Legge 27 febbraio 1985, n. 49

Commentari34

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2Workers buyout: acquisizioni aziendali da parte dei dipendenti
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 4 ottobre 2025

    La strategia di acquisizione aziendale che trasforma i lavoratori in imprenditori: normativa, vantaggi fiscali e procedure operative per salvare l'impresa e il lavoro. Il panorama economico attuale, caratterizzato da incertezza e rapide trasformazioni, mette a dura prova la resilienza di molte imprese. Crisi aziendali, difficoltà nel ricambio generazionale o la semplice volontà di cessare l'attività da parte dell'imprenditore possono minacciare la sopravvivenza di realtà produttive consolidate e, con esse, i posti di lavoro. In questo scenario, emerge una soluzione tanto potente quanto strategica: il workers buyout (WBO). Si tratta di un'operazione straordinaria (punto di vista …

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  • 3Ristrutturazioni Aziendali
    https://www.ilcaso.it/

    , 30 giugno 2021, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Premessa. – 2. La valorizzazione del fattore lavoro e l'impostazione della Direttiva 1023/2019. – 3. Un sistema di allerta per informare i lavoratori. – 4. La proposta di discontinuità gestionale con entrata dei lavoratori. – 5. Il lungo cammino delle ERT e dei WBO. – 6. I WBO in Italia. – 7. I WBO inquadrati in seno alle procedure concorsuali esistenti tra soddisfacimento dei creditori e continuità dell'impresa. – 8.I WBO nel concordato fallimentare. – 9. I WBO in un piano di concordato preventivo. – 10. La ristrutturazione aziendale con i WBO. – 11. Conclusioni. * Il presente contributo è destinato al volume collettaneo “Le …

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  • 4Legge Cassa Integrazione
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    LEGGE 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (Fonte: normattiva.it - i testi non hanno carattere di ufficialita') Titolo I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE Capo I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale) 1. La disciplina in materia di intervento …

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  • 5Novità di finanza agevolata per imprese cooperative
    Ginanneschi Dott. Marco · https://www.fiscoetasse.com/ · 29 gennaio 2026

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199) introduce un pacchetto articolato di misure a sostegno delle imprese cooperative, toccando la leva fiscale, interventi normativi di settore e nuovi strumenti di finanza agevolata. Si tratta di provvedimenti pensati per rafforzare la competitività e la sostenibilità di tutte le principali tipologie di società cooperative – dalle cooperative sociali alle cooperative agricole, dalle cooperative di produzione e lavoro a quelle di consumo – in linea con la normativa cooperativistica vigente e nel rispetto dei vincoli europei in materia di aiuti di Stato. Di seguito esaminiamo in dettaglio le novità, suddivise per ambito di intervento. 1) …

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Giurisprudenza107

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  • 1TAR Cagliari, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 522
    Provvedimento: Pubblicato il 09/03/2026 N. 00522/2026 REG.PROV.COLL. N. 00207/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 207 del 2024, proposto dalla società Faste S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Tranquilli, Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Selargius, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Giua Marassi, con …
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    • piano attuativo·
    • art. 23 NTA PAI·
    • vincolo idrogeologico Hi4·
    • art. 21-octies L. 241/1990·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 42 D.Lgs. 267/2000·
    • incompetenza·
    • art. 21 L.R. Sardegna 45/1989·
    • art. 97 Cost.·
    • art. 28 L. 1150/1942·
    • eccesso di potere·
    • art. 3 Cost.·
    • art. 10-bis L. 241/1990·
    • compensazione spese legali

  • 2Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/03/2025, n. 2527
    Provvedimento: Pubblicato il 26/03/2025 N. 02527/2025REG.PROV.COLL. N. 01153/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2024, proposto dal sig. TI UC in proprio e quale amministratore delegato e legale rappresentante della Società Autoquadrifoglio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Avolio, Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Savona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e …
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    • espropriazione per pubblica utilità·
    • proprietà del bene·
    • accordo tra amministrazioni·
    • diritto di ricostruzione·
    • legge regionale 49/2009·
    • giurisdizione amministrativa·
    • vizi di legittimità·
    • art. 3 d.p.r. 380/2001·
    • demolizione e ricostruzione·
    • riqualificazione urbanistica

  • 3Trib. Mantova, sentenza 09/12/2025, n. 332
    Provvedimento: R.G. 531/2025 TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA LAVORO VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. MASTRI VANESSA Parte_1 Contro con l'avvSAVONA EUGENIA Controparte_1 Oggi 09/12/2025 sono comparsi i procuratori della parte ricorrente , la ricorrente personalmente , l'avv. MICONI in sost. avv. Savona Liberamente interrogata la ricorrente si riporta al contenuto del ricorso che conferma integralmente I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti Gli Avvocati Mastri e Giorgetti precisano altresì quanto segue: CP_ L' , nella propria memoria di costituzione …
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    • restituzione indebito·
    • art. 7 comma 5 L. 223/1991·
    • principio di ragionevolezza·
    • principio di proporzionalità·
    • indennità di mobilità anticipata·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • compensazione spese di lite

  • 4Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2024, n. 7776
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Gianna Maria Zannella Presidente Dott. Camillo Romandini Consigliere Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 146 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 10 dicembre 2024 e vertente tra TRA c.f.: e c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe de Simone …
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    • CTU contabile·
    • art. 1283 c.c.·
    • capitalizzazione composta·
    • spese di istruttoria·
    • usura·
    • interessi moratori·
    • tasso soglia usura·
    • art. 117 T.U.B.·
    • anatocismo·
    • onere della prova

  • 5Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/09/2024, n. 125
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo italiano L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A - S E Z I O N E L A V O R O - composta dai magistrati: Dott. Vincenzo Pio Baldi - Presidente Dott. Simonetta Liscio - Consigliera est. Dott. Pierluigi Panariello - Consigliere Scaduto in data 3 luglio 2024 il termine di deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter C.p.C., all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 15 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass., promossa da (c.f. Parte_1 ), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21, in P.IVA_1 persona …
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    • diritto al TFR·
    • prescrizione crediti·
    • contributo unificato·
    • spese processuali·
    • art. 2112 cod. civ.·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • insolvenza datore di lavoro·
    • frode alla legge·
    • fondo di garanzia·
    • trasferimento d'azienda
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Versioni del testo

  • Titolo I : Istituzione e funzionamento del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
  • Art. 1. 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 , un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.
    2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:
    a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni ed integrazioni;
    b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
    4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:
    1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi ((...)) .
    2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.
    5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:
    a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
    b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.
    6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti gia' perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge. (1)
    --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".
  • Art. 2. 1. Il Foncooper e' alimentato:
    a) dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20
    miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo articolo 14, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;
    b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi
    corrisposti dalle cooperative mutuatarie;
    c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi
    dell' articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;
    d) dalle disponibilita' finanziarie di cui al comma successivo.
    2. Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilita' residue, salva restando l'erogazione dei mutui gia' deliberati, affluiranno al Foncooper. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
    La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n.
    165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".