- della somma di €. COtroparte_1
9.160,81 oltre interessi come specificati in ricorso, sino all'effettivo pagamento, in ogni caso entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 108/96, oltre ancora le spese della procedura monitoria, liquidate in euro 540,00 per compensi, in euro 150,00 per esborsi, I.V.A. e C.P.A. ed oltre successive occorrende.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per l'effetto, deve essere confermato il predetto decreto ingiuntivo n.983/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in data 25 ottobre
2021, pubblicato in pari data.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando le tabelle aggiornate di cui al DM n. 147/2022, secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte, applicando i valori minimi delle predette tabelle, nello scaglione compreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00.
Gli onorari di CTU devono essere posti definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione così provvede:
- Dichiara che il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio ha natura consumeristica e che non sussistono profili di abusività delle ivi contenute clausole.
- Rigetta l'opposizione proposta dal sig. avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. n.983/2021 emesso dal Tribunale di Termini
Imerese, in data 25 ottobre 2021, pubblicato in pari data in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- Per l'effetto, conferma in ogni sua parte il predetto decreto ingiuntivo;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- COdanna il sig. al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite COtroparte_1
del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell'opponente, gli onorari liquidati al
CTU, con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 16.03.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso, all'udienza cartolare del 19.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3554 del R.A.G.C. relativo all'anno 2021, vertente
TRA nato a [...] il [...] CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Bagheria (PA), Corso Butera n. 53, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lo
Verso, che lo rappresenta e difende per mandato rilasciato su figlio separato da ritenersi congiunto all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
- opponente -
E
P.IVA , COtroparte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore speciale, dott. , nato a [...] COtroparte_2
(TO), il 12 agosto 1977, con sede legale in Torino (TO), alla Via Aldo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Barbaro n. 15, elettivamente domiciliata in Marsala (TP), alla via Francesco
Crispi, n. 88/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Virgilio del foro di
Marsala che la rappresenta e difende, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente ,con l'avv. Simona Chiolo del foro di Torino giusto mandato per procura del 12 gennaio 2022 allegata alla busta contenente la comparsa di costituzione e risposta del 13.6.2022,
- opposta –
avente oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 983/2021 (r.g.
2958/2021) emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in data 25.10.2021, pubblicato in pari data, valore della causa: € 9.160,81
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti concludono riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese esposte nei rispettivi atti difensivi e nelle rispettive note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19.12.2024,
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione in opposizione notificato il 13 dicembre 2021, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 983/2021 (r.g. 2958/2021) emesso, in data 25 ottobre 2021, dal Tribunale di Termini Imerese, pubblicato in pari data, con il quale veniva ingiunto al Sig. il pagamento, in favore della Parte_1
della somma di €. 9.160,81 COtroparte_1
oltre interessi come specificati in ricorso, sino all'effettivo pagamento, in ogni caso entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 108/96, oltre ancora le spese della procedura monitoria, liquidate in euro 540,00 per compensi, in euro 150,00 per esborsi, I.V.A. e C.P.A. ed oltre successive occorrende.
L'opponente rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo al Tribunale adito di: “I) Non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, dal momento che ricorrono gravi motivi ostativi (nei confronti del sig. ; Onerare parte Parte_1
opposta ad esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs 28/10 ed in caso di mancata ottemperanza, dichiarare improcedibile la domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. II) Revocare o con qualsiasi altra statuizione annullare nei riguardi dell'odierno opponente il decreto ingiuntivo opposto, (D.I n.
Per_ 983/2021 emesso il 25/10/21 dal G.U Dott.ssa , RG 2958/2021) ed in subordine ridurre l'importo ingiunto a quanto effettivamente sarà provato e riconosciuto di diritto, anche a seguito di accertamenti tecnici che saranno effettuati in corso di causa;
III)
CO vittoria di spese e compensi e loro distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Si costituiva, con comparsa di risposta del 13 giugno 2022, la società
contestando quanto ex COtroparte_1
adverso dedotto, perché infondato in fatto ed in diritto e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e preliminare: concedere ex art.648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per capitale, interessi e spese legali liquidate, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. nel merito in via principale: rigettare integralmente le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e/o in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.983/2021 del 25.10.2021; rigettare l'ammissione della CTU in quanto avente unicamente finalità esplorativa;
con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.”
CO provvedimento del 23 settembre 2022 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 29 settembre 2022.
CO provvedimento dell'8 ottobre 2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 settembre 2022, il Giudice ritenendo necessario un maggiore approfondimento e, in considerazione delle eccezioni avanzate da parte opponente, rigettava la richiesta di parte opposta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. CO la stessa ordinanza onerava parte opposta di promuovere la procedura di mediazione innanzi il competente
Organismo di Mediazione, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del suddetto provvedimento, fissando per la prosecuzione l'udienza dell'11 gennaio 2023.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CO nota del 15 novembre 2022, la COtroparte_1
depositava verbale dell'11 luglio 2022 relativo al procedimento
[...]
di mediazione n. 296-2022 avviato presso l'Organismo di Mediazione
COcilium ADR, rappresentando “che il procedimento di mediazione obbligatoria, ritualmente instaurato con istanza presentata in data 19.5.2022, si è concluso con esito negativo, per non aver parte opponente prestato idoneo consenso alla prosecuzione all'incontro tenutosi in data 11.7.2022”.
All'udienza del 23 dicembre 2022, il Giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza del 11 gennaio 2023.
CO provvedimento del 5 giugno 2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 gennaio 2023, il G.I. autorizzava la società opposta a depositare in Cancelleria “originale cartaceo del contratto di finanziamento n.901054 del 2.10.2006 di cui intende espressamente avvalersi, garantendone le dovute forme di custodia mediante conservazione in cassaforte”, assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma VI c.p.c. e fissava, per la prosecuzione, l'udienza del 9 novembre 2023 da celebrarsi con la modalità della trattazione scritta.
In data 13 ottobre 2023, COtroparte_1
provvedeva al deposito autorizzato dell'originale cartaceo del contratto di finanziamento posto a fondamento dell'azione monitoria presso la cancelleria dell'intestato Tribunale.
Entrambe le parti depositavano quindi note scritte con le quali insistevano nelle rispettive domande, eccezioni e difese. Il sig. ribadiva il Parte_1
disconoscimento delle firme apposte in calce al contratto di finanziamento
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
n.901054 stipulato con la COtroparte_3
in data 2 gennaio 2006, mentre
[...] COtroparte_1
insisteva nell'accoglimento dell'istanza di
[...]
verificazione ex art.216 c.p.c. delle sottoscrizioni disconosciute dall'opponente, dichiarando espressamente di volersi avvalere del predetto contratto e di opporsi all'ammissione delle richieste istruttorie ex adverso formulate.
CO provvedimento del 12 novembre 2023, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 novembre 2023, il Giudice ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica e nominava, la dott.ssa Per_2
Veniva, quindi, fissata l'udienza per il giuramento del nominato
[...]
CTU al 10 gennaio 2024, con riserva di provvedere sulla richiesta di CTU contabile.
All'udienza de qua il nominato CTU prestava giuramento di rito, le parti si riservavano di nominare proprio CTP;
venivano assegnati i termini al CTU per lo svolgimento della relazione peritale di natura grafologica e alle parti per eventuali osservazioni sull'elaborato tecnico, rinviando per la prosecuzione del procedimento all'udienza del 4 luglio 2024.
Alla detta udienza il Giudice, preso atto delle osservazioni sollevate da parte opponente in merito alle conclusioni rassegnate dal CTU, disponeva il richiamo della Dr.ssa per fornire i chiarimenti richiesti, Persona_2
rinviando il procedimento all'udienza del 26 settembre 2024.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
A tale udienza, il nominato CTU confermava le conclusioni rassegnate nella relazione peritale e confermava l'autenticità della firma, “con il massimo grado di certezza tecnica” e il G.I. si riservava sulla richiesta di CTU contabile, richiesta dall'opponente.
CO provvedimento del 30 settembre 2024, veniva rigettata la richiesta di
CTU contabile e veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 19 dicembre 2024, disponendone la trattazione scritta.
Entrambe le parti depositavano le rispettive note scritte e con provvedimento reso dal Giudice in data 19 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
COdizione di procedibilità:
Occorre, in via preliminare, darsi atto del corretto espletamento del procedimento di mediazione, introdotto da parte opposta e conclusosi con verbale negativo dell'11 luglio 2022.
Sui motivi di opposizione:
Passando alla trattazione del giudizio, nel merito, si osserva che le domande di parte opponente non meritano accoglimento.
1) Disconoscimento delle firme apposte in calce al contratto di finanziamento:
In via preliminare, si osserva che - con il primo motivo di opposizione – il
Sig. lamenta di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento Pt_1
n.901054, disconoscendone ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le firme ivi apposte.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Ebbene, tale doglianza non merita accoglimento, atteso che, dall'indagine tecnico grafica condotta d'ufficio dalla dott.ssa è emerso Persona_2
che “le sottoscrizioni in verifica apposte sul contratto di finanziamento agli atti sono autografe poiché vergate di proprio pugno da ”. Parte_1
Da ciò discende che, nei confronti del Sig. il rapporto deve Parte_1
intendersi valido ed efficace ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Ed invero, dalla relazione peritale è emerso che il Sig. ha Parte_1
effettivamente sottoscritto il contratto da cui trae origine il credito per cui è causa e non ha fornito alcuna prova in merito al corretto adempimento del medesimo.
