Art. 54. (Piano biennale transitorio)
Le Universita' statali di cui alla presente legge, si intendono istituite nell'ambito del primo piano biennale transitorio di cui all'ultimo comma dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Le Universita' statali di cui alla presente legge, si intendono istituite nell'ambito del primo piano biennale transitorio di cui all'ultimo comma dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .