Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa OL De Nisco - Consigliere
Dott.ssa OL MI - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 966/2021 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 17.09.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
23.07.1959 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Jesi (AN),
Corso Matteotti n. 21, presso lo studio degli Avv.ti Marco Ginesi e Iacopo Casini Ropa, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
2.08.1963, residente in [...], elettivamente domiciliata in Roma alla Via C. Colombo n. 179, presso lo studio dell'Avv. Francesco Picerni, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione appellata e
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
13.03.1934 e deceduta, in corso di causa, il 26.03.2023, già rappresentata e difesa dall'Avv.
1
OGGETTO: restituzione di somme indebite, appello avverso la sentenza n. 207/2021 emessa in data 27.02.2021 dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 207/2021 emessa in data 27.02.2021 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 della sorella (quale erede del genitore , deceduto in Parte_2 Persona_1
data 15.12.2000), con l'intervento adesivo alle domande attoree della madre CP_1
al fine di ottenerne la condanna alla restituzione delle somme date a titolo di
[...]
mutuo ad entrambi i genitori, nel periodo compreso tra gli anni 1978 e 1992 e tra il 1992 e il 1998, per l'importo complessivo di €.274.755,07 o di altra somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, rigettata la natura di donazione e l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare di per l'assenza nel decennio di un atto di Parte_2
accettazione espressa o tacita, ritenuto inidoneo ai fini probatori il riconoscimento di debito reso solo da in data 5.06.2001, non essendo emersa in istruttoria Controparte_1 un'adeguata capacità reddituale dell'attore, né lo stato di bisogno dei genitori, riconosciuta la qualità di erede in capo a ha rigettato le domande dell'attore, con Parte_2 condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2 dichiarandole integralmente compensate fra e . Parte_1 Controparte_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto l'inidoneità della dichiarazione ricognitiva resa dalla sola coobbligata in due fasi (in data 5.06.2001 e in data 15.06.2001), per Controparte_1
aver omesso l'interrogatorio formale della in violazione del suo diritto alla CP_1 prova, per aver ritenuto l'omessa contestazione che nel 1987 dichiarasse Parte_1
un reddito imponibile di poco più di 17 milioni di lire, per aver accertato l'ammontare dei prestiti elargiti dall'attore nei confronti del padre, nel presupposto dell'erronea valutazione delle prove e necessaria rinnovazione dell'istruttoria con ammissione delle richieste istruttorie rigettate in primo grado, con riforma anche del capo di condanna dell'attore al pagamento di tutte le spese di lite in favore di Parte_2
2 Si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto Parte_2 dell'avverso gravame e ritenendo ineccepibile la sentenza impugnata che ha rigettato la domanda attorea di accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità al fine di conseguire l'effetto di escluderla dalla qualità di erede del padre Per_1
, anche per effetto del disegno architettato da madre e figlio con la sottoscrizione del
[...]
riconoscimento di debito da parte di il primo giudice ha correttamente CP_1
valorizzato le prove orali e documentali che hanno dimostrato l'inesistenza dei presunti esborsi di denaro effettuati dall'odierno appellante in favore del padre e che l'entità di reddito di non può in alcun modo giustificare l'elargizione delle somme predette Parte_1
di cui, peraltro, non vi è traccia documentale;
inoltre, non risulta che a Parte_2
sia mai stata avanzata formale richiesta di pagamento, né notificate alcuna diffida e/o messa in mora, come invece accaduto alla madre destinataria della missiva Controparte_1
in data 1.03.2005.
Si è regolarmente costituita in giudizio aderendo alla tesi difensiva Controparte_1 dell'appellante e ribadendo di aver sottoscritto, nella sua piena facoltà mentale, una dichiarazione con cui ha riepilogato i debiti contratti con il figlio (somma periodica Pt_1
mensile di £.
2.000.000 versata tra il 1978 ed il 1992 per un totale di £.360.000.000; spese quotidiane per circa £.90.000.000, versate sempre nello stesso predetto periodo;
saldo debiti contratti dal padre per £.72.000.000; spese mediche per £.10.000.000), evidenziando Per_1 come l'entità delle somme elargite impedisca che esse siano qualificate come versamenti a titolo di liberalità e dolendosi dell'omessa considerazione da parte del giudicante della dichiarazione da essa resa all'udienza del 25.10.2016, in cui confermava che la figlia Pt_2
fosse consapevole dell'esistenza del debito e che avesse versato delle somme per appianare il debito relativo al mutuo acceso per sanare lo scoperto del c/c del defunto padre. Con appello incidentale ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto “invalida ed inefficace” la dichiarazione unilaterale di riconoscimento di debito, con richiesta di accertamento e quantificazione del credito vantato dall'appellante nei confronti dei propri genitori e conseguente accertamento del debito gravante sull'asse ereditario pro-quota tra gli eredi del defunto . Persona_1
A seguito del decesso di avvenuto in data 26.03.2023, la Corte ha Controparte_1 dichiarato l'interruzione del processo con ordinanza in data 5.12.2023, tempestivamente riassunto con atto in data 9.02.2024 a cura di parte appellante, che ha integralmente trascritto i già dedotti motivi di appello insistendo per il loro accoglimento.