La Dott.ssa nel proprio elaborato peritale, infatti, Persona_2
concludeva: “L'indagine tecnico grafica condotta sulle sottoscrizioni in esame ci ha consentito di giungere ad un giudizio di attribuzione delle sottoscrizioni a nome di
[...]
sul contratto de quibus. Infatti, sono state rilevate analogie e coincidenze delle Pt_1
caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari al confronto con le rispettive autografie. Pertanto, anche alla luce delle osservazioni delle parti, è possibile affermare che le sottoscrizioni in verifica apposte sul contratto di finanziamento agli atti sono autografe poiché vergate di proprio pugno da . Parte_1
2) Sull'eccezione di prescrizione:
Prima di entrare nel merito della questione, giova premettere brevi cenni in materia di prescrizione del contratto di finanziamento.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per capire come funziona la prescrizione di un contratto di finanziamento occorre applicare le stesse regole che valgono per il mutuo. In pratica c'è una prescrizione unica su tutto il credito e non una autonoma per ogni singola rata. In pratica, si ottiene la prescrizione dell'intero finanziamento in un'unica volta e non, mese per mese, delle rate che lo compongono. Secondo, infatti, la giurisprudenza il finanziamento, anche se pagabile a rate, va considerato in modo unitario, come unica prestazione;
per cui la sua prescrizione inizia a decorrere da quando è scaduto o revocato.
Più esattamente, quando i crediti devono essere pagati in un'unica volta, la prescrizione dell'intero credito decorre dalla data di scadenza del pagamento.
Il Sig. con la presente opposizione ha eccepito la nullità del Parte_1
decreto ingiuntivo poiché il credito vantato deve ritenersi prescritto per decorrenza dell'ordinario termine decennale.
Preliminarmente, si rende opportuno richiamare quanto affermato dalla
Suprema Corte che ha avuto modo di specificare come, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del Giudice. Il debitore, dunque, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c.-
Trattasi, in sostanza, della doverosa applicazione dell'art. 167, I comma, c.p.c., il quale impone una specifica e tempestiva presa di posizione sui fatti posti
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dall'attore a fondamento della domanda, e soprattutto dell'art. 2697, II comma, c.c. che prescrive a chi sollevi un'eccezione non rilevabile d'ufficio, di allegare e provare i fatti su cui si l'eccezione stessa si fonda.
Ne deriva che i fatti cui l'eccezione in oggetto viene collegata, devono essere puntualmente allegati in sede di costituzione, e non oltre.
Secondo l'articolo 2946 del Codice Civile, i debiti derivanti da obbligazioni contrattuali – come mutui, prestiti personali o carte di credito – si prescrivono in 10 anni.
Il termine di prescrizione decorre generalmente:
• dalla scadenza della rata non pagata, se il contratto prevede pagamenti rateali.
• dalla scadenza dell'intero debito residuo, se la banca decide di risolvere il contratto per inadempimento.
Invero, “il contratto di finanziamento non ha affatto natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè la restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo. Il contratto di finanziamento, pertanto, deve ritenersi fonte di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato, sicché la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.” (Tribunale Rieti, 13.01.2020,
n.9).
Nel caso che ci occupa la società opposta ha fornito, con la documentazione in atti, prova dell'interruzione della prescrizione.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In particolare, risulta provato che, in data 2.10.2006, i sigg.
[...]
e stipulavano con la Parte_2 Parte_1 COtroparte_3
il contratto di finanziamento finalizzato n.901054;
[...] COtroparte_3
entrambi, nelle rispettive qualità di richiedente (la ) e di coobbligato Parte_2
in solido (il ) si riconoscevano, pertanto, debitori del complessivo Pt_1
importo di €.12.600,00 (sommatoria di capitale erogato, commissioni, spese, premio assicurativo ed interessi), da restituirsi in n.48 rate mensili di €.262,50 ciascuna al t.a.n. del 14,51% e al t.a.e.g. del 16,52%, con prima rata fissata all'8.11.2006 e rata finale all'8.10.2010 (cfr. docc. nn. 1 – 3 fascicolo monitorio).
Tuttavia, dopo aver rimborsato integralmente n.21 rate, i sigg.
interrompevano ogni pagamento, tant'è che, stante il Parte_3
perdurare della morosità, con raccomandata A.R. del 29.4.2009, notificata per compiuta giacenza in data 28.5.2009, venivano dichiarati decaduti dal beneficio del termine ed invitati alla corresponsione del complessivo importo di €. 7.354,03 (cfr. doc. n.20 della memoria 183 n.1).
Il credito originariamente in capo a veniva in seguito CP_3
ceduto a (giusta pubblicazione in G.U. parte seconda n.148 COtroparte_4
del 24.12.2011 – cfr. doc. n.7 fascicolo monitorio), la quale si premurava di inviare al sig. lettera di messa in mora del 31.7.2018 (cfr. doc. n.6 Pt_1
fascicolo monitorio) recapitata all'odierno opponente in data 13.8.2018; successivamente, con contratto del 20.10.2020 (cfr. doc. n.8 fascicolo monitorio), la posizione creditoria veniva ceduta a CP_5
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
(successivamente trasformatasi in la quale provvedeva a COtroparte_6
recapitare ai sigg. comunicazioni di intervenuta cessione del Parte_3
credito e contestuale messa in mora, la cui notifica si è regolarmente perfezionata tanto per essere state consegnate a mani della destinataria il
5.5.2021 (cfr. doc. n.9 fascicolo monitorio) che per essere state restituite al mittente per compiuta giacenza in data 4.8.2021 (cfr. doc. n.10 fascicolo monitorio).
