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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art.281 sexies comma 3 cpc
Nella causa civile iscritta al n.3447/2024 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “impugnazione Avviso di Accertamento", discussa all'udienza del 14.03.2025, proposta da
Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Nuzzo e Tiziana Serrani, mandato in atti;
-attrice-
contro
Controparte 1 in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Simona Anna Tondi, mandato in atti;
-convenuta-
Con atto di citazione depositato in data 21 maggio 2024, Parte 1 chiedeva al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva medio tempore eventualmente acquisita, di: - annullare e/o revocare l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 3/2, Prot. 9127, emesso dalla Provincia
di CP_1, Settore Lavori Pubblici, Servizio viabilità e trasporti in data 1 marzo 2024 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che null'altro è dovuto da Controparte_2 a titolo di Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) per l'annualità 2018 in favore della Controparte 1
Pt 1 esponeva che: la Provincia di CP_1 le ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 11.713,00 a titolo di mancato pagamento del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) per l'annualità 2018, detratto quanto già versato;
tanto sarebbe dovuto per gli spazi oggetto di occupazione da parte di Pt 1 mediante interramento di cavi in fibra ottica a banda larga;
l'Avviso è illegittimo, avendo Pt 1 già provveduto a corrispondere gli importi dovuti.
Sempre la società attrice sosteneva che: sotto la direzione e coordinamento di Controparte_3 svolge la funzione di soggetto attuatore del "Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese", ai sensi dell'art. 7, L. n. 80/05; deve Pt 1
pertanto qualificarsi quale soggetto esercente attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici, senza avere un rapporto diretto con i soggetti fruitori del servizio;
nella fattispecie deve trovare applicazione per l'annualità oggetto dell'Avviso - il criterio di determinazione del canone
COSAP residuale previsto dall'art. 63, secondo comma, lett. f). n. 3) del D.
Lgs. n. 446/1997; ai sensi di detto articolo la «misura di canone annuo [...] dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti [realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto] effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi» è determinata nella misura fissa di euro 516,46; tale importo è stato regolarmente versato da Pt 1 per l'annualità 2018; null'altro pertanto è dovuto dall'odierna attrice a titolo di COSAP.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.10.2024, si
è costituita in giudizio la Controparte 1 contestando le domande di ' Parte 1 e chiedendo l'integrale rigetto delle stesse.
Nel corso del giudizio Pt 1 ha depositato memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., e la Controparte_1 memoria integrativa ex art. 171
ter, n. 3, c.p.c..
All'esito dell'udienza dell'8.11.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 14.03.2025 la causa veniva discussa ed il Giudicante
riservava di depositare la sentenza nei termini di cui al comma 3
dell'art.281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice afferma che: ha progettato e realizzato linee di fibra ottica a banda larga sotto la direzione e coordinamento di Controparte_3
nell'ambito del “Programma per lo sviluppo della Banda Larga in tutte le aree sottoutilizzate del paese"; trattasi di società esercente attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici, senza avere un rapporto diretto con i soggetti fruitori del servizio;
di conseguenza è soggetta all'applicazione del criterio di determinazione del canone OSAP residuale previsto dall'art. 63 secondo comma lett. f) n. 3) del D.Lgs. 446/1997.
Gli assunti della società attrice non possono essere condivisi.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che, sulla base dell'accordo di programma, la Pt 1 aveva l'obbligo di realizzare una infrastruttura di telecomunicazione da mettere a disposizione degli operatori del settore per fornire agli utenti un accesso non restrittivo alle reti ed ai servizi di telecomunicazione;
le opere devono essere messe a disposizione degli operatori/erogatori dei servizi in favore degli utenti, “a condizioni eque e non discriminatorie, sotto forma di contratti di uso pluriennale" (cfr. oggetto sociale Pt 1 .
Ne deriva che prima dell'eventuale consegna dell'impianto al soggetto gestore ed erogatore dei pubblici servizi l'impianto e le relative connessioni alla rete sono e restano di proprietà privata, per assumere quelle caratteristiche di pubblica utilità, strettamente connesse alla reale fornitura, solo dopo l'eventuale inclusione nella rete generale.
Le occupazioni di che trattasi pertanto potranno fruire del regime agevolativo solo nel momento in cui la connessione alla rete sarà effettiva;
a quel punto potrà essere sempre e solo il soggetto erogatore dei servizi a beneficiarne.
Lo stesso articolo 63 lettera f del D.Lgs 446/1997, che la società richiama a sostegno delle proprie argomentazioni, precisa che il regime di agevolazione economica previsto dalla norma si applica esclusivamente alle aziende di erogazione di pubblici servizi e alle aziende che operano strumentalmente ai predetti servizi (di erogazione), operando, in tal senso, una chiara distinzione tra le aziende produttrici e le aziende erogatrici.
In tal senso depone il costante indirizzo interpretativo del Consiglio di
Stato, che si ritiene di condividere (cfr. Consiglio di Stato sez. V,
15/07/2013, n.3810, sez. V, 25/11/2022, n.10382, Consiglio di Stato sez.
