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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Displasia del cane e diritti del proprietario: un doppio binario e tante insidieAvv. Filippo Portoghese · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel
Cesira D'Anella Consigliere
Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3006/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA VIRGILIO Parte_1 C.F._1
N 1 L 00193 ROMA presso lo studio dell'avv. BERNARDI GIADA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
MILANO - PIAZZA DUSE 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CATANIA LAURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RUBINO
FRANCESCO ( ) - PIAZZA E. DUSE, 2 20122 MILANO;
C.F._3
APPELLATO
pagina 1 di 8 Oggetto: vendita di cose mobili.
Sulle conclusioni delle parti:
Per l'appellante Parte_1
In via preliminare sospendere ex artt. 283 e 351 cpc con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n. 333/24 emessa dal Tribunale Civile di Varese, Dott. Iacopini, a definizione del giudizio RG 1636/22 in data 21.03.2024, depositata in pari data e non notificata, sussistendone i presupposti di legge;
Nel merito, in parziale riforma della sentenza appellata, nei limiti di cui al presente atto:
a) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti di cui è causa;
b) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire ex artt. 1479 e 1494 cc, il Pt_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi in conseguenza della condotta della Sig.ra CP_1
c) per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice dell'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00), come in premessa specificati, o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di Giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria.
d) Rigettare comunque ogni avversaria domanda.
Il tutto con interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese al 15%,
IVA e CPA.”
Per l'appellata Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni domanda, istanza ed eccezione avversaria:
pagina 2 di 8 In via preliminare:
I. accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. formulata da controparte e, per l'effetto, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 333/2024, resa dal Tribunale di Varese, giudice dottor
Fabio Iacopini (R.G. n. 1636/2022), pubblicata in data 21/3/2024 per le ragioni di cui in narrativa;
II. per le ragioni indicate in narrativa, accertare e dichiarare la manifesta infondatezza ex artt.
342 e/o 348-bis c.p.c. dell'appello interposto dalla signora e, per l'effetto, rigettarlo Parte_1
e di conseguenza confermare la sentenza n. 333/2024, resa dal Tribunale di Varese, giudice dottor Fabio Iacopini (R.G. n. 1636/2022), pubblicata in data 21/3/2024.
Nel merito e in via principale:
I. per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello interposto dalla signora e, per l'effetto, rigettarlo e di conseguenza Parte_1
confermare la sentenza n. 333/2024, resa dal Tribunale di Varese
II. con vittoria di spese legali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali
(15%), anche in ragione dei vizi dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione e della manifesta infondatezza dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
affinché fosse accertata e la responsabilità della convenuta ex artt. 1479 e 1494 c.c.,
[...]
nonché ai sensi del Codice del consumatore, e per l'effetto condannata quest'ultima al risarcimento dei danni patiti, quantificato in € 40.000,00.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva di aver acquistato dalla sig.ra una CP_1
cucciola di Pastore dell'Asia centrale, che da subito presentava problematiche di salute, tra cui displasia.
pagina 3 di 8 Si costituiva la sollevando eccezione di decadenza e prescrizione ex art 1495 cc. e CP_1 formulando domanda riconvenzionale di risarcimento per il danno all'immagine; nel merito, chiedeva di rigettare comunque la domanda in quanto infondata.
Depositate le memorie, la causa veniva istruita con CTU veterinaria e rinviata all'udienza del
21.03.24 per la decisione.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., n. 333/24 del 21.03.2024, il Tribunale di Varese rigettava quindi la domanda di parte attrice, rilevando che “Alla luce delle conclusioni della consulente del Giudice appare evidente che la parte attrice non ha assolto l'onere ex art. 2697
c.c. e che, pertanto, non vi sia alcuna idonea prova della sussistenza dei vizi lamentati dall'attrice alla data di stipula del contratto di vendita”.