La base normativa dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti è la cessione dei crediti prevista dal Codice civile (artt. 1260 c.c. e ss.) tuttavia la cartolarizzazione costituisce una disciplina speciale rispetto a quest'ultima e se ne differenzia per diversi aspetti.
Anzitutto i due istituti si differenziano per la complessità dell'operazione e del numero dei soggetti coinvolti: mentre la cessione è un'operazione giuridica piuttosto diretta, in cui il creditore originale, o “cedente”, decide di trasferire un credito a un terzo soggetto, chiamato “cessionario” che acquisisce la medesima posizione del cedente come creditore (con gli stessi limiti e condizioni), la cartolarizzazione è invece un processo più articolato e complesso che riguarda la trasformazione di un insieme di crediti, spesso illiquidi, in titoli negoziabili sul mercato finanziario.
Inoltre, nella cessione ordinaria il contratto non necessita di alcuna forma a pena di nullità, perfezionandosi con il semplice consenso delle parti, salva
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
l'accettazione o notificazione al debitore a pena di inefficacia della cessione nei suoi confronti (ex art. 1264 c.c.).
La ratio di tale previsione è tutelare il legittimo affidamento del debitore, il quale deve sapere con certezza a chi pagare per liberarsi dal debito: pertanto, se il debitore ceduto provvede al pagamento nei confronti del cedente dopo l'avvenuta notificazione o successivamente alla sua accettazione, non può considerarsi liberato ed il cessionario è pertanto legittimato ad agire nei suoi confronti per ottenere la prestazione dovuta.
In presenza di una cartolarizzazione di crediti, invece, considerato l'elevato numero di debitori ceduti e dunque il compito quasi oggettivamente impossibile di cui verrebbe gravato il cessionario in caso di applicazione dell'art. 1264 c.c., costui deve procedere non già alla notificazione della cessione al debitore ceduto (né tanto meno procurarsene l'accettazione) ma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. n. 130/1999 e del rinvio all'art. 58 del
D.lgs. n. 385 del 1993, i.e. il Testo Unico CArio (T.U.B.), 2° e 4° comma, deve semplicemente procedere (i) alla iscrizione della cessione nel registro delle imprese e (ii) alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intervenuta cessione.
L'art. 58 T.U.B. deroga, dunque, alle norme ordinarie previste in tema di efficacia e opponibilità dei contratti di cessione, prevedendo che l'efficacia delle cessioni in blocco attuate dalle Banche si produca mediante la comunicazione dell'avvenuta cessione con l'iscrizione nel registro delle
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo altre eventuali forme integrative di pubblicità stabilite dalla CA d'IT.
Vale la pena evidenziare che, in base alle Istruzioni di vigilanza emanate dalla
CA d'IT, per rapporti giuridici individuabili in blocco, si intendono i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo (ad es. dai settori economici di destinazione, dalla tipologia della controparte, dall'area territoriale e da qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti).
Ora, nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione di cui all'art. 58 TUB è stata considerata dalla giurisprudenza prevalente come una peculiare forma di pubblicità di tipo notificativo, idonea ad assicurare in capo al debitore o a terzi la conoscenza legale della cessione, parificandone gli effetti alla notificazione di cui all'art. 1264 c.c. e così rendendo superflua l'accettazione e/o la notifica singolarmente al debitore ceduto, assicurando parimenti l'efficacia liberatoria del pagamento (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 10200 del 16.04.2021).
La Cassazione, nella predetta pronuncia, ha avuto modo di precisare che nel caso di cessioni di crediti in blocco ex art. 4 della L. n. 130/1999 la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale (che richiama l'art. 58
T.U.B.), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita dall'art. 1264
c.c. dunque di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra i cessionari.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Tuttavia, sovente accade che a causa dell'astrattezza e generalità degli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, come tali non idonei ad identificare i singoli crediti ceduti, il debitore ceduto nella quasi totalità dei casi contesti in giudizio (con eccezione di merito) la titolarità del credito della
CO
, onerando di conseguenza la società veicolo a fornire la prova della titolarità del rapporto. In ipotesi di tal fatta, qualora la prova non sia fornita, nei termini di legge (e cioè nel rispetto delle preclusioni istruttorie proprio del giudizio civile) si avrà una sentenza di rigetto nel merito della domanda del cessionario, come tale idonea a produrre autorità di cosa giudicata sulla titolarità o meno del credito.
