Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/10/2024, n. 28199
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Ordinanza 31 ottobre 2024

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In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti fi giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/10/2024, n. 28199
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28199
    Data del deposito : 31 ottobre 2024

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