Il Tribunale condannava quindi al pagamento delle spese di lite del grado. Pt_1
La stessa ha proposto appello, deducendo l'errata e insufficiente interpretazione delle Pt_1
risultanze istruttorie e delle normative pur richiamate in sentenza;
la carenza d'istruttoria e la violazione dell'art. 132 c.p.c. Fra l'altro, l'appellante rileva l'erroneità delle conclusioni cui perveniva la CTU, laddove l'elaborato veniva redatto senza esaminare alcuna lastra dell'animale oggetto di perizia.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata dunque assegnata al Presidente relatore e in sede di prima udienza le parti, dopo aver escluso la possibilità di trattative, hanno chiesto di trattenerla in decisione.
La Corte rinviava quindi all'udienza del 15 aprile 2025 ex art. 350 bis c.p.c., precisando che la stessa si sarebbe svolta in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e prendendo atto dell'esonero dalla relazione orale.
Lette le note e le memorie depositate, il Collegio discuteva in camera di consiglio la causa, decidendola nei termini che si riportano.
L'appello è infondato.
Le censure dell'appellante si incentrano sull'erroneità della CTU, che avrebbe omesso di rilevare le malformazioni del cane acquistato dalla stessa.
pagina 4 di 8 Nei propri atti difensivi, così come nell'atto di gravame, la signora ha allegato infatti che Pt_1
la cagnolina acquistata da controparte sarebbe stata affetta da displasia già a partire dal
12/7/2021.
Con lettera datata 25/10/2021 inviata alla la signora lamentava una serie di vizi CP_1 Pt_1
da cui la cagnolina sarebbe stata affetta (All. 11 alla CTP). Secondo l'odierno appellante, la stessa non proverrebbe dall'allevamento della signora e presentava alcune patologie CP_1
(displasia, allergia e problematiche respiratorie), tanto risultare inidonea alla presunta finalità per cui sarebbe stata acquistata (l'educazione di altri cani); allegava inoltre l'acquirente che l'animale risultava minuto rispetto agli standard.
La signora replicava con PEC del 1/2/2022, ribadendo i vizi cui sarebbe stato affetto Pt_1
l'animale; quindi, con un'ultima PEC datata 23/2/2022, contestava la regolarità del pedigree.
A fronte dei lamentati vizi e delle deduzioni sul punti, nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta CTU, la quale rilevava che “per quanto concerne l'aspetto ortopedico
(eventuale displasia) non vi sono quindi i documenti necessari e sufficienti per stabilire se il cane risultasse, alla data della stipula del contratto, idoneo o non idoneo all'uso per il Pt_2
quale era stato acquistato;
per quanto concerne le riferite patologie respiratorio/allergiche
CTU e CTP concordano sul fatto che le reazioni allergiche di ipersensibilità sono soggettive e imprevedibili” (p. 13 elaborato peritale).
La CTU concludeva, in sintesi, che è impossibile stabilire se alla data della stipula del contratto il cane acquistato avesse i lamentati vizi e se fosse o meno idoneo all'uso per il quale era stato acquistato, e ciò alla luce della carenza documentale da parte dell'attrice.
Più nello specifico, quanto alla lamentata displasia all'anca del cane e ad entrambi i gomiti, il
CTU, al fine di inquadrare la patologia, chiariva che “La displasia del gomito e dell'anca sono patologie ortopediche ereditarie che insorgono nel periodo dello sviluppo e determinano delle alterazioni articolari permanenti. La patologia, nelle forme più gravi, è molto invalidante per il soggetto colpito e richiede correzioni chirurgiche ortopediche di una certa importanza sia economica che gestionale. Più grave è la displasia e prima si manifestano i sintomi. Ma prima
è diagnosticata e maggiori sono le possibilità di cura adeguata. La causa è universalmente
pagina 5 di 8 riconosciuta dal mondo scientifico come multifattoriale. La genetica è sicuramente il fattore più importante, senza la componente genetica, infatti, non può esistere displasia. (…). La displasia nei cani della razza di (cane pastore dell'Asia Centrale) è molto diffusa, tanto Pt_2 da essere accettati anche gradi lievi di displasia per essere inseriti nella lista dei “riproduttori selezionati” (vali a dire cani riproduttori con requisiti specifici di carattere morfologico, attitudinale e di salute). Viene fortemente consigliato sottoporre tutti gli animali appartenenti a razze a rischio (e la razza di lo è), anche se non mostrano sintomi, ad una valutazione Pt_2
ortopedica e radiografica precoce. Evidenziare la malattia nella sua fase inziale permette al medico veterinario di mettere in atto le misure necessarie per contrastare o per limitare il più possibile il suo sviluppo”.
A tal punto, il CTU così comunicava ai difensori e ai consulenti di parte che “Per non disattendere la richiesta degli approfondimenti diagnostici che sarebbero stai eseguiti presso
l'Università di Milano, facoltà di Medicina Veterinaria, approfondimenti annullati causa diniego improvviso della signora , l'unico percorso possibile è che sia sottoposta Pt_1 Pt_2
ad indagine radiografica ad anca e gomito finalizzata alla lettura ufficiale e relativa registrazione dell'avvenuto controllo sul certificato genealogico come da “disciplinare per il controllo ufficiale della displasia dell'anca e del gomito dei cani iscritti al libro genealogico” prodotto dalla Commissione tecnica centrale Enci con particolare riferimento all'art. 5 del suddetto disciplinare” (all. 9 CTU - Allegato E).
L'allora attrice si rifiutava tuttavia di sottoporre l'animale agli accertamenti, onde evitare la sedazione della cagnolina. Allo stesso tempo, si sottraeva all'esame deducendo che il pedigree dell'animale risultava non intestato a lei, circostanza che le avrebbe impedito – appunto – di sottoporre il cane a visite.
Al riguardo, l'odierna appellante rileva che una delle cause ostative alla lastrazione del cane dipendevano dall'errato pedigree. Più precisamente, il pedigree del cane sarebbe stato intestato all'epoca alla signora (proprietaria dei genitori dell'animale) e ciò impediva alla CP_3
di “disporre” dell'animale. Pt_1
pagina 6 di 8 Sotto tale profilo, tuttavia, come rileva l'appellata, va evidenziato che il pedigree dell'animale era effettivamente rimasto intestato all'epoca alla signora , ma che tale circostanza CP_3
non influisce sulla disponibilità dell'animale da parte della;
a rilevare, infatti, non è Pt_1
l'intestazione del pedigree, ma la proprietà del cane, risultante dal certificato e dal microchip, questo anche al fine di procedere alle radiografie dell'anca.
Poiché l'appellante era proprietaria del cane, la stessa poteva decidere di sottoporlo agli accertamenti richiesti dal CTU.
In assenza di tali esami, il consulente concludeva pertanto che era impossibile accertare i difetti lamentati. Rilevava, quindi, che “se è vero che esiste sospetto di displasia come dedotto dalla visita della dottoressa del 26/09/2021 (All. N memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 Per_1
parte attrice) questa displasia non è mai stata verificata ed accertata con documentazione idonea”.
Non essendo stato possibile accertare la lamentata patologia displasica, il CTU rilevava a maggior ragione l'impossibilità di stabilire se l'animale risultasse già alla data della stipula del contratto idoneo all'uso per il quale era stato acquistato.
Dalla disamina della consulenza, emerge come la stessa abbia puntualmente e correttamente analizzato e valutato tutti gli elementi sottoposti al perito, giungendo a conclusioni coerenti e non contestabili.
Emerge inoltre come il consulente abbia valutato ed esaminato tutte le osservazioni dei periti di parte. In particolare, il CTU ha illustrato come fosse difficile accertare la displasia con metodi alternativi alla lastrazione.
Tutto ciò esaminato, risultano infondate le censure dell'appellante.
In assenza di prova del danno, non poteva infatti trovare accoglimento la domanda risarcitoria.
Si impone dunque la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante. Le stesse sono tuttavia calcolate tenendo conto del valore della domanda e dei minimi tabellari, vista la particolare semplicità delle questioni di diritto e della causa, escludendo i compensi per la fase istruttoria, non celebratasi in appello.
pagina 7 di 8 Visto il rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna l'appellante rifondere a controparte le spese di lite del grado, liquidate in euro
3.473,00 oltre accessori di legge, rimborso spese al 15%, IVA e c.p.a. se dovuti;
3) dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.
Milano, 16/4/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel
Cesira D'Anella Consigliere
Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3006/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA VIRGILIO Parte_1 C.F._1
N 1 L 00193 ROMA presso lo studio dell'avv. BERNARDI GIADA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
MILANO - PIAZZA DUSE 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CATANIA LAURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RUBINO
FRANCESCO ( ) - PIAZZA E. DUSE, 2 20122 MILANO;
C.F._3
APPELLATO
pagina 1 di 8 Oggetto: vendita di cose mobili.
Sulle conclusioni delle parti:
Per l'appellante Parte_1
In via preliminare sospendere ex artt. 283 e 351 cpc con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n. 333/24 emessa dal Tribunale Civile di Varese, Dott. Iacopini, a definizione del giudizio RG 1636/22 in data 21.03.2024, depositata in pari data e non notificata, sussistendone i presupposti di legge;
Nel merito, in parziale riforma della sentenza appellata, nei limiti di cui al presente atto:
a) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti di cui è causa;
b) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire ex artt. 1479 e 1494 cc, il Pt_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi in conseguenza della condotta della Sig.ra CP_1
c) per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice dell'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00), come in premessa specificati, o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di Giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria.
d) Rigettare comunque ogni avversaria domanda.
Il tutto con interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese al 15%,
IVA e CPA.”
Per l'appellata Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni domanda, istanza ed eccezione avversaria:
pagina 2 di 8 In via preliminare:
I. accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. formulata da controparte e, per l'effetto, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 333/2024, resa dal Tribunale di Varese, giudice dottor
Fabio Iacopini (R.G. n. 1636/2022), pubblicata in data 21/3/2024 per le ragioni di cui in narrativa;
II. per le ragioni indicate in narrativa, accertare e dichiarare la manifesta infondatezza ex artt.
342 e/o 348-bis c.p.c. dell'appello interposto dalla signora e, per l'effetto, rigettarlo Parte_1
e di conseguenza confermare la sentenza n. 333/2024, resa dal Tribunale di Varese, giudice dottor Fabio Iacopini (R.G. n. 1636/2022), pubblicata in data 21/3/2024.
Nel merito e in via principale:
I. per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello interposto dalla signora e, per l'effetto, rigettarlo e di conseguenza Parte_1
confermare la sentenza n. 333/2024, resa dal Tribunale di Varese
II. con vittoria di spese legali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali
(15%), anche in ragione dei vizi dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione e della manifesta infondatezza dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
affinché fosse accertata e la responsabilità della convenuta ex artt. 1479 e 1494 c.c.,
[...]
nonché ai sensi del Codice del consumatore, e per l'effetto condannata quest'ultima al risarcimento dei danni patiti, quantificato in € 40.000,00.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva di aver acquistato dalla sig.ra una CP_1
cucciola di Pastore dell'Asia centrale, che da subito presentava problematiche di salute, tra cui displasia.
pagina 3 di 8 Si costituiva la sollevando eccezione di decadenza e prescrizione ex art 1495 cc. e CP_1 formulando domanda riconvenzionale di risarcimento per il danno all'immagine; nel merito, chiedeva di rigettare comunque la domanda in quanto infondata.
Depositate le memorie, la causa veniva istruita con CTU veterinaria e rinviata all'udienza del
21.03.24 per la decisione.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., n. 333/24 del 21.03.2024, il Tribunale di Varese rigettava quindi la domanda di parte attrice, rilevando che “Alla luce delle conclusioni della consulente del Giudice appare evidente che la parte attrice non ha assolto l'onere ex art. 2697
c.c. e che, pertanto, non vi sia alcuna idonea prova della sussistenza dei vizi lamentati dall'attrice alla data di stipula del contratto di vendita”.