La questione, dunque, che la giurisprudenza si è trovata ad affrontare, con andamento contraddittorio, è la necessità o meno della indicazione precisa di ogni e ciascun credito ceduto nella cessione in blocco ai fini della esperibilità da parte del creditore cessionario, e quindi della sua legittimazione ad intraprendere le necessarie azioni di recupero credito.
Vale dunque la pena segnalare i due orientamenti giurisprudenziali sinora delineatesi.
Secondo un primo orientamento, basato sulla interpretazione letterale della normativa applicabile e quindi sulla assenza di esplicite previsioni a mente delle quali, nell'avviso di cessione di una cartolarizzazione, sarebbe necessaria l'individuazione di ogni singolo rapporto di credito, deve considerarsi compiutamente fornita la prova della titolarità del credito con la sola mera
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (Trib. Pavia, n.
184 del 1.05.2018; Trib. Ragusa n. 68 del 18.01.2019).
Il secondo, prevalente (e certamente più condivisibile) orientamento ritiene invece che, in caso di contestazione della titolarità del credito vantato dalla
CO
, la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non sia prova sufficiente dell'esistenza della cessione specifica poiché, operando anche in caso di cartolarizzazione la regola generale procedurale di cui all'art. 115 c.p.c., spetterebbe al cessionario fornire la prova documentale che il credito controverso rientri proprio tra quelli oggetto di cartolarizzazione (e quindi ceduti in blocco) (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. Civ. n.
24798/2020; Cass. Civ. n. 5617/2020; Cass. Civ. n. 4116/2016).
Deve tuttavia precisarsi che l'onere probatorio ulteriore sin qui discusso sussiste solo allorquando vi sia specifica contestazione della cessione da parte del debitore ceduto. A contrario, la produzione documentale del contratto di cessione e della specifica parte di tale contratto ove viene indicato il credito discusso non è necessaria allorquando il debitore ceduto non abbia eccepito alcunché al riguardo ovvero abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la cessione, ovvero ovviamente qualora il problema sia risolto a monte e cioè allorquando l'estratto della Gazzetta Ufficiale, rispettando il principio di determinatezza dell'oggetto e del contenuto contrattuale ex art. 1346 c.c., specifichi per categoria i rapporti ceduti in blocco e gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze, i crediti oggetto di cessione.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
A tale orientamento ha aderito da ultimo la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 7866 del 22 marzo 2024, richiamando, al fine di prestarvi adesione, le decisioni della Corte di Cassazione n. 17944 del 22.06.2023 e n.
9412 del 05.04.2023, ha specificato che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
A tal fine la società cessionaria potrà assolvere all'onere probatorio sulla stessa gravante per dimostrare la propria effettiva titolarità producendo in via cumulativa oltre l'estratto della Gazzetta Ufficiale (i) la dichiarazione della cedente attestante che il credito azionato dalla cessionaria sia stato effettivamente ceduto alla stessa nell'ambito dell'operazione di cartolizzazione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
richiamata nell'atto e (ii) copia del contratto di cessione con l'estratto dell'elenco delle posizioni cedute tra cui emerge in modo inequivocabile la posizione debitoria per la quale si agisce.
L'art. 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.
Ciò non toglie, tuttavia, che il cessionario abbia la facoltà di rendere opponibile la cessione ricorrendo alle norme ordinarie previste dal codice civile, mediante notificazione ad personam, che può essere eseguita in forma libera, sia in via stragiudiziale sia in via giudiziale: “tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione individuale della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio”.
In ultimo, il Tribunale di Torino ha ricordato che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass.
5997/2006)” (cfr. Tribunale di Torino, 19 settembre 2019, n. 22611).
In ragione di tali rilievi, l'eccezione sollevata di presunta prescrizione del credito deve essere dichiarata destituita di fondamento.
La società nella comparsa COtroparte_1
di costituzione così come nel fascicolo del monitorio, ha allegato valida documentazione idonea a provare l'esatto ammontare del credito dovuto da parte opponente.
3) Sui presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto:
Parte opponente ha genericamente contestato l'assenza dei presupposti previsti dal codice di rito per la concessione del provvedimento, comunque emesso dal Tribunale di Termini Imerese.
Nello specifico, l'opponente, nel suo atto introduttivo, ha lamentato l'inidoneità della certificazione ex art. 50 TUB a fondare la pretesa creditoria della società opposta, ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
L'eccezione è priva di pregio.
Mette conto rilevare come l'art 50 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) preveda che “la CA d'IT e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”, evincendosi da ciò che la produzione di un estratto conto certificato è una mera facoltà per le banche, e non un obbligo, ben potendo il credito azionato essere provato altrimenti o in combinazione con altri documenti.
In ragione di ciò, e venendo, al caso di specie, non si può, quindi, che rilevare come nessun dubbio possa sussistere in ordine alla validità della pretesa creditoria azionata dalla società creditrice, atteso che in fase monitoria è stata dimessa tutta la documentazione afferente il credito azionato ed, in particolare: il contratto di finanziamento, l'afferente estratto conto integrale ed analitico attestante e comprovante l'integrale andamento del rapporto concesso, il prospetto di calcolo degli interessi, l'atto di cessione e le conseguenti comunicazioni (cfr. fascicolo monitorio), ossia documentazione che oltre ad essersi dimostrata idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, risulta sufficiente, anche in questa sede, sia a ricostruire nella sua interezza il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, che ad individuare con chiarezza gli importi ancora dovuti alla società ricorrente.
