Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 marzo 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2021 |
Commentari • 39
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, 30 giugno 2021, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Premessa. – 2. La valorizzazione del fattore lavoro e l'impostazione della Direttiva 1023/2019. – 3. Un sistema di allerta per informare i lavoratori. – 4. La proposta di discontinuità gestionale con entrata dei lavoratori. – 5. Il lungo cammino delle ERT e dei WBO. – 6. I WBO in Italia. – 7. I WBO inquadrati in seno alle procedure concorsuali esistenti tra soddisfacimento dei creditori e continuità dell'impresa. – 8.I WBO nel concordato fallimentare. – 9. I WBO in un piano di concordato preventivo. – 10. La ristrutturazione aziendale con i WBO. – 11. Conclusioni. * Il presente contributo è destinato al volume collettaneo “Le …
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Giurisprudenza • 111
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- piano attuativo·
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- giurisdizione amministrativa·
- art. 42 D.Lgs. 267/2000·
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- compensazione spese legali
Versioni del testo
- Titolo I : Istituzione e funzionamento del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
- Art. 1. 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 , un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.
2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni ed integrazioni;
b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:
1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi ((...)) .
2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.
5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:
a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.
6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti gia' perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige". - Art. 2. 1. Il Foncooper e' alimentato:
a) dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20
miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo articolo 14, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;
b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi
corrisposti dalle cooperative mutuatarie;
c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi
dell' articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;
d) dalle disponibilita' finanziarie di cui al comma successivo.
2. Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilita' residue, salva restando l'erogazione dei mutui gia' deliberati, affluiranno al Foncooper. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n.
165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".