A seguito di ordinanza del 17.09.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta
3 come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe errato nel ritenere priva di valenza probatoria la dichiarazione ricognitiva resa da nel 2005 mediante scrittura privata autenticata, invero costituente Controparte_1
-a suo parere- piena prova del rapporto obbligatorio di mutuo sussistente tra Parte_1
e il padre , già deceduto da alcuni anni e, conseguentemente, tra l'attore
[...] Per_1 stesso e la madre che mai ha contestato l'inesistenza o l'invalidità del rapporto CP_1 di mutuo esistente, sotteso alla propria ricognizione di debito, “in quanto accolto e ribadito come il frutto della successione nei rapporti del marito deceduto” e “confermando che il figlio avrebbe sostenuto lei ed il marito attraverso consistenti versamenti Parte_1 economici con accordo di restituzione, riconoscendo come dovute, senza alcun dubbio e con una piena capacità di intendere e di volere, le somme indicate da costui”, come testualmente affermato dall'appellante.
La censura non coglie nel segno.
Osserva il Collegio come ai fini della decisione sulla valenza della scrittura privata in esame vada esaminato il disposto dell'art. 1309 c.c., in virtù del quale “Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri”, considerato che dalla narrazione dei fatti di causa risulta pacifica l'assunzione in via solidale dell'obbligazione di rimborso del finanziamento da parte di entrambi i genitori mutuatari, proprio in forza della natura solidale dell'obbligazione, come disciplinata dall'art. 1292 e ss. c.c., avente ad oggetto la medesima prestazione.
La chiarezza del dato normativo sopra riportato non lascia dubbi sulla sua interpretazione nel limitare la valenza del riconoscimento al solo dichiarante senza estenderlo al coobbligato, come peraltro sostenuto dalla granitica giurisprudenza al riguardo: “La norma dell'art. 1309
c.c., secondo la quale il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, si riferisce al riconoscimento di debito inteso come dichiarazione della parte che ammette l'esistenza dell'obbligazione a suo carico” (Cassazione civile, Sez.
III, sentenza n. 1901 del 16 maggio 1975), come nella fattispecie in esame in cui la madre dell'appellante si è riconosciuta debitrice di tutte le somme a suo tempo ricevute in prestito, senza tuttavia che la suddetta ricognizione potesse ex se produrre effetti vincolanti anche nei confronti del defunto coniuge. In tal senso, in modo convincente e condivisibile, recita anche la sentenza gravata (cfr. pag. 5): “Del resto, nel riconoscimento la spende solo CP_1
4 il proprio nome e non fa riferimento neanche alla qualità di erede del marito, il che suffraga
l'idea che essa non abbia potuto vincolare altri se non se stessa (alla stregua di ogni contra se pronunciatio).
Escluso il valore probatorio pieno della ricognizione di debito in controversia e ferma restando l'idoneità in astratto di tale mezzo ad “offrire elementi di prova anche nei confronti di un soggetto diverso da quello dal quale proviene ove contenga un espresso riferimento al rapporto fondamentale, del quale il primo sia parte, nonché la menzione di fatti da cui possa evincersi, in concorso con altri elementi istruttori, la dimostrazione della pretesa azionata”
(cfr. Cass. Civi. n. 26338 del 17.10.2019, con richiami a Cass. n. 20689/2016, conf.), tale circostanza non appare attagliarsi al caso sottoposto al vaglio di questa Corte, in cui la stessa parte appellante dapprima dichiara che il debito oggetto di riconoscimento da parte della madre deve ritenersi la conseguenza “della successione nei rapporti del marito deceduto”, come se fosse rimasta estranea al suddetto prestito, ma subito dopo ricollega alla ricognizione la conferma che “il figlio avrebbe sostenuto lei ed il marito Parte_1 attraverso consistenti versamenti economici con accordo di restituzione” (così l'appello pagg. 10-11), dolendosi peraltro -con il secondo motivo di gravame- della mancata ammissione dell'interrogatorio formale deferito alla “vertendo su circostanze CP_1 ammesse dalla predetta”, come infatti ritenuto dal primo giudice che, a prescindere dalla valenza probatoria che avrebbe conferito in sede decisoria alla ricognizione di debito, ha correttamente colto l'inopportunità dell'interrogatorio formale che, qualora ammesso, avrebbe invero costituito un inutile duplicato di precedenti ammissioni già presenti in atti e, comunque, mai tale mezzo istruttorio avrebbe “innegabilmente inciso sull'esito del processo
e sulla decisione del Tribunale di rigettare le pretese” dell'attore (cfr. pag. 15 dell'atto di appello), avendo esso il solo fine di provocare la confessione di fatti sfavorevoli alla parte cui è deferito.
Le argomentazioni che precedono vanno, inoltre, considerate nella più ampia cornice dell'assenza di una “convincente dimostrazione dell'esistenza dei prestiti ivi enucleati né del pagamento dei terzi creditori né delle spese mediche sostenute per somme, francamente, esorbitanti”, come ben rilevato dal giudice di prime cure all'esito di un'ampia ed accurata analisi del cospicuo materiale istruttorio, sia documentale che orale (cfr. pag. 7 sent.) ed in considerazione anche della mancata dimostrazione di una capacità reddituale dell'appellante tale da consentirgli di assolvere alle ingenti elargizioni oggetto di restituzione.
A tale proposito, non può ritenersi meritevole di accoglimento neppure il terzo motivo di gravame attinente alla inveritiera omessa contestazione che nel 1987 l'appellante avesse
5 dichiarato un reddito imponibile di poco superiore a 17 milioni di lire, non rilevando che in sede di seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. egli avrebbe contestato le eccezioni opposte dalla sorella convenuta e dimostrato, mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1987/1991, che la ditta di cui era titolare registrasse entrate considerevoli, in quanto a pag. 12 del Mod. 740/88 (redditi 1987) di cui al doc. n. 21, prodotto ed evidenziato proprio dalla difesa appellante, risulta un ammontare di reddito imponibile pari a £.17.092.000, così come indicato dalla difesa dell'attuale appellata: ebbene, l'oggettività del dato documentale depositato dall'appellante e rimarcato dall'appellata supera ogni asserita omessa contestazione al riguardo.
Con il quarto motivo viene criticata la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe elaborato un irrilevante giudizio in merito alla credibilità dell'ammontare dei prestiti elargiti dall'appellante, ingiustamente valutati come “francamente esorbitanti”, avendo il giudicante eccessivamente valorizzato le dichiarazioni rese dal ES , cugino di Testimone_1 entrambe le parti, circa le difficoltà economiche insorte prima dell'estate del 1995 e derivate dalla gestione e dal successivo fallimento della società, come riferitogli dall'attore, non essendo lo stato di decozione incompatibile con la possibilità di concessione di un prestito, nonché circa l'assenza della situazione di asserito bisogno dei suoi zii, come riferitogli dallo zio negli anni '80 e '90, trattandosi di un arco temporale troppo ampio in cui è Per_1 plausibile il verificarsi di alterne vicende: di qui la richiesta di ammissione dei mezzi istruttorie rigettati in primo grado.
L'assunto è infondato.
Osserva la Corte come il riferimento in sentenza alla narrazione del ES neppure S_ addotto a sospetto e che risulta del tutto lineare, priva di contraddizioni e sostenuta dagli altri elementi di prova documentali ed orali dello stesso segno, adeguatamente presenti in atti, costituisca solo uno dei vari elementi probatori, documentali e presuntivi, tenuti in considerazione dal primo giudice per la rappresentazione di un quadro istruttorio unitario, diffusamente tracciato in motivazione e da intendersi qui per trascritto, che induce anche il
Collegio a ritenere la correttezza del rigetto della domanda, in mancanza di una prova certa, sia nell'an che nel quantum, in merito all'asserita dazione delle somme oggetto di finanziamento, non risultando prodotta in atti da parte dell'appellante alcuna ricevuta di versamento, né alcuna contabile bancaria, né la copia di alcun titolo di credito, neppure di terzi (all'epoca non era ancora consentita la trasferibilità dei titoli mediante girata non esclusivamente per l'incasso), a sostegno della propria pretesa creditoria.
6 Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte, ritenuta assorbita ogni altra ulteriore questione anche in ordine alle spese di lite e rigettata ogni istanza istruttoria per quanto sopra di ragione, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_3
207/2021 emessa in data 27.02.2021 dal Tribunale di Macerata, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata delle Parte_2 spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 29.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa OL MI
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