L'estratto conto prodotto, inoltre, risulta conforme alle finalità prescritte dalla norma ex art. 50 TUB, anche a seguito della riforma dell'attuale Testo Unico che ha sostituito l'estratto conto al saldaconto.
Da ciò si evince, quindi, la maggior analiticità rispetto al saldaconto, che si traduce in una maggiore trasparenza nei rapporti con la clientela così come previsto dall'art. 119 TUB il quale al secondo comma prevede che esso debba
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
essere inviato al correntista con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
Di qui l'importanza della conoscenza del documento contabile da parte del cliente e della sua intelligibilità relativamente ad ogni posta.
La banca, tra l'altro, al fine di ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, deve fornire prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente così come ha l'obbligo di allegare al ricorso per ingiunzione di pagamento il contratto di apertura di CC redatto in forma scritta come richiesto a pena di nullità dall'art. 117 TUB.
Ebbene la giurisprudenza e la dottrina ritengono che, se la banca non è in grado di provare l'invio dell'estratto conto, per poter ottenere il decreto ingiuntivo, deve allegare al ricorso tutti gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con il cliente fin dal suo sorgere.
Oltre a ciò, fondamentale, nella formulazione della norma, è la previsione che il dirigente bancario debba attestare e certificare la conformità dell'estratto conto alle scritture contabili con la contestuale dichiarazione che il credito in esso evincibile è vero e liquido.
CO riferimento alla prova scritta, va rilevato che nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla società opposta specifica in modo preciso l'andamento dell'intero rapporto di finanziamento.
Ecco perché l'art. 50 TUB cita espressamente l'estratto conto. Questo, infatti,
è un documento contabile consistente in un prospetto in cui sono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo e passivo e che esprime,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
quindi, non solo la situazione finale del rapporto nel momento in cui esso ha termine, ma anche il risultato di tutte le operazioni fino ad una certa data con l'indicazione di un saldo.
Tali elementi risultano essere stati indicati nella documentazione contabile allegata dalla società opposta.
Alla luce delle superiori argomentazioni, appare opportuno evidenziare che la validità e legittimità della emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta è supportata dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio, nonché dalla ulteriore documentazione depositata in questa sede, attestante il credito oggi vantato dalla società opposta nei confronti dell'opponente.
Nello specifico, la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre l'opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
4) Sulla nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della domanda monitoria e sul superamento del tasso soglia:
In merito all'ammontare della pretesa creditoria azionata, va rilevato che nessuna prova è stata fornita dall'opponente al fine di dimostrare che il credito vantato non fosse dovuto.
Sul punto, occorre fare riferimento ai documenti allegati al fascicolo monitorio con i quali la creditrice ha dimostrato compiutamente il diritto fatto valere.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Altrettanto generica è la contestazione in ordine alla presunta illiceità degli interessi applicati.
L' opponente, infatti, non ha assolto all'onere della prova (e fermo restando che gli interessi contrattualmente previsti risultano conformi alle previsioni di legge), non ha prodotto alcun elemento necessario a dimostrare l'usurarietà dei tassi applicati, né ha prodotto i decreti ministeriali in materia.
CO una recente pronuncia resa a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Fermo ha rigettato le censure svolte dall'opponente in materia di usura, tributando l'opportuno rilievo al contegno processuale adottato dal consumatore.
Il Giudice ha, dapprima, ribadito che l'onere di allegare elementi a supporto dell'invocata usurarietà dei tassi di interesse applicati al rapporto di credito incombe sullo stesso attore, ripercorrendo in tal modo un'opzione interpretativa ormai diffusa in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito.
In particolare, il Tribunale, nel definire i criteri di riparto dell'onere probatorio, si è così pronunciato: “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza
n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2489 del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta”.
L'iter argomentativo condotto dal Giudice, poi, si sofferma sull'onere assertivo al quale soggiace l'eccezione di usura degli interessi e ne specifica il contenuto, precisando che il consumatore deve dedurre: a) la fattispecie contrattuale;
b) la clausola negoziale;
c) il tasso moratorio in concreto applicato;
d) la misura del TEGM nel periodo di riferimento.
Infine, il Tribunale ha escluso che la consulenza tecnica d'ufficio, in mancanza di specifiche allegazioni, possa sopperire alle carenze deduttive e probatorie palesate dall'opponente: “essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass.
Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212)”.