V, 16/02/2023, n.1655 ), il quale afferma: “....Ad avviso della Sezione, la
"ratio" dell'agevolazione in parola si ricollega alla peculiarità dell'attività che viene svolta attraverso l'occupazione di aree pubbliche (erogazione di servizi pubblici o attività strumentale a questi ultimi) ed alla utilità che così
è assicurata direttamente ai cittadini (utenti), solo in tal modo trovando ragionevole giustificazione il sacrificio imposto al potere impositivo dell'amministrazione locale (ed alle sue entrate finanziarie). (...) In tale fattispecie non può pertanto rientrare "ictu oculi" l'attività svolta dalla società ricorrente, oggi appellata, che, com'è pacifico, non consiste affatto nella "erogazione" di un servizio pubblico (energia), bensì in quella, ontologicamente diversa, di "produzione e trasporto" dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabilili, giacché solo la prima, cioè quella di erogazione di energia in favore direttamente dei cittadini, può essere effettivamente considerata un servizio pubblico, laddove la seconda
(produzione di energia da fonti rinnovabile) non è rivolta, direttamente ed esclusivamente, ma solo eventualmente ai cittadini, quali utenti, trattandosi soltanto di un'attività presupposta alla successiva attività di erogazione del servizio di energia (che d'altra parte, com'è intuibile, non deve avere necessariamente come destinatari i cittadini)".
Pertanto, la invocata misura agevolativa non può trovare applicazione, dovendosi ribadire che la determinazione forfettaria, ai sensi dell'art. 63,
comma 3, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997, secondo il suo stesso tenore letterale, può trovare applicazione solo per l'attività di erogazione di energia effettuata in favore direttamente dei cittadini.
Né è consentito effettuare una interpretazione estensiva, trattandosi di una norma di natura speciale, recando una deroga alle regole (generali) di determinazione della tariffa dovuta, sicché è consentita solo una interpretazione rigorosamente conforme al tenore letterale, senza possibilità di applicazioni analogiche o di interpretazione estensive (così
Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2022, n. 10382 e Cons. Stato, sez. V, 28
ottobre 2022, n. 9311).
Ed ancora la giurisprudenza ha rilevato che, onde rientrare in tale previsione normativa, occorra sia un requisito soggettivo (riconducibilità ad una azienda erogatrice di pubblici servizi oppure esercente attività ad essi strumentali) sia un requisito oggettivo (servizio o attività strumentale che deve "essere in atto” ed a favore di una certa collettività) [cfr. Cass. Civ., sez. V, ord. 23 ottobre 2020, n. 23257]. Ratio di tale agevolazione è che la stessa si ricollega alla peculiarità dell'attività che viene svolta attraverso l'occupazione di aree pubbliche (erogazione di servizi pubblici o attività strumentali a questi ultimi) e soprattutto - alla utilità che così è assicurata direttamente ai cittadini (utenti), in quanto, solo in tal modo, trova ragionevole giustificazione il sacrificio imposto al potere impositivo dell'amministrazione locale (ed alle sue entrate finanziarie). Il legislatore ha così effettuato, direttamente a livello normativo, una comparazione e una non irragionevole composizione degli interessi pubblici in gioco (quello dell'ente locale, comune e provinciale, di ricavare un'entrata dall'utilizzazione dei suoi beni pubblici e quello dei cittadini all'utilità derivante dall'erogazione di servizi pubblici), sottraendo la relativa valutazione all'ente impositore, considerandola una questione di interesse generale e non meramente localizzabile” (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2022, n. 10382, cit.). Dunque in simili ipotesi il sacrificio che la collettività sopporta per la occupazione di suolo pubblico, unitamente al vantaggio economico del soggetto che utilizza il suolo pubblico, trovano parziale ma notevole compensazione nel soddisfacimento degli interessi dei consociati e nella realizzazione di determinate utilità di rilevanza sociale (benefici sociali) che la stessa occupazione di suolo è in grado di assicurare attraverso la installazione di impianti e di reti preordinate, per loro natura, allo svolgimento di un determinato servizio in favore della medesima collettività di riferimento territoriale.
Ne consegue che va senza dubbio esclusa l'applicabilità al caso de quo del disposto di cui all'art. 63 D.Lgs 446/97, la cui portata non può risentire delle determinazioni di cui alla Risoluzione MEF n. 3/DF del 22.03.2022
per l'epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1 co. 816 e ss L.
160/2019; sebbene la disposizione citata abbia infatti istituito e disciplinato il canone unico patrimoniale (CUP) che ha sostituito alcune entrate degli enti locali, tra cui la TOSAP ed il COSAP, trattasi di disciplina espressamente subordinata a trovare applicazione “....816. A decorrere dal 2021 ...", e quindi non retroattivamente, come del resto ritenuto in contrasto con il principio di ragionevolezza dalla Corte Costituzionale nel
2022 con riguardo ad altre disposizioni del medesimo testo legislativo. (cfr.
Tribunale di Lecce - Dott.ssa Pinto - Sentenza n. 2192/2025).
Nella specie l'attività svolta da Parte 1 non consiste nella erogazione di un servizio pubblico, né in una attività strumentale all'erogazione di un servizio pubblico;
trattasi di una attività d'impresa finalizzata alla realizzazione ed alla percezione di utili, senza assunzione di alcun obbligo nei confronti dei cittadini.
Prima dell'eventuale consegna dell'impianto al soggetto gestore ed erogatore dei pubblici servizi l'impianto e le relative connessioni alla rete sono e restano di proprietà privata, per assumere quelle caratteristiche di pubblica utilità solo dopo l'eventuale inclusione nella rete generale.
Per i motivi sopra esposti le domande della società attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 3/2, Prot. 9127, emesso dalla
Provincia di CP_1, Settore Lavori Pubblici - Servizio viabilità e trasporti:
- rigetta l'opposizione;
- condanna Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_1 in persona del Presidente p.t., delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre oneri contributivi rappresentata da difensore nella misura del 23,80%, essendo la CP 1 appartenente all'ufficio legale dell'ente.
Così deciso in Lecce, 25.03.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)