Il Tribunale condannava quindi al pagamento delle spese di lite del grado. Pt_1
La stessa ha proposto appello, deducendo l'errata e insufficiente interpretazione delle Pt_1
risultanze istruttorie e delle normative pur richiamate in sentenza;
la carenza d'istruttoria e la violazione dell'art. 132 c.p.c. Fra l'altro, l'appellante rileva l'erroneità delle conclusioni cui perveniva la CTU, laddove l'elaborato veniva redatto senza esaminare alcuna lastra dell'animale oggetto di perizia.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata dunque assegnata al Presidente relatore e in sede di prima udienza le parti, dopo aver escluso la possibilità di trattative, hanno chiesto di trattenerla in decisione.
La Corte rinviava quindi all'udienza del 15 aprile 2025 ex art. 350 bis c.p.c., precisando che la stessa si sarebbe svolta in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e prendendo atto dell'esonero dalla relazione orale.
Lette le note e le memorie depositate, il Collegio discuteva in camera di consiglio la causa, decidendola nei termini che si riportano.
L'appello è infondato.
Le censure dell'appellante si incentrano sull'erroneità della CTU, che avrebbe omesso di rilevare le malformazioni del cane acquistato dalla stessa.
pagina 4 di 8 Nei propri atti difensivi, così come nell'atto di gravame, la signora ha allegato infatti che Pt_1
la cagnolina acquistata da controparte sarebbe stata affetta da displasia già a partire dal
12/7/2021.
Con lettera datata 25/10/2021 inviata alla la signora lamentava una serie di vizi CP_1 Pt_1
da cui la cagnolina sarebbe stata affetta (All. 11 alla CTP). Secondo l'odierno appellante, la stessa non proverrebbe dall'allevamento della signora e presentava alcune patologie CP_1
(displasia, allergia e problematiche respiratorie), tanto risultare inidonea alla presunta finalità per cui sarebbe stata acquistata (l'educazione di altri cani); allegava inoltre l'acquirente che l'animale risultava minuto rispetto agli standard.
La signora replicava con PEC del 1/2/2022, ribadendo i vizi cui sarebbe stato affetto Pt_1
l'animale; quindi, con un'ultima PEC datata 23/2/2022, contestava la regolarità del pedigree.
A fronte dei lamentati vizi e delle deduzioni sul punti, nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta CTU, la quale rilevava che “per quanto concerne l'aspetto ortopedico
(eventuale displasia) non vi sono quindi i documenti necessari e sufficienti per stabilire se il cane risultasse, alla data della stipula del contratto, idoneo o non idoneo all'uso per il Pt_2
quale era stato acquistato;
per quanto concerne le riferite patologie respiratorio/allergiche
CTU e CTP concordano sul fatto che le reazioni allergiche di ipersensibilità sono soggettive e imprevedibili” (p. 13 elaborato peritale).
La CTU concludeva, in sintesi, che è impossibile stabilire se alla data della stipula del contratto il cane acquistato avesse i lamentati vizi e se fosse o meno idoneo all'uso per il quale era stato acquistato, e ciò alla luce della carenza documentale da parte dell'attrice.
Più nello specifico, quanto alla lamentata displasia all'anca del cane e ad entrambi i gomiti, il
CTU, al fine di inquadrare la patologia, chiariva che “La displasia del gomito e dell'anca sono patologie ortopediche ereditarie che insorgono nel periodo dello sviluppo e determinano delle alterazioni articolari permanenti. La patologia, nelle forme più gravi, è molto invalidante per il soggetto colpito e richiede correzioni chirurgiche ortopediche di una certa importanza sia economica che gestionale. Più grave è la displasia e prima si manifestano i sintomi. Ma prima
è diagnosticata e maggiori sono le possibilità di cura adeguata. La causa è universalmente
pagina 5 di 8 riconosciuta dal mondo scientifico come multifattoriale. La genetica è sicuramente il fattore più importante, senza la componente genetica, infatti, non può esistere displasia. (…). La displasia nei cani della razza di (cane pastore dell'Asia Centrale) è molto diffusa, tanto Pt_2 da essere accettati anche gradi lievi di displasia per essere inseriti nella lista dei “riproduttori selezionati” (vali a dire cani riproduttori con requisiti specifici di carattere morfologico, attitudinale e di salute). Viene fortemente consigliato sottoporre tutti gli animali appartenenti a razze a rischio (e la razza di lo è), anche se non mostrano sintomi, ad una valutazione Pt_2
ortopedica e radiografica precoce. Evidenziare la malattia nella sua fase inziale permette al medico veterinario di mettere in atto le misure necessarie per contrastare o per limitare il più possibile il suo sviluppo”.