Muovendo da tali premesse, il Giudice, non ravvisando elementi sufficienti a paralizzare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, ha concluso rigettando l'opposizione e confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, si osserva che l'eccezione sollevata dall'opponente sugli interessi usurari non merita
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
accoglimento, atteso che l' COtroparte_1
in aderenza al richiamato principio espresso da Cass. n.19597/2020, ha fornito in dettaglio tutti gli elementi che hanno determinato il tasso di interesse di mora in concreto applicato alla pretesa creditoria, ricostruendo analiticamente che: “alla data del 31.12.2008 essi risultavano pari ad €.202,92
(calcolati al tasso del 2,1%); alla data del 29.4.2009 essi risultavano pari ad €.81,83
(calcolati al tasso del 1,9%); alla data del 31.7.2018, a fronte di un complessivo debito in linea capitale pari ad euro 7.069,28, essi risultavano pari ad euro 2.091,53, calcolati al tasso annuo del 3,19496%”.
La Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura quali, la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio.
Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe adeguata se fosse solo consentito il ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 cod. civ. come sostenuto dai fautori delle tesi restrittiva: questa soluzione, infatti, non solo potrebbe dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.
Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale ultimo, se è subordinato al
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento
(cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
La disciplina antiusura è volta a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico -giuridico da quello del termine a quello della condizione e anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura (cfr. Cass.
Sez. Unite sentenza n. 19597/2020).
Nell'individuazione dei tassi soglia occorre fare riferimento ai D.M cui è dalla legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandato l'individuazione dei tassi soglia, vigenti al momento del contratto, le Sezioni Unite affermano che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal
T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle CMS, di questo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora le
Sezioni Unite affermano che ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m.
Ritengono infatti che in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia giocoforza comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M così come in questi rilevato;
onde poi sarà il previsto margine di tolleranza, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.
Le Sezioni Unite sostengono che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora si applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.
Reputano infatti che la norma citata possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
In quanto, caduta la clausola degli interessi moratori, resterebbe un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.
La nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti.
Tale conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è espressa nel senso secondo cui ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla “soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto” (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto “gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa” e ove “la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata”.
Quanto agli effetti concreti, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 cod. civ., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti;
tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.
Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito;
da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1, c.c.
Le Sezioni Unite affermano che nel caso che il contratto preveda un tasso di mora sopra soglia, ma la banca applichi, a tale titolo, al momento
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dell'inadempimento, un tasso di misura inferiore, il mutuatario vanta comunque l'interesse ad agire ex art. 100 cpc per far accertare la nullità ed inefficacia della clausola, in quanto ciò risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no, e l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.
CO la precisazione che, in tale evenienza, la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato dalla banca, posto che ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunché a tale titolo.
Se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall'altro lato sarà limitato l'effetto del giudicato di accertamento, non idoneo automaticamente a valere con riguardo alla futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad escludere che l'interesse pattuito sia dovuto.
In altri termini, ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.
Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade l'interesse ad agire per
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata.
In conclusione, affermano le Sezioni Unite, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore.
Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 cod. civ.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre- inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sottosoglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato.
Le Sezioni Unite, quindi, enunciano quali sono gli oneri probatori a carico delle parti nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Dall'altro lato, la banca dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.
Le Sezioni Unite enunciano infine i seguenti principi di diritto, ai sensi dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ.: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché fuori mercato, donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.
Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ.
L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Stante quanto affermato dalla giurisprudenza ed in merito alle contestazioni sollevate in relazione all'applicazione di interessi anatocistici e del superamento del tasso soglia, si osserva che nessuna prova in tale senso è stata fornita da parte dell'opponente, il quale ha fondato la propria opposizione, lamentando il disconoscimento delle firme apposte al contratto.
Tale doglianza, come già precisato, non ha trovato alcun riscontro atteso che la CTU calligrafica ha fatto emergere che le sottoscrizioni contrattuali a nome del sig. furono da lui apposte. Parte_1
Il CTU ha infatti concluso, precisando che: “è possibile affermare che le sottoscrizioni in verifica apposte sul contratto di finanziamento agli atti sono autografe poiché vergate di proprio pugno da . Parte_1
Alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU, si osserva che le doglianze di non meritano accoglimento, in quanto è pacifico che fu lui stesso ad Pt_1
apporre la sua firma sui documenti.
5) Sulla richiesta di CTU contabile:
Ancora una volta, in questa sede, va rigettata l'istanza di consulenza contabile, formulata da parte opponente e ciò per le seguenti considerazioni.
La CTU tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal
Giudice qualora la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
di merito stabilire se essa sia necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza delle circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti.
Si è pronunciato in questi termini il Tribunale di Latina, dott. Raffaele Miele, con ordinanza del 12 gennaio 2015.
Il Giudice, richiamando principi di diritto già esposti in più occasioni dagli ermellini (cfr. ex multis Cass. Civ. 11317/03 e Cass. civ. 212/06), ha rigettato l'istanza del cliente – attore avente ad oggetto l'ammissione di CTU tecnico contabile. La pronuncia in commento va, invero, ad allinearsi ad un orientamento, di legittimità come di merito, ormai ampiamente consolidato.
In particolare, nella fattispecie in esame, è stata data attuazione al principio secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 18.01.2013, n. 1266).
Legittimo, dunque, il diniego del Giudice nell'ipotesi in cui la CTU sia richiesta per compiere un'indagine di carattere esplorativo, relativamente a circostanze il cui onere probatorio sia a carico delle parti che le adducono,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
non potendo considerarsi lo strumento di cui all'art. 61 c.p.c., un mezzo di acquisizione di prove.
Per tali motivi deve ritenersi obbligato il sig. al pagamento della somma Pt_1
ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto, non potendo contestare, in questa sede, alla società creditrice di non avere sottoscritto il contratto di finanziamento, non avendo la società alcuna responsabilità in merito.
COclusioni:
In definitiva, è il caso di evidenziare che nel caso che oggi ci occupa, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio in cui parte opponente ricopre la veste di convenuto sostanziale, era onere di quest'ultimo contestare specificatamente e nella prima difesa utile i fatti addotti a sostegno della domanda monitoria, circostanza che nella fattispecie in esame, si ribadisce, non è avvenuta.
Il tutto non senza dimenticare che in tema di pagamento del credito occorre richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il relativo titolo, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca e tale onere, si ribadisce, non è stato assolto dall'odierno attore in opposizione.
Va poi osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass.
S.U. 13533/2001; 9351/2007).
Simile principio generale non subisce alcuna deroga in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, come noto: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93); esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte”
(cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 9787/97).
Inoltre, la peculiarità del giudizio di opposizione fa sì che la posizione processuale delle parti risulti invertita: in particolare, l'opponente (attore in senso formale) è in realtà il convenuto sostanziale mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) è l'attore in senso sostanziale (cfr. Cass.
11625/95).
In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta – creditore o attore in senso sostanziale – l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
A riguardo, deve nondimeno dirsi che se è vero che l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova e che da tale assunto discende che, precipuamente, il creditore – opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale, in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia già fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie, ciò deve essere modulato in ragione delle difese spiegate in giudizio dall'opponente.
Ed ancora, giova osservare che – secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – “costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto” (cfr. Cass. Civ. n. 9685/2000).
Deve ancora evidenziarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo – come già rilevato – dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
monitorio, ma accertare se il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 22489/2006; n.
16911/2005; n. 15186/2004; n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali, l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini dell'accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria
(Cass. Civ. n. 419/2006).
Ed ancora si osserva che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla” (cfr. Cass. n. 22281/2013 e Cass. n.
20613/2011).
In ragione di ciò, e venendo, al caso di specie, non si può, quindi, che rilevare come nessun dubbio possa sussistere in ordine alla validità della pretesa creditoria azionata dalla società creditrice, atteso che in fase monitoria è stata dimessa tutta la documentazione afferente il credito azionato ed, in particolare: il contratto di finanziamento, l'afferente estratto conto integrale ed analitico attestante e comprovante l'integrale andamento del rapporto
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
concesso, il prospetto di calcolo degli interessi, l'atto di cessione e le conseguenti comunicazioni (cfr. fascicolo monitorio), ossia documentazione che oltre ad essersi dimostrata idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, risulta sufficiente, anche in questa sede, sia a ricostruire nella sua interezza il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, che ad individuare con chiarezza gli importi ancora dovuti alla società ricorrente.
Nello specifico, la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre l'opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve pertanto ritenersi infondata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 983/2021 (r.g.
2958/2021) reso in data 25 ottobre 2021 dal Tribunale di Termini Imerese, in persona della dott.ssa Antonia Libera Oliva, per il pagamento - in favore della
- della somma di €. COtroparte_1
9.160,81 oltre interessi come specificati in ricorso, sino all'effettivo pagamento, in ogni caso entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 108/96, oltre ancora le spese della procedura monitoria, liquidate in euro 540,00 per compensi, in euro 150,00 per esborsi, I.V.A. e C.P.A. ed oltre successive occorrende.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per l'effetto, deve essere confermato il predetto decreto ingiuntivo n.983/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in data 25 ottobre
2021, pubblicato in pari data.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando le tabelle aggiornate di cui al DM n. 147/2022, secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte, applicando i valori minimi delle predette tabelle, nello scaglione compreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00.
Gli onorari di CTU devono essere posti definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione così provvede:
- Dichiara che il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio ha natura consumeristica e che non sussistono profili di abusività delle ivi contenute clausole.
- Rigetta l'opposizione proposta dal sig. avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. n.983/2021 emesso dal Tribunale di Termini
Imerese, in data 25 ottobre 2021, pubblicato in pari data in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- Per l'effetto, conferma in ogni sua parte il predetto decreto ingiuntivo;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- COdanna il sig. al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite COtroparte_1
del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell'opponente, gli onorari liquidati al
CTU, con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 16.03.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
Tribunale di Termini Imerese sez. civile