A tal punto, il CTU così comunicava ai difensori e ai consulenti di parte che “Per non disattendere la richiesta degli approfondimenti diagnostici che sarebbero stai eseguiti presso
l'Università di Milano, facoltà di Medicina Veterinaria, approfondimenti annullati causa diniego improvviso della signora , l'unico percorso possibile è che sia sottoposta Pt_1 Pt_2
ad indagine radiografica ad anca e gomito finalizzata alla lettura ufficiale e relativa registrazione dell'avvenuto controllo sul certificato genealogico come da “disciplinare per il controllo ufficiale della displasia dell'anca e del gomito dei cani iscritti al libro genealogico” prodotto dalla Commissione tecnica centrale Enci con particolare riferimento all'art. 5 del suddetto disciplinare” (all. 9 CTU - Allegato E).
L'allora attrice si rifiutava tuttavia di sottoporre l'animale agli accertamenti, onde evitare la sedazione della cagnolina. Allo stesso tempo, si sottraeva all'esame deducendo che il pedigree dell'animale risultava non intestato a lei, circostanza che le avrebbe impedito – appunto – di sottoporre il cane a visite.
Al riguardo, l'odierna appellante rileva che una delle cause ostative alla lastrazione del cane dipendevano dall'errato pedigree. Più precisamente, il pedigree del cane sarebbe stato intestato all'epoca alla signora (proprietaria dei genitori dell'animale) e ciò impediva alla CP_3
di “disporre” dell'animale. Pt_1
pagina 6 di 8 Sotto tale profilo, tuttavia, come rileva l'appellata, va evidenziato che il pedigree dell'animale era effettivamente rimasto intestato all'epoca alla signora , ma che tale circostanza CP_3
non influisce sulla disponibilità dell'animale da parte della;
a rilevare, infatti, non è Pt_1
l'intestazione del pedigree, ma la proprietà del cane, risultante dal certificato e dal microchip, questo anche al fine di procedere alle radiografie dell'anca.
Poiché l'appellante era proprietaria del cane, la stessa poteva decidere di sottoporlo agli accertamenti richiesti dal CTU.
In assenza di tali esami, il consulente concludeva pertanto che era impossibile accertare i difetti lamentati. Rilevava, quindi, che “se è vero che esiste sospetto di displasia come dedotto dalla visita della dottoressa del 26/09/2021 (All. N memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 Per_1
parte attrice) questa displasia non è mai stata verificata ed accertata con documentazione idonea”.
Non essendo stato possibile accertare la lamentata patologia displasica, il CTU rilevava a maggior ragione l'impossibilità di stabilire se l'animale risultasse già alla data della stipula del contratto idoneo all'uso per il quale era stato acquistato.
Dalla disamina della consulenza, emerge come la stessa abbia puntualmente e correttamente analizzato e valutato tutti gli elementi sottoposti al perito, giungendo a conclusioni coerenti e non contestabili.
Emerge inoltre come il consulente abbia valutato ed esaminato tutte le osservazioni dei periti di parte. In particolare, il CTU ha illustrato come fosse difficile accertare la displasia con metodi alternativi alla lastrazione.
Tutto ciò esaminato, risultano infondate le censure dell'appellante.
In assenza di prova del danno, non poteva infatti trovare accoglimento la domanda risarcitoria.
Si impone dunque la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante. Le stesse sono tuttavia calcolate tenendo conto del valore della domanda e dei minimi tabellari, vista la particolare semplicità delle questioni di diritto e della causa, escludendo i compensi per la fase istruttoria, non celebratasi in appello.
pagina 7 di 8 Visto il rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna l'appellante rifondere a controparte le spese di lite del grado, liquidate in euro
3.473,00 oltre accessori di legge, rimborso spese al 15%, IVA e c.p.a. se dovuti;
3) dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.
Milano, 16/4/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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